SENTENZA BREVE N. 1072 DEL 16/06/2011 – TAR TOSCANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da:
AAAAA/NNNNN, rappresentata e difesa dall'avv.
Ornella Agliot (vedi rubrica
Òla parola alla difesa")i, con domicilio eletto presso lo
studio dellĠavv. Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di
Pisa, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in
Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per lĠaccertamento
dell'illegittimit del ritardo delle Amministrazioni convenute nonch
della fondatezza della pretesa azionata con il presente ricorso, con conseguente
condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni derivati dal ritardato
rilascio della carta di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e
del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria di parte ricorrente e lĠulteriore documentazione
depositata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e
uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 marzo 2010
e depositato il successivo 11 marzo, la cittadina albanese indicata in epigrafe
chiedeva lĠaccertamento dellĠillegittimit del ritardo con cui lĠAmministrazione
aveva provveduto a rilasciarle la Òcarta di soggiornoÓ, richiesta il 27 febbraio
2008 e ottenuta solo il 18 dicembre 2008, ritardo che non le aveva
consentito di presentare tempestivamente la domanda di assegno sociale, considerando lĠentrata in
vigore del d.l. n. 112/08, conv. in l. n. 133/08, il cui articolo 20, comma
10, aveva
aggiunto la residenza almeno decennale come requisito per ottenere tale beneficio
per coloro che lo richiedevano dal 1 gennaio 2009, laddove in precedenza era
sufficiente allo scopo ottenere soltanto il rilascio di tale specifico titolo
di soggiorno;
Rilevato che la ricorrente lamentava: ÒViolazione e falsa applicazione
dellĠarticolo 9, comma 2, del d.lgisl. 286/1998 e dellĠarticolo 2 della
l. 241/90
– mancata osservanza dellĠobbligo dellĠAmministrazione di provvedere nel
termine di legge, sulla domanda presentata per il rilascio della carta di
soggiorno
– Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – Violazione
dellĠarticolo 97 della Carta Costituzionale per violazione dei
principi di imparzialit e buon andamento dellĠazione amministrativaÓ,
evidenziando in particolare la violazione dellĠarticolo 2, comma 5, l. n.
241/90, in
ordine alla ritardata conclusione del procedimento, e la circostanza di
possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma;
Rilevato che, quindi, la ricorrente quantificava in euro 74.866,22
totali la somma individuata come ristoratrice del danno, corrispondente alle
tredici mensilit dellĠassegno sociale per gli anni 2009 e 2010, cui aggiungeva la
somma corrispondente per ciascun anno a venire, calcolando una proiezione di
vita fino ad 85 anni, dai 72 attuali, ferma restando la disposizione di una
c.t.u. contabile per lĠaccertamento dellĠeffettivo danno subito;
Rilavato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in
epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso e che la ricorrente depositava una
memoria illustrativa delle proprie tesi difensive in data 28 febbraio 2011;
Rilevato che, alla pubblica udienza del 31 marzo 2011, il Collegio
tratteneva la causa in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per
dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi dellĠarticolo 74
cod. proc. amm., attesa la manifesta infondatezza del ricorso;
Considerato infatti – in disparte ogni considerazione sulle
modalit di calcolo del danno economico lamentato, fondato su una proiezione
futura di aspettativa di vita fino a 85 anni non sorretta da alcun elemento
probatorio e sulla richiesta di liquidazione immediata e integrale della somma
di tutti gli assegni sociali mensili fino al compimento di tale et da parte
della ricorrente – che non pu ritenersi perentorio il termine di cui
alla legislazione speciale che regola la materia, in quanto nel caso di specie
opera il principio secondo il quale i termini del procedimento amministrativo
si qualificano come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori
dalla legge, di talch la loro violazione non comporta l'illegittimit
dell'atto adottato tardivamente n, per l'inosservanza del termine finale, si
esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere e che tale principio si
applica anche al caso di titolo di soggiorno rilasciato a cittadino
extracomunitario, rispetto al quale la tutela dell'ordine pubblico economico e
della stessa pubblica sicurezza militano in senso opposto alla perentoriet dei
termini stessi (TAR Toscana, Sez. II, 18.2.11, n. 341; TAR Em-Rom, Pr, 24.3.09,
n. 87; Cons. Stato, Sez. VI, 20.4.06, n. 2195);
Considerato che alla fattispecie non pu neanche applicarsi lĠarticolo
2 bis della l.n. 241/90 in quanto entrato in vigore con lĠarticolo 7, comma 1, lett. c),
l.n. 69/09,
dopo la scadenza del termine in questione e ostando il principio di
irretroattivit della legge
(TAR Toscana, Sez. II, n. 341/11 cit.);
Considerato, altres, che anche se il termine per il rilascio della carta
di soggiorno
ex articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 286/98 richiamato dalla ricorrente fosse
considerabile perentorio, il Collegio – potendolo fare anche dĠufficio
(Cons. Stato, Sez. VI, 17.3.10, n. 1555) - rileva che al caso di specie, di
ritenuto danno da ritardo, pu comunque ritenersi applicabile quanto previsto
dallĠarticolo 1227, comma 2, c.c., secondo cui il risarcimento non dovuto per i danni
che il creditore avrebbe potuto evitare usando lĠordinaria diligenza
(TAR Puglia, Ba, Sez. III, 14.1.11, n. 75; TAR Lazio, Sez. II ter, 6.5.09,
n. 4743; Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.08, n.2751);
Considerato, infatti, che nel caso di specie lĠinteressata poteva
attivare i rimedi giuridici, una volta trascorso il termine di novanta giorni
di cui allĠarticolo 9, comma 2, d.lgs. cit., per rimuovere le
situazioni di inerzia istruttoria e provvedimentale, dovendo altrimenti ogni
altra e diversa ipotesi di ritardo addebitarsi anche alla negligenza del privato, ex
articolo 1227 comma 2, c.c., o quantomeno al suo disinteresse
(TAR Abruzzo, Pe, 29.7.04, n. 723);
Considerato che, nel caso di specie, lĠinteressata, una volta entrato in
vigore il d.l. n. 112/08 o, quantomeno dopo la sua conversione in legge (l. 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata in G.U. del 21 agosto 2008), poteva diffidare
formalmente lĠAmministrazione a provvedere al richiesto rilascio, proprio in
ragione delle conseguenze negative, facilmente percepibili, sulla sua posizione
in ordine al riconoscimento dellĠassegno sociale;
Considerato, quindi, che la condotta della ricorrente, se adeguatamente
orientata, poteva porre rimedio al tempo trascorso ed evitare il pregiudizio
economico dedotto, per lĠattribuzione dellĠassegno sociale per gli anni anteriori a
quelli del completamento del decennio di residenza in Italia;
Considerato, quindi, che il ricorso non pu essere accolto per carenza
dei presupposti e ci impedisce anche di dare luogo ad una c.t.u. contabile
come richiesta dalla ricorrente;
Considerato che la peculiarit della fattispecie comporta comunque la
compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando ai sesni dellĠarticolo 74 cod. proc.
amm. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/06/2011