Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 308 del 19/07/2011


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

 

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2011

308ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.   

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)  

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 89, diretto a recepire specifici atti dell’Unione europea. Per la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per l’incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE; inoltre ha già avviato la fase prodromica all’apertura della procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010.

            Sottolinea la necessità di evitare le conseguenze derivanti dal mancato adempimento e l’urgenza di rispettare le scadenze imposte dalla stessa normativa e dalla disciplina delle procedure di infrazione.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            La senatrice ADAMO (PD) sottolinea la responsabilità della maggioranza che al Senato, in sede di discussione del disegno di legge comunitaria, ha soppresso in Assemblea la norma introdotta durante l'esame in Commissione, che prevedeva il recepimento delle citate norme comunitarie.

            Pur esprimendo profonde riserve su un tale modo di legiferare, annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il senatore PARDI (IdV) ricorda che la direttiva sui rimpatri dell'Unione europea è stata condivisa anche dal ministro Maroni in sede di Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea. Successivamente, però, il Governo ha lasciato che scadesse il termine per il recepimento, esponendo l'Italia a una procedura di infrazione.

            Considerando anche che il provvedimento non corrisponde allo spirito e alle finalità della direttiva europea, annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sul riconoscimento dei presupposti costituzionali.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)  

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) dà conto delle modifiche apportate alla disciplina della circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Anzitutto, viene eliminato il riferimento all'obbligo del visto d'ingresso per i familiari del cittadino comunitario, che non siano a loro volta cittadini dell'Unione europea, ai fini del soggiorno fino a 3 mesi, dell'iscrizione anagrafica, nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a 3 mesi. Inoltre, si dispone che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno oltre i 3 mesi, in ogni caso dovrebbe essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato. La Camera dei deputati ha stabilito che la verifica si svolga con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. In proposito, precisa che la verifica delle condizioni richieste, ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno, potrà essere disposta solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla loro persistenza.

Il decreto-legge prevede che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno non costituisca condizione per l'esercizio di un diritto. Questa disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha introdotto un emendamento diretto a inserire la parola "necessaria" con riferimento alla condizione.

Ricorda, quindi, le modifiche ai presupposti che giustificano l'adozione di provvedimenti limitativi del diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. Ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, si prevede che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale con il mantenimento della civile e sicura convivenza.

L'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale, da parte del cittadino dell'Unione europea, non potrà essere considerato automaticamente come causa di allontanamento, ma andrà valutato caso per caso. Infine, in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, invece della contravvenzione precedentemente prevista, il Prefetto, valutato il singolo caso, adotterà un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal questore.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche apportate al testo unico sull'immigrazione, per dare attuazione alla direttiva sui rimpatri.

Al fine di incentivare l’esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si prevede che non commette reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale. Si specifica che l’espulsione, di competenza del prefetto, sia disposta caso per caso. L'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica, che nel testo previgente costituiva la regola generale, viene circoscritta a una serie di situazioni espressamente individuate. Per tutti gli altri casi, si prevede la concessione di un termine per la partenza volontaria: il questore applicherà opportune misure per assicurare l'effettività del provvedimento, e in caso di mancato rispetto, sarà contestata una multa da 3.000 a 18.000 euro oltre all'espulsione. Segnala che la durata del divieto di reingresso viene ridotta; inoltre, lo straniero d'ora in avanti potrà essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), qualora sussistano "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento". Tali situazioni ricomprendono, ma non esauriscono, le cause di trattenimento elencate dalla formulazione previgente.

Il decreto-legge introduce misure meno coercitive alternative al trattenimento nei CIE (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentarsi presso un ufficio della forza pubblica). Il periodo massimo di trattenimento nei CIE viene aumentato da 6 a 18 mesi, mentre il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE, è aumentato da 5 a 7 giorni.

Le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore sono attenuate. Si prevede anche che la violazione dell'obbligo di espulsione non sia punita, qualora sussista un giustificato motivo, e che il Ministro dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza. Infine, si subordina l’espulsione o il respingimento delle "persone vulnerabili" (disabili, anziani, minori eccetera) alla verifica della loro concreta situazione personale, debitamente accertata.

