(Sergio Briguglio 30/6/2011)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Aprile 2011, in collaborazione con Paola Donati, Maria Grazia Krawczyk e Chiara Valeri)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-25.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.

 

 

                                                                                                                    I.     Principi generali

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

                                                                                                            II.     Ingresso e soggiorno

 

2.     Categorie di ingresso

3.     Programmazione dei flussi

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia

5.     Permesso di soggiorno

6.     Iscrizione anagrafica

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11.  Formazione di lavoratori all'estero

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato

15.  Professioni

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17.  Minori stranieri

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica

 

                                                               III.     Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19.  Reato di ingresso o soggiorno illegale

20.  Respingimento alla frontiera

21.  Espulsione

22.  Trattenimento nei CIE[1]

23.  Sanzioni a carico di terzi

24.  Stranieri condannati o detenuti

 

                                                                            IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25.  Assistenza sanitaria

26.  Previdenza sociale

27.  Assistenza sociale e misure fiscali

28.  Enti di patronato

29.  Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30.  Discriminazione

 

                                                                                                                                V.     Asilo

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34.  Contenuto della protezione internazionale

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36.  Norme transitorie

37.  Protezione temporanea

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

                                                                                                                    VI.     Cittadinanza

 

39.  Cittadinanza

 

                                                                                                                       VII.     Apolidia

 

40.  Apolidia

 

                                                                                                     VIII.     Cittadini comunitari

 

41.  Norme a regime

42.  Neocomunitari


 

                                                                                                                I.     Principi generali (*)

 

1.     Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

Condizione giuridica dello straniero

 

 

 

Ambito di applicazione

 

 

o      il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

¤       iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

¤       iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

¤       erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

¤       erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o      non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

 

 

 

 

Carta dei valori

 

 

 

Diritti del cittadino straniero

 

o      Sent. Cass. 450/2011: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o      sull'entita' del risarcimento:

¤       Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

¤       Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-       non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-       il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-       il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-       sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

¤       Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge; Trib. Ragusa: anche lo straniero che abbia chiesto in ritardo il rinnovo del permesso e' da considerarsi, nelle more della decisione, regolarmente soggiornante, dal momento che l'Amministrazione, nell'assumere la decisione, e' tenuta a valutare le ragioni del ritardo (Sent. Cons. Stato. 6687/2002, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

o      risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.

o      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

o      risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo

o      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

o      Trib. Ragusa: lo Stato puo' interferire con la liberta' di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta autonomia solo quando vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica, la sicurezza o l'ordine pubblico; tali interessi evidentemente non sussistono nel caso in cui l'amministrazione non si sia curata, potendolo fare, di allontanare lo straniero

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare); nota: possibile illegittimita' costituzionale di art. 116 c.c. per violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali sarebbe comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino istituiranno un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino

 

o      a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria

o      ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano:

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

 

 

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

o      in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da  D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

o      in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

 

 

 

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

 

                                                                                                        II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti:

-       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

-       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

-       studio: circa 51.000 per l'anno accademico 2009-2010

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri:

-       motivi religiosi: circa 8.000 per anno nel 2006-2009 (da Rapp. Sopemi 2010)

-       residenza elettiva: circa 900 per anno nel 2004-1009 (da Rapp. Sopemi 2010)

-       turismo: circa 400.000 per anno

-       affari: circa 130.000 per anno

-       nota: Rapp. Sopemi 2010 indica, per il 2009, oltre 1.090.000 di visti di breve periodo, senza differenziare per motivo e includendo anche, impropriamente, visti per ingresso al seguito, per adozione, per diplomatici e per volontari

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri:

-       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010)

-       richiesta asilo:

¤       nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

¤       nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o      Nota: nel 2009, soggiornavano in Italia circa 55.000 rifugiati (contro 600.000 in Germania, 270.000 in Gran Bretagna, 200.000 in Francia, 80.000 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2009)

 

 

o      popolazione totale in Italia: 60.045.100

o      cittadini non italiani: 3.891.300 (6.5%); cittadini comunitari: 1.131.800 (1.9%); cittadini stranieri: 2.759.500 (4.6%)

o      nati all'estero: 4.375.200 (7.3%); nati in uno Stato membro UE: 1.391.100 (2.3%); nati in uno Stato non UE: 2.984.100 (5.0%)

o      eta' media: 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)

 

o      flussi:

¤       2007: 6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)

¤       2008: 6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)

¤       2009 (estrapolazione su dati parziali): 6.754 milioni di euro (1.187 verso Stati membri UE; 5.567 verso Stati non UE)

o      flussi netti in uscita dall'Italia: 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.550 (2009; estrapolazione da dati parziali)

o      il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e' il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

 

 

 

3.     Programmazione dei flussi (*)

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

o      Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o      Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o      Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Egitto, firmato nel 2007

o      Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o      Georgia, firmato nel 1997

o      Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o      Marocco, firmato nel 1998

o      Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o      Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o      Nigeria, firmato nel 2000

o      Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o      Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o      Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o      2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o      2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-       DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

-       Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o      2008:

-       DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007

-       DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o      2009:

-       DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008

o      2010:

-       DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare), liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

-       DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso CE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso CE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da pds CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da pds CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 sollecita la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o      2011:

-       DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate

 

 

Osservazioni generali

 

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente

 

 

 

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

Visto di ingresso: obbligo ed esonero

 

o      ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o      ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)

o      lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

o      lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

o      pds CE slp

o      ogni altro permesso di soggiorno, con esclusione del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino e di quello per motivi di cure mediche o di giustizia

o      transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)

o      rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro

o      cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

¤       ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

¤       gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

¤       per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi

¤       l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

¤       la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

¤       non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

¤       la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

¤       il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

¤       il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

¤       il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

o      allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali disposizioni:

¤       l'insegnante presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito

¤       lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che

-       sia corredato da una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto

-       l'autorita' competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi

 

 

 

Tipi di visto

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza da un titolo di soggiorno)

 

 

Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti)

 

o      lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)

o      un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)

o      uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)

o      la domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)

o      il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)

o      vengono rilevate le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)

o      il richiedente deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14)

o      il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)

o      il richiedente paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)

o      diritti ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore esterno (art. 17)

o      si puo' derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)

o      se la domanda e' ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale o speciale (art. 20)

o      nell'esaminare la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)

o      la valutazione dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art. 21)

o      il richiedente puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)

o      un precedente rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)

o      uno Stato membro puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)

o      la decisione deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)

o      la decisione puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)

o      il visto puo' essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata (art. 24)

o      un visto con validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)

¤       motivi umanitari inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista

¤       il consolato intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri

¤       il documento di viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)

o      il possesso del visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della frontiera (art. 47)

o      ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)

o      decisione e motivi del rifiuto sono notificati al richiedente su modulo uniforme (art. 32)

o      il richiedente cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)

o      le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)

o      la validita' di un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art. 33)

o      un visto puo' essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)

o      la mancata presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)

o      la decisione di annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme (art. 34)

o      il richiedente ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha adottata (art. 34)

o      le informazioni sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)

o      in casi eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)

o      i consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)

o      in particolari circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazioen per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)

o      gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)

o      i consolati forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)

o      la cooperazione tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)

 

 

Documentazione richiesta per il visto, in generale

 

o      passaporto valido (o documento equivalente); note:

-       i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la seguente lista dei documenti equivalenti:

¤       documento di viaggio per apolidi

¤       documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

¤       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

¤       lasciapassare delle Nazioni Unite

¤       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

¤       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

¤       documento di navigazione aerea

¤       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

¤       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

-       una lista dei documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in una Nota MAE

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000 (nota: in fase di aggiornamento, secondo Circ. Mininterno 23/8/2010)

 

 

Motivi di diniego

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati

o      per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[5] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. in materia di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 5148/2010) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana)

¤       Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto

o      TAR Lazio: il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione

o      TAR Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione

 

o      lavoro subordinato: 30 gg

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)

o      per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009)

o      il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:

¤       se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

¤       se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

o      resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego; l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR Lazio)

o      il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione (TAR Lazio)

o      illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione (TAR Lazio)

 

 

 

Ingresso nel territorio dello Stato

 

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

o      spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

o      la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

o      il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)

 

 

Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze

 

 

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o      idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato (nota: il punto precedente e' allora ridondante)

 

 

Contraffazione

 

 

 

 

5.     Permesso di soggiorno (*)

 

Richiesta del permesso

 

o      l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

 

o      all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o      al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

 

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

 

 

 

Formato del permesso

 

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o      disponibilitaĠ di ulteriori risorse

o      disponibilitaĠ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento

o      lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o      ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o      altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato

o      asilo: 5 anni

o      protezione sussidiaria: 3 anni

o      acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o      per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009)[6] grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o      per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); piu' debolmente, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo

o      per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o      per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

¤       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

¤       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

 

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

¤       mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allĠindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

Ż    la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

Ż    l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

Ż    rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

Ż    la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

Ż    una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

Ż    legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso)

Ż    si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

Ż    e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009)

Ż    ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

Ż    la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008 e Sent. Cass. 5994/2010); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

Ż    se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna)

Ż    anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto e Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

Ż    dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

Ż    per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana)

Ż    il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

Ż    art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

Ż    art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

Ż    possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi); Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza; TAR Toscana: l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rileva ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso

¤       assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

Ż    diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)

Ż    in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90)

Ż    TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo

Ż    rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo)

Ż    la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

Ż    nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR Lombardia), ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio)

Ż    precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010)

Ż    se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010)

