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Sentenza n.3760 del 21 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego visto d'ingresso per motivi di turismo

     

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

nell’ambito del ricorso numero di registro generale 11071 del 2009, proposto da:
***** (in nome e per conto anche della figlia *****), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pirocchi, con domicilio in Roma, via Salaria, 280;

contro

Consolato Generale d’Italia a Valona; Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Valona con cui non si concedeva il visto d'ingresso per motivi di turismo.

VISTI il ricorso e i relativi allegati.

VISTA l’istanza depositata il 1’ giugno 2011 con cui l’Avv. Barbara PIROCCHI - difensore, quale patrocinatore a spese dello Stato (con riferimento alla deliberazione in data 12 gennaio 2010 dell’apposita Commissione esistente presso questo TAR, sede di Roma, di ammissione in via anticipata e provvisoria a tale patrocinio) di ***** nell’ambito del ricorso in argomento - chiede la liquidazione degli onorari e di quanto altro spettante in relazione, allo stato, alla fase cautelare definita con ordinanza n.1069 del 5 marzo 2010.

RITENUTO di prescindere dal trarre conclusioni – stante l’assorbenza di quanto si viene a dire – dal fatto che, pur essendo richiedente il patrocinio a spese dello Stato la sig.ra *****, tuttavia la dichiarazione circa la sussistenza delle occorrenti condizioni di reddito, prevista dall’art.79 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e da rendere dall’interessato sotto forma di dichiarazione sostitutiva e a pena di inammissibilità della istanza, è stata resa da Majlinda Hajdina quale procuratrice della ricorrente.

VISTO l’art.74, secondo comma, del predetto testo unico n.115 del 2002 nella parte in cui è previsto che nel processo amministrativo il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del “”cittadino”” non abbiente, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni nella stessa norma indicate.

VISTO l’art.119 dello stesso testo unico nella parte in cui è previsto che il trattamento per il cittadino italiano è esteso allo “”straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”” al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare.

RILEVATO che la ricorrente *****, nel momento della emanazione del sopra citato provvedimento di diniego di visto di ingresso, non era (né, evidentemente, avrebbe potuto essere) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

VISTI gli articoli da 142 a 145 del predetto testo unico, relativi alle ipotesi di estensione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ipotesi fra le quali non rientra quella in discussione (e che contemplano, con riferimento ai cittadini stranieri, la sola fattispecie del provvedimento di espulsione; cfr. art. 142).

RITENUTO pertanto che la ricorrente non aveva titolo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

VISTO l’art.136, secondo comma, del testo unico in questione, nella parte in cui è previsto che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta qualora risulti la insussistenza dei presupposti per l’ammissione.

RITENUTA l’applicabilità di tale norma anche nella presente fase del giudizio, questo non ancora concluso con sentenza definitiva (nel caso, è stato definito il solo giudizio cautelare, con esito di rigetto, con la sopra citata ordinanza n.1069 del 2010); ciò in quanto:

-lo stesso art.136 contempla un permanente controllo da parte del magistrato che procede sulle condizioni di ammissibilità del ricorrente al patrocinio in questione, prevedendo la revoca dell’ammissione provvisoria e la diversa decorrenza di essa revoca a seconda della ragione sottostante;

-la provvisorietà della ammissione disposta (nel caso, dall’apposita Commissione operante presso questo TAR sede di Roma), ove non sostituita da una definitività a seguito di una eventuale espressa pronuncia del collegio in sede di esame del ricorso, ha, nella propria essenza, vita instabile; per cui il magistrato che procede (nella specie, questo Presidente, richiesto di emettere decreto di liquidazione) ben può, avanti di disporre la liquidazione, mettere in discussione la legittimità della provvisoria ammissione.

RITENUTO, per quanto detto, di revocare l’ammissione al patrocinio, con effetto ex tunc stante la insussistenza di uno dei presupposti di ammissibilità della relativa istanza.

RITENUTO, conseguentemente, di rigettare la domanda di liquidazione, non potendosi addivenire a tanto in assenza di provvedimento di ammissione.


P.Q.M.

E’ revocata, con effetto ex tunc, l’ammissione di ***** al patrocinio a spese dello Stato.

E’ rigettata l’istanza di liquidazione in argomento.

Si manda alla Segreteria per le occorrenti comunicazioni.

Così deciso in Roma il giorno 16 giugno 2011.

Il Presidente
Elia Orciuolo


DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 21 Giugno 2011

 
 
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