DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) 
 
 Vigente al: 19-7-2011  
 
Titolo I 

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli
impegni presi in sede  comunitaria,  nonche'  di  emanare  misure  di
stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita'
economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Livellamento remunerativo Italia-Europa 
 
  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
superare la  media  ((ponderata  rispetto  al  PIL))  degli  analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di  omologhe
cariche e incarichi negli altri ((sei  principali))  Stati  dell'Area
Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale  di  autonomia,   per   i
componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il
costo relativo al trattamento economico  omnicomprensivo  annualmente
corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'  superare  la
media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai  componenti
dei Parlamenti nazionali. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari
generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso
delle retribuzioni  e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 
  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                              Auto blu 
 
  1. La cilindrata delle auto di servizio non puo'  superare  i  1600
cc. 
  2. Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai
Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 
  3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, sono disposti modalita' e  limiti  di  utilizzo  delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo. 
                               Art. 3 
 
                              Aerei blu 
 
  1. I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della
Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 
  2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato. 
                               Art. 4 
 
                              Benefits 
 
  1. Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico
o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli
organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi
quelli indicati nell'articolo 121  della  Costituzione,  non  possono
essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne'
destinato personale pubblico,  ne'  messi  a  disposizione  mezzi  di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano
ferme le norme previste  dall'ordinamento  in  materia  di  sicurezza
nazionale o di protezione personale. 
  2. La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte
costituzionale, nell'ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al
comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la
cessazione dalla carica. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. 
                               Art. 5 
 
Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi
                             collegiali 
 
  1. Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai  rispettivi  ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
222. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti,  compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno  2011.  Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si
considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale. 
 ((2-bis. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248)). 
                               Art. 6 
 
                 Finanziamento dei partiti politici 
 
  1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando  una
riduzione complessiva del 30 per cento. 
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso  di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
e' interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))". 
  3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
                               Art. 7 
 
                            Election day 
 
  1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei
Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data
nell'arco dell'anno. 
  2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  al
comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del
Parlamento europeo. 
                               Art. 8 
 
  Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica 
 
  1. Entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio  sito
istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria  indicandone  l'entita',  nonche'
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra  l'ente
o l'organismo e le societa' ovvero  tra  le  societa'  controllate  e
indicano se, nell'ultimo triennio  dalla  pubblicazione,  le  singole
societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio. 
Capo II 

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche

                               Art. 9 
 
Fabbisogni  standard,  spending  review  e  superamento  della  spesa
              storica delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
superamento  del  criterio  della   spesa   storica,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending  review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei  programmi
di spesa delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.  Le  analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita'  nella  produzione  ed
erogazione  dei  servizi  pubblici,  anche  inerenti   le   possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie  di  miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse  stanziate.  In  particolare,
per  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato   sono   proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,  anche
ai fini  della  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  della  loro
complessiva dotazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  richiede  alle   amministrazioni
centrali dello Stato i  dati  e  le  informazioni  provenienti  dalle
banche dati,  indagini  e  sistemi  informativi  dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1.  Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati  per  via
telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati  provenienti  dal
SISTAN, anche nella forma di  dati  elementari,  nel  rispetto  della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3.  In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza   motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di  cui  al
comma  2,  su  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  l'amministrazione  competente  riduce  la  retribuzione  di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento. 
  4. A decorrere dal 2013, i risultati  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato. 
  5. Sulla base  delle  comunicazioni  fornite  alle  amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4,  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi e gli interventi  indicati  nel  Documento  di  economia  e
finanza,  le  Amministrazioni   centrali   dello   Stato   propongono
nell'ambito di accordi triennali con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze norme volte a realizzare  il  superamento  della  spesa
storica e la graduale convergenza verso  gli  obiettivi  identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire  nella  legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di  legge  collegato  alla
manovra di finanza pubblica. 
  6.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5  e  segnalano  eventuali  scostamenti  al  Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente. 
  7. Il Rapporto sulla spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti. 
                               Art. 10 
 
Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa
                              pubblica 
 
  1.   Sono   preselettivamente   esclusi   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le  risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile
1985,  n.  163,  le  risorse  destinate  alla  manutenzione  ed  alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno  2012,  il
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  2.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2012,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C. 
  3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al comma 2. 
  4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di  legge  di  stabilita'  per  il  triennio  2012-2014,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  derivanti  dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di  cui  al
medesimo comma. 
  5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai  sensi  del  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3. 
  6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' abrogato. 
  7. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2008,  2009  e  2010  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disponibilita' individuate  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
di Stato. 
  8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: 
    "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli
effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in
bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi
successivi. 
    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad
esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 
    Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima
annualita'  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la
legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella
competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale
dell'autorizzazione medesima.". 
  9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente: 
    "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del
comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento
dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del  fondo  e'  disposta  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.". 
  10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme
che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio
precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del
personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli  uffici  centrali  del  bilancio  e  le
ragionerie  territoriali  dello  Stato  per   le   spese   decentrate
verificano, ai fini  della  registrazione  dell'impegno,  l'effettiva
sussistenza    dell'obbligazione     giuridicamente     perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono  l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi. 
  12. In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre  con  proprio
decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  limitazione
all'assunzione di impegni di  spesa  o  all'emissione  di  titoli  di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti  di  cui  al  comma  39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  corredati  da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 
  13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  vigilante,  puo'
disporre, con uno  o  piu'  decreti,  la  riduzione  delle  spese  di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti  da  questi  vigilati  e  gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Il   maggiore   avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo  decreto
puo' essere reso disponibile. 
  14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e  2014  e'  consentita  la
possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nell'ambito  di
ciascun Ministero, anche  tra  programmi  diversi;  la  misura  della
variazione, qualora siano  interessate  autorizzazioni  di  spesa  di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da  non  pregiudicare
il  conseguimento  delle  finalita'  definite  dalle  relative  norme
sostanziali e comunque non puo' essere  superiore  al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.  La  variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro  competente,  previo  parere  favorevole  delle
competenti  commissioni  parlamentari,  nel  caso  siano  interessate
autorizzazioni  di  spesa  di  fattore  legislativo.  Resta  precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono  essere  adottati.  I  decreti  perdono
efficacia fin  dall'inizio  qualora  il  Parlamento  non  approvi  la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di  legge  di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso. 
  15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo  21,  comma  6,  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che
nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  fisse,  le  spese  per
interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e
internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi
che regolano la loro evoluzione. 
  16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  "entro
il 30 settembre". 
  17.  Per  provvedere  all'estinzione  dei  crediti,  maturati   nei
confronti dei Ministeri alla  data  del  31  dicembre  2010,  il  cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui  all'articolo  1,
comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  puo'  essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente: 
    a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno  2011,  del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo  2  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
    b) fino ad euro 2.000 milioni  di  euro  mediante  versamento  al
bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota  delle  risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")). 
  18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su  conforme  parere  dell'Agenzia  del  demanio,  anche   ai   sensi
dell'articolo 1197 del codice civile. 
  19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di  revisione  o  sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,  tenuto  dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati  per  l'espletamento
dell'incarico.  In  sede  di  prima   applicazione,   sono   iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di  pari
livello, presso il predetto  Ministero,  ed  i  soggetti  equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi  di  cui  al  presente  comma;  i  soggetti  anzidetti  ed  i
magistrati della Corte dei conti possono,  comunque,  far  parte  dei
collegi di revisione o  sindacali  delle  pubbliche  amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
    "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  convegni
organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli
incontri   istituzionali   connessi   all'attivita'   di    organismi
internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia,  nonche',  per  il   2012,   alle   mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche'  dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le  attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze". 
  21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008,  n.  181,  sono  venduti  nel  rispetto  dei  principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le  modalita'  individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei  limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati. 
                               Art. 11 
 
Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di
  approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 
 
  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate
misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre  2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota  di  spesa  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di
centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con
cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il
piano. 
  2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti  effettuati   in   via
telematica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del
sistema a rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
secondo  quanto  definito  con   apposito   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. Le amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  richiedere  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'utilizzo  del  sistema
informatico di negoziazione in  modalita'  ASP  (Application  Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche'  i
meccanismi di copertura dei  costi  relativi  all'utilizzo,  e  degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di  negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate. 
  4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del  Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A.  predispone  e  mette  a
disposizione delle amministrazioni pubbliche  strumenti  di  supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di  beni  e
servizi. A tale fine, Consip: 
    a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per   supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza  dei
processi  di  approvvigionamento  con   riferimento,   tra   l'altro,
all'osservanza  delle  disposizioni  e  dei  principi  in   tema   di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi,
alla percentuale di  acquisti  effettuati  in  via  telematica,  alla
durata media dei processi di acquisto; 
    b)  realizza  strumenti  di  supporto   per   le   attivita'   di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche; 
    c)  realizza  strumenti  di  supporto  allo   svolgimento   delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti  competenti  sulla  base
della normativa vigente. 
  5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a  4  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti
posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano
responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sono  rese  disponibili,  anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la  verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito  delle  attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente. 
  8. Con riferimento agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia  di  verifica  degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale  e  sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente. 
  9.  Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di  pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono  essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al  periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito  capitolo
di entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Restano  escluse  dal  contributo  le
Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  446,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 . 
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A.  dall'articolo  4  del  decreto  legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della  giustizia,  di
concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima,  sono  individuati  periodicamente  i  beni  e  i   servizi
strumentali  all'esercizio   delle   competenze   istituzionali   del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il  Ministero
medesimo si avvale di Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto  di  cui  al  presente
comma definisce altresi' i termini principali della  convenzione  tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,  anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle  procedure
di gara svolte da Consip S.p.A.. 
  11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  comma
453 e' sostituito dal seguente:  "453.  Con  successivo  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,
anche  indiretti,  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico  dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega  bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dell'aggiudicatario  degli  appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.  anche  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
  12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati,  in  termini  di
riduzione di spesa,  conseguiti  attraverso  l'attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna  categoria  merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
                               Art. 12 
 
  Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
    a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario,
effettuati sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso  per
finalita' istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche
previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il
Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni.  Conseguentemente
sono  fatte  salve  le  risorse   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  per  gli  interventi  relativi  agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui  decisioni
di spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette  risorse,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio; 
    b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a); 
    c) restano ferme  le  decisioni  di  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli  interventi  manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi  da  quelli
di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Tali  interventi  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b); 
    d)  gli  interventi   di   piccola   manutenzione   sono   curati
direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia. 
  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato  alle  stesse  in
uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di
effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. 
  4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale
di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le  medesime  finalita',
l'Agenzia del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
specializzate nella riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di  cui  al
comma 6. 
  5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli  interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),  stipula  convenzioni
quadro con le strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  stipula  accordi  quadro,
riferiti   ad   ambiti   territoriali   predefiniti,   con   societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad  evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti  al  controllo  preventivo  degli  uffici
centrali del bilancio.  Dell'avvenuta  stipula  delle  convenzioni  o
degli accordi quadro e' data  immediata  notizia  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. 
  6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione
delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie
alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base
delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  gia'  appaltati  alla  data
della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli
interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o  della
convenzione quadro, e' nullo ogni  nuovo  contratto  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria  non  affidato  dall'Agenzia  del  demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero  della  difesa  ed  il
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei  piani  di
interventi  all'Agenzia  del  demanio,   al   fine   del   necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani  di  razionalizzazione  degli  spazi  elaborati  dall'Agenzia
stessa  ((previsti))  all'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191. ((1)) 
  8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  si
avvale delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure  ad
evidenza pubblica e a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
  9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere. 
  10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro
il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei  Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita',  termini,  criteri  e  risorse
disponibili. 
  11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 
  12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per
razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio
residenziale pubblico"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta'  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con
regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonche'  la
dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti
Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari
nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
  13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma,
((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.
Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo
le  rispettive  strutture  organizzative  e  i  relativi  profili  di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo
periodo che li individuano. 
  14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto))  generale  del  patrimonio
dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  7  agosto
1997,  n.  279"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
  15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei
conti per gli atti di rispettiva competenza". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che al comma 7, ultimo periodo,  del  presente  articolo  la  parola:
«previsto» e' sostituita dalla seguente: «previsti». 
                               Art. 13 
 