Ż    per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010)

Ż    ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

Ż    la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia

Ż    quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia)

Ż    il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011

Ż    il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia)

Ż    la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

Ż    il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

Ż    in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela)

Ż    in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

Ż    irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio) o che sia stata avviata la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

Ż    irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

Ż    la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

Ż    il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

Ż    l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

o      eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso

 

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

 

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

 

 

Durata del permesso rinnovato

 

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

 

 

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico (da Sent. Cons. Stato 410/2007)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009; secondo il TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010 rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); note:

¤       per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

¤       TAR Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

¤       sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

¤       la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Trib. Roma)

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      perdita integrale dei crediti dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'accordo di integrazione, salvo che in caso di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (L. 94/2009); nota: se la perdita dei crediti fosse rilevata in sede di rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere solo al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del permesso

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; TAR Veneto e TAR Lombardia: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive); TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo (nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro; TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente); TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative (tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento); sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008 e Sent. Cass. 5994/2010; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso CE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso; illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso (Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010) o di diniego del rinnovo (Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010, che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative), adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati); Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.); TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo TAR Liguria e TAR Lazio)

o      per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia; in questo senso, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e Sent. Cons. Stato 3760/2010, secondo la quale si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale (nota: TAR Campania estende, discutibilmente, questa forma di tutela a qualunque straniero gia' soggiornante in Italia, a prescindere dal legame familiare), la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR Lombardia: illegittimo per difetto dimotivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; TAR Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito; TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione; TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¤       diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)

¤       in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno

¤       rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo)

¤       la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¤       precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010)

¤       se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010

¤       nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio)

¤       per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010)

o      in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¤       la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia

¤       quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia)

¤       il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011

¤       il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia)

¤       la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¤       il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

¤       in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¤       irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio) o che sia stata avviata la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

¤       la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤       il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

 

o      illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia)

o      l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lĠimpugnazione (TAR Toscana e Sent. Consiglio di Stato 3793/2008)

o      secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo

o      in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

 

 

 

 

Contraffazione

 

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

 

Controlli

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno

 

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o      ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o      motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia)

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004); nota: per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[12]

¤       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso), a condizione che si tratti di minori identificati come minori non accompagnati che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[13]: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari (art. 14, co. 2 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 2, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia (L. 94/2009)[14]

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

¤       motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio)

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni)

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

¤       motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio)

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

 

o      Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.

o      TAR Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie

o      Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.

o      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)

o      TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere

 

 

 

6.     Iscrizione anagrafica (*)

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

 

o      il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici

o      i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954

o      al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro

o      le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:

¤       la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)

¤       i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome

¤       il campo relativo alla condizione di "senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza fissa dimora"

¤       il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo

¤       l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali

¤       la funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"

¤       il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro

o      in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente;

o      il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica; la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza

o      il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

 

o      visto d'ingresso

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

o      fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

 

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

 

 

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o      in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale - per il 2011, 5.424,90 euro - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari[17]; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

o      la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o      la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤       in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)

¤       si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤       l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤       si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤       ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o      genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o      coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano

 

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-127-08; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03); nota: circ. Mininterno 28/8/2009, afferma, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (dovrebbe quindi essere consentita l'iscrizione anagrafica, a prescindere dalle modalita' di ingresso e dal possesso di un visto), ma fa osservare come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia sia necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato

o      autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare

 

 

 

Mutamento di sesso

 

 

 

Cifre

 

o      al 31/12/2010: circa 60.601.000; di cui circa 4.563.000 stranieri, pari al 7,5% (da Indicatori demografici ISTAT 24/1/2011)

o      al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)

o      al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o      al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

 

 

 

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)

 

Equivalenza tra permesso CE slp e carta di soggiorno

 

 

 

Richiesta del permesso CE slp: beneficiari, requisiti

 

o      la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.

o      TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE slp siano titolari di permesso per motivi familiari

o      TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari (in contrasto, prassi della questura di Bologna, senalata da Melting-pot: il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno); nota: nella stessa sentenza si afferma, in modo censurabile, che il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso CE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)

 

o      titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE), richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); nota: irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato); TAR Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto chem nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro)

o      5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o      reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari[23]; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); TAR Veneto: il dato relativo al reddito deve poter essere aggiornato, in fase di contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare attivita' di lavoro subordinato); TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso CE slp (che pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso; TAR Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)

o      disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL

o      superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L. 94/2009); nota (da Dossier Camera A.C. 2180): la Direttiva 2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)

 

o      anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp

o      il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva 2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp

o      il fatto che sia stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)

o      eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa

o      quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta quest'ultimo Stato

o      salvo che la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari

o      restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 della Direttiva 2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.

o      le disposizioni relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale

 

 

Test di conoscenza della lingua italiana

 

o      si applica rispetto ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il caso di rilascio a

¤       figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni

¤       persone affette da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica

o      le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti)

o      richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com. Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ. Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di inammissibilita', i dati seguenti:

¤       generalita' del richiedente

¤       dati relativi al permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso

¤       tipologia del permesso

¤       dati relativi al documento di viaggio

¤       l'indirizzo cui va recapitata la convocazione

o      la prefettura convoca lo straniero entro 60 gg dalla richiesta, indicando giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ. Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero

o      il test si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione; e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri, da circ. Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel "Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2" (riportati da Vademecum MIUR):

¤       comprensione orale e scritta di brevi testi:

-       prova di comprensione orale articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi, comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es. informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 30 punti

-       prova di comprensione scritta articolata in due parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi, lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto: essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35 punti

¤       capacita' di interazione:

-       prova in forma scritta, relativa ad una delle sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio massimo: 35 punti

o      il superamento del test richiede il raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo

o      il test si svolge con modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere

o      il risultato (com. Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (com. Mininterno 9/12/2010)

o      in caso di esito negativo, lo straniero puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test

o      e' esonerato dal test lo straniero

¤       in possesso di attestato di conoscenza della lingua di livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)

¤       che abbia conseguito un titolo che attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, co. 632 L. 296/2006 (nota: circ. Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)

¤       cha abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello non inferiore al livello A2

¤       che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 L. 62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti

¤       che frequenti un corso di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato

¤       che sia entrato in Italia ai sensi di art. 27, co. 1, lettere a (dirigente o personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'

o      nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria

o      nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp

¤       dichiarazione relativa al titolo di esonero posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998

¤       copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri casi

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp, la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria esonerata

o      il prefetto individua (nell'ambito della Provincia, da Nota Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ. Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ. Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del calendario delle sessioni di esame)

o      il Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso CE slp e progetti per la preparazione al test

o      Stipulato un Accordo quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura

 

 

 

Motivi ostativi al rilascio

 

o      reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

o      reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

 

 

Documentazione richiesta

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR Emilia Romagna)

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.); nota: secondo TAR Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)

o      certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

¤       eĠ tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); note:

-        traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

-       Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

¤       e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati:

-       per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

-       per l'eta', su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso dell'interessato

¤       non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche per i familiari)

 

 

Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo

 

 

 

Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani

 

 

 

Formato del permesso

 

 

 

Validita' del permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'

 

 

 

 

Formato del permesso CE slp

 

 

 

Modalita' di presentazione delle richieste

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o      richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':

-       per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)

-       se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario

-       costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û 14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)

-       verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)

 

 

Contraffazione

 

 

 

Termini per l'esito della richiesta

 

 

 

Diritti e facolta' del titolare di permesso CE slp

 

o      godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)

o      svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

o      l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso CE slp, ad eccezione del reddito

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o      in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:

¤       riconosciuto il diritto all'assegno sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

¤       Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo

¤       ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna

¤       Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno

o      il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

o      ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

o      per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

o      sul Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o      sul Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva 2003/109/CE

 

 

Espulsione del titolare di permesso CE slp

 

 

 

Revoca del permesso CE slp

 

o      in caso di acquisizione fraudolenta

o      quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp)

o      quando il titolare sia espulso

o      in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o      in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro)

o      in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione

 

 

 

 

Facolta' del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari

 

 

o      siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

 

o      in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o      l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007)

o      ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia

 

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari

 

o      verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di permesso o del suo rinnovo)

o      verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

 

 

Cifre

 

 

 

 

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

Aspetti generali: quote, Sportello unico

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

o      nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

o      eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o      assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o      registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[25]

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[26]

o      le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009)[27], solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[28], in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per lavoro domestico sono riportate nell'All. II della circ. Minlavoro 1/2/2011); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o      in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

¤       l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

¤       assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

 

Esame della richiesta

 

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o      comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

¤       il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

¤       in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

¤       in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

 

 

Ingresso del lavoratore

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Contraffazione e ingresso illegittimo

 

 

 

 

Stipula del contratto di lavoro

 

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

¤       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

¤       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); nota: il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

 

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

 

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; circ. Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6 mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu' indulgente segnalati da Melting Pot); nota: TAR Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta iscrizione nell'elenco anagrafico

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione del datore attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa (in questo senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007 e TRGA Trento; nel senso di ulteriore possibilita' di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e sociali, TAR Veneto); nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

 

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata)[31]

o      in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001); salvo ricorso, sospettabile di frode, allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi – la riassunzione a termine – nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile peroĠ il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o      da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)

o      la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto)

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008 e Sent. Cass. 5994/2010); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna)

o      il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto e Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Obblighi di comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro

 

o      instaurazione del rapporto, almeno un giorno prima (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009)

o      ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano:

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

 

 

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in possesso di permesso di durata > un anno

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009[34]

o      permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o      permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o      permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

o      extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤       lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

¤       motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia)

¤       studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[35]

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[36]

¤       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta del Mezzogiorno 25/9/2003, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[37]

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di soggiorno per lavoro

¤       motivi umanitari (art. 14, co. 2 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 2, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤       motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      entro quote, il titolare di permesso per

¤       formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, negli altri casi; nota: la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

¤       lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; TAR Piemonte: conversione consentita anche extra quote e dalla prima stagione; in senso contrario, TAR Lombardia: il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento); TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[38]

¤       motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio)

 

 

 

Sanzioni

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006)

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      si cumula con quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)[44]

¤       rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤       prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)[45]

¤       somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o      non si applica in caso di

¤       rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)[46]

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[47]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤       esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤       affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      le sanzioni pecuniarie contro il datore possono essere ridotte se il lavoratore irregolarmente assunto non e' stato sfruttato in modo particolare

o      il datore e' tenuto a pagare anche le spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno

o      deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un procedimento contro il datore di lavoro per il recupero delle retribuzioni dovute

o      della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione del rimpatrio

o      fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia durato almeno tre mesi

o      il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

o      quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta, un permesso di soggiorno temporaneo per la durata del procedimento

o      si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla Commissione

o      rispetto a pagamento delle retribuzioni arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri

 

 

Cifre

 

o      retribuzione netta mensile media nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

¤       italiani: 1.258 euro

¤       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

o      partecipazione al mercato del lavoro, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

¤       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 61.6%

-       comunitari: 77.2%

-       stranieri da paesi terzi: 70.7%

¤       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 56.9%

-       comunitari: 68.8%

-       stranieri da paesi terzi: 62.7%

¤       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 7.5%

-       comunitari: 10.9%

-       stranieri da paesi terzi: 11.3%

o      occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

¤       alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

¤       media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

¤       bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o      occupati (in migliaia), in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

¤       lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

¤       lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

¤       collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

¤       lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o      occupati (in migliaia), in base al titolo di studio, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

¤       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

¤       licenza media: 497 (38.3%)

¤       diploma: 479 (36.9%)

¤       titolo universitario: 136 (10.5%)

o      variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

¤       occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

¤       disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

¤       inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o      Canali di reperimento di un posto di lavoro per i lavoratori stranieri (Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro):

¤       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

¤       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

¤       sindacati, patronato: 2,9%

¤       agenzie/intermediari privati: 9,0%

¤       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

¤       Centri per lĠimpiego: 1,9%

¤       altro: 1,7%

¤       senza intermediari: 1,6%

o      infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

¤       2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

¤       2005: 124.828 (13,3%)

¤       2006: 129.303 (13,9%)

¤       2007: 140.785 (15,4%)

¤       2008: 143.641 (16,4%)

¤       2009: 119.193 (15,1%)

 

 

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o      la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o      istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o      non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

o      opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta

o      richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o      richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto)

o      in caso di giustificata impossibilita' a procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o      alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

o      il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti)

o      la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti

o      la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o      lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o      al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

o      il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

o      per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione

o      la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'ano di rilascio del nulla-osta pluriennale

o      la conferma telematica e' inviata al MAE

o      il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo S.U., accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza

 

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Sanzioni

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ. Minlavoro 5/12/2006: la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

o      consentita, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      le sanzioni pecuniarie contro il datore possono essere ridotte se il lavoratore irregolarmente assunto non e' stato sfruttato in modo particolare

o      il datore e' tenuto a pagare anche le spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno

o      deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un procedimento contro il datore di lavoro per il recupero delle retribuzioni dovute

o      della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione del rimpatrio

o      fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia durato almeno tre mesi

o      il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, deve essere consentito, a certe condizioni, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

o      quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta, un permesso di soggiorno temporaneo per la durata del procedimento

o      si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla Commissione

o      rispetto a pagamento delle retribuzioni arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri

 

 

 

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori; Circ. MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

o      per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o      per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o      per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o      per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

 

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (8.500 euro per anno circa, da Circ. MAE 27/4/2010), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo); Circ. MAE 27/4/2010: la disponibilita' di reddito puo' essere dimostrata anche tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o      diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso)

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008 e Sent. Cass. 5994/2010); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto e Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

 

o      rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o      condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009)

o      TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02

o      essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o      TAR Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o      sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione solelvata da TAR Puglia

o      la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Trib. Roma)

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o      permesso CE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009[53]

o      permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; conversione entro quote; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; sono detratte da quote per lĠanno successivo, da art. 14, co. 5 DPR 394/1999, le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia, e non incide sulle quote - da L. 94/2009[54]; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[55]

o      integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta del Mezzogiorno 25/9/2003, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[56]

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o      motivi umanitari (art. 14, co. 2 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 2, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o      protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio)

 

 

 

Sanzioni

 

o      si applica anche in caso di

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)[59]

o      non si applica in caso di

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[60]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

 

Cifre: imprese individuali

 

 

 

 

11.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine

 

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine

o      allo sviluppo delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine

 

 

Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate

 

 

 

 

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:

¤       gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

o      lettori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤       nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤       nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤       utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

¤       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤       nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

¤       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010)[63], unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010)[64]; si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

¤       non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤       il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

¤       nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

 

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      giornalisti corrispondenti

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi; Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste)

o      convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o      la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o      l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o      le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o      il rapporto giuridico tra le parti

o      le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale

o      la copertura delle spese di viaggio

o      la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

 

o      copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o      dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o      la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o      il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o      lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o      lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o      ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

o      ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o      gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o      gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o      l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o      la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

o      non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o      la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o      il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

Ingresso per studio per soggiorni brevi

 

 

 

Ingresso per studio universitario: decreto per la determinazione del contingente

 

o      45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

o      6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti; in particolare (Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri),

¤       per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All. 1 Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri

-       scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane allĠestero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri

-       in entrambi i casi, allegano alla domanda titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, e certificato attestante il superamento dellĠeventuale prova di idoneita' accademica eventualmente prevista per l'accesso allĠUniversita' del Paese di provenienza; non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato

-       in caso di titolo degli studi secondari conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolaritˆ, (vedi All. 1 Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri), allegano certificato attestante gli studi accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario

¤       per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno dei corsi indicati dal sito del MIUR

-       allegano il titolo di studio conseguito presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'), e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia' compiuti possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato

-       allegano due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali; i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:

¤       traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

¤       Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

¤       nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri)

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro; nota: la Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri fa riferimento erroneamente all'importo di 305,57 euro mensili non tenendo conto del valore aggiornato), mediante

-       bonifico o versamento (Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri: non mediante fidejussione[65])

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri (Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri)[66]; nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' illegittimamente inattuato

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); in alternativa, puo' essere prodotta anche dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza (Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri); nota: secondo Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri, la copertura assicurativa e da dimostrare al momento della richiesta di permesso di soggiorno

 

 

Ammissione ai corsi universitari

 

o      corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto

o      corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia

o      corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria

o      corso di laurea magistrale in medicina veterinaria

o      corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie

o      corso di laurea in scienze della formazione primaria

o      gli altri corsi specificamente individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei

o      per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico,

¤       gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri

¤       i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana

¤       gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

¤       gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universitˆ che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni

o      per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico,

¤       gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

¤       gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universitˆ che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni

o      i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dĠingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universitˆ per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri

o      i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri

o      ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto e' valido anche per tale corso)

o      riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, la domanda va presentata sia al Rettore dell'Universita' prescelta, sia al Rettore di quella dove si e' sostenuto l'esame di ammissione

 

 

Permesso di soggiorno per studio universitario

 

o      in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o      in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,

¤       la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti

¤       il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante

¤       in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o      circ. Mininterno 22/2/2011:

¤       la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea

¤       consentito invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo

¤       consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o      idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato (nota: il punto precedente e' allora ridondante)

 

 

 

Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro

 

o      essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio

o      corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)

o      partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

á      Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso

á      Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)

 

 

Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri

 

o      titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente (Nota Miur studenti comunitari, residenti in Italia, italiani: richiesta la documentazione relativa ai titoli di studio prevista da Nota MIUR sull'ingresso di studenti universitari stranieri per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

o      domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale

o      titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:

¤       traduzione in lingua italiana certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato

¤       legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto

¤       dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale

o      curriculum degli studi seguiti dall'interessato (distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso

o      programma delle materie del corso seguito, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali

o      dichiarazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

o      eventuali atti idonei a provare la conoscenza di lingua italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei soli casi di dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media)

o      elenco dei documenti presentati (in duplice copia)

 

 

Misure a sostegno del diritto allo studio

 

 

 

Accesso ai corsi di specializzazione o di dottorato

 

o      la laurea (ed eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o      il superamento delle prove di ammissione

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

o      per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o      in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o      sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

o      accesso ai pubblici concorsi

o      attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o      progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o      determinazione di questioni previdenziali

o      iscrizione ai Centri per l'impiego

o      accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o      registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o      partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o      partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

 

Ingresso per studio non universitario

 

á      Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti (nota: in fase di aggiornamento, secondo Circ. Mininterno 23/8/2010)

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008: quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

á      Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato scuole all'estero (art. 379 D. Lgs. 297/1994 e Guida MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane,

o      domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico

o      attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da

¤       traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce il documento

¤       legalizzazione da parte della rappresentanza italiana

¤       dichiarazione di valore in loco (attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche' sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente

o      eventuale (nota: non e' chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale

o      eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana

o      elenco dei documenti presentati

 

 

Ingresso per assegnatari di borse di studio

 

 

 

Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane

 

 

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale

 

o      certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso

o      documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

 

 

Tirocini formativi

 

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso

 

o      Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN

¤       pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000

¤       conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

¤       gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno; si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

 

 

Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso

 

o      titolare di permesso per motivi familiari (verosimilmente, in base a Circ. Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia), in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[70]

o      minore affidato ai sensi della L. 184/1983, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); sent. Corte Cost. 198/2003: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[71]

o      titolare di permesso per integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), al compimento dei 18 anni, a condizione che sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottopossto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[72], non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

 

 

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato (*)

 

Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso

 

o      appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000

o      stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste)

o      sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi

o      assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno dello straniero

 

 

Richiesta di nulla-osta all'ingresso

 

 

 

Visto di ingresso per volontariato

 

 

 

Permesso di soggiorno per volontariato

 

 

 

 

 

15.  Professioni (*)

 

Accesso all'esercizio di professioni

 

o      Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); nota: secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di tali poteri (Conclusioni causa C-47/08)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o      si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea

o      la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

o      note:

¤       la disposizione in base alla quale il conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici, infermieri e farmacisti che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE, date le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

¤       per il resto, non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o      iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

 

 

Familiare straniero di cittadino comunitario

 

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

o      per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o      in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o      sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

o      accesso ai pubblici concorsi

o      attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o      progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o      determinazione di questioni previdenziali

o      iscrizione ai Centri per l'impiego

o      accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o      registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o      partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o      partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

 

Accesso alla prestazione di servizi

 

o      finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o      servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o      il decreto non si applica

¤       ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

¤       ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

¤       ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

¤       ai servizi finanziari

¤       ai servizi di comunicazione

¤       ai servizi di trasporto

¤       ai servizi di somministrazione di lavoro

¤       ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

¤       ai servizi audiovisivi

¤       al gioco d'azzardo e di fortuna

¤       ai servizi privati di sicurezza

¤       ai servizi forniti da notai

o      sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o      l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o      in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanitˆ pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertˆ di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o      fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o      i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o      il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o      quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione pu˜ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o      qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o      quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o      salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o      le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o      ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o      i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o      la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o      l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o      non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o      salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o      i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

 

 

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

 

 

Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti; nota: in fase di aggiornamento, secondo Circ. Mininterno 23/8/2010)

 

 

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero

 

o      coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008[73]; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007, che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova; Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[74] (F.A.Q. sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dĠorigine, potrebbero fare ingresso)

o      figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale[75]

o      genitore naturale (o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale) con l'altro genitore (L. 94/2009)[76]

o      ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007)

 

 

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali[77] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia (Delib. Giunta Comune di Montecchio definisce infatti requisiti piu' restrittivi; una Lettera dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent. Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla Direttiva 2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di favorire il ricongiungimento) e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza)

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[78]; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)

o      disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!)

o      altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni

o      superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi

o      stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

o      presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14

o      stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile

o      in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone

o      presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano

o      temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĦC e i 20ĦC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli

o      superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente

o      illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

o      per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

o      ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale

o      aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)

o      eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli

o      stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica

o      assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno

o      vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno

o      adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

o      i nuovi requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ. Mininterno 28/10/2008)

o      ai fini della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona, Ord. Trib. Savona, Trib. Torino, Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano)

 

 

Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento

 

o      registrazione tramite il sito del Mininterno

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno

o      la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o      lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o      il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o      la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

 

 

Documentazione da allegare

 

o      permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE slp)

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):

¤       lavoratori subordinati:

-       ultima dichiarazione dei redditi

-       comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

-       ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga

-       autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore

¤       lavoratori domestici:

-       ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L. 2/2009)

-       bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda

-       autocertificazione del datore di lavoro (modulo "s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

¤       lavoratori autonomi:

-       ditta individuale

Ż    certificato di Iscrizione alla Camera di commercio

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA

Ż    fotocopia licenza comunale ove prevista

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       societa'

Ż    visura camerale della societa' di data recente

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       collaborazione a progetto

Ż    fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

Ż    dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto

Ż    dichiarazione di gestione separata all'INPS

Ż    modello Unico

-       socio lavoratore

Ż    visura camerale della cooperativa

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa

Ż    dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualita' del rapporto di lavoro

Ż    fotocopia del libro soci

Ż    modello Unico

-       libero professionista

Ż    iscrizione all'albo

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso

o      certificato delle autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa[80] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)

o      in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi in Italia (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)

o      in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli matrimoniali (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore coniuge in Italia

o      in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ. Mininterno 17/2/2009)

 

 

Esame della richiesta di nulla-osta

 

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra' essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute

o      traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

o      Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

o      in relazione ai rapporti di parentela, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da  D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

o      in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

o      quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana

o      e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

 

 

Ingresso al seguito di cittadino straniero

 

 

 

Ingresso del familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro

 

 

 

Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa (circ. Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza minore (circ. Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini); il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione (Sent. Cass. 19793/2009, citata in Newsletter ACLI)

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al familiare, presente sul territorio nazionale, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

¤       lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia); Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata: all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza); la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

o      al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[85] grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:

¤       ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante

¤       le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

¤       accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

¤       criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

-       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

-       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

-       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo

-       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

¤       criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

-       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

-       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

-       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

-       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

-       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno

-       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

-       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

¤       l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

¤       il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

¤       il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

o      Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate tutte le circostanze del caso individuale

o      l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

o      secondo il Tar Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano

o      Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009)

o      il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ

o      ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

o      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009)[86] grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

 

 

Caso particolare di familiare di titolare di permesso CE slp

 

 

 

Caso particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato

 

 

 

Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

 

Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari

 

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola

o      sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo

o      TAR Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine, dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale

 

 

Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia

 

o      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o      nello stesso senso Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o      in precedenza, orientamento contrastante:

¤       Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

¤       Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

¤       Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o      Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o      Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o      Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

 

 

Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione

 

 

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per motivi familiari

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ. Mininterno 23/12/1999, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

 

 

Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale

 

o      sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Detrazioni fiscali

 

o      per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o      per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o      per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

 

 

Celebrazione del matrimonio in Italia

 

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge; Trib. Ragusa: anche lo straniero che abbia chiesto in ritardo il rinnovo del permesso e' da considerarsi, nelle more della decisione, regolarmente soggiornante, dal momento che l'Amministrazione, nell'assumere la decisione, e' tenuta a valutare le ragioni del ritardo (Sent. Cons. Stato. 6687/2002, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

o      risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.

o      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

o      risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo

o      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

o      Trib. Ragusa: lo Stato puo' interferire con la liberta' di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta autonomia solo quando vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica, la sicurezza o l'ordine pubblico; tali interessi evidentemente non sussistono nel caso in cui l'amministrazione non si sia curata, potendolo fare, di allontanare lo straniero

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare); nota: possibile illegittimita' costituzionale di art. 116 c.c. per violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali sarebbe comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino istituiranno un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino

o      Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

o      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario

 

o      il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; note:

¤       Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

¤       Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

¤       la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); nota: in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009[87] (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)

o      la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)

o      diritto riconosciuto, verosimilmente, anche se l'interessato, privo di visto o di passaporto valido, e' stato ammesso in Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche' non sia stato respinto; per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva 2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale, in contrasto con Sent. Corte Giust. C-459-1999

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o      Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o      Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

o      Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione)

o      Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)

o      Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano

 

o      secondo Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

o      la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni ; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia)

o      familiari entro il secondo (L. 94/2009)[90] grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente

 

 

Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario

 

 

 

Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario

 

o      passaporto valido con visto, se richiesto; note:

¤       in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE, Sent. Corte Giust. C-157-03

¤       contrasto ribadito da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: non possono essere richiesti, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati da art. 10, co. 2 Direttiva 2004/38/CE

¤       giurisprudenza: secondo Corte App. Venezia, art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007 e' in contrasto con la normativa comunitaria cos“ come interpretata Sent. Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve essere quindi disapplicato; nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib. Firenze

¤       in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-127-08

¤       prassi diffusa delle questure: rifiuto della carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso illegale in Italia o quando, al momento di contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'

o      documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata); nota: disposizione applicata da Sent. Cass. 19893/2010 (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

 

 

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; impugnazione

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione

o      occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o      la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

 

 

 

Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      il familiare straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile

o      il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea

-       familiare di disoccupato

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro

¤       E120: familiari di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia

¤       E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia

o      il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[91] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile

 

 

Cifre

 

o      il 22% e' mista (composta sia da italiani sia da stranieri

o      il 58,7% vive in affitto (contro il 16% delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta' (contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi messo a disposizione dal datore di lavoro

o      il 61,2% dispone di un'auto (contro il 78,9% delle famiglie di soli italiani)

o      il 23,4% si e' trovato in arretrato almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro lĠ8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il 28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a una spesa improvvisa di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)

o      valori relativi (da Articolo pubblicato da Neodemos):

¤       matrimoni con almeno uno sposo straniero: 5,1% nel 1998; 15% nel 2008

¤       matrimoni misti: 10% (circa 24.548) nel 2008, di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero

o      valori assoluti (da Rapp. Sopemi 2010):

