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Sentenza n. 4825 del 30 maggio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Richiesta di legalizzazione dei documenti utili per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis - ricorso improcedibile

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6336 del 2009, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grassotti, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Alessandro Orsini sito in Roma, Viale Giulio Cesare, 78;

contro

- il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- Consolato di Curitiba;

per l'annullamento

- del provvedimento datato 19 gennaio 2009 del Consolato d’Italia in Curitiba (Brasile) con il quale si è configurato il silenzio inadempimento per quanto riguarda la richiesta di legalizzazione dei documenti utili per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, presentata dalla ricorrente;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone preliminarmente la ricorrente – cittadina brasiliana di origine italiana – di aver richiesto al Consolato Generale d’Italia a Curitiba (Brasile) la legalizzazione della documentazione utile al fine del riconoscimento dello status civitatis italiano.

Nell’assumere che, a fronte della suindicata richiesta, l’Autorità consolare competente ai fini della legalizzazione della documentazione a tal fine rilevante abbia osservato un contegno omissivo per effetto del quale si sarebbe venuto a formare silenzio inadempimento, sostiene l’interessata che la condotta tenuta dall’Amministrazione sarebbe inficiata da violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Va preliminarmente osservato come la Sezione I-quater di questo Tribunale, dinanzi alla quale il ricorso è stato originariamente incardinato, abbia – con ordinanza n. 54 del 14 gennaio 2010 – rilevato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, effettuata direttamente presso la sede dell’Amministrazione anzichè, come prescritto dall’art. 11 del R.D. 1611/1933, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita.

A fronte della disposizione di cui all’art. 291 c.p.c. comma 1° (la cui applicabilità è stata estesa anche ai giudizi dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa ai sensi dell’art. 46, comma 24, della legge n. 69/2909) la medesima Sezione I-quater ha ordinato la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero degli Esteri, entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della sopra citata ordinanza.

L’incombente come sopra disposto è stato, a cura della parte ricorrente, adempiuto mediante rinnovazione della notificazione effettuata in data 19 febbraio 2010; ulteriormente osservandosi come prova dell’effettuazione dell’incombente stessa sia stata depositata in giudizio il successivo 18 marzo.

Per l’effetto preso atto della intervenuta regolarizzazione dell’atto introduttivo del giudizio (suscettibile di precludere la declaratoria di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione), va ulteriormente osservato come, con successiva ordinanza n. 1208 del 3 agosto 2010 la Sezione I-quater abbia disposto incombenti istruttori, rimettendo il fascicolo di causa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione competente (intervenuta, nei confronti di questa Sezione, con provvedimento presidenziale del 4 novembre 2010).

Tutto quanto sopra premesso, va dato atto dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

Con memoria documentalmente corredata, depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato il 21 gennaio 2011, è stato infatti evidenziato che:

- la Sig.ra Nascimento Da Silva si era regolarmente registrata presso il sistema di prenotazione on line il 20 novembre 2008 ed ha regolarizzato la documentazione presso il Consolato Generale italiano in Curitiba (Brasile) il 28 gennaio 2010;

- il Comune di Curtatone (MN) ha comunicato che all’interessata è stata riconosciuta la cittadinanza italiana il 7 settembre 2010.

Segnatamente l’ultima delle circostanze sopra indicate priva l’odierna ricorrente di interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio, attesi l’univoco rapporto di strumentalità assunto dalla regolarizzazione della documentazione (oggetto dell’odierna controversia) ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana e l’intervenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale (integrata, appunto, dal riconoscimento dello status civitatis) della quale la ricorrente è portatrice.

Per l’effetto ribadita, nei sensi di cui sopra, l’improcedibilità del mezzo di tutela, rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 6336/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 30 Maggio 2011

 
 
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