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Sentenza 1396 del 1 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Domanda di ermesione di lavoro irregolare di extracomunitari - silenzio serbato - ricorso irricevibile

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lombardo, con domicilio eletto presso Giovanni Lombardo in Catania, via Giaconia, 4;

contro

U.T.G. - Prefettura di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Catania, sull’istanza n. CT3301321126, presentata in data 24.09.2009, di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari ex art. 1 ter legge 102/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Catania e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è irricevibile in quanto notificato il 26.1.2011, ben oltre il decorso di un anno (art. 31, comma secondo, cpa) dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di emersione (24.9.2009);

Ritenuto che le spese – liquidate come da dispositivo - devono essere poste a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese a carico della parte ricorrente, liquidate in euro mille/00 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 1 Giugno 2011

 
 
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