¤       matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008)

¤       matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008)

 

 

 

17.  Minori stranieri (*)

 

Cifre

 

o      minori stranieri accompagnati regolarmente soggiornanti in Italia al 31/12/2008: circa 862.000, di cui circa 519.000 nati in Italia e circa 343.000 arrivati a seguito di ricongiungimento familiare

o      percentuale dei nati stranieri sul totale di nati in Italia nell'anno 2008: 12.6%; nel 2009: 77.109 (da Rapp. Sopemi 2010), pari al 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); nati da almeno un genitore straniero: circa 17% nel 2008 (da Articolo di Guarneri e Gualtieri)

o      minori stranieri non accompagnati censiti in Italia al 30/9/2009: 6.587 (nota: erano 7.870 nel 2006, 7.216 nel 2008, da Rapporto ANCI); minori stranieri stranieri non accompagnati censiti dal Comitato per i minori stranieri (da Secondo Rapporto EMN e circ. Mininterno 13/2/2009; nota: dati in contrasto con quelli del Rapporto ANCI e del Rapporto Save the Children):

¤       8.307 nel 2000

¤       8.146 nel 2001

¤       7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel 2002

¤       8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel 2003

¤       8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel 2004

¤       7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel 2005

¤       6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel 2006

¤       7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel 2007

¤       7.797 (di cui 6.000 non identificati e 2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com. Mininterno 25/2/2009) nel 2008

o      nel 2010: circa 556.700, di cui stranieri: 14,0% (da Indicatori demografici ISTAT 24/1/2011)

o      nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)

 

 

Possibilita' di ingresso di minori stranieri

 

o      per ricongiungimento con genitore straniero

o      per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)

o      per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); nota: Sent. Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento quando l'affidatario sia italiano, dal momento che in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L. 184/1983 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare); illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del ricongiungimento (Trib. Genova e Corte d'App. Genova)

o      al seguito di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)

o      per richiesta di protezione internazionale

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)

o      per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'

 

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      con lĠeta' deve essere indicato il margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'

o      occorre perseguire il maggiore interesse della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia

o      l'accertamento dell'eta' deve essere eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria

o      deve avere un'importanza centrale la visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire l'indicazione dell'eta'

 

 

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale; nel senso dellestensione della nozione di minore accompagnato al caso dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent. Cons. Stato 1478/2010, coerente con Sent. Corte Cost. 198/2003); Linee guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di affidamento del minore alla sorella)

 

 

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono

 

 

 

Adempimenti relativi al minore non accompagnato

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

 

Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

 

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/1998, DPR 492/1999; in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

 

Rinuncia alla protezione consolare

 

 

 

Comitato per i minori stranieri

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Ministero della solidarieta' sociale

o      eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale

 

 

Sezione speciale del Consiglio territoriale

 

o      monitorare la presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia

o      invitare i responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura

o      verificare gli standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno

o      valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta

 

 

Provvedimento di rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

o      22 nel 2000

o      142 nel 2001

o      199 nel 2002

o      218 nel 2003

o      126 nel 2004

o      108 nel 2005

o      8 nel 2006

o      1 nel 2007

o      2 nel 2008 (dato incompleto)

 

 

Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri

 

o      sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi familiari

o      l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)

o      iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o      ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

 

 

Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

 

Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000);

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

 

Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari (Circ. Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia): in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute, peroĠ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L. 184/1983, del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[92]

o      integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[93], che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ. Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

o      la formulazione dell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998, cosi' come modificato da L. 94/2009 ("Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno...") ha un significato razionale solo se si interpreta nel modo seguente: "il rilascio del permesso e' condizionato alla verifica delle condizioni di durata previste da art. 32, co. 1-bis per tutti e soli i minori stranieri non accompagnati"; l'altra interpretazione formalmente possibile ("a tutti i minori affidati si applicano comunque le condizioni ulteriori previste da art. 32, co. 1-bis"), che sembra trovare seguito in alcune sentenze (Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011), e' priva di senso, dato che rende incomprensibile il riferimento, nel comma 1-bis, ai minori stranieri non accompagnati; l'obiezione relativa all'intrinseca contraddizione tra le nozioni di "minore non accompagnato" e "minore affidato o sottoposto a tutela" si supera nel modo seguente: si definisce "minore non accompagnato", ai fini dell'applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, il minore che era "non accompagnato" al momento in cui l'amministrazione ne ha avuto contezza per la prima volta (nel senso di "giunto in Italia come minore non accompagnato", TAR Friuli)

o      giurisprudenza e dottrina relative alla applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) in fase transitoria:

¤       TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione)

¤       in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

¤       una Nota dell'ASGI Sezione Piemonte sostiene il principio della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge

-       in questo senso,

Ż    TAR Umbria, Ord. Cons. Stato 3749/2010 e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

Ż    Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data

Ż    Ord. TAR Toscana e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord. Cons. Stato 5367/2010, Ord. Cons. Stato 5368/2010 e Ord. Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di integrazione

-       in senso opposto,

Ż    Ord. TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le modifiche su posizioni pregresse consolidate

Ż    Ord. TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009

-       di orientamento non chiaro,

Ż    TAR Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR Lazio e TAR Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata in vigore della L. 94/2009

Ż    TAR Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni

o      e' stata approvata alla Camera una mozione che impegna il Governo a considerare la possibilita' di assumere misure orientate al rilascio del permesso di soggiorno anche ai minori che al compimento dei 18 anni abbiano gia' intrapreso un percorso di integrazione

 

 

 

 

Accesso del minore al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)

 

 

Onere di esibizione del permesso; interesse del minore

 

 

 

Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale

 

o      l'attestazione sanitaria di nascita (art. 30, co. 2 DPR 396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata (presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto; l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e' accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita

o      la dichiarazione di nascita (art. 30, co. 1 DPR 396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto

o      va rispettata l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata (art. 30, co. 1 DPR 396/2000); la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione naturale, vale anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si evince, di fatto, dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita' previste dalla legge; nota: come deve procedere la puerpera per non riconoscere un figlio naturale nato in costanza di matrimonio?

o      la dichiarazione puo' essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30, co. 7 DPR 396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR 396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo indicato in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR 396/2000)

o      nei casi di dichiarazione resa direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR 396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (art. 30, co. 3 DPR 396/2000)

o      se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del minore

o      la registrazione della nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR 396/2000, lĠufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver accertato lĠidentita' del dichiarante o dei dichiaranti

o      i diritti della personalita' sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L. 218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino (Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98, co. 1 DPR 396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza

o      se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, co. 1 DPR 396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR 396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 31, co. 2 DPR 396/2000)

o      quando l'ufficiale dello stato civile viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR 396/2000)

o      nella dichiarazione di nascita saranno indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira' anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato

o      se la dichiarazione risulta in contrasto con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte

o      in mancanza di riconoscimento, il figlio risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni

o      per evitare la formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale l'evento si e' verificato

o      per l'ordinamento italiano, non vige il principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi, non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.) o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)

o      una persona non puo' essere indicata negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c. e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c., espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento

o      e' legittimo il figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)

o      il mutamento della qualita' di figlio naturale in quella di figlio legittimo puo' anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)

o      il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.); si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della paternita'

o      la presunzione di paternita' non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale

o      si presume concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.); il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)

o      la donna coniugata puo' riconoscere come figlio naturale anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e' un elemento sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c., ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio legittimo si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato tale; nota: quando la madre sappia che si tratta di figlio naturale e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?

o      non e' ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad art. 258 c.c.); il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento medesimo

o      la cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli accertamenti

 

o      nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

 

o      figli minori non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o      nello stesso senso, Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o      in precedenza, orientamento contrastante:

¤       Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

¤       Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

¤       Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o      Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legititmato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o      Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o      Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Accesso all'istruzione

 

o      alunni non italiani iscritti nell'anno scolastico 2008/2009: 629.360, pari al 7% dell'intera popolazione scolastica (137.565 comunitari e 491.795 stranieri; 233.003 sono nati in Italia, 396.357 all'estero

o      divisione per livello di iscrizione:

¤       scuola dell'infanzia: 125.092

¤       scuola primaria: 234.206

¤       scuola secondaria di I grado: 140.050

¤       scuola secondaria di II grado: 130.012

o      gli alunni non italiani nell'anno 2007/2008 erano 574.133, pari al 6.4% della popolazione scolastica

 

o      scuola dell'infanzia

o      primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

o      secondo ciclo: sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale

o      il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:

¤       il dovere viene meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'

¤       la disposizione di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

o      il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)

o      art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

o      art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

o      art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¤       tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¤       Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

o      art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

o      in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o      in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o      i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998)

o      e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale

o      ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado

 

 

Accesso all'asilo nido

 

o      art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

o      l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

o      Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

 

 

Accesso al lavoro

 

o      eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o      compatibilita' con l'assolvimento del dovere di istruzione e formazione, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; secondo modelli A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la circ. Mininterno 13/11/2000; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L. 184/1983 (sent. Corte Cost. 198/2003, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92); Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

 

 

Programmi solidaristici

 

 

o      lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza

o      tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali

o      le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del caso

 

 

 

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

Revoca del permesso

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

 

 

Diritti e facolta' del titolare del permesso

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

 

Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'

 

 

 

Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari

 

o      disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

 

Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica

 

o      su iniziativa del questore

o      su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o      su richiesta del procuratore della Repubblica

o      in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o      quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

o      accesso ai servizi assistenziali

o      accesso allo studio

o      iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o      svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o      conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

 

                                                           III.     Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Reato di ingresso o soggiorno illegale (*)

 

o      la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare dal momento in cui si realizzano i presupposti che danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno; in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

o      Gdp Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio volontario

o      l'introduzione del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)

o      la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)

o      quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)

o      se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)

o      il mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.; la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)

o      note:

¤       agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)

¤       agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)

¤       non e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, co. 4 c.p.p. - in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990): il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso

o      Giudice di pace di Bologna (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Agrigento (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento, Trib. Pesaro, Giudice di pace di Cuneo, per

¤       violazione del principio di uguaglianza: vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo dipenda dal comportamento dell'interessato

¤       violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e' sospeso dalla richiesta)

¤       violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)

¤       limitazione della regolarizzazione a soli colf e badanti

¤       uso del magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)

¤       violazione del principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)

¤       violazione del principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)

¤       assenza di lesione di un bene giuridico (in violazione di artt. 25 e 27 Cost.): la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si sanziona uno status

¤       assenza di necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa

¤       violazione delle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione di art. 117 Cost.)

