Sentenza 4801 del 27 maggio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Rifiuto/revoca del rinnovo del permesso di soggiorno - conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Pasquino, con domicilio
eletto presso Sofia Pasquino in Roma, via Casilina, 561;
contro
Ministero
dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Frosinone;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Frosinone notificato in data 26.01.2011 con il quale si decreta il rifiuto/revoca del rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 28 marzo 2011 , n. 2722 e 25 marzo 2011 , n. 2681) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.
Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un'inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).
Ne consegue che il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età e fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell'istanza ai sensi del testo previgente dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.
Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa alla controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Venerdì, 27 Maggio 2011