SENTENZA BREVE N. 1072 DEL 16/06/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articolo 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da:

AAAAA/NNNNN, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Agliot (vedi rubrica Òla parola alla difesa")i, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Pisa, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per lĠaccertamento

dell'illegittimitˆ del ritardo delle Amministrazioni convenute nonchŽ della fondatezza della pretesa azionata con il presente ricorso, con conseguente condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni derivati dal ritardato rilascio della carta di soggiorno

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria di parte ricorrente e lĠulteriore documentazione depositata;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

 

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 marzo 2010 e depositato il successivo 11 marzo, la cittadina albanese indicata in epigrafe chiedeva lĠaccertamento dellĠillegittimitˆ del ritardo con cui lĠAmministrazione aveva provveduto a rilasciarle la Òcarta di soggiornoÓ, richiesta il 27 febbraio 2008 e ottenuta solo il 18 dicembre 2008, ritardo che non le aveva consentito di presentare tempestivamente la domanda di assegno sociale, considerando lĠentrata in vigore del d.l. n. 112/08, conv. in l. n. 133/08, il cui articolo 20, comma 10, aveva aggiunto la residenza almeno decennale come requisito per ottenere tale beneficio per coloro che lo richiedevano dal 1 gennaio 2009, laddove in precedenza era sufficiente allo scopo ottenere soltanto il rilascio di tale specifico titolo di soggiorno;

 

Rilevato che la ricorrente lamentava: ÒViolazione e falsa applicazione dellĠarticolo 9, comma 2, del d.lgisl. 286/1998 e dellĠarticolo 2 della l. 241/90 – mancata osservanza dellĠobbligo dellĠAmministrazione di provvedere nel termine di legge, sulla domanda presentata per il rilascio della carta di soggiorno – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – Violazione dellĠarticolo 97 della Carta Costituzionale per violazione dei principi di imparzialitˆ e buon andamento dellĠazione amministrativaÓ, evidenziando in particolare la violazione dellĠarticolo 2, comma 5, l. n. 241/90, in ordine alla ritardata conclusione del procedimento, e la circostanza di possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma;

 

Rilevato che, quindi, la ricorrente quantificava in euro 74.866,22 totali la somma individuata come ristoratrice del danno, corrispondente alle tredici mensilitˆ dellĠassegno sociale per gli anni 2009 e 2010, cui aggiungeva la somma corrispondente per ciascun anno a venire, calcolando una proiezione di vita fino ad 85 anni, dai 72 attuali, ferma restando la disposizione di una c.t.u. contabile per lĠaccertamento dellĠeffettivo danno subito;

 

Rilavato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso e che la ricorrente depositava una memoria illustrativa delle proprie tesi difensive in data 28 febbraio 2011;

 

Rilevato che, alla pubblica udienza del 31 marzo 2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione;

 

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi dellĠarticolo 74 cod. proc. amm., attesa la manifesta infondatezza del ricorso;

 

Considerato infatti – in disparte ogni considerazione sulle modalitˆ di calcolo del danno economico lamentato, fondato su una proiezione futura di aspettativa di vita fino a 85 anni non sorretta da alcun elemento probatorio e sulla richiesta di liquidazione immediata e integrale della somma di tutti gli assegni sociali mensili fino al compimento di tale etˆ da parte della ricorrente – che non pu˜ ritenersi perentorio il termine di cui alla legislazione speciale che regola la materia, in quanto nel caso di specie opera il principio secondo il quale i termini del procedimento amministrativo si qualificano come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, di talchŽ la loro violazione non comporta l'illegittimitˆ dell'atto adottato tardivamente nŽ, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere e che tale principio si applica anche al caso di titolo di soggiorno rilasciato a cittadino extracomunitario, rispetto al quale la tutela dell'ordine pubblico economico e della stessa pubblica sicurezza militano in senso opposto alla perentorietˆ dei termini stessi (TAR Toscana, Sez. II, 18.2.11, n. 341; TAR Em-Rom, Pr, 24.3.09, n. 87; Cons. Stato, Sez. VI, 20.4.06, n. 2195);

 

Considerato che alla fattispecie non pu˜ neanche applicarsi lĠarticolo 2 bis della l.n. 241/90 in quanto entrato in vigore con lĠarticolo 7, comma 1, lett. c), l.n. 69/09, dopo la scadenza del termine in questione e ostando il principio di irretroattivitˆ della legge

(TAR Toscana, Sez. II, n. 341/11 cit.);

 

Considerato, altres“, che anche se il termine per il rilascio della carta di soggiorno ex articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 286/98 richiamato dalla ricorrente fosse considerabile perentorio, il Collegio – potendolo fare anche dĠufficio (Cons. Stato, Sez. VI, 17.3.10, n. 1555) - rileva che al caso di specie, di ritenuto danno da ritardo, pu˜ comunque ritenersi applicabile quanto previsto dallĠarticolo 1227, comma 2, c.c., secondo cui il risarcimento non  dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lĠordinaria diligenza

(TAR Puglia, Ba, Sez. III, 14.1.11, n. 75; TAR Lazio, Sez. II ter, 6.5.09, n. 4743; Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.08, n.2751);

 

Considerato, infatti, che nel caso di specie lĠinteressata poteva attivare i rimedi giuridici, una volta trascorso il termine di novanta giorni di cui allĠarticolo 9, comma 2, d.lgs. cit., per rimuovere le situazioni di inerzia istruttoria e provvedimentale, dovendo altrimenti ogni altra e diversa ipotesi di ritardo addebitarsi anche alla negligenza del privato, ex articolo 1227 comma 2, c.c., o quantomeno al suo disinteresse

(TAR Abruzzo, Pe, 29.7.04, n. 723);

 

Considerato che, nel caso di specie, lĠinteressata, una volta entrato in vigore il d.l. n. 112/08 o, quantomeno dopo la sua conversione in legge (l. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata in G.U. del 21 agosto 2008), poteva diffidare formalmente lĠAmministrazione a provvedere al richiesto rilascio, proprio in ragione delle conseguenze negative, facilmente percepibili, sulla sua posizione in ordine al riconoscimento dellĠassegno sociale;

 

Considerato, quindi, che la condotta della ricorrente, se adeguatamente orientata, poteva porre rimedio al tempo trascorso ed evitare il pregiudizio economico dedotto, per lĠattribuzione dellĠassegno sociale per gli anni anteriori a quelli del completamento del decennio di residenza in Italia;

 

Considerato, quindi, che il ricorso non pu˜ essere accolto per carenza dei presupposti e ci˜ impedisce anche di dare luogo ad una c.t.u. contabile come richiesta dalla ricorrente;

 

Considerato che la peculiaritˆ della fattispecie comporta comunque la compensazione integrale delle spese del giudizio

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sesni dellĠarticolo 74 cod. proc. amm. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/06/2011