¤       elusione del dettato della Direttiva 2008/115/CE

o      Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente)

o      infondata, sulla base dei motivi seguenti:

¤       la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria

¤       non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia

¤       la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico

¤       data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       non vi e' duplicazione della misura amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi, violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,

-       Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione

-       Ord. Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca, francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria

¤       l'assenza dell'esimente del giustificato motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nel fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e' stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei due casi

¤       l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare l'Italia)

o      inammissibile, con riferimento

¤       alla mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dellĠentrata in vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e' di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010 e Ord. Corte Cost. 321/2010)

¤       al rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla disposizione in esame

¤       al contrasto con la Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui questĠultima prefigura come modalita' ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle norme che individuano nellĠaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita' normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella impugnata

o      della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellĠespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009, non da art 10-bis

o      preclusione della sospensione condizionale della pena: tale preclusion deriva infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D. Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D. Lgs. 274/2000

 

 

 

 

20.  Respingimento alla frontiera (*)

 

Presupposti del respingimento

 

o      non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:

-       e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)

-       e' in possesso di visto di reingresso

-       e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso CE slp

-       e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

-       e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; nota: a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008)

-       e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp)

o      rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato, anche con sentenza non definitiva[97] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso

o      e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Limiti al respingimento

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       condizioni sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

 

Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Tutela giurisdizionale

 

o      in caso di trattenimento in CIE in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

 

Assistenza alla frontiera

 

 

 

Obblighi e sanzioni per i vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Respingimento e protezione internazionale

 

o      ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o      trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento (da D. Lgs. 159/2008)

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Operazioni in mare

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/2003)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)

o      possibilita' di fermo in acque internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di albanesi verso l'Italia

o      possibilita' di fermo in acque albanesi (incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto

o      le armi possono essere utilizzate dalle unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento

o      l'Albania si impegna ad mettere in atto tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il flusso illegale di migranti verso l'Italia

 

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autoritˆ nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entitˆ responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      la Libia deve essere sollecitata a ratificare ed applicare la Convenzione di Ginevra del 1951

o      la politica esterna dell'Unione europea deve rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (in particolare, art. 19, che le espulsioni collettive e riconosce il principio di non respingimento)

o      la Libia deve essere sollecitata ad impegnarsi a concedere all'UNHCR di essere presente in Libia

o      l'accordo di riammissione deve lasciare impregiudicato il diritto alla protezione internazionale, nonche', per chiunque rischi di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti inumani, il principio di non refoulement

o      deve essere offerto un programma di reinsediamento ai rifugiati riconosciuti come tali e individuati in Libia dall'UNHCR

o      la Libia deve essere incoraggiata a rispettare le norme umanitarie internazionali nei confronti dei migranti non documentati presenti nel paese e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso sistematico ai centri di detenzione

o      la Libia deve essere sostenuta nell'affrontare il problema della tratta, nel favorire l'integrazione degli immigrati legali e nel migliorare le condizioni per i migranti che si trovano illegalmente nel paese

o      la Libia deve essere incoraggiata ad aderire a una moratoria sulla pena di morte e a pubblicare le informazioni rilevanti sulle persone giustiziate in Libia dal 2008

o      la Libia deve essere sollecitata a concedere un accesso senza restrizioni al paese per consentire un controllo indipendente della situazione generale dei diritti umani

o      i visti Schengen per i cittadini libici devono essere rilasciati senza inutili ritardi, mentre la Libia deve facilitare la concessione di visti per i cittadini europei che svolgono attivita' professionali in Libia

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivitˆ di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

 

 

Collaborazione con i paesi di provenienza

 

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivitˆ di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

 

 

Cifre

 

o      48.437 nel 1999

o      42.221 nel 2000

o      41.058 nel 2001

o      43.795 nel 2002

o      27.397 nel 2003

o      24.528 nel 2004

o      23.878 nel 2005

o      20.547 nel 2006

o      11.099 nel 2007

o      6.358 nel 2008

o      4.298 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010)

o      38.134 nel 1998

o      49.999 nel 1999

o      26.817 nel 2000

o      20.143 nel 2001

o      23.719 nel 2002

o      14.331 nel 2003

o      13.635 nel 2004

o      23.054 nel 2005

o      22.016 nel 2006

o      20.455 nel 2007

o      36.951 nel 2008

o      sulle coste italiane: dall'1/8/2008 al 31/7/2009 29.076; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 3.499 (diminuzione dell'88%)

o      sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione: dall'1/8/2008 al 31/7/2009 20.655; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 403 (diminuzione dell'98%)

 

 

 

21.  Espulsione (*)

 

Presupposti dell'espulsione

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L. 152/1975 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp, i motivi devono essere gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      nota: fino al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni transitorie:

¤       se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche

¤       non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[99] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)

o      non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni (da art. 13, co. 14, T.U.)

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero

¤       che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

¤       che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o      nota: salvo il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. (mancata richiesta di rinnovo del permesso), e' difficile che il giudice di pace arrivi a pronunciare sentenza di condanna per il reato di ingresso o soggiorno illegale se non ricorre almeno una delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore dovrebbe riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace disporre il non luogo a procedere; questo fatto svuota di gran parte del suo significato l'introduzione del reato, che, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro dell'interno, dovrebbe consentire di procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni che derivera' dal recepimento della Direttiva 2008/115/CE (art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano il rimpatrio volontario e quelle che consentono il trattenimento solo se vi e' pericolo di fuga o se lo straniero non collabora al rimpatrio - nei casi espulsione disposta come sanzione penale)

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno)

 

 

Espulsione a titolo di misura di prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/1965, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

 

 

Espulsione per soggiorno illegale

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007); Sent. Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera

-       che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello straniero); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non sia provato il carattere impeditivo (Sent. Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza; nota: secondo Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent. Cons. Stato 2594/2007 e Gdp Terni, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti); in senso piu' aperto, TAR Lazio, che sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati

-       che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007)

-       che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007); nota: in questo caso,

¤       la mancata dichiarazione entro gli 8 gg. lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di 60 gg. dall'ingresso, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000

¤       trascorsi 60 gg., l'espulsione puo' essere disposta; Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario; dal 24/12/2010 dovrebbero applicarsi le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

Ż    lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata (nota: include il venir meno di requisiti quale il possesso di un documento di viaggio valido o di risorse sufficienti) deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

Ż    lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

-       che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo (nota: manca una disposizione esplicita, ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine); Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CIE; Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia); note:

¤       lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006)

¤       per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

-       che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

o      adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia; in questo senso, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e, per analogia, Sent. Cons. Stato 3760/2010, secondo la quale, con riferimento ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso)

o      adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008); art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010: il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza (e, da quanto si puo' dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio; come pure, in base ad art. 23, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen - ora rimpiazzato da art. 6 co. 2 Direttiva 2008/115/CE - nei casi di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE), a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi

 

 

Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace)

o      la consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010)

o      vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare

-       il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

-       lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[100] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[101] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

-       sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine di 10 anni (nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine fissato dal decreto di espulsione (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)

o      convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004):

-       comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

-       esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

-       lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: di fatto difficile ottenere in tempo utile la certificazione dei requisiti di reddito - non superiore a 10628,16 euro da Decr. Mingiustizia 20/1/2009 -, necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio, da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di appartenenza, con rischio di revoca del beneficio: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio; in senso contrario, Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero - solo se regolarmente soggiornante? -; nota: non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

-       lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

-       udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al controllo di costituzionalita')

-       nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

-       il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

-       una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

-       decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:

-       Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), 8512/2002 e 22217/2006 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

-       Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

-       Trib. Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per l'impugnazione di un provvedimento di espulsione

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla data del provvedimento (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento; Sent. Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg. (termine a carattere ordinatorio); il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, DPR 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/2002); Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

 

 

Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in Area Schengen

 

á      Lo straniero che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. puo' essere espulso

á      Note:

o      non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007

o      la mancata dichiarazione entro gli 8 gg. lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di 60 gg. dall'ingresso, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000

o      Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario

o      dal 24/12/2010 dovrebbero applicarsi le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

¤       lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

¤       lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

á      Accordo di riammissione Italia-Francia 3/10/1997

o      ciascuna delle parti si impegna a riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.

o      la richiesta deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare

o      l'obbligo di riammissione non sussiste se

¤       il paese terzo ha una frontiera comune con la parte richiedente

¤       la parte richiedente ha a sua volta rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno

¤       il cittadino straniero soggiorna per piu' di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta di riammissione

¤       al cittadino straniero e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente

¤       allo straniero si applica Reg. CE n. 343/2003 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990)

¤       il cittadino straniero sia stato effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla parte richiesta

¤       lo straniero e' titolare di un titolo di soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte contraente la Conv. Appl. Accordo Schengen

o      le parti cercano prioritariamente di inviare lo straniero nel paese d'origine

o      elementi di prova per l'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤       timbri di ingresso o uscita

¤       titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni

¤       visti scaduti da meno di 6 mesi

¤       titolo di trasporto nominativo

¤       timbro di uno Stato terzo con una delle parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento della frontiera

o      indizi utili all'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤       documenti rilasciati dalla parte richiesta

¤       titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni

¤       fotocopie di documenti

¤       titoli di trasporto

¤       conti d'albergo

¤       immatricolazione di mezzi di trasporto

¤       carte di accesso a istituzioni pubbliche o private

¤       biglietti di appuntamento per visite mediche e simili

¤       ricevute di operazioni di cambio

¤       dichiarazioni di pubblici ufficiali o di testimoni o dell'interessato

¤       dati relativi al ricorso a un'agenzia di viaggio o a un passatore

o      prevista anche l'ammissione per transito dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per fatti commessi prima del transito

 

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione, tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

á      Nota: la disposizione sul divieto di reingresso contrasta con art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, in base al quale la durata del divieto d'ingresso e' determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i 5 anni, salvo che lo straniero extracomunitario costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/2005)

o      la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o      lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o      il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o      la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

á      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero (TAR Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se' ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente)

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo, in caso di reingresso in violazione del divieto:

o      da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

o      da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice

o      da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso

á      Ord. Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta

á      Trib. Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria, quando non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno

á      Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)

 

 

Assistenza agli stranieri da espellere

 

 

 

Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

 

Impossibilita' di trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio[103]: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009)[104] e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[105]

o      per altre forme di ingresso o soggiorno illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento[106] e quello in cui all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[107]

á      Nota: sulla nozione di giustificato motivo:

o      Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo

o      Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o      circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia)

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

 

á      Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento (se necessario e possibile[108]) in un CIE e quelle relative all'ordine del questore (L. 94/2009); nota: possibile la reiterazione del procedimento[109]

á      Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, permane illegalmente in Italia (L. 94/2009)[110] e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009)[111]; si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale ordine del questore

á      Sent. Corte Cost. 359/2010: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non dispone che lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo

á      Nota: la ragione della decisione della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente pronuncia (Ord. Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta dalla L. 94/2009, alla prima condanna puo' seguire la reiterazione del procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento - ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di cui all'art. 14 co. 5-quater colpisce quindi uno straniero che si sia reso responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento), piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta punita non differisce quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14, co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo deve quindi applicarsi anche in questo caso

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007

 

 

 

Direttiva 2008/115/CE ed effetti del mancato recepimento

 

o      la direttiva disciplina il rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la loro condizione complessiva)

o      gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o      la direttiva non si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra (Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)

o      se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o      si tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement

o      lo straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

o      se lo straniero e' ripreso da altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul territorio di tale Stato)

o      possibile, per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione

o      se e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura

o      una decisione di rimpatrio (come pure di allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso)

o      di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla

o      il termine per il rimpatrio volontario e' prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami familiari o sociali)

o      possono essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      il termine puo' essere ridotto o non concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non averla presentata affatto)

o      si da' luogo all'allontanamento (inteso come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e' stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione del termine

o      se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o      gli Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi

o      l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o      l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      prima di adottare una decisione di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di rimpatrio

o      i provvedimenti di rimpatrio devono essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi (nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi" in cui il divieto puo' essere imposto)

o      il divieto di reingresso sara' determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese: "it may however exceed five years if the third-country national represents a serious threat to public policy, public security or national security" ; nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri casi, non determinati)

o      lo Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e' obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine per il rimpatrio volontario

o      le vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)

o      lo Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie

o      quando uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo

o      i provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)

o      il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che entrano illegalmente

o      lo straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti

o      l'autorita' o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge)

o      lo straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio

o      gli Stati membri possono limitare l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu' favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese

o      nelle more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone vulnerabili

o      in caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto

o      il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o      il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o      il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o      lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o      quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o      la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o      il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o      lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o      le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o      organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o      gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o      minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o      le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o      i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o      nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o      nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

o      anche se sottratti alla disciplina della Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento

o      il rischio di fuga deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi definiti dalla legge (art. 3, punto 7)

o      lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso (art. 6, co. 2)

o      di norma, deve essere concesso un termine, compreso tra 7 e 30 gg, per la partenza volontaria (art. 7, co. 1); attualmente, solo l'espulsione dello straniero che non abbia chiesto per tempo il rinnovo del permesso (e, da quanto si puo' dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, quella adottata nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio, o di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE) risulta conforme a questa disposizione; nel senso del contrasto, GDP Firenze: illegittimo, in base a Direttiva 2008/115/CE, il decreto di espulsione adottato, in luogo dell'assegnazione di un termine per lasciare volontariamente l'Italia, a carico dello straniero che convive stabilmente con una straniera regolarmente soggiornante e titolare di un reddito sufficiente, non potendosi invocare il pericolo di fuga (nota: la sentenza sembra invocare anche una regolarizzazione ad personam, stante la natura remota dei motivi ostativi e l'attuale condizione di inserimento di fatto)

o      il termine per la partenza volontaria deve essere prorogato per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, la presenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali (art. 7, co. 2); tale proroga non e' attualmente contemplata in alcun caso

o      benche' l'imposizione di un divieto di reingresso sia formalmente consentita in casi non meglio individuati, un'imposizione generalizzata non sembra compatibile con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 1)

o      la durata del divieto di reingresso, se imposto, non dovrebbe superare di norma i 5 anni; non dovrebbe poi essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare; una durata superiore e' consentita, in particolare (solo?) in caso di straniero pericoloso; le disposizioni attualmente vigenti, che prevedono in tutti i casi un divieto di reingresso compreso tra 5 e 10 anni (salvo che lo straniero sia poi ammesso per ricongiungimento familiare), con scarsa attenzione alla situazione individuale, non sono compatibili con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 2)

o      attualmente, non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)

o      la normativa vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)

o      la normativa attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto pero' dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valuti la possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15, co. 1)

o      la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o      la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o      la normativa vigente prevede che alla scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisca allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine e' punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna segue un nuovo provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura; l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore e' sanzionata con la reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive appare incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)

o      la normativa vigente prevede che in caso di trattenimento impossibile il questore impartisca impartisca allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine e' punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appare incompatibile con la disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione solo eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4)

o      la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o      l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o      il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o      il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000

 

o      la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o      non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o      va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o      solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o      quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

o      nell'intervista cui lo straniero e' sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra' verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo

o      qualora sia esclusa la possibilita' di rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero

¤       abbia presentato una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta

¤       sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

¤       sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria

o      per valutare se sussista il rischio di fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata documentazione

¤       la disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00)

¤       il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita'

¤       l'utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio)

¤       la linearita' della sua condotta pregressa

¤       il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤       ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE)

o      in base ad art. 9, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica

o      la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o      la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso

o      dai provvedimenti deve emergere come

¤       la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤       le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤       sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

o      per un verso si raccomanda ai questori di adeguare le procedure di espulsione al dettato della Direttiva; per l'altro, non si evidenziano i punti della normativa vigente evidentemente in contrasto con la stessa Direttiva

o      riguardo al trattenimento, si dice ai questori che possono applicarlo nei casi in cui e' previsto dalla normativa vigente, si raccomanda loro di motivare la scelta del trattenimento rispetto ad altre meno afflittive, ma non si da' alcun suggerimento su come impostare una tale motivazione (i suggerimenti dati nella circolare riguardano solo i casi in cui sussista il rischio di fuga)

o      riguardo al divieto di reingresso, viene detto solo che la sua durata deve essere motivata; nessuna indicazione pero' su quando disapplicare del tutto le disposizioni vigenti, che prevedono un minimo di 5 anni

o      in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤       Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso, Corte App. Bologna, Ord. Trib. Modena, Ord. Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib. Bologna, che non la convalida

¤       Trib. Bologna: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

¤       Proc. Trib. Firenze e Trib. Modena:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤       Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤       Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤       Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

Ż    tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

Ż    non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

Ż    tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

Ż    la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤       Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤       Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤       Gdp Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario, coerentemente con la Direttiva 2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica applicazione di un divieto di reingresso)

¤       Gdp Cremona:

-       illegittimo il provvedimento di espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ. Mininterno 17/12/2010)

-       anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio

-       l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE

-       la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤       Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

o      in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤       Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o      rinvii alla Corte di Giustizia:

¤       Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allĠarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤       Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

Ż    della durata

Ż    dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

Ż    della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

Ż    dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤       Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

Ż    se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

Ż    se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

Ż    se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

Ż    se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

Ż    se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o      rinvio alla Corte Costituzionale:

¤       Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

o      la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE

o      riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti

¤       gli Stati membri conservano la competenza in materia penale

¤       essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva

¤       la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia

¤       una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')

o      non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare

o      non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio

o      la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lĠart. 2, n. 2, lett. b), dellaDirettiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese

 

 

o      lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p. e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale

o      sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente

o      il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale

o      l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)

o      lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

o      l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata

o      lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito

o      l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti

o      non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione

 

 

