UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

 

 

 

DIRITTI SOTTO SEQUESTRO

 

 

Palermo  luned 4 luglio 2011 ore 17 -

Aula 1 della Facolt di Giurisprudenza- Via Maqueda

 

 

Coordina: Fulvio Vassallo Paleologo, docente di Diritto d'asilo e status costituzionale dello straniero, presso l'Universit di Palermo

 

Intervengono:

Stefano Galieni, giornalista,

Valentina Calderone e Valentina Brinis (A buon diritto)

Leonardo Marino, avvocato ( ASGI)

Germana Graceffo e Judith Gleitze ( BorderlineEurope),

 

Dopo l'approvazione del decreto legge che dovrebbe attuare la Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE, sembra sempre pi drammatica la condizione dei migranti nei centri di detenzione amministrativa. Le nuove norme sui rimpatri forzati appaiono allontanarsi dalla ratio di fondo della direttiva, che intende conciliare la effettivit delle espulsioni con la salvaguardia dei diritti fondamentali dei c.d. irregolari.  Al di l di alcune modifiche migliorative, come la riduzione del divieto di reingresso a 5 anni, i passaggi fondamentali del nuovo decreto legge risultano ancora in contrasto con il diritto comunitario, sia per quanto riguarda il trattenimento amministrativo, che previsto nella normalit dei casi e potr durare anche 18 mesi, che per le previsioni che riguardano l'accompagnamento forzato in frontiera, sottratto ad un effettivo controllo giurisdizionale.

 

In base al Considerando 16 della Direttiva 2008/115/CE, che ha acquistato adesso una precisa portata precettiva sul piano del diritto interno, il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalit con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se luso di misure meno coercitive insufficiente.  Nei casi in cui sia evidente la impossibilit di procedere al rimpatrio forzato, come ad esempio dopo periodi di trattenimento in carcere o nei CIE seguiti dalla rimessione in libert, o quando manca la collaborazione dei consolati dei paesi di provenienza nel fornire i documenti di viaggio, la detenzione amministrativa rimane dunque priva di fondamento.

 

La stessa Direttiva mantiene carattere vincolante per tutti gli stati, e dunque anche per l'Italia, nella parte in cui obbliga gli stati ad adottare preliminarmente forme di rimpatrio volontario,anche imponendo obblighi  diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorit, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o lobbligo di dimorare in un determinato luogo, prima di procedere al rimpatrio (con trattenimento ed) accompagnamento forzato.

Secondo la Direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio con accompagnamento forzato pu essere disposto, in luogo del rimpatrio volontario, solo se sussista il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. In questi casi gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni. Ma  comunque, gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione: a) l'interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement ( non respingimento in violazione dell'art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati). Inoltre la stessa Direttiva Comunitaria 2006/115/CE prevede che ( art. 8) Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignit e dell'integrit fisica del cittadino di un paese terzo interessato. 

Nessuna di queste previsioni trova conferma nel decreto legge approvato dal governo. Il rischio di fuga non si pu collegare automaticamente alla mancanza di documenti di soggiorno, senza riproporre di fatto il ricorso prevalente, normale, all'accompagnamento forzato, che anche la Corte Costituzionale, lo scorso anno aveva definito non coerente con la direttiva 2008/115/CE. Gli ambiti riservati alla discrezionalit delle forze di polizia appaiono talmente ampi da sfuggire ad un controllo effettivo da parte dell'autorit giurisdizionale. La possibilit di ricorrere all'accompagnamento forzato in tutti i casi di respingimento cd. differito, surrogato dell'espulsione amministrativa, adottabile con larga discrezionalit da parte del Questore, come si visto da tempo, con numerosi abusi, per la durata indefinita del trattenimento ai fini della prima identificazione, esclude di fatto l'applicazione della Direttiva sui rimpatri che sul punto sembra invece limitarsi ad escludere il respingimento immediato in frontiera. Ma anche di questo dovr occuparsi di nuovo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In questo quadro,la distinzione tra adulti e minori irregolari appare sempre pi problematica.  La situazione dei minori stranieri non accompagnati, soprattutto tunisini ed egiziani e spesso prossimi al compimento della maggiore et, aggravata dai ritardi delle procedure di identificazione, dalla mancata nomina dei tutori e da un sistema di accoglienza che appare bloccato, soprattutto per il mancato avvio dei fantomatici centri ponte previsti dalle pi recenti ordinanze di protezione civile. Si favorisce oggettivamente la fuga nella clandestinit, anche per i lunghi periodi di detenzione imposti subito dopo lo sbarco, in assenza di qualsiasi tipo di mediazione.

Occorre dunque un ulteriore sforzo di ricerca e di mobilitazione per contrastare ulteriori violazioni dei diritti fondamentali della persona, ed in particolare dei diritti di libert, presidiati dall'art.13 della Costituzione, che pone limiti e tempi precisi per la convalida giurisdizionale delle misure restrittive adottate dall'autorit di polizia e dall'art.24 che afferma la portata sostanziale dei diritti di difesa, da riconoscere anche agli irregolari, secondo l'art. 2 del testo Unico 286 del 1998 sull'immigrazione. 

Va denunciata anche la mancata attuazione dell'art. 16 comma 2 della Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui si prevede che i migranti trattenuti nei CIE possano entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari ed autorit consolari competenti. Soprattutto per quanto riguarda gli accessi a richiesta degli immigrati questa norma appare contraddetta dalla circolare Maroni del 1 aprile che sottopone ad autorizzazione prefettizia persino l'ingresso dei difensori di fiducia con una gravissima menomazione dei diritti di difesa.  La segregazione imposta dal Ministero dell'interno alle persone trattenute nei CIE, e nelle altre strutture chiuse di prima accoglienza ed identificazione , ribadita adesso attraverso le norme elusive del nuovo Decreto legge, rischia di ledere anche altri diritti fondamentali come il diritto alla salute, i diritti dei minori, il diritto all'unit familiare, l'accesso alla procedura di asilo.

 Su questi temi si svolger un confronto aperto a tutti i partecipanti  al fine di individuare strumenti efficaci e tempestivi di denuncia e di tutela dei diritti fondamentali dei migranti giunti irregolarmente in Italia, con riferimento anche ai minori stranieri non accompagnati.