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Sentenza n. 3737 del 22 giugno 2011 Consiglio di Stato

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2006, proposto dalla signora Pimentel Ortega Jolanda Estela, rappresentata e difesa dall'avv. Serenella Paggi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Livio Tempesta, 41;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Terni;

per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 567/2005;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti l’avvocato Paggi e l’avvocato dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Signora Pimentel Ortega Jolanda Estela chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto (e legittimamente non rinnovato, come accertato dal Tribunale di Terni con ordinanza 631/2005, in quanto non più convivente con il coniuge) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura di Terni negava tale richiesta di conversione, ritenendo non provata la sussistenza del necessario presupposto di un lavoro subordinato.

Il TAR Umbria, adito dalla ricorrente, con sentenza in data 7/12/2005 respingeva la richiesta, ritenendo anch’esso non sussistere un effettivo rapporto di lavoro regolare.

Contro tale sentenza ricorreva al Consiglio di Stato la signora Pimentel.

2. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 799 del 2011, al fine di decidere riteneva rendersi necessaria l'acquisizione agli atti del giudizio del provvedimento conclusivo del rilascio del permesso di soggiorno, preannunciato con nota della Questura di Terni depositata in giudizio il 16/11/2010.

2.1 In data 1° marzo 2011 la Questura dava notizia della concessione alla signora Pimentel del permesso di soggiorno elettronico, rilasciato alla stessa in quanto beneficiaria del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Di tale permesso veniva allegata la fotocopia.

3. La Sezione prende atto del rilascio del permesso di soggiorno, accoglie l’eccezione formulata dal Ministero appellato e dichiara improcedibile l’appello, per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, dichiara improcedibile l’appello n. 2157 del 2006, per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 22 Giugno 2011

 
 
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