Divieto di burqa e niqab nei luoghi pubblici e introduzione nell’ordinamento italiano del reato di costrizione all’occultamento del volto.
Sono alcuni dei punti del testo base che è emerso dalla Commissione affari costituzionali alla Camera. Il Comitato ristretto, che ha come relatrice Souad Sbai (Pdl), è arrivato a una sintesi delle 11 proposte di legge presentate praticamente da tutti i gruppi e di cui, tra i vari stop and go, si era iniziato a discutere il 27 gennaio 2010. Ieri la Commissione ha adottato il testo unificato e fissato a lunedì 25, alle ore 14, il termine per gli emendamenti.
Il testo consta di tre articoli. Il primo, che modifica l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, stabilisce che, salvi alcuni casi di giustificato motivo espressamente individuati, “è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab”. Eccezioni vengono previste in caso di condizioni di salute certificate o per motivi professionali. Deroga anche in caso di partecipazione a feste o a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali.
Previste ammende da 300 a 500 euro per chi trasgredisce. Il giudice può però disporre che la pena pecuniaria sia commutata nell’obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale.
Con l’articolo 2, si introduce nel nostro ordinamento il nuovo reato di “costrizione all’occultamento del volto”: reclusione da quattro a dodici mesi e multa da 10.000 a 30.000 euro per “chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.
All’articolo 3 viene infine stabilito che la condanna in via definitiva per il reato di costrizione all’occultamento del volto preclude l’acquisto della cittadinanza.(immigrazioneoggi.it)