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Sentenza n. 1326 del 27 maggio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Illegittimità del silenzio serbato di rinnovo del permesso di soggiorno - ricorso irricevibile

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 427 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Caruso, con domicilio eletto presso Maria Gabriella Caruso in Catania, via F. Crispi 246;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Catania sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente in data 30.05.2008, e successiva diffida ad adempiere notificata a mezzo posta in data 14.12.2010, e per la condanna dell’amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è irricevibile, in quanto notificato oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 31, comma 2 c.p.a.; cfr. altresì art. 2 L. n. 241/1990 prima della modifica introdotta dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010).

Nel caso in esame, l'interessata ha presentato l'istanza per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno il 30.05.2008, mentre il ricorso è stato notificato in data 28.01.2011, ben oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che la norma dell’art. 5 del dlgs.n. 286/1998 fissa in venti giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.

Pertanto, deve dichiararsi irricevibile, poiché tardivo, il ricorso in epigrafe, presentato oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità di ripresentare l'istanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di euro 1000, 00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 27 Maggio 2011

 
 
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