                       Rimodulazione di fondi 
 
  1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  e'
ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015. 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011. 
  3. La dotazione del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  successive  modificazioni, e'
ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012,  di  392  milioni  di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
                               Art. 14 
 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
  6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e
29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della
salvaguardia ((delle attivita' e delle)) funzioni attualmente  svolte
dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa'  di
cui al presente comma e' stabilito in sede di  costituzione  in  euro
15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la
titolarita' delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
profili patrimoniali, finanziari e statutari. 
  7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari  a  15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
n. 220. 
  8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma  6,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'». 
  9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di  cui  al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese: 
    a) le attivita' di conservazione, restauro e  valorizzazione  del
patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla
societa' ai sensi del comma 8; 
    b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni,  nonche'   la   produzione   documentaristica   basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). 
Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attivita'  di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricomprese
attivita'  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per  conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. 
  10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal  Ministro,  che  assegna  le
risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi  per  il
personale. 
  11. Dalla data di adozione del  decreto  di  cui  al  comma  8,  la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla  base  del
rendiconto   finale    delle    attivita'    e    della    situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da  redigere,
entro  30  giorni  dalla  messa  in  liquidazione,  da  parte   degli
amministratori e del collegio sindacale  gia'  in  carica  presso  la
societa' posta in liquidazione. 
  12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di  un
collegio di tre periti designati, uno dalla  societa'  trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le  attivita'  culturali  e  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della
predetta situazione  economico-patrimoniale,  una  verifica  di  tale
situazione e sulla base  della  stessa,  una  valutazione  estimativa
dell'esito  finale  della  liquidazione  della  societa'  trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti  e'  determinato  con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione
deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per
la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della
societa',  che  e'  corrisposto  dalla  societa'   trasferitaria   al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Al  termine  della
liquidazione  della  societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore
importo e' attribuito alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore
stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il
collegio dei periti  determina  annualmente  l'entita'  dei  rimborsi
dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attivita'  culturali  alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di
gestione della societa' in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero
per i beni e le attivita'  culturali  fara'  fronte  con  le  risorse
destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163 e successive modificazioni. 
  13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il
trasferimento al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo  5-bis
del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del  trasferimento  a  favore  di  Cinecitta'  Luce  s.p.a..  Per  il
trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui  al
comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di  apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie
dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale
effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o
indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
denominato. 
  15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione
subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
  16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il  15  dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto  Ministero  dell'economia
((e delle finanze".)) 
  17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di
personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Ai
sensi delle medesime disposizioni ((ed  entro))  la  stessa  data  e'
altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri  per  effetto
delle  disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi.  Le  risorse  gia'
destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e
di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero
dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo  delle  relative
risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione))  delle
imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale  dell'industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria
italiana. 
  20. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  provvede  alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti,  rispettivamente,
al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.  Con  i  medesimi  decreti  il  Ministro  dello   sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche  in  misura
corrispondente  alle  unita'  di  personale  in  servizio   a   tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per  gli  affari
generali e le risorse del Ministero dello  sviluppo  economico  cura,
anche con la collaborazione dei competenti  dirigenti  del  soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da  trasferire  e  provvede  alla  gestione  delle  attivita'
strumentali  a  tale  trasferimento.  Nelle  more  dell'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono  fatti  salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   dei
regolamenti di cui al comma 18,  con  i  quali  sono  in  particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente,  del  Ministero  degli
affari esteri e del Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correntezza   dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del  Ministero
dello  sviluppo  economico  puo'  delegare  un   dirigente   per   lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione. 
  21. Il personale in servizio presso  i  soppressi  uffici  dell'ICE
all'estero   opera   fino   alla   scadenza   dell'incarico,    nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di  Sezioni  per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito  delle
risorse trasferite al Ministero degli  affari  esteri  ai  sensi  del
comma 20. Il personale locale,  impiegato  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri. 
  22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi  e'  coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e  di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministero degli affari esteri. 
  23. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo'  destinare  a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR  5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna  sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile
della Sezione e' accreditato presso  le  autorita'  locali  in  lista
diplomatica. Il restante personale  e'  notificato  nella  lista  del
personale tecnico-amministrativo. 
  24. L'apertura e  la  chiusura  delle  Sezioni  presso  gli  uffici
diplomatico-consolari,  il  numero  degli   addetti,   l'uso   e   la
destinazione  dei  loro  locali  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui  al  comma  19,  nonche'
delle priorita' di politica estera  italiana  e  delle  politiche  di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze  di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto  di  natura
non regolamentare del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  impiego  delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse. 
  25. I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,
sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  assicurando
l'invarianza della spesa complessiva. 
  26. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano
nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
  28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore
ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento
dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,
nonche'  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialita'   nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in  Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La
consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti
del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE. 
                               Art. 15 
 
Liquidazione degli enti  dissestati  e  misure  di  razionalizzazione
  dell'attivita' dei commissari straordinari 
 
  1. Fatta salva  la  disciplina  speciale  vigente  per  determinate
categorie  di  enti  pubblici,  quando   la   situazione   economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato  raggiunga  un  livello  di  criticita'  tale  da  non   potere
assicurare  la  sostenibilita'  e   l'assolvimento   delle   funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai  debiti
liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  con  decreto  del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in  liquidazione  coatta  amministrativa;  i
relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un   commissario.   Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che  si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei  debiti  esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili  alla  data  della  liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto  in  deroga  a
quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica  amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del  1999,  con  la  conseguente  attribuzione  di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore  dell'ente.  Il  personale  trasferito
mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso  in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto  e'  attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilita
un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le  qualifiche  e   le
posizioni economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti
del servizio sanitario nazionale. 
  2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la  nomina  e  di  rafforzare  i
poteri di vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalla  legislazione  di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi  degli  articoli
11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto-  legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  possono  essere
in ogni tempo revocati con le  medesime  modalita'  previste  per  la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto  il
compenso  previsto  con  riferimento   all'attivita'   effettivamente
svolta. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e  da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50  mila  euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
puo' superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si
procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi  di  commissario e
sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e
negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute. 
  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di
amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino
nella fase di liquidazione,  l'organo  commissariale  monocratico  e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo
economico con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione  delle  norme  di
cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo'  comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono
liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'   riconoscibili   al
commissario unico. 
Capo III 

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                               Art. 16 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di  finanza  pubblica  per
gli  anni  2011-2013,  nonche'  ulteriori  risparmi  in  termini   di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di  euro  per  l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro  per  l'anno  2014,  ad  euro  340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: 
    a)  la  proroga  di  un   anno   dell'efficacia   delle   vigenti
disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta'  assunzionali
per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie
fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori
del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle
disposizioni medesime; 
    c)  la   fissazione   delle   modalita'   di   calcolo   relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per  gli  anni
2015-2017; 
    d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure   di   mobilita'   del   personale   tra    le    pubbliche
amministrazioni; 
    e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni  con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; 
    f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione
delle regioni e delle  province  autonome,  nonche'  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti  destinatari  in
via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con
particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall'articolo  6   del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e
qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,
la  riduzione  dell'uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del  comma
1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,  comma
23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)). 
  2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con  riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non  vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino  risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino  alla  concorrenza
dello   scostamento   finanziario   riscontrato,   delle    dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  Fondo  per  il
finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le   risorse
destinate alla ricerca  e  al  finanziamento  del  cinque  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui  alla
legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse   destinate   alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   11,   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione
della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di
semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la   spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
  5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo  12  e  dal  presente
articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento
destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La  restante  quota  e'
versata annualmente dagli enti  e  dalle  amministrazioni  dotati  di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
dello Stato. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  non  si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le  risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo  se  a  consuntivo  e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati  per  ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i
conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e
dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione
pubblica. 
  6.  I  piani  adottati  dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
  7. In ragione dell'esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli
obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea
relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere
generale, nell'anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle
stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette
disposizioni. 
  8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche'   gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l'eventuale  applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza
indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: 
    "5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo
sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta
complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin  dal  primo
giorno quando l'assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o
successive a quelle non lavorative. 
    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
reperibilita'  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione. 
    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." 
  10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell'articolo
55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si
applicano anche ai dipendenti di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
decreto. 
  11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
competenti organi di controllo. 
                               Art. 17 
 
               Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica,  il  livello  del
finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre  lo
Stato per il 2013 e' incrementato  dello  0,5%  rispetto  al  livello
vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con  specifica  Intesa  fra  lo  Stato  e  le
regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate  le
modalita' per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al  primo
periodo del presente  comma.  Qualora  la  predetta  Intesa  non  sia
raggiunta entro il predetto termine,al fine  di  assicurare  per  gli
anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio  di  bilancio
sanitario,  sono  introdotte,  tenuto  conto  delle  disposizioni  in
materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti
disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria: 
    a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti  la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare  le
attivita' delle  Centrali  regionali  per  gli  acquisti,  il  citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce  alle  regioni
un'elaborazione  dei  prezzi  di  riferimento,  ivi  compresi  quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche  ai  sensi  di
quanto  disposto  all'articolo  11,  alle  condizioni   di   maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed  i  farmaci
per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari  e  non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
tra quelli di maggiore impatto in  termini  di  costo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
delle  regioni  ulteriori  strumenti   operativi   di   controllo   e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano  tutte  le  misure
necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di  risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; 
    b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine  di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di  finanziamento
di cui al primo periodo del presente  comma,  a  decorrere  dall'anno
2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche  l'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
nella misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione  ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita'  stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro  la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il  richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  riferimento  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  a  decorrere  dall'anno  2013,
aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di  consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi  di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%; 
    c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di
dispositivi  medici,  in  attesa  della  determinazione   dei   costi
standardizzati sulla base dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
che tengano conto  della  qualita'  e  dell'innovazione  tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
monitoraggio  dei  consumi  dei   dispositivi   medici   direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013  la  spesa
sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per  l'acquisto  di  detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati  nei  modelli  di  conto
economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza  protesica,
e' fissata entro un tetto a livello nazionale e  a  livello  di  ogni
singola regione, riferito  rispettivamente  al  fabbisogno  sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68. Cio' al fine di garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei  dispositivi  di  cui
alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   monitorano
l'andamento  della  spesa  per  acquisto  dei   dispositivi   medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della  spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo; 
    d) a decorrere dall'anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di
compartecipazione  sull'assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di
compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel
rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota  di
compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare
provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di
compartecipazione,   purche'   assicurino   comunque,   con    misure
alternative,  l'equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi
preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
  2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni  di  cui  all'alinea  del
comma 1 sono indicati gli importi delle manovre  da  realizzarsi,  al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  all'articolo
16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure  di  cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta  Intesa
non sia  raggiunta  entro  il  predetto  termine,  gli  importi  sono
stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico  rispettivamente  delle
misure di cui alle lettere a), b), e c) del  comma  1,  nonche',  per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%  a  carico  rispettivamente
delle misure di cui alle lettere a), b) c) e  d)  del  comma  1;  per
l'anno 2014, il residuo 3 per  cento  corrisponde  alle  economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla  lettera  c)
del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate   percentuali   per   l'anno   2014   sono   proporzionalmente
rideterminate e  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
di saldo  netto  da  finanziare  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno  degli
anni 2013 e 2014. 
  4. Al fine di assicurare, per gli anni  2011  e  2012,  l'effettivo
rispetto  dei  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre  2009,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a) all'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: 
      "A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o  dei
programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli  ordinari  organi  di
attuazione del piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono  al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
con il Piano di rientro o con i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le  sospende,  o  le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad  apportare  le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
((Costituzione)), le  necessarie  misure,  anche  normative,  per  il
superamento dei predetti ostacoli."; 
      b) all'articolo 2, dopo il comma 88  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo  periodo  del
comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i   programmi   operativi
costituiscono   prosecuzione   e   necessario   aggiornamento   degli
interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento  del
piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del
servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
dell'effettivo stato di  avanzamento  dell'attuazione  del  piano  di
rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da  Intese
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente."; 
      c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario  della  regione  Abruzzo  da'  esecuzione  al
programma operativo per l'esercizio  2010,  di  cui  all'articolo  2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato  con
il presente decreto, ferma restando la validita'  degli  atti  e  dei
provvedimenti gia'  adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei
rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario  regionale
2011 - 2012, in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  l'eventuale
superamento delle previsioni contenute in  provvedimenti  legislativi
regionali non ancora rimossi ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   che   le   azioni   di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza: 
        1)  con  l'obiettivo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario  regionale  programmato  nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello  del  finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con  il
Patto per la  salute  2010  -  2012  e  definito  dalla  legislazione
vigente; 
        2) con gli ulteriori obblighi per le regioni  introdotti  dal
medesimo Patto per  la  salute  2010  -  2012  e  dalla  legislazione
vigente; 
      d) il Consiglio dei Ministri provvede a  modificare  l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
      e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al fine di  consentire  l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario"; 
        2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al  31
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre
2012"; 
      f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per  le  quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e'  stato
applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, su richiesta della  regione  interessata,  puo'  essere
disposta,   in   deroga   al   predetto   blocco   del   turn   over,
l'autorizzazione al conferimento di  incarichi  di  dirigenti  medici
responsabili di struttura complessa,  previo  accertamento,  in  sede
congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento  di
incarichi  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento   dei   livelli
essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita'  del  medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di  bilancio  sanitario,  come  programmati  nel  piano  di
rientro, ovvero  nel  programma  operativo,  da  parte  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
  5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio
per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,   in
applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102: 
    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della  legge  196  del
2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero  su
appositi  fondi  da  destinare  per   la   copertura   dei   medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la  legge  di
bilancio e' stabilita la dotazione annua  dei  suddetti  stanziamenti
destinati alla copertura degli accertamenti  medico-legali  sostenuti
dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente  non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
in riduzione di 70 milioni di euro. 
  6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'intesa  Stato-regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,  per
l'anno 2011 il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come  rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' incrementato di ((105 milioni di euro))  per  far  fronte  al
maggior finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della
citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno
2011 e la data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto)). ((A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133)). 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo  protocollo
d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre  regioni
interessate, e' disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2013  del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1,  comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296,  coordinato  dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie  della  poverta'  (INMP)  di  cui  al
decreto del Ministro della salute in data 3 agosto  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20  settembre  2007,  finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione  e  alla  cura  delle
malattie delle migrazioni e della poverta'. 
  8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e  alle  modalita'  di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto  del  Ministro  della
salute((. Entro  il  30  giugno  2013  il  Ministero))  della  salute
verifica l'andamento della  sperimentazione  gestionale  e  promuove,
sulla base dei  risultati  raggiunti,  l'adozione  dei  provvedimenti
necessari alla definizione,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso  di  mancato  raggiungimento
dei risultati connessi al progetto di sperimentazione  gestionale  di
cui al comma 7, con decreto del Ministro  della  salute  si  provvede
alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di
un commissario liquidatore. 
  9. Per la realizzazione ((...)) delle finalita' di cui ((ai commi 7
e 8)), e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione  all'INMP  di
un finanziamento pari 5  milioni  di  euro,  alla  cui  copertura  si
provvede mediante corrispondente riduzione,  per  il  medesimo  anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012  e  2013  si  provvede  nell'ambito  di  un  apposito
progetto interregionale  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'  vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio. 
  10. Al fine di  garantire  la  massima  funzionalita'  dell'Agenzia
italiana  del  farmaco  (Aifa),  in  relazione   alla   rilevanza   e
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite,  di
potenziare   la   gestione   delle   aree   strategiche   di   azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute  e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010,  n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo  48,  comma  13,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazione, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  (Aifa),  di  cui  al
decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.  245,  e'
modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario  dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso: 
    a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta  del
direttore  generale,  il  potere  di  modificare,  con  deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo  dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  17  del
medesimo decreto n. 245 del 2004, anche  al  fine  di  articolare  le
strutture amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della  presente
lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della  salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica  e
il comitato prezzi e  rimborsi,  prevedendo:  un  numero  massimo  di
componenti pari a dieci, di cui  tre  designati  dal  Ministro  della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno  designato  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  quattro  designati  dalla
Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il  direttore  generale
dell'Aifa e il  presidente  dell'Istituto  superiore  di  sanita';  i
requisiti  di  comprovata  professionalita'  e  specializzazione  dei
componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma l'assenza di  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  non  possano  superare  la  misura  media   delle
corrispondenti indennita' previste per i  componenti  degli  analoghi
organismi  delle  autorita'  nazionali  competenti  per   l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
    c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le   funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia  stessa  puo'  rendere  nei
confronti di terzi  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  8,  lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269 del  2003,  stabilendo  altresi'  la
misura dei relativi corrispettivi; 
    d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun  titolare
di autorizzazione all'immissione in commercio per  il  funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita'  informatiche
della banca  dati  dei  farmaci  autorizzati  o  registrati  ai  fini
dell'immissione in commercio, nonche'  per  la  gestione  informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le
piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)). 
                               Art. 18 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell'indennita' di disoccupazione. 
 ((3. A titolo  di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.)) 
 ((4. All'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
    b) al comma 12-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.)) 
  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012
l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. 
  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730. 
  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio. 
  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n.  79,
ad  eccezione  del  comma  quarto  del  predetto  articolo   10   del
decreto-legge n. 17 del 1983. 
  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
ai pensionati in forma capitale. 
  11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995. 
  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12. 
  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
all'articolo 31 della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  ((per  le
categorie))  di  lavoratori  cui   la   suddetta   assicurazione   e'
applicabile ai sensi della normativa vigente."; 
    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
si intende cosi' modificato. 
  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.". 
  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari. 
 ((22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal
1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti
pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari
al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a
150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente
150.000 euro; a  seguito  della  predetta  riduzione  il  trattamento
pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i  trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in  aggiunta  o  ad  integrazione   del   trattamento   pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  i
trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione
speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le
gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale
addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle
aziende private  del  gas  e  per  il  personale  gia'  addetto  alle
esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta
relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in  via
preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di
riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile.
Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione,
secondo modalita' proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e'  effettuata  la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal  1°  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
  22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter  le
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'  maturino  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2012: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
    c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore di cui  all'articolo  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  22-quinquies. L'INPS provvede al  monitoraggio,  sulla  base  della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater)). 
                               Art. 19 
 
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica 
 
  1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di
cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari
straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio
programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica
dell'ente, nonche' entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in
cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente
di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,
amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
  2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di
reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da
istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al
finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di  cui  al
decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  4. Per garantire un processo di continuita'  didattica  nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono
essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 
  5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
di alunni  inferiore  a  500  unita',  ridotto  fino  a  300  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non  possono
essere  assegnati  dirigenti  scolastici   con   incarico   a   tempo
indeterminato. Le stesse  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA  della  scuola  non
devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012  in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle
economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 
  8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui  al  comma  7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112  del  2008  provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo  di  adottare  gli  eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti. 
  9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui  ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,  comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 
  11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo  quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, fermo restando che  e'  possibile  istituire  posti  in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena  tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  e'  assegnato
complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni
in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la
scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di
integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei
docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di  tutto
il personale docente sulle modalita'  di  integrazione  degli  alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
  12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di  appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  mantiene  il
maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
disponibili,   e'   soggetto   a   mobilita'    intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata,  nonche'  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno
della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e'
assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti
disponibili. 
  15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche'  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni
destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da
utilizzare per  l'attuazione  della  mobilita'  intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al
medesimo personale. 
  16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove
necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    
                               Art. 20 
 
     Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita'  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli
obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra
l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il  termine  perentorio
del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli
obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).  La
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
con il supporto tecnico  della  Commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del federalismo  fiscale,  monitora  l'applicazione  del
presente comma.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
30 novembre 2011, sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
presente  comma  ((,  nonche'  le  modalita'  e  le  condizioni   per
l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei  tre  anni  precedenti  siano  risultate
inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari)). 
 ((2.  Ai  fini  di   ripartire   l'ammontare   del   concorso   alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita': 
  a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e
costi e fabbisogni standard; 
  b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
  c)  incidenza  della  spesa  del  personale  sulla  spesa  corrente
dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
  d) autonomia finanziaria; 
  e) equilibrio di parte corrente; 
  f) tasso di copertura dei costi dei servizi a  domanda  individuale
per gli enti locali; 
  g)   rapporto   tra   gli   introiti    derivanti    dall'effettiva
partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
tributi erariali, per le regioni; 
  h)  effettiva  partecipazione  degli  enti  locali  all'azione   di
contrasto all'evasione fiscale; 
  i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e  accertate;
l)  operazione  di  dismissione  di  partecipazioni  societarie   nel
rispetto della normativa vigente)). 
 ((2-bis. A decorrere dalla  determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
il miglior rapporto qualita-costi. 
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente  di
correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito  dalle
singole amministrazioni rispetto  alle  precedenti  con  riguardo  ai
parametri di cui al citato comma 2. 
  2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente: 
    "31. Il limite demografico minimo che l'insieme  dei  comuni  che
sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti  o  nel  quadruplo  del
numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'  piccolo  tra
quelli associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il  completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  26  a  30  del
presente articolo: 
      a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno  due  delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
      b) entro il 31 dicembre 2012 con  riguardo  ad  almeno  quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) entro il 31 dicembre  2013  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009")). 
  3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2,  risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati,  a  decorrere  dall'anno  2013,   dal   comma   5,   nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le  disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi  due  periodi))  conseguono
l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo conseguono  un  obiettivo  pari  a
quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009
della  percentuale  annua  di  riduzione  stabilita  per  il  calcolo
dell'obiettivo 2011  dal  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le
spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle  definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
((e'  ridotto))  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che  non
derivino effetti  negativi,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro. 
  4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'
delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
  5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli
obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2013  e  successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno
e di indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per  800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    d) i comuni per 1.000 milioni di euro per  l'anno  2013  e  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). 
  7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). 
  8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). 
  9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  societa'  a
partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono
titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero  che  svolgono  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 
  10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il
comma 111, e' inserito il seguente: 
    "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il
comma 111-bis e' inserito il seguente: 
    "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non
corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali.". 
  13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni
tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche
con riferimento  all'attivita'  di  enti  strumentali  o  dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella
Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione. 
  15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il
potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli  enti  locali,
le  disposizioni  che  prevedono  sanzioni,  recuperi,  riduzioni   o
limitazioni  a  valere  sui  predetti  trasferimenti  erariali,  sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al  comma  3  dell'  articolo  2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,  successivamente,  a  valere  sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5  maggio  2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali  sono
tenuti a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
residue. 
  17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono
attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.". 
 ((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai  rimborsi
e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte  dell'importo
di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di  1.400  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014)). 
Capo IV 

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
carattere finanziario

                               Art. 21 
 
         Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  1°  luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge  n.  78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
  2. Una quota, fino a 314 milioni di  euro,  delle  risorse  di  cui
all'articolo  24  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  regioni  a  statuto
ordinario per  le  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale,  anche
ferroviario,  connesse  all'acquisto  del  materiale   rotabile.   Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto  di  stabilita'
interno. 
  3. A decorrere dall'anno 2011  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. 
  4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  17,  dopo  il  comma  11-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «11-ter. Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo  dei  processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in  armonia  con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri  per  i  servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e  3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive  modificazioni,  dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone  dovuto  per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a  lunga
percorrenza,  non  forniti  nell'ambito  di  contratti  di   servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente  costruite  o
adattate per  l'alta  velocita',  attrezzate  per  velocita'  pari  o
superiori a 250 chilometri orari. 
      11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui  al  comma
11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007, nonche')) ai  principi  di  equita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita', e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  l'ufficio  di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, ((...)) sulla base  dei  costi  dei
servizi universali di trasporto ferroviario  di  interesse  nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico  di  cui  al  citato  comma
11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di
trasporto su rotaia al  quale  ((si  applica)),  ed  e'  soggetta  ad
aggiornamento triennale. I proventi  ottenuti  dal  sovrapprezzo  non
possono eccedere quanto necessario per  coprire  tutto  o  parte  dei
costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto degli introiti  relativi  agli  stessi  nonche'  di  un
margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 
      11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono  integralmente  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere utilizzati per  contribuire  al  finanziamento
degli oneri  dei  servizi  universali  di  trasporto  ferroviario  di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
al citato comma 11-ter»; 
    b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini  di  cui
al comma 1,  l'ufficio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che svolge le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'
dotato di  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  delle
risorse   economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta."; 
      2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
        "1-ter. All'ufficio di cui al  comma  1-bis  e'  preposto  un
soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di  indiscusse  moralita'   e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19,  commi  4,
5-bis, e  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. La proposta e'  previamente  sottoposta  al
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
entro 20 giorni dalla  richiesta.  Le  medesime  Commissioni  possono
procedere all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica  tre  anni  e  puo'
essere  confermato  una  sola  volta.  La  carica   di   responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma  1-bis  non
puo'  esercitare  direttamente  o  indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici,  ne'
avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti  nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica  fino  alla
scadenza dell'incarico.". 
  5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e  con  lo
scopo di  assicurare  l'organico  completamento  delle  procedure  di
trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e
dall'esercizio delle funzioni. 
  6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. 
  7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta  di  12,5
milioni di euro per l'anno 2011. 
  8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i   trattati   internazionali,   e   gli   obblighi   di    carattere
internazionale,  in  qualsiasi  forma  assunti,  dai   quali   derivi
l'impegno, anche se meramente  politico,  di  adottare  provvedimenti
amministrativi o  legislativi  che  determinano  oneri  di  carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario. 
  9. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2011,  la  spesa  di  64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per  la  gestione  dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF). 
  10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1  allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale" 
  11. I crediti derivanti dalle  gestioni  di  ammasso  obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di  cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli  interessi  maturati  a  decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti.  Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza  delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata,  per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla  Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere  all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, aventi  ad  oggetto  i  suddetti  crediti,  sono  dichiarati
estinti d'ufficio con  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le  modalita'
di cui sopra.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in
giudicato restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si  provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma  250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                               Art. 22 
 
                       Conto di disponibilita' 
 
  1.  L'articolo  46  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai  fini))
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per  le  finalita'  di
cui all'articolo 47, le  amministrazioni  statali,  incluse  le  loro
articolazioni, e  le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di  conti
accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di  cassa
giornalieri con le cadenze e le modalita' previste  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di  comunicazione,
al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa  ,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per
cento della sua retribuzione di risultato. 
    3. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  -  e  la   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza  annuale,  entro  90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita'  di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto  a  quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente  per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli  interventi
necessari al miglioramento della previsione  giornaliera  dei  flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui  al
((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso
di  mancato  rispetto  dell'obbligo  di  comunicazione  previsto  dal
presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato  le
norme  contenute  nel  presente   articolo   costituiscono   principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela
dell'unita'   economica   della   Repubblica   italiana   ai    sensi
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
    4. Al fine di migliorare  la  prevedibilita'  degli  incassi  che
affluiscono  alla  tesoreria  dello  Stato,  tutti  i  versamenti   e
riversamenti  di  tributi  e  contributi  nella   tesoreria   statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati  con
procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e  seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti
con l'utilizzo di bonifici  di  importo  rilevante,  B.I.R,  regolati
attraverso il sistema Target. Per tali  fattispecie,  nonche'  per  i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di  cui  all'((articolo  17  e  seguenti))  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione
nella procedura degli ordini di riversamento alla  Tesoreria  statale
nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento. 
    5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4  e'  posto  a  carico  dei  soggetti  inadempienti  l'obbligo   del
versamento al bilancio statale degli interessi legali  calcolati  per
un giorno sull'importo versato. 
    6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  altresi'  autorizzato  a  stipulare
protocolli d'intesa con  i  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.". 
  2. Gli atti convenzionali che disciplinano  modalita'  e  tempi  di
riversamento di tributi e  contributi  nella  tesoreria  dello  Stato
dovranno essere adeguati  alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
commi. In particolare,  le  convenzioni  regolanti  le  modalita'  di
svolgimento del servizio di riscossione dei  versamenti  unitari,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,   n.   241,   potranno   prevedere,   oltre    all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in  caso
di  mancato  rispetto   degli   obblighi   fissati   dalle   presenti
disposizioni. 
  3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata  una  sperimentazione
della  durata  di  diciotto  mesi,  finalizzata  all'adozione   degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione  dell'attivita'  di  previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la  tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita',  nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi. 
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma  5
dell'articolo 46 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  non  sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e  sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente  periodo  di  sperimentazione.
Tale  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti   che   effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura  di  delega
unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241,  per  i  quali  il  versamento  degli  interessi
previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011. 
Capo V 

Disposizioni in materia di entrate

                               Art. 23 
 
                     Norme in materia tributaria 
 
  1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e'
aggiunto il seguente comma: 
    "8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,  lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una  ritenuta  del  5
per cento sugli interessi corrisposti  a  soggetti  non  residenti  a
condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il
pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive
modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  dell'articolo  26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  si  applicano  agli  interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  3. L'atto di garanzia e'  in  ogni  caso  soggetto  ad  imposta  di
registro con aliquota dello 0,25 per cento. 
  4. Per i prestiti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis  dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli  interessi  gia'  corrisposti  a  condizione  che  il  sostituto
d'imposta provveda entro il 30  novembre  2011  al  versamento  della
ritenuta e  dei  relativi  interessi  legali.  In  quest'ultimo  caso
l'imposta e' dovuta  nella  misura  del  6  per  cento  ed  e'  anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia. 
  5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti
dei soggetti di cui: 
      a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
      b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
      c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")). 
    b) al comma 3, dopo le parole  "al  comma  1"  sono  aggiunte  le
parole "e 1-bis". 
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. All'articolo 13  della  Tariffa,  ((approvata  con  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto  1992)),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis le parole "comprese le  comunicazioni  relative
ai depositi di titoli" sono soppresse; 
  ((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di  titoli  inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
      1) per ogni esemplare relativamente ai depositi  di  titoli  il
cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 34,20 
        b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
        c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
        d) con periodicita' mensile euro 2,85 
      2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 70,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
        d) con periodicita' mensile euro 5,83 
      3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 240,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
        d) con periodicita' mensile euro 20,00 
      4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 680,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
        d) con periodicita' mensile euro 56,67 
      5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 230,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
        d) con periodicita' mensile euro 19,17 
      6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 780,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
        d) con periodicita' mensile euro 65,00 
      7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
        d) con periodicita' mensile euro 91,67")). 
  8. Per  minimizzare  gli  adempimenti  in  occasione  di  pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali  spetta  la  detrazione  d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento". 
  9. Al fine di rendere piu' rigoroso  il  regime  di  riporto  delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 80. 
    2. Le perdite realizzate nei primi tre  periodi  d'imposta  dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al  comma  1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.". 
 ((10. Per rendere piu' rigoroso il  regime  di  deducibilita'  degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".)) 
  11. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10  si  applicano  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici  relativi
all'avviamento ed alle altre  attivita'  immateriali,all'articolo  15
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  comma  10
sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis. Le previsioni del comma 10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,  iscritti  in
bilancio a seguito dell'operazione a  titolo  di  avviamento,  marchi
d'impresa  e  altre  attivita'  immateriali.  Per  partecipazioni  di
controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi
((...)) del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127.
Per  le  imprese   tenute   ad   applicare   i   principi   contabili
internazionali di cui  al  regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  per  partecipazioni  di
controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi
delle  relative  previsioni.  L'importo   assoggettato   ad   imposta
sostitutiva  non  rileva   ai   fini   del   valore   fiscale   della
partecipazione stessa. 
    10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di
azienda ovvero di partecipazioni.". 
  13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle  operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2010
sia in quelli  precedenti.  Nel  caso  di  operazioni  effettuate  in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011,  il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in  un'unica  soluzione
entro il 30 novembre 2011. 
  14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14. 
  16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  delle  agevolazioni  previste
dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  e  dall'articolo  10-bis  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, non sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione  ai  sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile. 
  17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di  definizione  della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di  tali  somme,
se superiori a 50.000 euro, il  contribuente  e'  tenuto  a  prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse; 
    b) al comma 3, le parole:  "e  la  documentazione  relativa  alla
prestazione della garanzia" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e  la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista". 
  19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa  prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore  a  50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di  garanzia  collettiva  dei
fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e  con  la  prestazione
della  predetta  garanzia   sull'importo   delle   rate   successive,
comprensivo  degli  interessi  al   saggio   legale   calcolati   con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a  19  non  si  applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ed  alle  conciliazioni
giudiziali  gia'  perfezionate,  anche  con  la   prestazione   della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. A  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro
dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell'importo  non
versato. 
  22. A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e'  aggiunto  il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA  e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale
obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e'  impugnabile  davanti  alle
Commissioni tributarie.". 
  23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano
tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima
indicata nell'articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.
La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 
  24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di  indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e  creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  25. All'articolo 51, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, 
      1) le parole: "e presso le aziende  e  istituti  di  credito  e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e  presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32"; 
      2) al  secondo  comma,  le  parole:  "allo  scopo  di  rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui  copia  sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello  stesso  articolo  32  e  non
trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
articolo o allo scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza  o
l'esattezza,  allorche'  l'ufficio  abbia  fondati  sospetti  che  le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di  conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal  contribuente
con la azienda o istituto di  credito  o  l'Amministrazione  postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del  n.  7)  dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine  previsto  nell'ultimo
comma di tale articolo o  allo  scopo  di  rilevare  direttamente  la
completezza o l'esattezza delle risposte  allorche'  l'ufficio  abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio". 
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui  al  n.  7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma,  devono  essere  eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia  delle  entrate,  del  Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per  la
Guardia di finanza,  del  Comandante  regionale,  da  funzionari  con
qualifica non inferiore a  quella  di  funzionario  tributario  e  da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello  aperto  al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite  alla
presenza del  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio  presso  cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia  a
cura del predetto responsabile al soggetto  interessato.  Coloro  che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere  direttamente  le  cautele  necessarie  alla
riservatezza dei dati acquisiti.". 
  27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e  gli
enti indicati al n.  5)  dell'articolo  51  e  presso  gli  operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo  51,  si  applicano  le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni.". 
  28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in  tema  di  studi  di
settore: 
    a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A  partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre  del  periodo  d'imposta  nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni,  indispensabili  per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o  aree  territoriali,  devono  essere
pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore."; 
    b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applica  la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione  del
modello  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore,  laddove  tale  adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate."; 
    c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta  la  seguente
lettera: "((d-ter) ))  quando  viene  rilevata  l'omessa  o  infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
nonche' l'indicazione di cause di esclusione  o  di  inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente  disposizione  si
applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471."; 
    d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di  rettifica,  nella
motivazione  dell'atto  devono  essere  evidenziate  le  ragioni  che
inducono l'ufficio  a  disattendere  le  risultanze  degli  studi  di
settore in quanto inadeguate a stimare  correttamente  il  volume  di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente."; 
    e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2- bis ."; 
    f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 4-bis."; 
    g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2-bis.". 
  29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di  irrogazione  delle
sanzioni: 
    a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il  seguente:  "7-bis.  Le  sanzioni
irrogate ai sensi  del  comma  7,  qualora  rideterminate  a  seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con  il  pagamento  dell'importo  stabilito   dal   comma   3.".   La
disposizione di cui al periodo precedente si  applica  agli  atti  di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo  la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima  della
predetta data per  i  quali  risultano  pendenti  i  termini  per  la
proposizione del ricorso; 
    b) nel comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono  essere"  sono  sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. 
  30.  Ai  fini  di  coordinamento  in  materia  di  accertamento   e
riscossione, all'articolo 29, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre". 
  31.  Per  coordinare  l'entita'  delle  sanzioni  al  ritardo   dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997  n.  471,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "riguardanti crediti  assistiti  integralmente  da  forme  di
garanzia reale  o  personale  previste  dalla  legge  o  riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,". 
  32. Al fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti  previsti  per  i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente  comma  :  "6-bis.  Il
rimborso delle spese di cui al comma  6,  lettera  a),  maturate  nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo  dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione  e'  autorizzato  a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per  il  cui  recupero
sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga
l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il  decimo
giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi  spese  riscossi  dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.". 
  33. Ferma restando, per  i  rimborsi  spese  maturati  fino  al  31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ((le  disposizioni))
contenute nel comma 6-bis  dello  stesso  articolo  17,  del  decreto
legislativo n. 112  del  1999,  nel  testo  introdotto  dal  presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire  dall'anno
2011. 
  34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione  delle
comunicazioni di inesigibilita': 
    a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; 
    b)  all'articolo  36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25,  le  parole:  «30  settembre  2011»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»,  le  parole:  «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
ottobre 2012»; 
    c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite  le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,". 
  35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'alinea, sono soppresse le  parole  da:  "conseguenti"  a:
"data,"; 
    b) nella lettera b), dopo la parola:  "credito"sono  inserite  le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente  delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante  alla  sottoscrizione
dei relativi ruoli". 
  36. All'articolo 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
abrogati i commi 213, 214 ((...)). ((.  Al  comma  215  del  medesimo
articolo, al secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")). 
  37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del  codice  civile,  le  parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul
reddito delle  persone  giuridiche,  per  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi,  diversi  da
quelli indicati nel primo  comma  dell'articolo  2771,  iscritti  nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del  servizio
di riscossione  procede  o  interviene  nell'esecuzione  e  nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  imposte  e  le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di  imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato. 
  39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile,  dopo  le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite  le  seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i  crediti  sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti  nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in  data  anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i  crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti  commi,  sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio,  valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata,  del  rimedio  di  cui
all'articolo 512 del codice di procedura  civile,  oppure  proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel  termine  di  cui  all'articolo  99  dello
stesso decreto. 
  41. All'articolo 7, comma  2,  lettera  o),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto  il  seguente"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti"; 
    b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto  il  seguente:  "1-ter.  Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte  di  credito,
di debito  o  prepagate,  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.". 
  42. Al fine di razionalizzare  gli  adempimenti  in  occasione  del
noleggio di autoveicoli: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai  soggetti  che  esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) l'azienda di noleggio e'  tenuta  ad  indicare  nella  fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento; 
    c) La fattura, emessa ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,  deve  essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura  sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che  sia  in
grado di emettere il documento. 
  43.  In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina
dell'imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. 
  44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche'  dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e'  differito  alla
data del 30 giugno 2012. 
  45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
assicurare  l'effettiva  compatibilita'  comunitaria  della  presente
disposizione,  la  sua  efficacia  e'  subordinata  alla   preventiva
autorizzazione comunitaria. 
  46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le  finalita'  alle
quali puo' essere destinata, a scelta  del  contribuente,  una  quota
pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  e'  inserita,  altresi',  quella  del  finanziamento   delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme. 
  47. In attesa della riforma fiscale, a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista  la  disciplina  del  regime
fiscale degli ammortamenti dei beni  materiali  e  immateriali  sulla
base  di  criteri  di  sostanziale  semplificazione  che  individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e  a
quote  costanti  e  attivita'  ammortizzabili   cumulativamente   con
aliquota unica di ammortamento. 
  48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  al  primo  comma,  lettera  b),  le  parole:
"esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "nonche',  per  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti". 
  49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile  1986,  n.
131, le parole: "esclusi quelli degli  organi  giurisdizionali"  sono
soppresse. 
  50. In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa
devono essere indicati,  le  generalita'  complete  della  parte,  la
residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il
codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in
giudizio. 
 ((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di  cui
ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede  l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
  50-ter. La disposizione di  cui  al  comma  50-bis  si  applica  ai
compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  50-quater.  Gli  incrementi  delle  aliquote  di  accisa   disposti
dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere  dal  1°  gennaio  2012.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75)). 
                               Art. 24 
 
                      Norme in materia di gioco 
 
  1.  Avvalendosi  di  procedure   automatizzate,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto  ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla  raccolta  dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca  dati  del
Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
  2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
al  concessionario  per  evitare  la  reiterazione  di   errori.   Il
concessionario  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari  all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. 
  3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede,  anche
prima della liquidazione prevista dal comma  1,  al  controllo  della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui  al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998. 
  4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati  effettuati
ai sensi del comma 1  risultano  dovute  a  titolo  d'imposta  unica,
nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato   od   omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei  ruoli  resi  esecutivi  a
titolo definitivo. 
  5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, concernente le modalita' di versamento  mediante  delega,  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In
questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione. 
  6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4  sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e'  dovuta  l'imposta  unica.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro  i  termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste  dal  presente  comma,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  procede   alla
riscossione  delle  somme  dovute  anche  tramite  escussione   delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione  di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato comunica  ad  Equitalia  l'importo  del  credito  per  imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie   ed   Equitalia   procede   alla    riscossione    coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,  in
capo ai concessionari, di  ricostruire  le  garanzie  previste  nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione. 
  7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3-bis   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute
a norma del presente articolo.  Le  garanzie  previste  dal  predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  462  del  1997  non  sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato verifichi che la  fideiussione  gia'  presentata  dal  soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
  8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate  dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri  organi  di  Polizia,  procede
alla rettifica e  all'accertamento  delle  basi  imponibili  e  delle
imposte rilevanti ai  fini  dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici. 
  9. Gli avvisi relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  in
materia di giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a  quello  per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta.  Per  le
violazioni tributarie e per  quelle  amministrative  si  applicano  i
termini  prescrizionali  e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  10. Nel caso di scommesse comunque non  affluite  al  totalizzatore
nazionale,  ovvero  nel  caso  di  sottrazione  di  base   imponibile
all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  o   sulle   scommesse,
l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato
determina l'imposta dovuta  anche  utilizzando  elementi  documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da  cui  emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza  di  tali  elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da  seguito
agli  inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli  uffici,  l'Ufficio
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi  oggetto  di
accertamento,  desunta  dai   dati   registrati   nel   totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica  l'ufficio
applica, nei casi  di  cui  al  presente  comma,  l'aliquota  massima
prevista per ciascuna tipologia  di  scommessa  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 
  11. Il contribuente nei cui confronti sia stato  notificato  avviso
di accertamento o di rettifica in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in  denaro  puo'  formulare,  anteriormente  all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in
carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio
recapito, anche telefonico. In  tal  caso  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi  di  determinazione  forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater,  comma  3,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  12.   Le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili   accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in
materia di giochi pubblici con o senza  vincita  in  denaro,  ma  non
ancora definitivi, nonche' i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a
titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica   dell'atto   di
accertamento,  per  la  meta'  degli  ammontari  corrispondenti  agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
  13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in  materia
di giochi pubblici  con  o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le
eventuali violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
versamenti   d'imposta   e   provvedono   all'accertamento   e   alla
liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla   legge   e   dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli  altri  obblighi  stabiliti
dalle norme  legislative  ed  amministrative  in  materia  di  giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro. 
  14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli  obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di  competenza  degli
uffici  periferici,  la  competenza   e'   dell'ufficio   nella   cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui
e'  stata  commessa  la  violazione  o  e'  stato   compiuto   l'atto
illegittimo.    Con    provvedimento    del    Direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato,  da  pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la  competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali. 
  15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri  ad  essi  conferiti  dalla  leggi  in   materia   fiscale   e
amministrativa, gli  appartenenti  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  assumono  la  qualita'  di  agenti  di   polizia
tributaria. 
  16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  17. L'importo forfetario di cui al  secondo  periodo  dell'articolo
39-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
  18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326  del
2003, le parole:  "dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare  del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di  euro  1.000."  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per  cento  dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.". 
  19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e  il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, sono abrogati. 
  20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici  con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
  21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco  che  consente  la  partecipazione  ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque  mila  a  euro  venti  mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  la  violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura  dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta  del  gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente  comma,  il
titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del
punto di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti  esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un  idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste  nei
periodi   precedenti   sono   applicate   dall'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  competente  in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento  eseguito.  Per  le
cause   di   opposizione   ai   provvedimenti   emessi   dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che  nel  corso  di  un
triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del
presente comma e' disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o
concessione  amministrativa;  a  tal  fine,  l'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha  accertato
la  violazione  effettua  apposita  comunicazione   alle   competenti
autorita' che hanno rilasciato le  autorizzazioni  o  concessioni  ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria. 
  22. Nell'ipotesi in cui la  violazione  del  divieto  previsto  dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni  di  cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931,  il  trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter  dell'articolo  1  della
legge n. 266 del 2005 i concessionari  per  la  gestione  della  rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore.  Nel  caso   di   rapporti   contrattuali   in   corso,
l'esecuzione  della  relativa   prestazione   e'   sospesa   per   il
corrispondente periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,  del
punto  di  offerta  del  gioco  sia  una  societa',  associazione  o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni  previste  dal  presente
comma e dal comma 21  si  applicano  alla  societa',  associazione  o
all'ente e il rappresentante legale della  societa',  associazione  o
ente collettivo e' obbligato in solido al  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. 
  23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto  ai  fenomeni  di  ludopatia  connessi  alle
attivita' di gioco, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  nell'ambito  degli
ordinari  stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e  verifica  dei  comportamenti  di
gioco  volti  ad  introdurre  misure  di  prevenzione  dei   fenomeni
ludopatici. 
  24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per  le  societa'  di  capitali  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti
indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone
fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al
capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti.
Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale
rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di
amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.". 
  25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge  31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio  o  rinnovo
di concessioni in materia di  giochi  pubblici  il  soggetto  il  cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero  il  direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o  di  stabili
organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti,   risulti
condannato, anche con sentenza  non  definitiva,  ovvero  imputato  o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli  416,  416-bis,
648,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale  ovvero,  se  commesso
all'estero,  per  un  delitto  di  criminalita'  organizzata   o   di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il  medesimo
divieto   si   applica   anche   al   soggetto   partecipato,   anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per  cento  del  capitale  o
patrimonio da persone fisiche che  risultino  condannate,  anche  con
sentenza non definitiva, ovvero imputate  o  indagate,  per  uno  dei
predetti delitti. 
  26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i  soggetti,
costituiti in forma di societa' di  capitali  o  di  societa'  estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a  gare  o  a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli  estremi  identificativi  dei
soggetti  che   detengono,   direttamente   o   indirettamente,   una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per  cento.
La dichiarazione comprende tutte  le  persone  giuridiche  o  fisiche
della catena societaria  che  detengano,  anche  indirettamente,  una
partecipazione superiore a tale  soglia.  In  caso  di  dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione  dalla  gara  in  qualsiasi  momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace  sia  riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e'  disposta  la  revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora  nel  corso
della concessione vengono meno  i  requisiti  previsti  dal  presente
comma  e  dai  commi  24  e  25.  Per  le  concessioni  in  corso  la
dichiarazione di cui al  presente  comma  e'  richiesta  in  sede  di
rinnovo. 
  27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per  le  gare  indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto legge. 
  28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei  cui  confronti
sussistono le situazioni ostative  previste  dall'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la  titolarita'  o
la  conduzione  di  esercizi  commerciali,  locali  o   altri   spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo  svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui  all'articolo  88  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o  imprese  nei  cui
confronti e'  riscontrata  la  sussistenza  di  elementi  relativi  a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare  la
diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione,  l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,  le  societa'  emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari  e  postali  sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  gli  elementi  identificativi  di   coloro   che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati  in
apposito elenco predisposto dalla  stessa  Amministrazione  autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici  con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,   in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato. 
  30.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  29  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
sanzione prevista nel presente  comma  e'  dell'ufficio  territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in  relazione  al
domicilio fiscale del trasgressore. 
  31. Con uno o piu' provvedimenti  interdirigenziali  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30  e  la
relativa decorrenza. 
  32. Un importo pari al  3  per  cento  delle  spese  annue  per  la
pubblicita'  dei  prodotti  di   gioco,   previste   a   carico   dei
concessionari  relativamente  al  gioco  del  lotto,  alle   lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,  e'  destinato  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini  residenti  che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della  carta  acquisti.  E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che  i  concessionari  devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
  33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota  di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso  del
concessionario, le  modalita'  di  versamento  dell'imposta,  nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni. 
  34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12  dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di  poker  sportivo.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di  partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una  volta  esaurita
la  predetta   quota.   L'aliquota   d'imposta   unica   dovuta   dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura  pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi  comunitari,
con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)),
tramite gara da  bandire  entro  il  30  novembre  2011,  concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del  poker  sportivo  di  cui  al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,  n.  88.  I
punti di esercizio sono aggiudicati,  fino  a  loro  esaurimento,  ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano  a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)). 
  35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  materia  di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
    a)  l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di   gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,  tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata  sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione  concedente  in  coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, nonche'  quelli  gia'  richiesti  e  posseduti
dagli  attuali  concessionari.   I   soggetti   aggiudicatari,   sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo  del  7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento  del  numero  di  nulla
osta,  dichiarati  in  sede  di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula  per  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono  le  autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite,  senza  soluzioni
di  continuita'.  Resta  ferma   la   facolta'   dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014; 
    b)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita  di  possesso  dei  nulla  osta  di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,   non   determina   la   decadenza   dalle    suddette
autorizzazioni acquisite. 
  36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di  100  euro  per  ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo  ha  diritto  di
rivalsa nei suoi confronti. 
  37. In linea con l'obiettivo  della  sostanziale  integrazione  fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato  dall'articolo  38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della  piu'
intensa capillarita' della rete distributiva  di  tali  giochi  senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio  e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e  sportiva  presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale  o  accessoria  la  commercializzazione  di
prodotti di gioco pubblici. 
  38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto  dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) aggiudicazione di 5.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica dei giochi su base  ippica  e  sportiva,  in  misura  non
superiore al 25 per cento per ciascun  concessionario,  la  cui  base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto  di
vendita avente come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti  italiani  o  di  altri  Stati
dello Spazio economico  europeo  che,  all'entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   sono   in   possesso   dei   requisiti   di
affidabilita'  gia'  richiesti  ai  soggetti  che  hanno   conseguito
concessioni  per  l'esercizio  e  la  raccolta  di  giochi   di   cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  38,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Nel  caso  le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di  giochi  pubblici,  a  soggetti  gia'  titolari  per   concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base  ippica  ovvero  su  base  sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per  ogni  anno
intero  mancante  alla  fine  della  concessione  rispetto  a  quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva   alla   concessione,   sono   revocate   le    concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti; 
    b) aggiudicazione di 2.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso  punti  di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,  secondo  il  criterio  delle  offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata  ad  operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico  europeo  che,  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia'  richiesti  ai  soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio  e  la  raccolta  di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  39. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma  ((dei   monopoli))   di   Stato   stabilisce   con   propri
provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto  aventi
ad oggetto, in particolare: 
    a) la rimodulazione delle sorti  del  Lotto  e  dei  premi  delle
relative combinazioni; 
    b) la rimodulazione o la  sostituzione  dei  giochi  opzionali  e
complementari  al  Lotto,  anche  introdotti  dal  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248; 
    c) l'introduzione di ulteriori forme di  gioco  anche  prevedendo
modalita' di  fruizione  distinte  da  quelle  attuali,  al  fine  di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 
  40. Nell'ambito dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
((dei monopoli)) di Stato disciplina, con  propri  provvedimenti,  le
seguenti innovazioni: 
    a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a  montepremi,
e con destinazione del 38  per  cento  della  raccolta  nazionale  ad
imposta; 
    b) modifiche al gioco Vinci per la  vita-Win  for  life,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto  legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un  imposta  pari
al 23 per cento della raccolta; 
    c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di  12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince  tutto
superenalotto". 
  41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente: 
    "533-bis.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui   al   comma   533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti  e  dei  rapporti  in  esso
previsti,  e'  disposta   dal   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  773,   e   successive   modificazioni,   e   della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di  euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale  versamento.
Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti,  nonche'  tutte  le  ulteriori  disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero  alla  cancellazione  dallo
stesso, nonche' ai  tempi  e  alle  modalita'  di  effettuazione  del
predetto versamento, da eseguirsi, in  sede  di  prima  applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande  ed  i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.". 
  42. Con regolamento emanato entro il 31  dicembre  2011,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita'  per
l'istituzione  di  rivendite  ordinarie  e  speciali  di  generi   di
monopolio, nonche' per il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,
secondo i seguenti principi: 
    a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di  vendita,
anche attraverso l'individuazione di  criteri  volti  a  disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza  di  garantire  all'utenza
una rete di  vendita  capillarmente  dislocata  sul  territorio,  con
l'interesse pubblico primario della tutela della  salute  consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di  offerta  di  tabacco  al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; 
    b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; 
    c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento  dei  parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; 
    d) trasferimenti di rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  dei
medesimi  requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,   anche   di
produttivita' minima; 
    e) istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si  riscontri
un'oggettiva ed effettiva  esigenza  di  servizio,  da  valutarsi  in
ragione dell'effettiva ubicazione  degli  altri  punti  vendita  gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche'  in  virtu'  di
parametri certi,  predeterminati  ed  uniformemente  applicabili  sul
territorio  nazionale,  volti  ad  individuare   e   qualificare   la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; 
    f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto  alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione,  rispettivamente,   del   criterio   della   distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della  produttivita'  minima
per il rinnovo. 
                               Art. 25 
 
