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Sentenza n.1369 del 27 maggio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - insufficienza del reddito prodotto dallo stesso dando rilievo decisivo al ritardo con cui sarebbe stata presentata la domanda di rinnovo - ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2009, proposto da:
- *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Rossi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Settembrini n. 3;

contro

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore,
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del provvedimento n. 13677/2007 Imm., emesso in data 26 marzo 2009 dal Questore della Provincia di Milano e notificato al ricorrente in data 11 maggio 2009, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno dello stesso ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 853/2009 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 7 marzo 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 28 maggio 2009 e depositato il 18 giugno successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 13677/2007 Imm., emesso in data 26 marzo 2009 dal Questore della Provincia di Milano e notificato in data 11 maggio 2009, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del medesimo ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione.

Il ricorrente sarebbe stato regolarmente assunto e svolgerebbe la sua attività di lavoratore subordinato a partire dal marzo 2007, come dimostrato anche dall’estratto conto contributivo allegato al ricorso (all. 7). Inoltre avrebbe avuto l’affidamento del proprio figlio minore sulla base di una sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano (all. 8). Di conseguenza, sarebbe illegittimo il provvedimento impugnato che avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dell’insufficienza del reddito, dando altresì rilievo al ritardo minimo – quattro mesi – con cui sarebbe stata presentata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 853/2009 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unica censura, il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dell’insufficienza del reddito prodotto dallo stesso e dando rilievo decisivo al ritardo con cui sarebbe stata presentata la domanda di rinnovo.

2.1. La censura è meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha una continuità nel versamento dei contributi previdenziali e lavorativi a partire dal 26 marzo 2007 fino al 31 marzo 2009 (all. 7 al ricorso).

L’Amministrazione, sebbene sollecitata in sede di emanazione della misura cautelare a riesaminare la posizione del ricorrente, non ha compiuto alcuna attività ulteriore e quindi non ha smentito quanto allegato dal ricorrente in sede di ricorso.

2.2. Nemmeno può essere assegnato un valore decisivo al ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, visto che, oltre alla sua brevità (quattro mesi), deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno non rientra tra le specifiche ipotesi che la legge indica come ostative al conseguimento, al rinnovo o alla conservazione del permesso medesimo, risolvendosi in una irregolarità che non costituisce di per sé solo motivo valido per negare il permesso medesimo” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11 gennaio 2011, n. 23).

3. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011

IL SEGRETARIO

 

Venerdì, 27 Maggio 2011

 
 
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