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Sentenza n. 3710 del 21 giugno Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2011, proposto da:
El Habib Bouighite, rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Cherubini, con domicilio eletto presso Luca Maori in Roma, piazza del Parlamento 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Perugia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00504/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Perugia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le parti l ‘avvocato dello Stato Vessichelli;

Visto l’art. 60 del c.p.a.;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza appellata.


Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, l’ odierno appellante signor El Habib Bouighite ha impugnato il provvedimento Prot. N. P-PG/L/N/2009/101491 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Perugia, recante rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente .

Il provvedimento è motivato sul presupposto dell’esistenza a carico del ricorrente di pregiudizi penali ostativi, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286/1998.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R., egli ha proposto appello, lamentando in particolare, la non riconducibilità del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, cit. ai reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in relazione ai quali l’art. 1-ter della menzionata legge n. 102/2009 espressamente esclude la possibilità di regolarizzazione.

L’appello è fondato e dev’essere accolto, alla stregua dei seguenti, risolutivi, principii di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:

la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE ( le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto ), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro …. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" ( Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C-61/11 PPU );

- per effetto, dunque, dell’entrata in vigore della indicata Direttiva si è determinata l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 10 maggio 2011);

– Il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato in quanto tuttora sub iudice, non può ritenersi insensibile al veduto mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dal lavoratore per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, cit. essere considerata ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a suo favore, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto di detta istanza, che pertanto dev’essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione ( Cons. St., III, n. 2845/2011 ).

In definitiva l’appello va accolto, con conseguente accoglimento, in riforma dell’impugnata sentenza, del ricorso di primo grado. La novità della questione consente di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 21 Giugno 2011

 
 
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