 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8: 
      1) al terzo periodo dopo la parola: "entro"  sono  inserite  le
seguenti: "e non oltre"; 
  2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla  scadenza
del predetto termine, in caso di mancata liberazione  delle  suddette
frequenze,  l'Amministrazione  competente  procede  senza   ulteriore
preavviso alla disattivazione  coattiva  degli  impianti  avvalendosi
degli organi della polizia postale e  delle  comunicazioni  ai  sensi
dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259.  In   caso   di
indisponibilita' delle frequenze della banda 790  -  862  MHz,  dalla
scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione  delle
frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in  esito  alle
procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto  a
percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze si  rivale  di  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno
proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse."; 
    b) al comma 9: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione"  sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in  favore  degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di  media  audiovisivi
in ambito locale,"; 
      2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso  piu'  efficiente  dello  spettro  attualmente   destinato   alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in  ambito  locale."  sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate  al  volontario  rilascio  di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
cui al comma 8"; 
      3)   il   secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui  al
primo periodo  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti."; 
    c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Una
quota, non superiore  al  50  per  cento,  delle  eventuali  maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente  comma  sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello  sviluppo  economico
per misure di sostegno al settore, da definire con  apposito  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; una  quota  del  10  per  cento  delle
predette  maggiori  entrate  puo'  essere  anche  utilizzata  per  le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite  di
240 milioni di euro ivi previsto."; 
    d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e
sono devoluti alla  competenza  funzionale  del  TAR  del  Lazio.  In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e  assegnazione   delle   frequenze,   l'annullamento   di   atti   e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8  a  13  non  comporta  la  reintegrazione  in  forma  specifica   e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
provvisionale. 
    13-ter. Nelle more della  realizzazione  dei  proventi  derivanti
dall'attuazione dei commi  da  8  a  12,  nel  caso  in  cui  in  via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono  essere  disposte,
nell'invarianza  degli   effetti   sull'indebitamento   netto   delle
pubbliche amministrazioni, variazioni  compensative  tra  i  medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono  essere  disposte  anche  tra
programmi  appartenenti  a  missioni  diverse.  Resta   preclusa   la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su  spese  di  conto
capitale per disaccantonare spese correnti.". 
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "L'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'  e  le  condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della  capacita'  trasmissiva  ad  essi
assegnata, comunque non inferiore  a  due  programmi,  a  favore  dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla  data  del  1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle  graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e  rinuncino  alla  qualifica  di
operatori di rete, o che sulla base delle  medesime  graduatorie  non
risultino destinatari di diritti d'uso. " 
Titolo II 

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                               Art. 26 
 
                      Contrattazione aziendale 
 
  1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita'  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione. 
                               Art. 27 
 
Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l'imprenditoria   giovanile   e
                       lavoratori in mobilita' 
 
  1. Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di
giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per
favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi
forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone
fisiche:  a)  che  intraprendono  un'attivita'  d'impresa,   arte   o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.  L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi   e   delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per  cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile  anche  oltre
il  quarto  periodo  di  imposta  successivo  a  quello   di   inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di  compimento  del
trentacinquesimo anno di eta')). 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: 
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
    c) qualora venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta  in
precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 
  3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se
prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte
dirette  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'  esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  4. Il regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere  applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare  per  l'applicazione
del regime contabile  ordinario.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
triennio,  e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione  dei
commi precedenti. 
  7. Il primo e il secondo periodo  del  comma  117  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppressi.  Al  terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del
periodo precedente," sono soppresse. 
                               Art. 28 
 
      Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la
razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per  cento
dell'ammontare  complessivo  del   fondo   annualmente   consolidato,
all'erogazione di contributi sia  per  la  chiusura  di  impianti  di
soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,  sia  per  i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito  di  chiusura  di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono  ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali  successivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, e' determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una  componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura  complessivamente  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 1 del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive in data 7 agosto 2003. 
  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
normative regionali di settore. 
  4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   gia'   provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico.
Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'  prevista  la
contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2. 
  5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualita'
dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete
distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono
essere dotati di apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato. 
  6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata  in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento  entro  i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all'  erogato  dell'anno  precedente,  da  un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento. 
  7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  e'  contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. 
  8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',  l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali  impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree
autostradali in concessione: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto; 
    c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. 
  9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati
1500". 
  10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza  salvo  rinuncia  del  titolare  della   licenza
dell'esercizio  medesimo.  Possono  essere  gestite  anche  da  altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in  locali  diversi  da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni  caso
sono fatti salvi i vincoli connessi  a  procedure  competitive  nelle
aree autostradali in concessione. 
  11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 
  12. Fermo restando quanto disposto con il  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in  alternativa  al
solo contratto di fornitura ovvero  somministrazione  possono  essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti,  a  condizione  che  tali
differenti  tipologie  contrattuali   siano   state   precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le  modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono  essere
adottate successivamente al loro deposito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 
  14. I modelli  contrattuali  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono
assicurare  al   gestore   condizioni   contrattuali   eque   e   non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 
                               Art. 29 
 
Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e  delle  attivita'
                            economiche)) 
 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: 
      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali
e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      b)  le  universita',  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi
universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; 
      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per
il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di
servizi controllate; 
      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza
fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,
l'assistenza e la  promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,
la tutela della disabilita'; 
      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 
    2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere
l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita
fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'
giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei
consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui
all'articolo 5, comma 1. 
    3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici
regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui
ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. 
    4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di
interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche' ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo  4,  comma
1,   con   conseguente   divieto   di   proseguire   l'attivita'   di
intermediazione. 
    5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.". 
 ((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita  dell'economia
nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma
2, il Governo  formulera'  alle  categorie  interessate  proposte  di
riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle  attivita'
economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  cio'  che
non sara' espressamente regolamentato sara' libero. 
  1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previo parere  del  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)). 
  2. E' istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi  ((e  delle  attivita'  economiche)).  Ai  componenti   della
Commissione  non  spettano  compensi  o  indennita'.  Alle  spese  di
funzionamento della medesima  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente nel bilancio del  Ministero  della
giustizia 
  3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  e'  composta  da  esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. 
  4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 30 
 
                   Finanziamento della banda larga 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda  digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i
cittadini "ad una velocita' di connessione superiore a  30  Mb/s"  (e
almeno per il 50% " al di sopra di 100  Mb/s"),  il  Ministero  dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico  -  privato,
sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel
progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico
generale  in  conformita'   all'articolo   106   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Il progetto strategico  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di  reti  di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga  per  accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni e' competente  alla  definizione  del
sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti  necessari
alla realizzazione  della  predetta  infrastruttura  nazionale  e  da
assicurare  comunque  una   adeguata   remunerazione   dei   capitali
investiti. 
  3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo  economico,di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i  profili
di  competenza  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  delle
disposizioni dei commi precedenti. 
  4. Alla realizzazione del progetto strategico di  cui  al  comma  1
possono essere  destinate  risorse  pubbliche  anche  afferenti  agli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto  strategico
di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di  riprogrammazione  e  accelerazione  della  spesa  delle
risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                               Art. 31 
 
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e  sostenere  i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo  strumento  dei
fondi  comuni  di  investimento,  secondo  le  linee  indicate  dalla
Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le
seguenti disposizioni. 
  2. Sono definiti "Fondi per  il  Venture  Capital"  (FVC)  i  fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali  raccolti  in   societa'   non   quotate   nella   fase   di
sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up
financing), di avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing)  o  di
sviluppo del prodotto (expansion financing). 
  3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra  l'altro,  le
seguenti caratteristiche: 
    a) non essere quotate; 
    b)  avere  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato   Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia  un  accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; 
    c)  essere  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  in   via
prevalente da persone fisiche; 
    d) essere soggette  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  o
analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione   locale   senza   la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente; 
    e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu'  di
36 mesi; 
    f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima  dell'investimento  del  FVC,  non  superiore  ai  50
milioni di euro. 
  4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla  lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC. 
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso  del  mancato
rispetto delle suddette condizioni. 
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                               Art. 32 
 
Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  e  potenziamento  delle
                           infrastrutture 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito il  "Fondo  infrastrutture  ferroviarie  e
stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno  2012  e  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le  risorse
del Fondo ((...)) sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro
delle infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle
opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi  232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
  2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal  CIPE  entro  il  31
dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
Programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ,  non   sia   stato   emanato   il   decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
decreto interministeriale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
  3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione   delle   opere   ricomprese   nel   Programma    delle
infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.
443, i  cui  soggetti  beneficiari,  autorizzati  alla  data  del  31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di  impegno  e  dei  contributi
pluriennali con il decreto interministeriale  previsto  dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data  di  entrata  in
vigore del ((presente  decreto))  non  abbiano  assunto  obbligazioni
giuridicamente  vincolanti,  non  abbiano   bandito   la   gara   per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in  caso  di
loro utilizzo mediante erogazione diretta,  non  abbiano  chiesto  il
pagamento  delle  relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara. 
  4. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  per  la  progettazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia  stato  emanato
il decreto interministeriale previsto  dall'articolo  1,  comma  512,
della legge n. 296 del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti  beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge  n.  296  del  2006,
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  non  abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non  abbiano  bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo  ovvero,
in caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non  hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreti, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 
  6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e  4,  affluiscono  al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia'  deliberati  dal
detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo  di
cui  al  comma  6  per   la   realizzazione   del   programma   delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
443. 
  8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema  informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  l'anno  2011
e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 
  9. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00. 
  10. Per  le  finalita'  dei  commi  8,  e  9,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,
iscritte,  in  conto  residui  sul  capitolo  7192  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato. 
  11. All'onere derivante  dai  commi  8,  9  e  10,  in  termini  di
indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di  sola  cassa,  del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La  condizione
prevista dal periodo precedente deve intendersi  non  realizzata  nel
caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico  degli
iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
  13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi  strutturali  e  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,  una  apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
sociali. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  comma  13,  la  sessione  per  la
coesione territoriale  monitora  la  realizzazione  degli  interventi
strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia  della  spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del  Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  15. Lo svolgimento  dei  lavori  della  sessione  per  la  coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica. 
  16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per  cento,  delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE,  alla  spesa
per la tutela e gli interventi a  favore  dei  beni  e  le  attivita'
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
su proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione  annuale  sullo
stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  4,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per  cento  degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo  60,
comma  4,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'   definito
esclusivamente nei termini di cui al presente comma. 
  17. Con riferimento alle opere di preparazione e  di  realizzazione
del Sito  di  cui  all'allegato  1  al  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre  2008,  e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277  del  2008,
le distanze di cui all'articolo  41-septies  della  legge  17  agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.  1404,  nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  possono  essere
ridotte  per  determinati  tratti  ove  particolari  circostanze   lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
  18. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni
internazionali assunte dal  Governo  della  Repubblica  italiana  nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e  definite  essenziali  in  base  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre  2008,  e
successive  modificazioni,  le  disposizioni   processuali   di   cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                               Art. 33 
 
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  e'  costituita
una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o
dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La
pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di
legge.  Il   capitale   e'   detenuto   interamente   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  societa'  di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle
finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva
a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di gestione del  risparmio  costituita
dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente
comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in
locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e
demaniali, che prevedano la possibilita' di  locare  in  tutto  o  in
parte il bene oggetto della concessione. 
  2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti
pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di
progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista
dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui
al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono
apportare beni ai suddetti fondi. 
  3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e'  compatibile  con
le vigenti disposizioni in materia di attivita'  di  copertura  delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti
legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile
1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o
previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  e'  destinato  alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e
prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al
comma 1. 
  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai
fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine
perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  e'
sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti
apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza
delle quote del fondo. 
  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del
citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di
conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
  7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo
si  applicano  le  agevolazioni  ((di  cui  ai))  commi   10   e   11
dell'articolo 14-bis della legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  e  gli
articoli 1, 3 e 4 del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile. 
                               Art. 34 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.
  327 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
    «42-bis. (Utilizzazione senza titolo di  un  bene  per  scopi  di
interesse  pubblico)  -  1.  Valutati  gli  interessi  in  conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene  immobile  per  scopi  di  interesse
pubblico,  modificato  in  assenza   di   un   valido   ed   efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo  della  pubblica  utilita',
puo' disporre che esso sia acquisito, non  retroattivamente,  al  suo
patrimonio indisponibile e che al  proprietario  sia  corrisposto  un
indennizzo  per  il  pregiudizio  patrimoniale  e  non  patrimoniale,
quest'ultimo forfetariamente liquidato nella  misura  del  dieci  per
cento del valore venale del bene. 
    2. Il provvedimento di acquisizione puo'  essere  adottato  anche
quando sia stato  annullato  l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia  dichiarato  la  pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il  provvedimento  di
acquisizione puo' essere adottato anche durante  la  pendenza  di  un
giudizio per l'annullamento degli atti di cui al  primo  periodo  del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
lo ritira. In tali casi,  le  somme  eventualmente  gia'  erogate  al
proprietario  a  titolo  di  indennizzo,  maggiorate   dell'interesse
legale,  sono  detratte  da  quelle  dovute  ai  sensi  del  presente
articolo. 
    3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e'  determinato  in
misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per  scopi
di  pubblica  utilita'  e,  se  l'occupazione  riguarda  un   terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e'  computato
a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta  la
prova di una diversa entita' del danno, l'interesse  del  cinque  per
cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 
    4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione  delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione  dell'area
e se  possibile  la  data  dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  e'
specificamente motivato in riferimento alle  attuali  ed  eccezionali
ragioni di  interesse  pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione,
valutate comparativamente con i  contrapposti  interessi  privati  ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua  adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e  ne  e'
disposto il pagamento entro il termine di trenta  giorni.  L'atto  e'
notificato al proprietario e comporta il  passaggio  del  diritto  di
proprieta' sotto condizione  sospensiva  del  pagamento  delle  somme
dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito  effettuato  ai
sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a  trascrizione  presso
la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione
procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio  istituito  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2. 
    5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4  sono  applicate
quando un terreno sia stato  utilizzato  per  finalita'  di  edilizia
residenziale pubblica, agevolata o convenzionata,  ovvero  quando  si
tratta di terreno destinato a  essere  attribuito  per  finalita'  di
interesse  pubblico  in  uso  speciale   a   soggetti   privati,   il
provvedimento e' di competenza  dell'autorita'  che  ha  occupato  il
terreno  e  la  liquidazione  forfetaria   dell'indennizzo   per   il
pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per  cento  del  valore
venale del bene. 
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu'  e  il  bene
continua a essere utilizzato dal proprietario o dal  titolare  di  un
altro diritto reale; in  tal  caso  l'autorita'  amministrativa,  con
oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di  servitu'  al  patrimonio  dei  soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o  che  svolgono  servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. 
    7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di  cui
al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 
    8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano   altresi'
applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore  ed  anche
se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione  successivamente
ritirato  o  annullato,  ma  deve  essere   comunque   rinnovata   la
valutazione di attualita'  e  prevalenza  dell'interesse  pubblico  a
disporre l'acquisizione; in  tal  caso,  le  somme  gia'  erogate  al
proprietario, maggiorate  dell'interesse  legale,  sono  detratte  da
quelle dovute ai sensi del presente articolo.". 
                               Art. 35 
 
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, 
  semplificazioni in  materia  di  impianti  di  telecomunicazioni  e
interventi di riduzione del costo dell'energia 
 
  1. In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare
un'adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e'  disposta,  per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca  per
le  imbarcazioni  autorizzate  all'uso  del  sistema  strascico   e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3. 
  2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui  al  comma  1,  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e'  rapportata   ai
parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del  Fondo  europeo
per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di
euro  con  le   specifiche   assegnazioni   finanziarie   dell'((Asse
prioritario 1)) - misure per  l'adeguamento  della  flotta  da  pesca
comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio  2006,  e,  quanto  a  9  milioni  di  euro  a  valere   sulle
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Le modalita' di attuazione  dell'arresto  temporaneo,  l'entita'
del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,
le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale
per la pesca e l'acquacoltura. 
  4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti radioelettrici di debole  potenza  e  di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di  cui  all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di  impianti
di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.
259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio  per
trasmissione   punto-punto   e   punto-multipunto   e   di   impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso  pubblico
con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt  e
con dimensione della superficie radiante non superiore  a  0,5  metri
quadrati,  sono  soggette   a   comunicazione   all'ente   locale   e
all'organismo  competente  ad   effettuare   i   controlli   di   cui
all'((articolo  14))  della  legge  22  febbraio  2001,  n.  36,   da
effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. 
  5. All'articolo 87, comma 9,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento  di  diniego"  sono
inserite le seguenti: "o un parere negativo da  parte  dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  "d-bis),  in  via
sperimentale, il rispetto degli orari  di  apertura  e  di  chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'  quello  della
mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;". 
  7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012. 
  8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le  parole:  "di  localizzazione  territoriale"  sono   inserite   le
seguenti:  ",  nonche'  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta
riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo
dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili". 
  9. L'articolo 5-bis del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 
                               Art. 36 
 
        Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A. 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
controllo   sull'Agenzia   e'   esercitato   dal    Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita'  di  cui  al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato,  quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonche'  quello  di
componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge  i  seguenti
compiti e attivita' ferme  restando  le  competenze  e  le  procedure
previste a legislazione vigente per l'approvazione  di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali e di  regolazione  tariffaria
nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili  agli
specifici scopi: 
    a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti
effetti negativi sulla finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente
alla medesima condizione, di  affidamento  diretto  a  tale  societa'
della  concessione  di  gestione  di  autostrade  per  le  quali   la
concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
    b) quale amministrazione concedente: 
      1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa
aggiudicazione; 
      2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle
opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione; 
      3)  ((in  alternativa  a  quanto  previsto  al   numero   1),))
affidamento diretto ad Anas  s.p.a.,  alla  condizione  di  cui  alla
lettera a),  delle  concessioni,  in  scadenza  o  revocate,  per  la
gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove  autostrade,  con  convenzione  da  approvarsi  con
decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
      4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni
Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza
regionale; 
    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a
dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ed   urgenza    ai    fini
dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per
pubblica utilita'; 
    d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed
adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
della relativa segnaletica; 
    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
per le concessioni autostradali; 
    f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle autostrade  statali,  nonche'  la
tutela del traffico e della  segnaletica;  adozione  i  provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle  strade
ed  autostrade  medesime;  esercizio,  per  le  strade   statali   ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti  ed  dei  poteri  attribuiti
all'ente proprietario; 
    g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; 
    h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, esclusivamente a: 
    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le
entrate relative al loro utilizzo,  nonche'  alla  loro  manutenzione
ordinaria e straordinaria; 
    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
segnaletica; 
    c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali; 
    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285,  e  ((all'articolo  23))  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra  ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
  5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi'
trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a
legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria,  alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al  personale
trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi
nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche'
l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia  e
alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
all'Agenzia. 
  6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma  1
sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a  societa'  dallo  stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a.. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
societa',  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di
amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le
attivita' occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data
di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
  9. L'amministratore unico provvede altresi'  alla  riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa'  che,  entro  il  1°  gennaio  2012,  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione  del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire forme di  controllo  analogo  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di  assicurare
la funzione di organo in house dell'amministrazione. 
  10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato. 
 ((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
  "12.  Chiunque  non  osserva   le   prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")). 
                               Art. 37 
 
Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                   definizione delle controversie 
 
  1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina: 
    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
    b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita'  nella  trattazione  dei
procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa. 
  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente
raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 
  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 
  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario"; 
    b) all'articolo 9: 
      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
dichiarazione,  superiore  ((a   tre   volte   l'importo))   previsto
dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
cui all'articolo 13, comma 1."; 
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile»; 
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
1970, n. 898,»; 
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 146.»; 
    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»; 
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: 
      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
dovuto nei seguenti importi: 
      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino  il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i  ricorsi
di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'  di  euro
4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta'
ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: 
      "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi: 
        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
2.582,28 e fino a euro 5.000; 
        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000; 
        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
25.000 e fino a euro 75.000; 
        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
75.000 e fino a euro 200.000; 
        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
200.000. 
    u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
debito."; 
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
seguente "e"; 
      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
seguenti. "e nel processo tributario"; 
    z) all'articolo 131, comma 2: 
    ((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario")); 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    aa) all'articolo 158, comma 1: 
    ((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario")); 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; 
    cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria. 
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e' stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un
terzo di tale quota e' destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di
giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di
magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonche'  degli
Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni
previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la
riassegnazione prevista dal comma 10 e'  effettuata  al  netto  delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura
del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle
modalita'  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del
cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di
autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e
tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata
all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo
compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono,
altresi', definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime  modalita',  in  quote
uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al
funzionamento degli uffici giudiziari. 
  12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno
precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della
quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  e'  altresi'
subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al
deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma  e'  ridotta
al cinque per cento. 
  13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui
al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo
le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato. 
  15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le
procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono
essere completate. 
  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente. 
  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
cento. 
  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 
      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse. 
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia". 
  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 
                               Art. 38 
 
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 
 
  1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita'  dell'azione
amministrativa e favorire la piena  operativita'  e  trasparenza  dei
pagamenti,   nonche'   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
favore del ricorrente. L'estinzione e'  dichiarata  con  decreto  dal
giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." 
    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: 
        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,
sordita' civile, handicap  e  disabilita',  nonche'  di  pensione  di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza
di accertamento tecnico per la verifica preventiva  delle  condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede  a
norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile,  in  quanto
compatibile nonche' secondo le previsioni  inerenti  all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 
        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo
costituisce condizione di procedibilita'  della  domanda  di  cui  al
primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto  a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
completamento dello stesso. 
        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico
interrompe la prescrizione. 
        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 
        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
sensi dell'((articolo 196,)) con decreto  pronunciato  fuori  udienza
entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  previsto  dal  comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
prestazioni, entro 120 giorni. 
        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione. 
        ((...))"; 
      2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »; 
    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli
enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei
procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione."; 
    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.
639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle
azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.
In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
      2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale
dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici,
nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a
seguito di riliquidazioni.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  si
applicano dal 1° gennaio 2012. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano
anche ai giudizi pendenti in primo grado  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 ((5. A decorrere)) dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
soppressa la voce n. 2529. 
  ((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo
12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio
sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo
specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 
  ((7.)) A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono soppressi gli  elenchi  nominativi  trimestrali  di  cui
all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º  ottobre  1996,  n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli
eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico
dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  ((8.))  All'articolo  10,  comma  6  -  bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione
al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo
delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di
nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in
deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura
civile". 
                               Art. 39 
 
   Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria 
 
  1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema  della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita'  e  terzieta'
del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a: 
    a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; 
    b)  incrementare  la  presenza   nelle   Commissioni   tributarie
regionali  di  giudici  selezionati  tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi, militari, e contabili  ((in  servizio  o  a  riposo))
ovvero tra gli avvocati dello Stato ((...)) a riposo; 
    c) ridefinire la composizione del Consiglio di  presidenza  della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni  vigenti  per  gli
organi di autogoverno delle magistrature. 
  2.  In  funzione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili"; 
    c) all'articolo 8, comma 1: 
      1) la lettera f) e' soppressa; 
      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i)  coloro  che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad  altra
prestazione,  esercitano  la  consulenza  tributaria,  detengono   le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero  svolgono  attivita'
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi  titolo  e
anche nelle controversie di  carattere  tributario,  di  contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di  societa'  di  riscossione
dei tributi o di altri enti impositori;"; 
      3) la lettera m) e' soppressa; 
      4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:  "m-bis)  coloro
che  sono  iscritti  in  albi  professionali,  elenchi,  ruoli  e  il
personale  dipendente  individuati  nell'articolo  12   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni."; 
      5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i
conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
grado di coloro ((che, iscritti in  albi  professionali,  esercitano,
anche in forma non  individuale,))  le  attivita'  individuate  nella
lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la  predetta
regione dove ha  sede  la  commissione  tributaria  provinciale.  Non
possono, altresi', essere  componenti  delle  commissioni  tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo  grado  o
gli  affini  in  primo  grado  di  coloro  ((che,  iscritti  in  albi
professionali, esercitano,  anche  in  forma  non  individuale,))  le
attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella  regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilita' previste nei periodi che  precedono  provvede  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). "; 
      6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i  coniugi,"  sono
aggiunte le seguenti: " i conviventi,"; 
    d) all'articolo 9, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i
magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."; 
    e) all'articolo 15, comma 1: 
      1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
soppresse; 
      2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Il
Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla  Direzione
della  giustizia  tributaria  del  Dipartimento  delle  finanze   del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  provvedimenti  di
competenza, la qualita' e  l'efficienza  dei  servizi  di  segreteria
della propria commissione."; 
      3) nel terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "sull'attivita'"  e'
aggiunta la seguente: "giurisdizionale"; 
    f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito  dal  seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un  presidente
tra i componenti eletti dal Parlamento."; 
    g) all'articolo 24: 
      1) la lettera m) e'  sostituita  dalla  seguente:  "m)  esprime
parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;"; 
      2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
seguenti:  "dell'attivita'  giurisdizionale"  e   dopo   la   parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti  del  personale
giudicante". 
  3. I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di  cui
al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la
cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre  2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche'  alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze
del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata
rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita',  i
giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all'esame
di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di
incompatibilita'. 
  4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti
vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla
predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  11,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti
presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure  di
cui al citato articolo 11, comma  4,  avviate  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono  revocate)).  I  concorsi
sono  riservati  ai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non  prestino  gia'  servizio
presso le predette commissioni. 
  5. I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie
entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di
cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. 
  7. Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il  proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente  competente,
delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati
dall'interessato diretta ad  accertare  l'idoneita'  dello  stesso  a
svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.
Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i  Ministro
della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della  spesa,  con  l'accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono
individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti
per l'amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili
con quelle in godimento 
  8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  previsti  dal  codice
dell'amministrazione   digitale   nella   materia   della   giustizia
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del  relativo
processo sono introdotte le seguenti disposizioni: 
    a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, e successive modificazioni: 
      1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni.   Tra   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate  ai  sensi   dell'articolo   76   del   medesimo   decreto
legislativo.  L'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del
difensore o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto
difensivo."; 
    b) per l'attuazione di  quanto  previsto  alla  lettera  a),  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
regole  tecniche   per   consentire   l'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  nel  rispetto  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, nonche' individuate le  Commissioni  tributarie  nelle
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di  cui  alla
lettera a); 
    c) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alla
lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono  effettuate
nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data
di entrata in vigore del presente decreto ((...)); 
    d) con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  entro  centocinquanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA))  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali,  sono  introdotte  disposizioni
per  il  piu'  generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni. 
  9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le
controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso
e'  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la  conciliazione  giudiziale  di
cui all'articolo 48. 
    2. La presentazione del reclamo e' condizione  di  ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio. 
    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  secondo  le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 
    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui
all'articolo 47-bis. 
    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla
Direzione regionale  che  ha  emanato  l'atto,  le  quali  provvedono
attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 
    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto
compatibili. 
    7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
    8. L'organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,  ne'  l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di  mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse,
al  grado  di  sostenibilita'  della  pretesa  e  al   principio   di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili. 
    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato
l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti
termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 
    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e'
condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una
somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di
rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente  o
per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.". 
  10. Ai rappresentanti dell'ente  che  concludono  la  mediazione  o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento
agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1°
aprile 2012. 
  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e
quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e'  parte
l'Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni
grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo
del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le
seguenti specificazioni: 
    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione; 
    b) la domanda di definizione e'  presentata  entro  il  31  marzo
2012; 
    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse
sono altresi' sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la
proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per
cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i
termini per la costituzione in giudizio; 
    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte   di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante  la  regolarita'  della  domanda  di  definizione  ed   il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il
30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e
notificato l'eventuale diniego della definizione; 
    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al
recupero di aiuti di Stato illegittimi; 
    f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento,  di  presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa
del presente comma. 
  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle
entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed
economicita', entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  per  il
trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita'  di  accertamento,
liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche'  dalle
societa' per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere
autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
Titolo III 

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 40 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e di ((2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012)).  Le
risorse finanziarie di cui al primo  periodo  per  l'anno  2012  sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa  all'anno
medesimo. 
 ((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  dall'articolo  1,  comma  13,  terzo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono  resi  definitivi
con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo  periodo
del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al  miglioramento
dei saldi di finanza pubblica. 
  1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore  fiscale  di  cui
all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del
20 per cento a decorrere  dall'anno  2014.  Per  i  casi  in  cui  la
disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
con riferimento ai singoli regimi interessati. 
  1-quater. La disposizione di cui al  comma  1-ter  non  si  applica
qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014)). 
  2.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo
21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera  a),  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari  complessivamente  a  ((1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro  per
l'anno 2012)), a  1.435,763  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  a
1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.642,563  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016,  a
542,563 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
rispettivamente: 
    a) quanto a ((1.490,463 milioni di  euro  per  l'anno  2011)),  a
((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763  milioni  di
euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
    b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
minori spese recate dall'articolo  10,  comma  2,  dall'articolo  13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5,  e  dall'articolo  21,
comma 7; 
    c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,  e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  1.000  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al  ((2016)),  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011  mediante  corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari  importo,  di  una  quota
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ». 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 41 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
                                                           Allegato A 
 
                                                             (Art. 1) 
 
    Senato della Repubblica; 
    Camera dei deputati; 
    Corte costituzionale; 
    Organi   di    autogoverno    della    magistratura    ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria e militare; 
    Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
    Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco  (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  ed
esclusa la Banca d'Italia; 
    Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB; 
    Presidenti delle regioni e delle province;  sindaci;  consiglieri
regionali, provinciali e comunali 
    Agenzia italiana del farmaco 
    Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
    Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV 
    Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S 
    Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione 
    Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA 
    Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN 
    DIgitPA 
    Agenzia nazionale per il turismo 
    Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
    Agenzia per la sicurezza nucleare 
    Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 
    Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche 
    Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche. 
                                                           Allegato B 
 
                                                             (Art. 1) 
 
    Autorita' amministrative indipendenti di cui  all'Elenco  (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  ed
esclusa la Banca d'Italia; 
    Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB; 
    Agenzia italiana del farmaco 
    Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
    Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV 
    Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S 
    Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione 
    Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA 
    Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN 
    DIgitPA 
    Agenzia nazionale per il turismo 
    Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
    Agenzia per la sicurezza nucleare 
    Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 
    Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche 
    Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche 
                                                           Allegato C 
 
                                                      Art. 10 comma 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                       Allegato C-bis 
                                         (( (Articolo 40 comma 1-ter) 
 

             Parte di provvedimento in formato grafico))