Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 20/07/2011


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2011

309ª Seduta (1ª pomeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.    

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA NORMATIVA E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  

 

Il PRESIDENTE comunica che è disponibile per la pubblica consultazione il contributo scritto fornito dal professor Enzo Cannizzaro, in relazione all'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva su normativa e politiche dell'Unione europea,  il 7 luglio scorso.

 

La Commissione prende atto.

 

 

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 306 E 346 IN MATERIA DI PERSONE SCOMPARSE  

 

Il PRESIDENTE comunica che, in data 19 luglio, la Presidenza del Senato, facendo seguito alla richiesta della Commissione, ha nuovamente assegnato per la discussione congiunta in sede deliberante i disegni di legge nn. 306 e 346, il cui esame congiunto in sede referente si era concluso lo scorso 6 luglio con la definizione di un testo unificato, pubblicato in allegato.

 

Il senatore BIANCO (PD) esprime il compiacimento del suo Gruppo per l'accoglimento, da parte del Presidente del Senato, della richiesta di nuova assegnazione in sede deliberante. Auspica che sia fissato un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti, in ragione del consenso generale sul testo unificato che è stato definito in sede referente.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di assegnazione in sede deliberante.

 

Il PRESIDENTE propone, quindi, di acquisire il dibattito svolto in sede referente, inclusi i pareri espressi da altre Commissioni, e di fissare alle ore 18 di domani, giovedì 21 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato, definito in sede referente, che viene pertanto assunto come testo base per la discussione in sede deliberante.

 

            La Commissione conviene.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     Il senatore BIANCO (PD) chiede che la prossima settimana si svolga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per esaminare la proposta di procedere quanto prima all'esame dei disegni di legge costituzionali che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, separatamente rispetto ad altre ipotesi di riforma costituzionale che riguardano anche il bicameralismo e la forma di governo. Infatti, si tratta, a suo avviso, di una questione sulla quale tutti i Gruppi parlamentari hanno espresso un orientamento convergente e che può essere risolta entro il termine della legislatura.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) ricorda che la Commissione aveva già espresso il suo orientamento in favore di un esame complessivo delle proposte che riguardano la composizione e la funzione delle Camere nel quadro di una più generale revisione della seconda Parte della Costituzione. Tuttavia, non vi sono obiezioni da parte del suo Gruppo a riconsiderare la questione in una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza.

 

Il PRESIDENTE riferisce che, intervenendo questa mattina in Assemblea, ha ricordato l'indagine conoscitiva in corso, presso le Commissioni congiunte affari costituzionali della Camera e del Senato, sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica. Conviene sulla possibilità che i Gruppi parlamentari, in luogo di procedere all'esame complessivo dei disegni di legge di riforma della seconda Parte della Costituzione, decidano di esaminare esclusivamente - o, comunque, in via prioritaria - il tema della riduzione del numero dei Parlamentari, anche per raccogliere le istanze che provengono dall'opinione pubblica.

Assicura, comunque, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza nella giornata di martedì 27 luglio.

 

Il senatore BIANCO (PD) precisa di aver solo preannunciato la richiesta, che sarà formalmente avanzata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ribadisce l'intenzione del suo Gruppo di chiedere che l'esame si concentri sulla questione specifica della riduzione del numero dei parlamentari, rispetto alla quale ogni Gruppo assumerà le proprie decisioni, non sussistendo, a suo avviso, le condizioni politiche per trattare nel loro complesso le ipotesi di riforma dell'assetto costituzionale.

 

Il senatore LAURO (PdL) osserva che il tema della riduzione del numero dei parlamentari è strettamente connesso al tema della riforma dei Regolamenti parlamentari, soprattutto per quanto attiene alla programmazione dei lavori e al loro svolgimento nelle Commissioni e nelle Assemblee.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-TER (CARTA DEI DOVERI P.A.)  

 

     Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge n. 2243-ter, recante delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. Tali emendamenti, pubblicati in allegato, sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

 

            La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

 

            Si procede alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

 

     Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 1.2, diretto a riprodurre, nel testo del decreto-legge, la formulazione recata dalla direttiva, che egli giudica più chiara, in particolare per quanto riguarda il concetto di "incolumità pubblica".

Si sofferma anche sull'emendamento 3.25, che prevede che la richiesta del questore di prestare una garanzia da parte del cittadino dello Stato terzo sia facoltativa e non obbligatoria. Illustra, poi, l'emendamento 3.35, volto a consentire l'accesso anche dei giornalisti ai centri di identificazione e accoglienza, e l'emendamento 3.45, che propone la soppressione del prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei centri, un tempo che egli giudica esageratamente lungo se si considera che le persone trattenute non hanno commesso alcun reato. Infine, riferisce sull'emendamento 3.51, in base al quale i lavoratori extracomunitari che, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangano privi di occupazione hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per altri dodici mesi.

