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Notizie

Immigrazione

14.07.2011

Sportello unico per l’immigrazione, siglati altri protocolli d’intesa sui procedimenti

Stipulati tra il ministero dell’Interno ed alcune società ed associazioni, riguardano le modalità di sottoscrizione dei contratti di soggiorno per stranieri a carico dei datori di lavoro

Sono stati sottoscritti dal ministero dell'Interno altri protocolli di intesa sui procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione, ex art. 27 commi 1 ter e 1 quater del Testo unico immigrazione d.lgs. n. 286 del 1998 ed ai sensi della circolare 4848/2010.

I contenuti del protocollo d'intesa riportato nella circolare della direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo n. 5223 del 12/07/2011 riguardano le società: CAFFE' OCOA S.r.l.; NOVARTIS and DIAGNOSTIC S.r.l; ZURICH INSURANCE PLC; TECHNIP ITALY S.p.a.; UNILEVER HOLDINGS S.r.l.

Analogo protocollo d'intesa è stato firmato dal ministero dell'Interno sia con A.E.C.P (Associazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario del turismo e dei servizi), contenuto nella circolare n. 5219 del 12/07/2011, che con ASNALI (Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori), riportato nella circolare n. 5221 del 12/07/2011.

L'articolo 27 commi 1 ter e 1 quater del T.U. Immigrazione D.Lgs. 286 del 1998 (Introdotti dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94)

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.





   
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