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Sentenza n. 3720 del 21 giugno 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2010, proposto da:
Rabi Bahri, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Angelelli e Paolo Persello, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Udine, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 00367/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti gli avvocati Salerni per delega dell'avvocato Angelelli e l'avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, signor Bahri Rabi, ottenne nel 2002 un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il 1 aprile 2009 presentò una istanza di rinnovo, sempre per motivi di lavoro.

La Questura di Udine, verificato che il 26 novembre 2008 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e ad una multa di 2.800 euro per detenzione e spaccio di stupefacenti a minori di anni diciotto, rientrante tra le ipotesi ostative al rilascio o al mantenimento del permesso di soggiorno, gli notificava l'avvio del procedimento amministrativo volto al rifiuto del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Bahri presentava quindi alla Questura di Udine il 20 febbraio 2010 un’ulteriore memoria dove sottolineava la necessità di rivalutare l'avanzata domanda di permesso soggiorno per motivi di lavoro anche alla luce del fatto che egli, regolarmente presente sul territorio italiano sin dal 2002, avrebbe dovuto essere considerato soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il 20 marzo 2010, il Questore emetteva un atto di diniego del richiesto permesso di rinnovo del soggiorno per lavoro subordinato, motivandolo con la considerazione che la condanna per stupefacenti riportata era ostativa all'accoglimento dell'istanza. Veniva altresì ricordato che, a seguito di istruttoria effettuata, l'istante non risultava avere rapporti familiari significativi (non avendo egli voluto esercitare il ricongiungimento familiare) e che risultavano in corso continuativi legami con il Paese di origine.

1.1 Il Bahri ricorreva avverso tale decisione davati al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli – Venezia Giulia il 5 maggio 2010.

Egli lamentava la mancata verifica da parte della Questura di Udine di alcuni specifici elementi. In particolare l'omessa valutazione di quanto riportato nell’ulteriore memoria difensiva relativamente al fatto che presentava, già all'epoca dell'istanza, elementi idonei ad ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo CE. Per negare un tale atto, l'autorità avrebbe dovuto, alla luce del d.lgs. 286 del 1998 (art. 9, comma 4), effettuare una valutazione puntuale sull'attualità della pericolosità sociale, considerando altresì il buon inserimento familiare e lavorativo. Veniva ricordata, come esempio di non automatismo nel diniego di permesso di soggiorno in caso di reati connessi agli stupefacenti, il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2199, in base alla quale occorre sempre procedere, anche simili casi, ad una specifica valutazione della sussistenza o meno di una oggettiva pericolosità sociale,

1.2 Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso il 12 maggio 2010, considerando, in primo luogo, che la presenza di una sentenza di condanna per stupefacenti (art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, del d.lgs. 286 del 1998) costituiva un presupposto negativo vincolante per l'Amministrazione, ai fini della concessione del permesso di soggiorno.

Riteneva, inoltre, il giudice che l'Amministrazione, considerando che il ricorrente all'epoca della presentazione della domanda di rinnovo aveva già i requisiti di residenza e reddito per il riconoscimento dello status di lungo soggiornante, aveva altresì compiuto "una attenta istruttoria ed ha dato conto di aver considerato ed attentamente soppesato anche tutti i possibili motivi che, nel caso di decisione discrezionale, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione".

2. Avverso tale decisione il signor Bahri Rabi ricorreva in appello al Consiglio di Stato, richiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Questa VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 30 luglio 2010 respingeva l'istanza cautelare "tenuto conto della non contestata natura e gravità delle circostanze di fatto, assunte quale presupposto del provvedimento impugnato in primo grado di giudizio".

La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2011.

3. Il ricorso non può essere accolto.

Per quanto riguarda il puntuale oggetto della richiesta del signor Bahri Rabi, cioè il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la costante giurisprudenza in tema di condanna per reati inerenti gli stupefacenti non consente di accogliere il ricorso.

Questa Sezione, con decisioni 16 dicembre 2010, n. 9068 e 16 febbraio 2011, n. 980, confermative di un consolidato orientamento, ha ribadito che dal combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, emerge che la condanna per uno dei reati ivi specificati, tra cui quelli inerenti gli stupefacenti, comporta il diniego del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno senza margini discrezionali per l'Amministrazione, avendo il diniego carattere vincolato. Tale conclusione vale anche nel caso di condanna pronunciata in esito a giudizio con rito abbreviato, non esistendo elementi differenziali per una valida distinzione in relazione alla particolare procedura seguita (tanto più che la stessa norma espressamente riconduce alla regola generale il caso del patteggiamento). Perciò in presenza di intervenuta condanna, non risulta alcuna sfera di discrezionalità all'Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi negativamente sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, VI, 29 febbraio 2008, n. 770 e ord, IV, 25 maggio 2004, n. 2398). Solo in via eccezionale - e su specifica e documentata richiesta dell’interessato – si può richiedere una più approfondita valutazione circa l'attuale assenza di pericolosità e la positiva integrazione nel tessuto sociale dello straniero interessato (Cons. Stato, VI, 26 febbraio 2010, n. 1133).

3.1 Tali elementi sono sufficienti per confermare la sentenza impugnata, stante che l'atto avverso il quale l’interessato ricorreva in primo grado era il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, conseguentemente, anche in appello è questo il provvedimento impugnato.

Nel ricorso in appello, il signor Bahri Rabi ricorda però di aver depositato presso la Questura di Udine, anteriormente alla notificazione del diniego, come sopra riportato, un'ulteriore documentazione dove si evidenziava la necessità di valutare la posizione di soggiorno dell'istante anche alla luce del fatto che egli, regolarmente presente sul territorio italiano sin dal 2002, doveva essere considerato soggiornante di lungo periodo, ai fini del permesso di soggiorno CE.

Anche sotto questo profilo il ricorso non potrebbe però essere accolto.

Infatti l'art. 9, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) precisa che tale permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero a talune specifiche categorie e di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 Cod. proc. pen.., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381. La disposizione aggiunge che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Ora, come anche qui precedentemente ricordato, il giudice di primo grado ha accertato che l'autorità amministrativa aveva comunque valutato l'istanza anche quale potenziale istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L'accertamento della pericolosità di cui al citato articolo 9, comma 4, veniva quindi effettuato sia alla luce della condanna per stupefacenti riportata, sia di quegli elementi relativi al quadro sociale, familiare e lavorativo dello straniero previsti dalla legge (v. ordinanza del Questore di Udine n. 73/2010).

Il ricorso è pertanto infondato quanto alla domanda di annullamento del provvedimento del Questore di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ma risultano anche da respingere le motivazioni addotte a sostegno di una eventuale richiesta di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge il ricorso in epigrafe e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna la parte ricorrente alle spese quantificate in 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 21 Giugno 2011

 
 
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