 

La senatrice ADAMO (PD), dopo aver ribadito l'esigenza di un esame più attento e approfondito del decreto-legge, illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza che la verifica della sussistenza delle condizioni per il godimento del permesso di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari non abbia carattere sistematico.

Illustra poi dell'emendamento 3.3, diretto ad abrogare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e dell'emendamento 3.16, volto a incentivare il rientro volontario, anche attraverso sostegni economici, il cui costo sarebbe comunque inferiore a quello che comporta il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione. Infine, si sofferma sull'emendamento 3.19, che propone la soppressione dell'ipotesi di espulsione dello straniero in mancanza della richiesta di un termine per la partenza volontaria, e sull'emendamento 3.36, recante la soppressione della multa per chi contravviene alle misure disposte in luogo del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

 

Il PRESIDENTE, in considerazione di un'importante riunione del Gruppo del Partito Democratico, propone di rinviare il seguito dell'esame a una ulteriore seduta pomeridiana da convocare oggi, alle ore 19 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA  

 

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, mercoledì 20 giugno, alle ore 19 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

 

La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 15,25.

TESTO UNIFICATO DEFINITO IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 306, 346

Disposizioni in materia di obbligo di denuncia della scomparsa di persone

NT4

La Commissione

Art. 1.

(Obbligo di denuncia della scomparsa di persone)

    1. Chiunque abbia notizia che una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora, e questi non ne abbia dato conto ad alcuno senza alcun plausibile motivo, e quando tale condizione possa mettere in pericolo la vita o l'incolumità personale, ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia, anche amministrativa.

    2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale questi la trasmettono immediatamente al più prossimo tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

    3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

    4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e al Prefetto per le iniziative di propria competenza da intraprendere, anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché con le strutture informative e specializzate del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 30 giugno 2009, n. 85.

    5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1, sono tenuti, in caso di ritrovamento, a darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

    6. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti senza giustificato motivo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2000. La competenza è del Prefetto e si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

    7. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2243-TER

Art.  1

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 41. - (Riordino dell'azione amministrativa verso le autonomie locali). – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

1.2

PASTORE, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.100

MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», inserire le seguenti: «nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione,».

1.200

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- alla lettera b), dopo la parola: "cittadini" inserire le seguenti: "e delle imprese";

      - alla lettera i), sostituire le parole: "il cittadino è tenuto" con le seguenti: "il cittadino e l'impresa sono tenuti";

      - alla lettera n), dopo la parola: "cittadini" inserire le seguenti: "e delle imprese".

1.300

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

1.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni», con le seguenti: «, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza».

1.4

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», aggiungere le seguenti: «nonchè della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,».

Art.  2

2.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 42. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). – 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ''e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti'';

            b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali'' aggiungere le seguenti: ''delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni'';

            c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: ''non superiori a 90 giorni'' con le seguenti: ''non superiori a 60 giorni'';

            d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione'';

            e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis'';

            f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale'';

            g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

        ''2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale'';

            h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: ''salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2'';

            i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento'';

            j) all'articolo 17, comma 1, le parole: ''90 giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''60 giorni'';

            k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

            l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 19-bis. - (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). – 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessati può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

        2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

        3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.'';

            m) all'articolo 19, le parole: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis''.

        2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 43, alinea, le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1» sono soppresse;

            b) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:

        «Capo III – Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi».

2.2

PASTORE, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedimentali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimento amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;».

2.100

D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

      - alle lettere b) e n), dopo le parole: "dei cittadini" inserire le seguenti: "e delle imprese";

      - alla lettera i), sostituire le parole: "il cittadino è tenuto" con le seguenti: "il cittadino e l'impresa sono tenuti".

2.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,».

2.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-leggge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e dai regolamenti attuativi».

2.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «al fine di garantire agli utenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei regolamenti attuativi».

2.200

D'ALIA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "con i cittadini e con le imprese," inserire le seguenti: "anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze".

2.300

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "con i cittadini e con le imprese," inserire le seguenti: "anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze".

2.6

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,».

2.7

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite le modalità della cooperazione applicativa».

2.8

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;».

2.400

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.500

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.9

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

            «l) garantire a tutti l'esercizio, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa».

2.10

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;» con le seguenti: «garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;».

2.11

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

            «m-bis) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego, dell'istanza e prevedere che il mancato rispetto dei termini, qualora derivante da condotte negligenti imputabili ai responsabili dei procedimenti costituisca violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e venga comunque valutato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

2.12

INCOSTANTE, ADAMO

    Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

            «q-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

            q-ter) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale non immediato;

            q-quater) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire, la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemplandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonchè individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

            q-quinquies)prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.13

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

            «q-bis) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

            q-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

2.14

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

            «q-bis) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche non generale e non immediato.».

2.15

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

            «q-bis) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.16

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

            «q-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».

2.600

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;

2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;

3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.700

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;

2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;

3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.17

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «s-bis) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti».

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2825

 

ordini del giorno

G/2825/1/1

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 3 del decreto-legge, nel modificare il decreto legislativo 286/1998 per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, prevede l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;

            nei centri di identificazione ed espulsione gli stranieri sono soggetti, di fatto, a un trattamento assimilabile a quello detentivo in carcere, non certo a un trattamento di accoglienza;

            la libertà personale è un valore della massima rilevanza costituzionale e la sua limitazione, in assenza di condanna penale, deve essere prevista solo in casi di necessità;

            per la direttiva il trattamento dello straniero rappresenta una misura estrema, da disporre solo se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

            nel testo del decreto il trattenimento dello straniero appare come la regola generale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, anche in funzione del mutato quadro internazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.

emendamenti al testo del decreto-legge

 

Art.  1

1.1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica non è effettuata sistematicamente».

1.2

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), n. 2, nel capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.» con le seguenti: «una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.».

1.3

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera g) sopprimere i numeri 4) e 5).

1.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro la mezzanotte del 10 luglio 2011 possono presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art.  3

3.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. – (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE). – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione";

            a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. – (Respingimenti). – 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

        2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

        3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

        5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

        6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

        7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre i trenta giorni dalla data in cui la persona è stata rintracciata nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

        8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedali ere o ambulatoriali o che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare nei suoi confronti ogni eventuale procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis.

        9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previsti nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili".

            b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale";

            c) all'articolo 13:

                1) al comma 2:

            a) all'alinea, dopo le parole: "disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: ", caso per caso,";

            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68";

                2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        "2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne";

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

            a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

            b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

            c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

            d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

            e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

            f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

            g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1";

                4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

            a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;

            c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

            d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

            e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2";

                5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10";

                6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        "5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

        5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14";

                7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "Nei casi previsti ai commi 4 e 5" sono sostituite con le seguenti: "Nei casi previsti al comma  4";

                8) al comma 13 le parole: "Lo straniero espulso" sono sostituite dalle seguenti: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione";

                9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        "14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito";

            d) all'articolo 14:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento";

                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis";

        2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento".

                3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi l e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi l e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento";

                4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio";

                5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

        "5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3";

                6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        "5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo";

                7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

        "5-quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione";

                8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";

                9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

        "5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

        5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale";

                10) al comma 7, le parole: "a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento";

            e) dopo l'articolo 14-bis, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-ter.

(Programmi di rimpatrio assistito)

        1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.

        3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

        4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

        5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri  che:

            a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

            b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

            c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155.

        6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

        7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

            a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

            b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

        1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

            a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

            b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

            c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;

            d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

            e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

        2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

        3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis";

            f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater";

            g) all'articolo 19:

                1) nella rubrica, dopo le parole: "e di respingimento" sono aggiunte le seguenti: "Disposizioni in materia di categorie vulnerabili";

                2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fatto salve le garanzie di cui al comma 2 del presente articolo fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate".

        g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

                1) le parole: "sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33," sono soppresse;

                2) dopo le parole: "ovvero sottoposti a tutela," sono inserite le seguenti: "previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati".

        2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. – (Respingimenti). – 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

        2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

        3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

        5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

        6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

        7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

        8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis che sia stato eventualmente avviato a suo carico.

        9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili"».

3.2a

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine"».

3.3

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) L'articolo 10-bis è abrogato».

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

        «2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal Prefetto quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il Questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il Questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al Questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria».

3.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

        «2-quater. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale».