 

Si apre la discussione generale.

 

La senatrice ADAMO (PD) lamenta l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento che reca disposizioni di grande rilievo per la politica dell'immigrazione.

Quanto ai contenuti del decreto-legge, per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari, osserva che la specificazione dei "motivi imperativi di pubblica sicurezza" è eccessivamente generica.

In ordine alle disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari, ritiene che esse non colgano lo spirito della direttiva, ispirata ai princìpi della gradualità e della ragionevolezza, con il rischio di far subire all'Italia una ulteriore procedura di infrazione. In particolare, a suo avviso, si dovrebbe incentivare la procedura del rientro volontario.

Sotto il profilo costituzionale, la misura dell'accompagnamento alla frontiera, nel caso di provvedimento amministrativo di espulsione, potrebbe essere in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che riserva all'autorità giudiziaria qualsiasi limitazione della libertà personale. Analoghe considerazioni valgono per il prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, anche indipendentemente dalla condotta dello straniero irregolare: in proposito, rileva un contrasto con la direttiva, in base alla quale il prolungamento del trattenimento è collegato all'espletamento di una procedura di verifica, nonché con la giurisprudenza, che ha sottolineato il principio di proporzionalità cui deve essere informato il trattenimento. Ricorda che tutti i soggetti auditi dalla Commissione in queste materie hanno segnalato gli alti costi che comporta un trattenimento prolungato e l'opportunità di basare la politica dei rimpatri su procedure alternative, quali il rientro volontario e gli accordi bilaterali.

 

Il PRESIDENTE, replicando alla senatrice Adamo in merito ai tempi di discussione del disegno di legge, ricorda che la Camera dei deputati ha esaminato il provvedimento in circa tre settimane. Il tempo a disposizione del Senato potrà subire una compressione in considerazione dell'imminente pausa estiva dei lavori parlamentari. Assicura che la Commissione avrà, in ogni caso, il tempo per un esame approfondito.

Il senatore PERDUCA (PD) ricorda che l'Assemblea del Senato si è già pronunciata contro l'ipotesi di prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei CIE. Richiama le osservazioni contenute in una nota diramata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

In proposito, segnala la richiesta di introdurre un esplicito riferimento al principio di non respingimento e una precisazione relativa al riconoscimento dell'asilo anche nel caso in cui vi sia stato un divieto di reingresso applicato al momento dell'avvenuta espulsione.

Inoltre, sottolinea il significato dell'iniziativa promossa dalla Federazione nazionale della stampa italiana, per rivendicare il diritto dei giornalisti ad accedere ai centri di identificazione ed espulsione e a diffondere informazioni al riguardo.

 

La senatrice ADAMO (PD), riferendosi al documento citato dal senatore Perduca, sottolinea la proposta di prevedere che la misura del trattenimento sia riesaminata a intervalli regolari oltre che d'ufficio anche su richiesta dell'interessato. Inoltre, osserva che il ritardo nell'ottenimento della documentazione necessaria talvolta esula dalla responsabilità dell'individuo, ad esempio quando si constata l'incapacità o la mancata volontà di collaborazione da parte dello Stato di provenienza.

 

Il senatore PARDI (IdV) manifesta il suo disagio di fronte a comportamenti delle forze politiche sul tema dell'immigrazione, ispirati a interessi elettoralistici o comunque contingenti piuttosto che ad un'autentica consapevolezza del rilievo e del significato del fenomeno. Il recepimento delle direttive dell'Unione europea consentirebbe di realizzare una riforma generale della disciplina sull'immigrazione. Al contrario, il decreto-legge n. 89 non sana il contrasto con la normativa europea che ha motivato la procedura di infrazione e che ha indotto alcuni giudici ad applicare la norma europea in contrasto con la legge italiana.

