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Assistenza sanitaria per italiani all'estero e per gli stranieri in Italia

Italiani all'Estero

Sono beneficiari dell'assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio.

I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri motivi specificati nel Dpr 618 del 1980 nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero al Ministero della Salute - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI - Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia. Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Fonte: Ministero della Salute

osvaldo amari www.governo.it

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