3.6

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

        «2-quater. Il provvedimento di espulsione è adottato soltanto sei a seguito di adeguata valutazione preliminare, risulti che non vi sia violazione del principio di non refoulement, come altresì previsto dall'articolo 19, comma 1, ovvero non si configurino altri divieti di allontanamento quali quelli previsti dall'articolo 19, comma 2 o derivanti da obblighi internazionali come stabilito anche dall'articolo 5, comma 6 con riferimento ai seri motivi in particolare di carattere umanitario, ovvero lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno. In particolare, il provvedimento di espulsione non è adottato nei confronti dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero abbia già presentato domanda di protezione internazionale. Prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito».

3.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sopprimere la lettera b).

3.8

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 3) capoverso 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

3.9

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 3, capoverso «4», sopprimere la lettera g).

3.10

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 4, capoverso «4-bis» sopprimere la lettera a).

3.11

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;».

3.12

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 4) capoverso «4-bis», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;».

3.13

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: «, in corso di validità»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 5), capoverso 5.2, sopprimere le parole: «in corso di validità».

3.14

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevolmente rintracciato».

3.15

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 4, capoverso «4-bis», alla lettera b) sopprimere le parole da «idonea» fino a «disponibilità».

3.16

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: «Il prefetto, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni».

3.17

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c) numero 5), capoverso «5» sostituire i primi due periodi con il seguente: «Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.».

        Aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, lo straniero può richiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammisisone a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), sostituire il capoverso "5.1" con il  seguente:

        «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue».

3.18

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione».

3.19

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 6), sopprimere il capoverso 5.1.

3.20

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.1» sopprimere l'ultimo periodo.

3.21

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso «5.2», con il seguente:

        «5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14».

3.22

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso 5.2 con il seguente:

        «5.2. Il questore può disporre altresì una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.».

3.23

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.2» sostituire il primo periodo con il seguente: «Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilità, il questore può disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea».

3.24

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.2 », sostituire le parole da: «chiede» fino a: «sociale annuo» con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

3.25

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera c), numero 6), nel capoverso 5.2, primo periodo, sostituire le parole da: «chiede» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

3.26

BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.2, secondo periodo, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

3.27

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: «destinatario di un provvedimento di espulsione» con le seguenti: «allontanato mediante accompagnamento.».

3.28

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso «14», sopprimere l'ultimo periodo.

3.29

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 9) sostituire l'ultimo periodo del capoverso «14» con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

3.30

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso «14», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

3.31

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 9) inserire il seguente:

        «9-bis) dopo il comma 14 inserire il seguente:

        "14-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta."».

3.32

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il questore dispone» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma l-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

        Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».

3.33

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso »1», dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «, qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sostituire il primo periodo con il seguente.

        «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.».

3.34

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che lo straniero sia trattenuto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

        Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

3.35

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera d), n. 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di cui al presente articolo, nonché i Centri di accoglienza ed i Centri di accoglienza richiedenti asilo, possono essere visitati, senza autorizzazione, dai soggetti di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche accompagnati da giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, da giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive».

3.36

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sopprimere il sesto periodo.

3.37

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma l il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento."».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.».

3.38

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

3.39

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:

        «5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione».

3.40

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.41

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.42

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al quinto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

3.43

DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), n. 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione non può essere superiore e a sessanta giorni».

3.44

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso «5» sopprimere le parole: «a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o più delle misure di cui al comma 1-bis».

3.45

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).

3.46

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 10), sostituire le parole: «mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento» con le seguenti: «In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento».

3.47

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 1, sostituire le parole: «programmi di rimpatrio volontario ed assistito» con le seguenti: «programmi di rimpatrio assistito».

3.48

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo «14-ter», comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente».

3.49

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

3.50

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso articolo «14-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

        1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

            a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma l;

            b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

            c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio; d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

            e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

        2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma l, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

        3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis».

3.51

PARDI, CARLINO, LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «g. 1) all'articolo 22, comma 11, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».

3.0.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.3-bis.

        1. Ai sensi della normativa vigente e cioè del Testo Unico sull'Immigrazione (Dlgs. 286/1998), così come modificato dalla legge Bossi-Fini (legge 189/2002, art. 19, comma 2, lettera a), che dispone la inespellibilità dei minori stranieri non accompagnati presenti irregolarmente in Italia, come previsto dalla costituzione all'articolo 33 e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore", si prevede il rilascio del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età».

Art.  4

4.0.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

        1. Il Governo è tenuto a fornire semestralmente una informazione puntuale e dettagliata al Parlamento per dare conto dell'utilizzo delle risorse, a valere sui Fondi europei per le quote destinate all'Italia, a comunicare «ammontare delle risorse residue e la loro eventuale destinazione in coerenza con le politiche europee sull'immigrazione».