In particolare, contesta la ratio repressiva cui, a suo avviso, si ispira il contenuto del decreto, osservando che il breve lasso di tempo a disposizione della Commissione per l'esame non consente una riflessione approfondita da parte di tutte le forze politiche.

Infine, osserva che l'ipotesi di trattenimento fino a diciotto mesi comporta uno spreco di risorse economiche che potrebbero essere destinate, in alternativa, all'attuazione di procedure alternative e sottolinea l'opportunità di aderire all'iniziativa citata dal senatore Perduca, per contrastare il divieto opposto dal Governo all'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione.

 

Il sottosegretario Sonia VIALE, intervenendo in replica, rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione per quanto riguarda le finalità del provvedimento. Replicando ad alcune osservazioni svolte nella discussione generale, precisa che il Governo, nel predisporre il testo del decreto-legge, ha valutato, in stretta collaborazione con la Commissione europea, la formulazione più opportuna per evitare l'ulteriore corso della procedura di infrazione.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva sui rimpatri degli stranieri irregolari, osserva che l'assenza del rischio di fuga è presupposto necessario, individuato dalla stessa direttiva, ai fini della concessione del rientro volontario. Quanto al prolungato trattenimento nei CIE, esso è contemplato dalla direttiva ed è già applicato in altri Stati membri: si tratta di una possibilità, non di un obbligo, per cui è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria a intervalli stabiliti dalla legge. Pertanto, a suo avviso, le disposizioni rispettano il principio di proporzionalità.

Infine, precisa che il prolungamento del trattenimento deve essere richiesto dal questore con circostanziate motivazioni, per cui appare incongrua l'ipotesi di riesame della misura su richiesta dell'interessato.

Conclude, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame degli emendamenti.

 

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 20 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che potranno essere illustrati e votati nella seduta già convocata alle ore 14,30.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-BIS IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE  

 

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti e nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

 

            La Commissione prende atto.

 

SU NOTIZIE DI STAMPA RIFERITE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI MARTEDI' 13 LUGLIO SCORSO  

 

      Il senatore CECCANTI (PD), riferendosi ai commenti di alcuni organi di informazione su interventi di alcuni senatori svolti nella seduta della Commissione di martedì 13 luglio scorso, relativi al decreto-legge di stabilizzazione finanziaria, sottolinea l'esigenza di prevedere la massima pubblicità dei lavori parlamentari, anche nelle sedi referente e consultiva.

 

            Il PRESIDENTE assicura che il resoconto degli interventi svolti in Commissione il 13 luglio scorso, sia pure nella prevista forma sintetica, ne rispecchia fedelmente il contenuto. Proprio dal resoconto, infatti, si evince che non vi è stata alcuna difesa di privilegi da parte di nessuno dei senatori intervenuti.

Ricorda comunque che, per le sedute in sede referente e consultiva, le quali, a norma di Regolamento, non sono pubbliche, l'informazione è garantita da un "riassunto dei lavori".

 

            La senatrice ADAMO (PD) nota che delle sedute in sede referente e consultiva dovrebbe essere consentita la pubblicità attraverso il circuito televisivo interno.

 

            Il senatore SALTAMARTINI (PdL) esprime il suo disappunto per il fatto che non sia possibile assicurare la registrazione integrale degli interventi nelle sedute delle Commissioni. Quanto alla diffusione di notizie infondate, segnala l'esigenza che ogni giornalista dovrebbe pubblicare notizie solo dopo averne verificato l'attendibilità e la veridicità. In ogni caso, ritiene che la stampa non sia legittimata a impartire lezioni di moralità almeno a una consistente parte di parlamentari.

 

Il senatore LAURO (PdL) osserva che l'attività del Senato e delle Commissioni non è adeguatamente rappresentata all'esterno, essendo mancati comunicati istituzionali diretti a contrastare la recente campagna di parte della pubblicistica diretta a denigrare il lavoro del Parlamento e dei parlamentari. Con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione il 13 luglio scorso, ritiene che la stampa abbia reso del suo intervento una interpretazione parziale e maliziosa. In proposito, ribadisce la sua opinione secondo cui la riduzione dei trattamenti deve essere disposta per tutti i membri degli organi costituzionali, e non solo per i parlamentari; inoltre, sarebbe opportuno individuare e abolire i privilegi di cui godono gli iscritti ad alcuni ordini professionali, in primo luogo quello dei giornalisti.

 

 

La seduta termina alle ore 16,20.

SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2243-BIS

 

Art.  1

1.0.100 (già 1.101)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        «1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

        Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art.  4

4.0.100/1

SANNA, STRADIOTTO

All'emendamento 4.0.100, al comma 1 premettere il seguente:

            «01. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

            b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine";

            c) all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine"».

4.0.100/2

RUSCONI, SANNA, CECCANTI, LEGNINI

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

            «1-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-ter del presente articolo.

2-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro dell'interno un elenco di massimo 20 atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è richiesta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 del presente articolo."».

4.0.100/3

SANNA, ADAMO

All'emendamento 4.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) definizione delle modalità e delle procedure di tracciabilità delle transazioni commerciali e delle operazioni di compravendita di oro".

4.0.100/4

ADAMO, SANNA

All'emendamento 4.0.100, al comma 2, lettera c), dopo le parole: "revisione, aggiornamento" inserire le seguenti: "ai fini di una più efficace tracciabilità delle transazioni commerciali e della compravendita di oro".

4.0.100

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione in materia di tracciabilità della compravendita di oro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle economie e delle finanze, uno o più decreti legislativi, che raccolgano in un apposito codice le disposizioni vigenti in materia di compravendita di oro, di cui alle seguenti norme:

a) legge 17 gennaio 2000, n. 7;

b) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

d) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.  Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti che operano nel settore;

b) istituzione di uno specifico codice ATECO riferito alle attività imprenditoriali trattate nella presente legge;

c) revisione, aggiornamento e semplificazione della normativa di cui al registro previsto dall'articolo 247 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) estensione degli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai soggetti coinvolti nelle transazioni commerciali dei prodotti di cui alla presente legge.».

Art.  7

7.0.100/1

PARDI

All'emendamento 7.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo l'aggiornamento annuale dei sistemi di classificazione delle prestazioni e l'individuazione di criteri generali sia per la definizione delle funzioni assistenziali e della relativa remunerazione sia per la determinazione delle tariffe da parte delle Regioni e delle Province autonome".

7.0.100

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(DRG, trasparenza ed equità dei processi di cura)

1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 32, 41, 117, lettera m), 118 e 120 della Costituzione, al fine di ottimizzare il processo di standardizzazione e di efficienza della spesa sanitaria, uno o più  decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire la libertà di scelta dell'utente;

b) promuovere il sistema della remunerazione a prestazione sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati accreditati del servizio sanitario, nel rispetto dei principi di appropriatezza ed economicità;

c) superare le asimmetrie informative e garantire la massima trasparenza e pubblicità verso l'utente del servizio sanitario delle informazioni relative ai risultati e processi di cura delle singole strutture ospedaliere.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.».

Art.  8

8.500/1

ADAMO, SANNA

All'emendamento 8.500, capoverso c-bis), comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: "In deroga a" con le seguenti: "Fermo restando" e dopo le parole: "possono essere svolte" inserire la seguente: "anche";

            b) sopprimere la lettera c).

            Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.

8.500

PASTORE, relatore

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis.».

Conseguentemente all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La  persona  responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo.

Art.  22

22.1 (testo 3 corretto)

PASTORE, relatore

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «posta elettronica certificata» inserire le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio,».

Art.  24

24.100 (testo corretto)

PASTORE, relatore

Sopprimere il comma 1.

Art.  25

25.0.100/1

DE ECCHER

All'emendamento 25.0.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

            «Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore nonché l'eventuale subappaltatore.».

25.0.100

CASTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in tema di solidarietà nei contratti di appalto)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»

Art.  32

32.100

PASTORE, relatore

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «posta elettronica certificata», aggiungere le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio».

Art.  34

34.0.3 testo 2 corretto/100

PARDI, DE TONI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/200

BODEGA, MAZZATORTA

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/300

MENARDI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/400

SANNA, MARCO FILIPPI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/500

INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MARCO FILIPPI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/3

ESPOSITO

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili da iscrivere o trascrivere negli appositi pubblici registri è di esclusiva competenza dei notai, con possibilità, per questi ultimi, di delegarla alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quale sportello telematico dell'automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, in tal caso, fermo quanto di spettanza notarile, la effettuano gratuitamente presso i propri uffici, salvi casi documentati di forza maggiore che precludono la mobilità del firmatario. L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

34.0.3 testo 2 corretto/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita» con la seguente: «Comune».

34.0.3 testo 2 corretto/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis) dopo le parole: «di immatricolazione e remmatricolazione.» aggiungere infine le seguenti: «L'ammontare del corrispettivo per ogni servizio reso non può in ogni caso superare i corrispettivi massimi previsti dalle tabelle dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)».

34.0.3 testo 2 corretto/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.3 testo 2 corretto/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.3 testo 2 corretto/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.3 testo 2 corretto/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.3 testo 2 corretto/12

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, il comma 10 dell'articolo 8 è soppresso".

34.0.3 (testo 2 corretto)

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme per la semplificazione

e la migliore funzionalità dei pubblici registri)

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. Nell'articolo 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e successive modificazioni, in materia di portabilità dei mutui, le parole: ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: ''sospeso'' è sostituita dalla seguente: ''interrotto'' e, nel secondo periodo, la parola ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

''4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie'';

e) all'articolo 2506-ter, quinto comma, dopo le parole: ''2505-ter'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché 2505-quater''.

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

''Art. 135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015''».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola ''compravendita'' sono inserite le seguenti: ''di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d),dell'articolo 1''.

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la parola: ''esclusione'' sono inserite le seguenti: ''delle servitù e'';

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

''1-ter. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-bis.''».

34.0.6 testo corretto/1

PARDI

All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera a).

34.0.6 testo corretto/2

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera b).

34.0.6 (testo corretto)

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: ''nonché agli atti'' fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, nel comma 2-ter, la parola: ''non'' scritta dopo le parole: ''casi ulteriori in cui tali disposizioni'' è soppressa.».

34.0.500/1

CASSON

All'emendamento 34.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. Le competenze e le funzioni relative alle acque e i canali della laguna di Venezia, attualmente appartenenti al Magistrato alle acque di Venezia, sono trasferite alla competenza esclusiva del Comune di Venezia. È trasferita al Comune di Venezia la competenza esclusiva sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni disciplina di regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è riservata alla competenza del consiglio comunale di Venezia. Il Canal Grande rimane comunque di proprietà del Comune di Venezia.».

34.0.500

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

34.0.501/1

BUBBICO

All'emendamento 34.0.501, al comma 1, sostituire, ove ricorra, la parola: "esclusivamente" con la seguente: "anche".

34.0.501

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES)

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio."».

Art.  37

37.0.1 testo 2 corretto/1

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 37.0.1 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: "due anni" inserire la seguente: "non" e sopprimere le lettere g) e h).

37.0.1 (testo 2 corretto)

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178,

in materia di riorganizzazione della Scuola superiore

della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili";

b) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "di attività di insegnamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca";

c) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole: ''docenti universitari'', sono inserite le seguenti: ''magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,'';

d) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque".

e) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

"3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede";

f) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 15, comma 3, sono soppresse le parole da: "Il bilancio della Scuola è predisposto" a: "a tal fine delegato";

h) all'articolo 16, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."».

37.0.2 testo 2 corretto/100

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 37.0.2 (testo 2 corretto), al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere la lettera d-bis.

02. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.";

b) al comma 4, le parole: "e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza" sono soppresse».

37.0.2 (testo 2 corretto)

PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "corso-concorso selettivo di formazione" sono aggiunte le seguenti: "per titoli ed esami";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione."