Mercoledì, 29 Giugno 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 1588 del 21 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Inammissibilità richiesta concessione cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2008, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgio, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Velasca 5;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto di inammissibilità dell’istanza per la concessione della cittadinanza emesso dalla Prefettura di Milano in data 2.4.2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, presente all’epoca della presentazione del ricorso da undici anni nel territorio nazionale e munita di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva richiesto la concessione della cittadinanza italiana.

A tal fine faceva presente di essere venuta in Italia a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano che aveva un’attività imprenditoriale nel settore delle calzature.

Nel 2002, in costanza di matrimonio, aveva avanzato la richiesta di cittadinanza e successivamente a seguito di una crisi coniugale si separava dal marito con provvedimento che veniva omologato dal Tribunale nel febbraio 2003.

A seguito di tale separazione andava a vivere in una casa a pochi chilometri di distanza dalla precedente abitazione poiché sperava di potersi riconciliare con il marito, dando notizia del suo trasferimento a tutte le autorità competenti.

Nell’aprile 2004 veniva a conoscenza rientrando da Cuba che le era stato revocato il permesso di soggiorno, ma a seguito di un ricorso presso il Tribunale di Milano sezione staccata di Rho otteneva nuovamente il permesso di soggiorno.

Dopo essersi rivolta in più occasioni alla Prefettura per conoscere dell’istanza presentata, otteneva un provvedimento di inammissibilità dell’istanza poiché risultava la revoca del permesso di soggiorno e per non essere stata presentata documentazione per regolarizzare la sua istanza.

Contro tale provvedimento presentava ricorso articolato su cinque motivi.

Il primo denuncia l’incompetenza del Prefetto a pronunciarsi in materia poiché essa appartiene al Ministro dell’Interno come si ricava dall’art. 8 L. 91\92.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 5 L. 91\92 poiché l’acquisto della cittadinanza per il coniuge di cittadino italiano si acquista dopo tre anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento dello stesso o separazione legale; alla data della presentazione della domanda la ricorrente aveva il requisito richiesto, ma la motivazione sul punto è inesistente con violazione anche dell’art. 3 L. 241\90.

Il terzo motivo contesta che il decreto impugnato sia giunto in ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 8,comma 2, L. 91\92 per emanare il provvedimento conclusivo ed in presenza di tutta la documentazione dal momento che per oltre cinque anni la Prefettura non ha proceduto ad una richiesta di integrazione della stessa. Vi è violazione dell’affidamento ingenerato anche perché la norma sopra richiamata prevede che la domanda non possa essere rigettata quando sono trascorsi due anni dalla presentazione della stessa.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 10 bis L. 241\90 poiché non è mai stato comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, cosa che le avrebbe consentito di dimostrare la sua regolare presenza nel territorio italiano; oltretutto in una delle occasioni in cui la ricorrente era andata in Prefettura per conoscere l’esito della domanda le era stato riferito che era stata inviata una comunicazione ad un indirizzo sbagliato con richiesta di presentare la documentazione necessaria per l’istanza aggiornata. Ciò all’evidente scopo di rimettere l’amministrazione in termine rispetto all’art. 8,comma 2, L. 91\92. La richiesta era stata adempiuta subito in data 16.10.2007 ma è seguito il provvedimento di inammissibilità senza preavviso di rigetto.

Il quinto motivo eccepisce l’eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Nonostante fosse stato comunicato a tutte le autorità il cambio di residenza dopo la separazione, le comunicazioni sono state inviate ad un indirizzo sbagliato; è stata richiesta una regolarizzazione della documentazione senza che fosse chiaro in che cosa essa dovesse consistere tanto è vero che è stata ripresentata la medesima documentazione aggiornata semplicemente con la declaratoria giudiziale di nullità della revoca del permesso di soggiorno. Ma ciò non è stato sufficiente poiché, senza che fosse stata compiuta alcuna istruttoria, è stata ritenuta irregolare la sua presenza in Italia come se la nullità della revoca non fosse stata comunicata.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di inammissibilità è fondato su due presupposti erronei; infatti da un lato si fa riferimento ad un invito a regolarizzare la domanda, senza peraltro specificare in che cosa dovesse consistere questa regolarizzazione, che non sarebbe stato ottemperato e dall’altro all’esistenza di una revoca del permesso di soggiorno.

Quanto al primo elemento esso è contraddetto dalla circostanza che in data 16.10.2007 sono stati ripresentati tutti i documenti relativi alla richiesta aggiungendo il provvedimento del Tribunale di Milano sezione staccata di Rho che dava la prova dell’insussistenza del secondo elemento ostativo.

Peraltro secondo la legge dopo il decorso dei due anni dalla presentazione della domanda, essa deve ritenersi accolta. Il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio da parte della P.A. del potere discrezionale di valutare l'esistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto. Pertanto, una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine previsto, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza o di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione del decreto in favore del richiedente, una volta dimostrata l’esistenza di tutti i presupposti.

In virtù del diritto soggettivo in questione dopo lo scadere dei due anni la ricorrente avrebbe potuto adire il giudice ordinario per ottenere la declaratoria circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la cittadinanza che a quel punto sarebbe diventato un atto dovuto dalla p.a.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per la concessione della cittadinanza poichè che al momento della presentazione dell’istanza la ricorrente era coniugata da oltre un triennio con cittadino italiano senza che assumano nessun rilievo sul punto le ulteriori vicende del rapporto matrimoniale, e non vi era alcuna ragione per ritenere sussistenti motivi ostativi legati alla sicurezza dello Stato, trattandosi di persona incensurata. La sua situazione in Italia era regolare poiché la revoca del permesso di soggiorno era stato frutto di un equivoco in cui l’amministrazione era stata indotta dalla condotta del marito che aveva segnalato un inesistente abbandono del tetto coniugale.

Il motivo relativo all’incompetenza può ritenersi assorbito dal momento che il provvedimento deve essere annullato e la Prefettura dovrà inoltrare la pratica al Ministero dell’Interno per l’emanazione del provvedimento definitivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 21 Giugno 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »