DIRITTI DI
DIFESA SOTTO SEQUESTRO
1. Ancora
una circolare ministeriale che sequestra i diritti di informazione e e di
difesa..
Con una
circolare a firma del Ministro dellInterno, (prot. n. 1305 del 01.04.2011)
inerente laccesso ai centri per immigrati, di fronte al massiccio afflusso
di immigrati dal nord-africa si prevede, fino a nuova disposizione,
lingresso alle strutture di cui alla circolare n.1305 del 2007, dunque i
centri di detenzione
amministrativa (allora denominati CPT, oggi ridefiniti CIE), e ai centri
di accoglienza variamente denominati (CARA, CID, CSPA), esclusivamente a
soggetti pubblici (ad esempio organismi internazionali quali Oim, Cri, Amnesty
International, Caritas) al fine di non intralciare le attivit loro rivolte. Di fatto
stata cancellata la circolare Amato n. 1305 del 2007, uno dei pochi risultati
della Commissione d'inchiesta De Mistura sui centri di detenzione
amministrativa. Dopo le numerose irregolarit rilevate nei vari centri
ispezionati, documentate anche nelle denunce delle associazioni antirazziste e
nei reportage di Fabrizio Gatti, finto immigrato nel vecchio CPT di Lampedusa (
aeroporto), il governo del tempo aveva in qualche modo aperto l'accesso ai
centri anche ai giornalisti. La stessa commissione De Mistura aveva ribadito in particolare anche
l'esigenza di un rigoroso rispetto dei diritti di informazione legale e di
difesa, soprattutto nel caso dei cd. respingimenti differiti disposti dal
Questore.
Dopo quattro
anni si tornati indietro al tempo della impenetrabilit dei centri di
detenzione per stranieri, e oggi come allora si moltiplicano ovunque le
proteste, gli atti di autolesionismo, le violenze sugli immigrati entrati
irregolarmente e trattenuti per settimane senza alcun titolo, con la scusa
dell'identificazione in corso, un espediente che permette di bloccare in un
limbo, che pu durare anche un mese, persone che avrebbero quanto meno diritto
ad un provvedimento da potere almeno impugnare. Sempre che non siano costretti
alla fuga, come successo alla maggior parte dei tunisini ginti a Lampedusa
nei mesi scorsi. Anche per sfuggire il rischio che qualche compiacente console
non ne consenta il rimpatrio sommario in violazione di tutte le norme
internazionali che vietano i rimpatri collettivi.
Sulla base della circolare 1305 del 2011, a partire dai primi giorni di
aprile, le prefetture hanno negato laccesso a tutti gli altri soggetti non
espressamente menzionati, e questo divieto stato opposto non soltanto nei
CIE, come quello di Roma Ponte Galeria, ma anche in alcuni CARA ( Centri di
accoglienza per richiedenti asilo
come il centro SantAnna di Isola Capo Rizzuto a Crotone, il centro di
Salina Grande di Trapani e il CARA di Brindisi.
Anche
l'accesso ai potenziali richiedenti asilo come i migranti subsahariani
provenienti dalla Libia diventato pi difficile, malgrado la circolare
riconosca agli enti di tutela convenzionati con il ministero dell'interno il
diritto di visita. A Pozzallo ( Ragusa ) dal 30 maggio al 5 giugno stato
negato l'accesso in un capannone, che funge come luogo di prima
identificazione, agli operatori dell'ACNUR che pure hanno una convenzione con
il Ministero dell'interno proprio per fornire assistenza ed informazioni ai
migranti richiedenti asilo subito dopo lo sbarco, nell'ambito del progetto
Presidium. All'interno della struttura, sita in zona portuale, rimangono ammassate
da oltre una settimana centinaia di persone provenienti dalla Libia, in
prevalenza subsahariani, e tra questi, sembrerebbe diversi minori non
accompagnati. I trasferimenti verso altre strutture sono cominciati con grave
ritardo e procedono a rilento. Un comportamento quello delle forze di polizia
che hanno isolato questi migranti subito dopo lo sbarco, che configura
peraltro trattamenti inumani e
degradanti, vietati dall'art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei
diritti dell'uomo, un abuso che non si pu giustificare n con la solita scusa
del rispetto della privacy delle persone, che semmai andrebbe loro garantita
proprio nei confronti della condizione di promiscuit prodotta dalle autorit
amministrative, n con le indagini di polizia in corso, che non possono durare
per settimane con l'isolamento delle vittime e non certo dei colpevoli.
La circolare
ministeriale del primo aprile stata utilizzata anche per limitare l'esercizio
effettivo dei diritti di difesa. Agli avvocati che chiedevano di entrare nei
centri di detenzione amministrativa, variamente denominati, e persino nei CARA,
proprio sulla base della recente circolare, stata richiesta una specifica
autorizzazione, prima dal Prefetto, poi addirittura dal ministero dell'interno,
come successo a Lampedusa nel CSPA di Contrada Imbriacola, il 4 giugno
scorso.
Alcuni migranti che aveva conferito mandato al difensore di fiducia sono stati
rimpatriati senza potere neppure presentare ricorsi, ed bastato ritardare
fino all'ultimo l'emissione dei provvedimenti di respingimento differito con accompagnamento forzato,
impedire ogni contatto con l'esterno, e preparare in tutta fretta il volo
charter di rimpatrio e, fino a quando le autorit dei paesi riceventi hanno
assecondato questo giochino, tutto filato liscio. Non sempre per, perch la
fretta gioca brutti scherzi e in diverse occasioni voli che erano pronti a
decollare dall'Italia verso la Tunisia sono stati bloccati o sono partiti mezzi
vuoti per il venir meno della collaborazione delle autorit tunisine o per
errori nelle procedure sommarie di identificazione. La tensione nei CIE e nei
vari centri equiparati cos montata fino alle stelle di fronte alla roulette
russa dei rimpatri.
2. Da
centri di accoglienza a centri di detenzione, basta un decreto ministeriale o
un provvedimento di polizia per modificare lo status dei luoghi e delle persone
che vi sono trattenute.
Continua da anni
( a seconda delle esigenze del ministero dell'interno) la trasformazione della
natura giuridica dei luoghi di trattenimento, e delle persone che vi vengono
rinchiuse, a seconda della nazionalit di quelli che vengono ancora definiti
come ospiti. Si rileva che il CPSA ( Centro di primo soccorso ed accoglienza) di
Contrada Imbriacola di Lampedusa, dopo la breve parentesi come CIE nel febbraio
del 2009, stato di nuovo trasformato di fatto, dal 2 maggio 2011, in un
centro di detenzione, con il trattenimento amministrativo di oltre 200
immigrati tunisini in attesa che fossero espletate le procedure per il loro
rimpatrio. E lo stesso avvenuto a periodi alterni per il centro ubicato nella
vecchia base Loran ubicata nell'isola, dopo che negli anni scorsi era
intervenuta la magistratura per bloccare la commissione di gravi abusi edilizi
in quel sito di grande interesse ambientale.
Nella
impossibilit di adottare provvedimenti formali come decreti istitutivi dei CIE
e decreti di respingimento, di espulsione o di trattenimento, per le troppe
divergenze della normativa interna in materia di allontanamento forzato degli
stranieri irregolari e la Direttiva comunitaria sui rimpatri, si sta seguendo
adesso la strada di isolare le persone in strutture chiuse a tempo
indeterminato,senza adottare alcun provvedimento amministrativo, limitandone di
fatto la libert personale per settimane, solo per effetto di misure di
polizia, che non assumono neppure la forma del provvedimento scritto e
motivato, come sarebbe richiesto dalla legge e dalle normative comunitarie. Gli
immigrati ai quali non si riconosce neppure il diritto alla comprensione
linguistica ed alla notifica tempestiva dei provvedimenti di respingimento e di
trattenimento, sono abbandonati alla disperazione, o sedati con l'uso massiccio
di psicofarmaci, con decine di casi di autolesionismo o di veri e propri
tentativi di suicidio, come si sta verificando in questi giorni nel centro di
prima accoglienza e soccorso di Lampedusa e nella caserma Barone di
Pantelleria.
Quando
qualcuno tenta la fuga, la misura del trattenimento amministrativo viene
ripristinata con l'uso della forza pubblica. Secondo l'art. 14 comma 7 del T.U. sull'immigrazione n.286 del
1998, il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata. Ripristino senza ritardo
che spesso si traduce in sanzioni inflitte con l'uso dei manganelli, e con
pestaggi mirati allo scopo di rappresentare una punizione esemplare, come hanno
denunciato con tanto di foto e video, anche su internet, numerosi migranti che
avevano provato a fuggire dai centri di detenzione amministrativa e sono stati
ripresi dalle forze di polizia.
Agrigento, Lampedusa – 804 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Bari Palese, CDA/CARA area areoportuale – 994 posti
Brindisi, Restinco– 128 posti
Cagliari, Elmas – 220 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 360 posti
Crotone, localit SantAnna – 978 posti
Foggia, Borgo Mezzanone – 716 posti
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
Crotone, localit SantAnna – 256 posti
Foggia, Borgo Mezzanone – 198 posti
Gorizia, Gradisca dIsonzo – 138 posti
Trapani, Salina Grande - 310 posti
Trapani Mazara del Vallo - 100 posti CDA+CARA
Trapani Valderice ( Milo?- Apre nel giugno 2011 ?) - 200 posti CDA+CARA
Trapani Marsala - 114 posti CDA+CARA
Trapani Castelvetrano - 121 posti CDA+CARA
Con decreto del ministro dellInterno vengono utilizzati per le finalit dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo anche i CDA di Bari e Siracusa ( Rosolini).
Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
Catanzaro, Lamezia Terme – 75 posti
Gorizia, Gradisca dIsonzo – 248 posti
Milano, Via Corelli – 132 posti
Modena, Localit SantAnna – 60 posti
Roma, Ponte Galeria – 364 posti
Torino, Corso Brunelleschi – 204 posti
Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
Brindisi, Restinco – 83 posti
Lampedusa – 200 posti
Crotone, S. Anna – 124 posti
Con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile n. 5835, sono
stati trasformati in CIE temporanei, con un totale di 500 posti, tre centri di accoglienza gi istituiti
poche settimane prima, a Santa Maria Capua Vetere (CE), a Palazzo San Gervasio
(PZ) e a Kinisia (TP), in base alle ordinanze di emergenza civile adottate a
marzo per fronteggiare l'emergenza derivante dal massiccio afflusso di migranti
dai paesi del nord-africa. Anche in queste nuove strutture, come nei vecchi
centri sono state denunciate gravi lesioni ai diritti di difesa dei migranti, e
sono stati frapposti ostacoli per un tempestivo accesso degli avvocati muniti
di nomina come difensori di fiducia. Quando gli avvocati sono riusciti ad
entrare per esercitare la loro attivit di difesa si fatto ricorso a moduli
prestampati e rimaneggiati in modo grossolano per fare fronte alle eccezioni
opposte dai difensori, ed alla fine i giudici di pace hanno convalidato tutto,
anche quando era evidente che i termini di legge erano scaduti. Di alcuni di
questi casi se ne stanno occupando adesso le Procure della Repubblica
competenti e tra breve anche la Corte di Cassazione. Ad evidenti scopi ritorsivi
si giunti pure al consueto espediente di mettere in dubbio l'autenticit
delle procure conferite dagli immigrati in fasi di identificazione, procedure
che si sono protratte per settimane, da Lampedusa ai nuovi CIET istituiti con
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile scorso, o
nei vecchi CIE. Settimane nel corso delle quali alcuni migranti, privati di
ogni informazione legale e di qualsiasi contatto con l'esterno, hanno declinato
diverse generalit. La mancata autenticit della prima dichiarazione di
identit sarebbe cos sufficiente per le autorit italiane ad escludere persino
il tempestivo accesso al diritto di difesa.
4. La libert personale dei migranti tra accoglienza e
detenzione amministrativa dalla CEDU al Regolamento di attuazione 394 del 1999.
Oltre le garanzie costituzionali.
L`art. 5 comma 1 lettera f della Convenzione Europea a
salvaguardia dei diritti dell`uomo afferma che nessuno pu essere privato
della libert , salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge`,
tra i casi elencati ricorre appunto l`ipotesi dell`arresto o della detenzione
regolari` di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel
territorio, o di una persona contro la quale in corso un procedimento
d`espulsione o di estradizione. Ogni persona arrestata o detenuta in base a
questa previsione deve essere tradotta al pi presto dinanzi ad un giudice o
ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di
essere messa in libert durante la procedura`.
Secondo l`art. 5 comma 4, della stessa Convenzione, ogni
persona privata della libert mediante arresto o detenzione ha il diritto di
presentare un ricorso davanti ad un tribunale, affinch decida entro breve
termine sulla legittimit della sua detenzione e ne ordini l scarcerazione se
la detenzione illegittima`. Tutta la formulazione di questa norma si pone in
contrasto con il prolungamento della detenzione amministrativa alla esecuzione
della misura di allontanamento. In realt quello che il governo italiano vuole
la trasformazione della funzione stessa della detenzione amministrativa, non
pi uno strumento per rendere effettive le espulsioni o i respingimenti, ma uno
strumento propagandistico per infondere sicurezza nei cittadini, anche quando
si rischia di sortire nei fatti il risultato opposto di ampliare ulteriormente
le aree di clandestinit e la devianza sociale.
In base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell`Uomo, se l`art. 5 comma 1 lettera f. della Convenzione Europea a
salvaguardia dei diritti dell`uomo (CEDU) ammette la detenzione amministrativa
regolare` di una persona contro la quale in corso un procedimento di
espulsione o di estradizione`, occorre tuttavia che la misura limitativa della
libert sia proporzionata ed adeguata`, e che abbia una durata commisurata
all`esigenza di assicurare le misure di allontanamento forzato. Secondo la
Corte Europea dei diritti dell`uomo, una violazione dall`art. 5 potr risultare
sia da una detenzione amministrativa non conforme` rispetto a tali criteri,
che dalla mancanza di un ricorso effettivo. Secondo l`art. 5.4 della CEDU ogni
persona privata della libert mediante arresto o detenzione ha diritto di presentare
un ricorso ad un tribunale, affinch decida entro breve termine sulla
legittimit della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione
illegittima`. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione arbitraria ha
diritto ad una riparazione`. Anche in questo caso viene richiamato il principio
che la decisione deve giungere entro un breve termine, e non certo entro mesi e
mesi dall`inizio del trattenimento, sia pure come ospiti`, in un centro di
detenzione amministrativa.
Il trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea e assistenza una misura che incide sulla libert
personale dello straniero. Tale libert, tutelata nel nostro ordinamento
dall'art. 13 della Costituzione, un diritto fondamentale della persona umana,
riconosciuto, dall'art. 2 comma 1 del T.U., anche allo straniero "comunque
presente nel territorio dello Stato", sia esso regolare, irregolare o
clandestino.
Per
armonizzare il dettato legislativo della legge 40 con l'art. 13, comma secondo
della Costituzione, il legislatore ha previsto, con successivi interventi,
indotti anche da importanti pronunce della Corte Costituzionale, un meccanismo
di convalida da parte dell'autorit giudiziaria per la misura del trattenimento
disposta dal questore.
Ai
sensi dell'art. 14, comma 3 del T.U., il questore del luogo in cui si trova il
centro di permanenza temporanea (che non necessariamente lo stesso che adotta
il provvedimento di trattenimento) deve provvedere a richiedere la convalida
del decreto di trattenimento al giudice territorialmente competente entro le 48
ore dall'emanazione della misura restrittiva. In una -ormai risalente-
Circolare interna della Pretura circondariale di Milano del 31 marzo 1999
, precisava che "ai fini
della decorrenza del termine di 48 ore, concesso alla questura per la
trasmissione al magistrato degli atti di trattenimento dello straniero nel
centro, si deve avere riguardo al momento in cui il provvedimento notificato
all'interessato e non quando lo straniero viene condotto e fa ingresso nel
centro di permanenza." E questo orientamento operativo, ormai una vera e
propria prassi amministrativa consolidata, ancora oggi costituisce un
espediente che di fatto consente di trattenere per settimane le persone giunte
irregolarmente in Italia, senza notificare alcun provvedimento, facendo poi
risultare il rispetto dei termini imposti dalla legge e dalla Costituzione solo
a partire dalla notifica del decreto di trattenimento. Il giudice di pace,
ricevuta copia dal questore degli atti relativi al trattenimento e
all'espulsione o al respingimento dello straniero, sentito l'interessato, con
l'assistenza del difensore, deve verificare la sussistenza dei presupposti di
legge per l'adozione della misura del trattenimento entro le successive 48 ore.
Ai fini del rispetto di tale temine si deve aver riguardo all'ora di inizio
dell'udienza e non all'ora in cui viene effettivamente sentito lo straniero
trattenuto. Anche su questo ultimo aspetto si giocano altri escamotage per
salvare le convalide in extremis, come successo a Santa Maria Capua Vetere,
dove le convalide iniziate nella medesima udienza sono durate giorni...
Nessun trattenimento amministrativo a
carico di migranti irregolari pu essere disposto per motivi diversi da quelli
previsti dalla legge. Il Regolamento di attuazione n.394/1999 detta regole
minime da rispettare in tutti i casi di trattenimento, sia che questo segua ad
un provvedimento di espulsione che ad un provvedimento di respingimento
differito adottato dal questore ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Testo Unico
n. 286 del 1998.
Lart. 20 D.P.R. 394/99, Regolamento di
attuazione prescrive che :
il decreto di
trattenimento sia comunicato allinteressato a mani proprie e sia adottato in
forma scritta e motivata, con traduzione in lingua conosciuta;
il trattenuto deve
essere informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o,
in difetto, dufficio, e che le comunicazioni saranno effettuate presso il
difensore;
il trattenimento non
pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario alla rimozione
degli ostacoli che si frappongono allesecuzione dellespulsione (
tassativamente previsti dallart. 14 T.U.); oggi questo termine di 180
giorni, salva la possibilit di una rimessione in libert con lintimazione a
lasciare entro 5 giorni il territorio ( il cd. foglio di via).
il trattenuto non ha
lo status di detenuto, tantՏ che se fugge non commette il reato di evasione,
tuttavia impedito lesercizio della sua libert personale,e, se si allontana
dal centro la forza pubblica ha il dovere di ripristinare la misura
restrittiva.
L'art.
21, comma 4, dello stesso
Regolamento di attuazione prevede che
"il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi
dell'art. 14, comma 1, del test unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di
soccorso sanitario";
Il
Regolamento di attuazione n.394 del 1999 assume grande importanza anche perch
consente di individuare i cd. CPSA, come quello di Lampedusa, a Contrada
Imbriacola, quei centri che secondo l'art. 23 sono destinati appunto alle Attivit di prima assistenza e
soccorso). Secondo il Regolamento dunque:
1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22 ( CIE), per il
tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o
all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme
di assistenza di competenza dello Stato.
Tali
disposizioni di fonte regolamentare, dunque, in ossequio alla legge -
n potrebbe essere altrimenti, stante la riserva assoluta prevista dall'art. 13 della Costituzione - prevedono che la
privazione della libert personale dello
straniero nei procedimenti amministrativi relativi al suo allontanamento pu
avvenire unicamente presso i CPT, mentre al di fuori di tali centri (e
dunque anche nei CPA) possono svolgersi unicamente attivit di accoglienza,
assistenza e quelle svolte per esigenze igienico sanitarie, ma non pu esservi
limitazione della libert personale; in ogni caso ogni eventuale limitazione della libert personale deve obbedire
ai rigidi criteri imposti dall'art. 13 della Costituzione e dalle disposizioni di legge in materia.
Al di l delle norme in materia di immigrazione, la
legge italiana prevede inoltre due sole ipotesi di provvedimenti limitativi
della libert personale adottati dall'autorit
di polizia finalizzati all'identificazione del soggetto: l'accompagnamento ed
il trattenimento della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
delle persone in grado di riferire
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, trattenimento che non pu
superare le dodici ore e deve essere immediatamente comunicato al pubblico
ministero, che pu ordinare il rilascio della
persona accompagnata (art. 349 c.p.p.); l'accompagnamento ed il trattenimento
al solo fine dell'identificazione della persona che,
richiestone, rifiuti di dichiarare le proprie generalit, ovvero quando ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsit delle
sue dichiarazioni sulla propria identit o dei documenti esibiti, trattenimento
che non pu protrarsi oltre le ventiquattro ore e deve essere immediatamente
comunicato al pubblico ministero, che pu ordinare il rilascio della persona accompagnata (art. 11 D.L. 59/78, convertito con
modificazioni dalla L. 191/78). Non
si pu dunque protrarre per settimane il trattenimento amministrativo ai soli
fini della identificazione delle persone che hanno attraversato irregolarmente
le frontiere italiane.
A seguito della fondamentale sentenza
105/2001 della Corte costituzionale principio pacifico che il trattenimento
misura che incide sulla libert personale ( e non solo di circolazione), sicch
soggiace alla disciplina dettata dallart. 13 co. 2 e 3 Cost. che prevede il
rispetto di due principi fondamentali: la riserva di legge e la riserva di
giurisdizione. La giurisprudenza costituzionale ha messo anche in evidenza lo
stretto legame che ricorre tra il principio del contraddittorio e l'esercizio
effettivo dei diritti di difesa, da riconoscere comunque a tutti gli immigrati
anche se entrati irregolarmente nel territorio nazionale.
Il principio del contraddittorio
postula un riconoscimento effettivo dei diritti di difesa. La sentenza della Corte costituzionale n.
222 del 2004 ha dichiarato lillegittimit costituzionale dellart.
13, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) - introdotto dallart. 2 del decreto legge 51/2002 (Disposizioni
urgenti recanti misure di contrasto allimmigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito, con modificazioni, nella legge 106/2002 - nella parte in cui non
prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima
dellesecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le
garanzie della difesa. Questultima sentenza, nel solco aperto dalla precedente
decisione n.105 del 2001 della Corte Costituzionale, ha affermato che qualunque
procedura di allontanamento forzato, anche se non si realizza con il
trattenimento in un CPT ( oggi CIE) si traduce in una misura limitativa della
libert personale, che come tale non pu essere sottratta ai limiti posti
dallart. 13 della Costituzione. Secondo questa sentenza qualsiasi tipo di
accompagnamento dello straniero inerisce alla materia regolata dallart.13
Cost., in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica
le restrizioni della libert personale e che vale a differenziarle dalle misure
incidenti sulla libert di circolazione.
NON E' DUNQUE
AMMISSIBILE CHE IN STRUTTURE DESTINATE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA|E |SOCCORSO
VENGANO TRATTENUTI PER SETTIMANE IMMIGRATI CHE VENGONO PRIVATI PERSINO DI UN
PROVVEDIMENTO CHE LI RIGUARDI E CONTRO IL QUALE NON POSSANO FARE TEMPESTIVO
RICORSO.
Si deve
ricordare tuttavia che se i provvedimenti di respingimento differito vengono
disposti ed eseguiti nell'arco di 48-96 ore dal momento dell'inizio del
trattenimento, ma secondo le Questure solo dalla data del decreto di
respingimento, lo straniero privato del tutto di diritti di difesa, anche se
stato trattenuto per un mese in un regime di totale limitazione della libert
personale, come sta accadendo in questo ultimo periodo nel CPSA dell'isola di
Lampedusa ed in altri centri di accoglienza/detenzione ubicati in varie parti
d'Italia.
L'art.
20, comma 5 del Regolamento di attuazione precisa a tale riguardo che "lo
svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento". Lo straniero
respinto sembra dunque godere di minori garanzie rispetto a quello che, per
essersi trattenuto sul territorio in posizione irregolare o clandestina,
invece soggetto a un provvedimento di espulsione. Ed anche questo il motivo
per il quale le Questure adottano provvedimenti di respingimento differito,
operando con una vasta discrezionalit anche in casi nei quali potrebbe
emettersi un provvedimento di espulsione. Per lo straniero fermato all'ingresso
o subito dopo aver varcato illegalmente il confine, il trattenimento pu non
arrivare fino alla fase di convalida da parte dell'autorit giudiziaria: nel
caso in cui gli ostacoli all'accompagnamento coattivo alla frontiera siano rimossi,
entro i brevi termini previsti per il controllo giurisdizionale e lo straniero
respinto pu essere rimpatriato senza che alcun giudice sia chiamato a
convalidare la sua, pur breve, privazione della libert personale. Una
prassi che appare fornire una chiave di applicazione dell'art.10 comma 2 del
T.U. sull'immigrazione, in materia di respingimento differito, totalmente in
contrasto con quanto affermato dalla sentenza n.105 del 2001 da parte della
Corte Costituzionale, secondo la quale tutte le diverse ipotesi di
accompagnamento forzato in frontiera, siccome provvedimenti amministrativi che
limitano la libert personale, devono essere soggetti alla convalida del
giudice, nei ristretti termini temporali dettati dall'art. 13 della
Costituzione.
5.
I diritti di informazione degli immigrati nei centri di detenzione e nei centri
di accoglienza
Riportiamo l'Art. 3 del Regolamento di attuazione (
394/1999) del Testo unico
sull'immigrazione norma che contiene disposizioni che, nella pratica
amministrativa adottata in questi mesi da diverse questure,viene costantemente
eluse, o adottate quando non pi possibile fare valere effettivamente i
diritti di difesa.
Art. 3 (Comunicazioni allo straniero)
1. Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le
comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la
persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
2. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il
decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la
revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero
mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione,
effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo
alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (.)
3. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
Appare singolare
come il comma 3 della norma faccia riferimento solo al provvedimento di
espulsione, e non anche al provvedimento di respingimento differito, come se in
caso di respingimento differito l'immigrato non avesse diritto ad essere
assistito da un difensore di fiducia, un assurdo giuridico che corrisponde alla
prassi delle forze di polizia nel trattenimento amministrativo senza titolo
delle persone nei centri di detenzione, un aspetto del quale sarebbe bene
interessare al pi presto la Corte Costituzionale e la Corte Europea dei
diritti dell'Uomo, e dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, anche la Corte di giustizia di Lussemburgo.
6. La
limitazione del diritto di visita e di cronaca per impedire la proposizione di
ricorsi tempestivi alla luce della direttiva rimpatri 2008/115/CE.
Dopo la
circolare del ministro Maroni del 1 aprile 2011, persino deputati e senatori
sono stati tenuti fuori dai centri di detenzione amministrativa, quasi che si
trattasse di strutture pi chiuse delle carceri di massima sicurezza. Il 5
aprile nel CIE temporaneo, una tendopoli, allestito allinterno della caserma
militare di S.M Capua Vetere per ospitare i migranti arrivati da Lampedusa,
stato negato alla senatrice del partito democratico, Annamaria Carloni.
Impossibile quindi anche per le telecamere poter mostrare allopinione pubblica
le condizioni in cui vivevano i primi 471 immigrati provenienti da Lampedusa
sbarcati nel porto di Napoli due giorni prima. Dopo
diversi interventi in Parlamento e dichiarazioni pubbliche di numerosi
Parlamentari, stata ripristinata la possibilit a individui singoli come
parlamentari europei, deputati e senatori della Repubblica e consiglieri
regionali di avere accesso ai Centri di identificazione ed espulsione nonch ai
Centri di Assistenza pei Rifugiati in base ad accordi verbali ad hoc a seguito
di richieste avanzate dai parlamentari. Da queste visite emergevano gravi
criticit sul rispetto dei diritti di informazione ( art. 21 della Costituzione
) e dei diritti di difesa ( art.24 e 113 della Costituzione), anche con
riferimento alle difficolt frapposte agli avvocati per un tempestivo accesso
nei centri di accoglienza e di detenzione.
Nell'ultimo
mese si negato l'ingresso ad avvocati nominati dai migranti nel centro di
transito di Porto Empedocle e nel centro di primo soccorso ed accoglienza di
Lampedusa, richiedendo in questo ultimo caso una speciale autorizzazione da
parte del Ministero dell'interno, autorizzazione che giunta in ritardo dopo
una giornata di attesa e non ha permesso l'audizione di tutti i migranti che
avevano nominato un avvocato di fiducia. Fatti inequivocabili, come la pretesa
di subordinare l'attivit dell'avvocato ad una autorizzazione del Prefetto o
addirittura del Ministro, e gravi omissioni che adesso potrebbero innescare
proteste che andranno addebitate soltanto a chi ha impedito un effettivo
esercizio dei diritti di difesa.
La circostanza che la circolare ministeriale n.1305, del primo
aprile 2011, nel precludere il diritto di accesso fino a nuova disposizione,
si riferisse a strutture diverse, come i CARA ed i CIE, e che le stesse
preclusioni fossero opposte nei centri di transito, che spesso fungono come
centri di accoglienza ed identificazione, come le strutture ubicate nelle aree
portuali di Pozzallo e di Porto Empedocle in Sicilia, suscita le pi gravi
preoccupazioni circa il mancato rispetto delle garanzie procedurali previste
per tutti i migranti sia irregolari che richiedenti asilo, senza possibilit di
distinzione, come ricordato da ultimo dalla sentenza della Corte di Giustizia
del 28 aprile 2011 sulla mancata attuazione in Italia della Direttiva
comunitaria sui rimpatri 2008/115/CE.
La circolare n.1305 del primo aprile 2011 costituisce un
grave atto di esercizio arbitrario della potest amministrativa che nella parte
motiva fa riferimento a non meglio precisate esigenze di non creare intralci
alle attivit svolte all'interno delle strutture dove vengono trattenuti anche
immigrati che non hanno mai ricevuto la notifica di alcun provvedimento
amministrativo, magari settimane dopo il loro ingresso nel territorio
nazionale. Si assiste cos al dispiegarsi di una vastissima discrezionalit
amministrativa in una materia che riguarda diritti soggettivi perfetti e
principi costituzionali cogenti che le autorit non possono incidere fino al
loro sostanziale svuotamento. Anche l'espressione fino a nuova disposizione
accentua il carattere discrezionale della circolare, e il rischio che la sua
prolungata applicazione possa ledere diritti fondamentali dei migranti e la
libert di informazione comunque garantita dall'art.21 della Costituzione. Ed
ancora pi grave che questa circolare venga frapposta al tempestivo accesso
degli avvocati muniti di regolare procura nei centri dove vengono trattenute
persone il cui stato giuridico ancora incerto, affidato alle mutevoli
determinazioni dell'autorit amministrativa.
Un aspetto
particolarmente grave, che si salda al mancato riconoscimento dei diritti di
difesa, riguarda le procedure di identificazione dei migranti dopo gli sbarchi
a Lampedusa ed i successivi trasferimenti in altri centri italiani. La maggior
parte di coloro che vengono trasferiti per essere poi trattenuti nei centri di
detenzione amministrativa, variamente denominati, non risulta in possesso di un
documento e non ha ricevuto la notifica di alcun provvedimento. Alcuni sono
soltanto in possesso di un foglio compilato al momento del loro arrivo in
Italia, a Lampedusa o Pantelleria, basato sulle loro stesse dichiarazioni.
Tuttavia nei provvedimenti amministrativi notificati agli interessati, quando
finalmente tali provvedimenti vengono adottati, non risulta che siano
successivamente svolte attivit di verifica da parte delle Questure presso le
autorit consolari competenti. In sostanza, quindi, il trattenimento e poi la
proroga del trattenimento avvengono con la giustificazione che non si avuto
il tempo di svolgere l'attivit di identificazione, un'attivit che per non
risultava mai iniziata e della quale spesso non risulta alcuna traccia.
Probabilmente proprio su questi fatti che si vuole impedire il corretto
esercizio del diritto di difesa che potrebbe mettere in evidenza, al pari dell'esercizio del diritto di
cronaca da parte dei giornalisti,
prassi amministrative che non appaiono rispettose n delle norme interne
e comunitario, n della dignit della persona.
In base
allart. 13 della direttiva 2008/115/CE, che adesso Maroni vorrebbe
sterilizzare forse anche con le sue circolari, in modo da superare le
criticit derivanti dalla sentenza di condanna dellItalia da parte della
Corte di Giustizia del 28 aprile scorso, al cittadino di un paese terzo
interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni
connesse al rimpatrio di cui allarticolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la
revisione dinanzi ad unautorit giudiziaria o amministrativa competente o a un
organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di
indipendenza. Ai sensi del secondo comma dellart. 13 della Direttiva,
lautorit o lorgano menzionati al paragrafo 1 hanno la facolt di rivedere le
decisioni connesse al rimpatrio di cui allarticolo 12, paragrafo 1, compresa
la possibilit di sospenderne temporaneamente lesecuzione, a meno che la
sospensione temporanea sia gi applicabile ai sensi del diritto interno. In
particolare, con una previsione cogente che nessuna circolare o ordinanza
ministeriale potrebbe derogare, il cittadino di un paese terzo interessato ha
la facolt di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario,
di avvalersi di unassistenza linguistica.
Inoltre
gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la
necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della
pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono
disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta
alle condizioni di cui allarticolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva
2005/85/CE.
Peccato, se non fossero cos fuori moda, forse sarebbe bastato richiamare gli
articoli 13, 24 e 113 della Costituzione italiana, ma per molti questori, in
linea con i ministri di riferimento, sono ormai norme che recano soltanto
impaccio alla esecuzione delle misure di allontanamento forzato.
Secondo
l'art. 16 della Direttiva comunitaria 2008/115/CE, che peraltro il governo non
ha ancora attuato, i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni
nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilit di accedere ai
centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi
sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformit del
presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione. I cittadini di
paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel
centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il
loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto
con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4. La Direttiva non
limita quindi il diritto di ingresso e di informazione degli avvocati , n pu
essere presa come pretesto per limitare i diritti di difesa, anche se conferma la necessit di una
particolare autorizzazione per le organizzazioni non governative. La normativa comunitaria sopra
richiamata si applica peraltro esclusivamente ai centri di identificazione ed
espulsione e quanto da essa previsto non pu valere per i CARA , centri di
accoglienza per richiedenti asilo o analoghi centri di accoglienza come i
centri di prima accoglienza e soccorso e quelli previsti in base alla legge
Puglia del 1995. In nessun caso lo specifico richiamo ad una autorizzazione
del ministero dell'interno pu svuotare il diritto di difesa riconosciuto da
altre norme della stessa Direttiva. L'accesso degli avvocati muniti di regolare
procura non pu essere limitato o ritardato in alcun modo.
L'11 maggio 2011 il
Presidente della commissione diritti umani del Senato, Pietro Marcenaro, e il
senatore Sergio Divina si sono recati in visita al Centro di identificazione ed
espulsione di Santa Maria Capua a Vetere e a Castel Volturno. Era presente
anche la senatrice Anna Maria Carloni. Giunta in mattinata alla ex-caserma
"Andolfato", sede del CIE, la delegazione stata accolta dal Vice
Prefetto vicario di Caserta, dottor Armogida, insieme a Giuseppe Papillo,
responsabile della Croce rossa italiana (C.R.I.), ente gestore del centro, ad
alcuni dirigenti della Polizia di Stato (responsabili insieme ad altre Forze
dell'Ordine, della sicurezza all'interno del centro).
Secondo le informazioni
assunte dalla delegazione entrata nel CIET di Santa Maria Capua Vetere, gli
avvocati hanno partecipato alle udienze per la convalida dei provvedimenti di
trattenimento, solo a partire dalla data del 21 aprile, giorno il quale il
centro di accoglienza stato trasformato in un Centro di identificazione ed
espulsione temporaneo, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n.5833, rispetto ai quali hanno avuto scarsissime possibilit di
incidere essendo risultato subito chiaro dalle parole del giudice che la
convalida sarebbe avvenuta per tutti gli immigrati trattenuti nella struttura
dal 18 aprile, dopo esservi stati trasferiti da Lampedusa con la nave traghetto
Excelsior, un viaggio durato una settimana in condizioni chiaramente detentive,
con una forzatura evidente sul termine di 48 ore richiesto dalla legge e
dall'art. 13 della Costituzione per la convalida dei provvedimenti
amministrativi limitativi della libert personale. Sarebbe importante che la
Corte di Cassazione, presso la quale si sono impugnate le convalide dei
trattenimenti fuori termine e delle relative proroghe, annullasse le convalide
di questo tipo di trattenimenti amministrativi o sollevasse almeno una
questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, per verificare lo
scarto tra il comportamento delle autorit di polizia italiane ed il disposto
gi vincolante, nelle parti in cui la Direttiva contiene disposizioni
sufficientemente chiare, precise e circostanziate, in materia di
allontanamento forzato e di trattenimento amministrativo.
7.
Le garanzie procedurali minime in favore degli immigrati trattenuti nei centri di
detenzione amministrativa.
Si
gi ricordato come il provvedimento con cui il questore dispone il
trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza debba essere comunicato all'interessato unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento. La comunicazione,
effettuata mediante consegna a mani proprie o notificazione dei provvedimenti,
deve avvenire con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto
degli atti (art. 3, comma 3 Regolamento di attuazione). Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, detti provvedimenti devono essere tradotti in una
lingua a lui comprensibile e ove ci non sia possibile, in una lingua scelta
tra l'inglese, il francese o lo spagnolo a seconda della preferenza indicata
dall'interessato. La traduzione pu non essere letterale e contenere solo una
sintesi del contenuto degli atti. Poich raramente sono fornite traduzioni dei
provvedimenti in lingua araba, albanese o rumena, le comunicazioni degli atti
agli stranieri avvengono per lo pi nelle tre lingue europee che la legge
indica in via subordinata.
Con
la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere
assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che in
mancanza di un difensore di fiducia, sar assistito da un difensore d'ufficio,
e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato o a quello
incaricato d'ufficio (art. 20 comma 2 Regolamento di attuazione). Se nel
verbale di notifica del decreto di trattenimento non risulta la facolt di
nominare un difensore di fiducia che assista lo straniero nel procedimento di
convalida, o tale avviso non stato tradotto in una lingua conosciuta
all'espulso o in una delle tre lingue europee che la legge indica in via
subordinata, il giudice, nel procedimento in camera di consiglio, non pu
convalidare la misura del trattenimento emessa dal questore.
La
Corte costituzionale, con ordinanza del 22 novembre 2001 n. 385, dichiarava:
la
manifesta inammissibilit della censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del
Regolamento "trattandosi di disposizione contenuta in un atto privo del
requisito della forza di legge";
la
manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dell'art.
14 comma 3 del T.U. sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Secondo
la Corte nel procedimento di convalida del trattenimento l'effettivit del
diritto di difesa non compromessa, "potendo comunque lo straniero, fin
dall'inizio del trattenimento nel centro, ricevere visitatori provenienti
dall'esterno e in particolare il difensore che abbia eventualmente scelto ed
essendogli altres garantita libert di corrispondenza, anche telefonica (art.
21, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 394 del 1999)".
