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Sentenza n. 4802 del 27 maggio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per non essere stato prodotto il certificato medico attestante l’invalidità della datrice di lavoro, necessario per l’assunzione della ricorrente in qualità di badante - ricorso improcedibile

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Martignetti, con domicilio eletto presso Maria Martignetti in Roma, v.le delle Milizie, 138;

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno del 26 gennaio 2010, prot. 132996/EM/09, comunicato il 7 febbraio 2011 di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dello Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per non essere stato prodotto il certificato medico attestante l’invalidità della datrice di lavoro, necessario per l’assunzione della ricorrente in qualità di badante.

Sostiene la ricorrente di aver invece depositato tempestivamente detto certificato, che è stato anche allegato in copia la presente ricorso e deduce i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta nonché di violazione di legge.

Fa inoltre presente che la data del provvedimento è sicuramente sbagliata, essendo la procedura svoltasi nell’arco dell’anno 2010, così come risulta anche dal tenore dello stesso provvedimento impugnato.

L’avvocatura si è costituita con mero atto di stile.

In data 23.5.2011, lo sportello unico dell’immigrazione ha fatto pervenire una sua nota nella quale si dà atto della intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato, ai fini del riesame della pratica, essendo stata accertata l’autenticità del certificato medico in questione.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato ed è stato avviato il riesame della pratica in senso favorevole alla ricorrente.

Non è possibile, invece, giungere ad una condanna della amministrazione in virtù del principio della soccombenza virtuale poiché non vi è prova della effettiva consegna del certificato medico nel corso del procedimento. Le spese pertanto devono essere compensate, sussistendo giusti motivi considerato l’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 27 Maggio 2011

 
 
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