La
limitazione della libert di ricevere visite dall'esterno, come la privazione
della libert di comunicare telefonicamente con l'esterno, effetto delle pi recenti
circolari adottate dal Ministero dell'interno, incidono dunque sul corretto
esercizio dei diritti di difesa comunque riconosciuti anche agli immigrati
irregolari trattenuti nei centri di detenzione amministrativa, al di l della
loro mutevole denominazione. Una prassi applicativa che, se giungesse
all'esame della Corte Costituzionale, dovrebbe fare propendere i giudici per
una sentenza di incostituzionalit e non per l'ennesima sentenza di
interpretazione conforme. Tocca semmai ai giudici di rinvio adottare
motivazioni congrue ed esaurienti per evitare che la Consulta possa dichiarare
inammissibile la questione di costituzionalit facendo leva soltanto sui
difetti formali o sulla insufficiente motivazione delle ordinanze di
rimessione.
Malgrado
la cautela adottata nelle decisioni pi recenti, i giudici costituzionali hanno
segnato chiaramente i limiti della discrezionalit di polizia nell'adozione
delle misure di trattenimento ed accompagnamento forzato degli stranieri
irregolari. I limiti temporali sanciti dall'art.13 della Costituzione per i
provvedimenti amministrativi che limitano la libert personale appaiono
insuperabili. Si deve rinviare a tale riguardo alle fondamentali sentenze della
Corte Costituzionale n.105 del 2001 e n.222 del 2004. E risulta anche
importante la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 28
aprile del 2011, che richiama il possibile contrasto di altri aspetti della
normativa italiana in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE, con
possibile riferimento dunque all'art. 13 della Direttiva che tratta dei mezzi
di ricorso e dei successivi articoli 14 e 15 che stabiliscono precise garanzie
procedurali in caso di rimpatrio forzato.
I problemi pi gravi si stanno
verificando adesso nei casi di convalida della proroga dei provvedimenti di
trattenimento amministrativo, anche a fronte della lunga durata della
detenzione amministrativa, tra Lampedusa e le navi prigione utilizzate per i
trasferimenti di massa, prima della formalizzazione del decreto di trattenimento.
Particolarmente grave la situazione di coloro che vengono internati in un
centro di detenzione dopo che la loro richiesta di asilo, o di altra forma di
protezione, stata respinta dalla competente commissione territoriale..
La Suprema Corte, con una pronuncia del 24
febbraio 2010, n. 4544, in rifermento sia alla proroga del trattenimento
prevista dallart. 14, comma 5 del d.lgs. 286/1998 Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero che nellipotesi di cui allart. 21,
comma 2 del d.lgs. 25/2008 Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato ovvero qualora il prolungarsi del trattenimento si renda
necessario per consentire lesame della domanda di asilo.
La partecipazione necessaria del difensore e laudizione dellinteressato,
previste esplicitamente dallart. 14, comma 4 del d.lgs n. 286/1998 per il
primo trattenimento, devono essere assicurate anche per la decisione sulla
richiesta di proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del
successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le contiene
implicitamente, atteso che lopposta interpretazione determinerebbe una lesione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Si legge nella parte motiva della sentenza sarebbe di solare evidenza la
incostituzionalit della lettura della norma sulla proroga che facesse di essa
un meccanismo di controllo officioso della richiesta, al di fuori delle
garanzie della difesa nel regolare contraddittorio e con possibilit di
audizione dellinteressato e ancora lincidenza evidente di tal
interpretazione sullart. 24 Cost. si accoppierebbe ad una macroscopica
disparit di trattamento (art. 3 Cost.) ove si riservasse il pieno
contraddittorio e ladeguata difesa alla verifica delle condizioni di accesso
alla misura e si affidasse al singolare colloquio cartaceo tra Amministrazione
e giudice di pace il controllo della permanenza e dellaggravamento delle
condizioni autorizzanti la protrazione del vincolo.
I gravi ritardi
frapposti all'accesso degli avvocati nell'accesso ai centri di detenzione
amministrativa, effetto della recente circolare del primo aprile 2011 rischiano
adesso di vanificare anche questi importanti riconoscimenti dei diritti di
difesa dei migranti irregolari, come dei richiedenti asilo denegati, sottoposti
alle procedure di allontanamento forzato. Ancora pi grave la situazione derivante
dalla blindatura dei centri, che rende sempre pi difficile, per non dire
impossibile, la nomina di un avvocato di fiducia, a meno che non ci sia un
parente o altre persone che dall'esterno creino un contatto tra gli immigrati
rinchiusi nei centri e recentemente privati anche dei telefoni cellulari, prima
pacificamente consentiti.
Per queste
ragioni, proprio nel momento nel quale vengono impediti gli accessi per tutti
coloro che non accettano di convenzionarsi con il ministero dell'interno, e la direttiva
ministeriale n. 1305 del 1 aprile 2011 viene utilizzata per limitare i pi
elementari diritti di difesa,
spetta alle organizzazioni non governative, in collegamento con le reti
gi esistenti di avvocati impegnati a fianco delle associazioni antirazziste,
costruire una rete diffusa sul territorio in modo di garantire un monitoraggio
continuo, raccogliere la documentazione, diffondere le informazioni su quanto
accade e ricorrere a tutti gli strumenti legali interni ed internazionali per
denunciare quanto sta avvenendo nelle strutture dove si realizzano forme
diverse di limitazione della libert personale a carico degli immigrati
irregolari, che non possono essere comunque sottratti al rispetto delle
garanzie di difesa e procedurali riconosciute dagli articolo 3, 13, 24 e 113
della Costituzione, oltre che dalle Direttive comunitarie e dai principi
cogenti di Diritto internazionale .
Fulvio
Vassallo Paleologo
Universit di Palermo