Accordi di riammissione

 

o      Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o      Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o      Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Egitto, firmato nel 2007

o      Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o      Georgia, firmato nel 1997

o      Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o      Marocco, firmato nel 1998

o      Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o      Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o      Nigeria, firmato nel 2000

o      Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o      Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o      Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998

 

o      la Tunisia si impegna a riprendere in tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)

o      rileva, ai fini dell'accertamento dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato

o      l'autorita' consolare puo' decidere di procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi festivi)

o      l'audizione puo' essere anche sollecitata dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia quella dell'altra parte

o      trasmissione di impronte e foto all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo l'identita'; risposta entro 15 gg

o      in mancanza di documento valido, l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di documento scaduto

o      riammissione di cittadini di paesi terzi, Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso l'altra parte

o      allo scopo di evitare coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale

 

 

Trattato di Prum

 

o      le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza

o      una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare

 

 

Limiti all'espulsione

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano

o      familiari entro il secondo (L. 94/2009)[112] grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

o      lo straniero che abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000) TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita

 

 

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

o      circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o      circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza; in senso contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

 

 

 

Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)

 

 

 

Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione

 

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Espulsione e protezione internazionale

 

o      ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale[113]

o      trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)[114]

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Cifre

 

o      64.444, di cui 23.955 seguite da effettivo allontanamento, nel 1999

o      88.570, di cui 23.836 seguite da effettivo allontanamento, nel 2000

o      92.597, di cui 34.390 seguite da effettivo allontanamento, nel 2001

o      105.988, di cui 44.706 seguite da effettivo allontanamento, nel 2002

o      78.342, di cui 37.756 seguite da effettivo allontanamento, nel 2003

o      81.134, di cui 35.437 seguite da effettivo allontanamento, nel 2004

o      96.045, di cui 30.428 seguite da effettivo allontanamento, nel 2005

o      103.836, di cui 24.902 seguite da effettivo allontanamento, nel 2006

o      63.663, di cui 15.680 seguite da effettivo allontanamento, nel 2007

o      64.271, di cui 17.880 seguite da effettivo allontanamento, nel 2008

o      48.525, di cui 14.063 seguite da effettivo allontanamento, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010)

 

 

Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Nota: sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[115] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); si deve ritenere quindi che la misura dell'allontanamento debba essere adottata anche nei confronti del familiare straniero di cittadino comunitario quando subisca condanne di questo tipo; la Commissione europea ha censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408-03; nota: in quanto misure di sicurezza, tuttavia, dovrebbero essere applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

 

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[116] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[117] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti

 

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤       il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤       che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤       che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009)[118] grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

¤       che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[119]

¤       la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤       che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤       che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤       la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤       che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o      riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o      non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o      e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o      non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o      il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o      non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o      una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; istanza di sospensione

 

 

o      il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza

o      in caso di provvedimento di allontanamento per motivi ordinari di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e' significativa solo in tale caso

o      in caso di provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non e' quindi significativa

 

 

 

22.  Trattenimento nei CIE (*)

 

Presupposti del trattenimento

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

Luogo e durata del trattenimento

 

 

 

Rete di CIE

 

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida

 

 

 

Proroghe del trattenimento

 

 

 

o      la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o      non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o      va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o      solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o      quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione

 

o      non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)

o      per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio[122]: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009)[123] e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[124]

o      per altre forme di ingresso o soggiorno illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento[125] e quello in cui all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[126]

á      Nota: sulla nozione di giustificato motivo:

o      Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo

o      Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o      circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia)

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

 

á      Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento (se necessario e possibile[127]) in un CIE e quelle relative all'ordine del questore (L. 94/2009); nota: possibile la reiterazione del procedimento[128]

á      Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, permane illegalmente in Italia (L. 94/2009)[129] e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009)[130]; si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale ordine del questore

á      Sent. Corte Cost. 359/2010: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non dispone che lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo

á      Nota: la ragione della decisione della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente pronuncia (Ord. Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta dalla L. 94/2009, alla prima condanna puo' seguire la reiterazione del procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento - ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di cui all'art. 14 co. 5-quater colpisce quindi uno straniero che si sia reso responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento), piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta punita non differisce quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14, co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo deve quindi applicarsi anche in questo caso

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007

 

 

 

Allontanamento dal CIE

 

 

 

Vigilanza e gestione dei CIE

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

 

Accesso ai CIE

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

 

Diritti dello straniero trattenuto

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari; deroghe ribadite da circ. Mingiustizia 22/3/2010) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CIE) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CIE

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Direttiva 2008/115/CE ed effetti del mancato recepimento sulla disciplina del trattenimento

 

o      gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o      se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o      se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o      l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o      l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o      il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o      il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o      lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o      quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o      la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o      il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o      lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o      le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o      organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o      gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o      minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o      le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o      i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o      nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o      nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

o      anche se sottratti alla disciplina della Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento

o      la normativa vigente non prevede che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valuti la possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15, co. 1)

o      la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o      la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o      la normativa vigente prevede che alla scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisca allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine e' punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna segue un nuovo provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura; l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore e' sanzionata con la reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive appare incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)

o      la normativa vigente prevede che in caso di trattenimento impossibile il questore impartisca impartisca allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine e' punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appare incompatibile con la disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione solo eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4)

o      la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o      l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o      il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o      il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000

 

o      la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o      dai provvedimenti deve emergere come

¤       la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤       le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤       sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

o      per un verso si raccomanda ai questori di adeguare le procedure di espulsione al dettato della Direttiva; per l'altro, non si evidenziano i punti della normativa vigente evidentemente in contrasto con la stessa Direttiva

o      riguardo al trattenimento, si dice ai questori che possono applicarlo nei casi in cui e' previsto dalla normativa vigente, si raccomanda loro di motivare la scelta del trattenimento rispetto ad altre meno afflittive, ma non si da' alcun suggerimento su come impostare una tale motivazione (i suggerimenti dati nella circolare riguardano solo i casi in cui sussista il rischio di fuga)

o      in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤       Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010

¤       Proc. Trib. Firenze:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤       Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤       Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤       Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

Ż    tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

Ż    non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

Ż    tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

Ż    la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤       Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤       Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤       Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

o      in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤       Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o      rinvii alla Corte di Giustizia:

¤       Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allĠarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤       Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

Ż    della durata

Ż    dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

Ż    della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

Ż    dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤       Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

Ż    se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

Ż    se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

Ż    se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

Ż    se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

Ż    se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o      rinvio alla Corte Costituzionale:

¤       Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

 

Cifre

 

o      dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti; esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2% rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9% usciti per altri motivi, 0.9% arrestati

o      nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7% usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati

 

 

 

23.  Sanzioni a carico di terzi (*)

 

Contraffazione

 

 

 

Omesse comunicazioni

 

 

 

 

Lavoro nero

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006)

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      si cumula con quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)[136]

¤       rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤       prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)[137]

¤       somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o      non si applica in caso di

¤       rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)[138]

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[139]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤       esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤       affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      le sanzioni pecuniarie contro il datore possono essere ridotte se il lavoratore irregolarmente assunto non e' stato sfruttato in modo particolare

o      il datore e' tenuto a pagare anche le spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno

o      deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un procedimento contro il datore di lavoro per il recupero delle retribuzioni dovute

o      della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione del rimpatrio

o      fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia durato almeno tre mesi

o      il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

o      quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta, un permesso di soggiorno temporaneo per la durata del procedimento

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, deve essere consentito, a certe condizioni, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla Commissione

o      rispetto a pagamento delle retribuzioni arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri

 

 

Vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e' applicata la custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (durata massima delle indagini preliminari: 2 anni), se

¤       il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone

¤       per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante

¤       il fatto e' commesso da 3 o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente

¤       gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti

o      la pena e' aumentata se ricorre piu' di una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione per delinquere (3 o piu' persone associate al fine di commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)

o      la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se

¤       i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento

¤       i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

o      si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino

o      all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o      la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

o      in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano)

o      Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o      Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto

o      Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o      in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

 

 

Sottrazione di minore all'estero

 

 

 

Discriminazione

 

o      reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o      con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o      per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o      divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione

o      quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o      reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o      facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o      sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o      arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

o      Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o      Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi

 

 

 

Priorita' di politica giudiziaria

 

 

 

 

24.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

 

o      illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤       l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤       questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤       prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤       con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

¤       Sent. Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent. Corte Cost. 249/2010

o      illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[144] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero

¤       che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

¤       che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o      nota: salvo il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. (mancata richiesta di rinnovo del permesso), e' difficile che il giudice di pace arrivi a pronunciare sentenza di condanna per il reato di ingresso o soggiorno illegale se non ricorre almeno una delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore dovrebbe riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace disporre il non luogo a procedere; questo fatto svuota di gran parte del suo significato l'introduzione del reato, che, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro dell'interno, dovrebbe consentire di procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni che derivera' dal recepimento della Direttiva 2008/115/CE (art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano il rimpatrio volontario - nei casi espulsione disposta come sanzione penale)

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno)

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Limiti all'estradizione

 

 

 

Trasferimento di persone condannate

 

o      la persona e' cittadina del secondo Stato

o      la sentenza e' definitiva

o      la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o      i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o      la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤       in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤       in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o      il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

o      la Corte precisa come

¤       il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa  stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤       gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤       spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤       spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia

o      giurisprudenza precedente:

¤       Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤       questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤       Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

 

 

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica

 

o      corredate di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

o      Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

 

 

 

Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso

 

 

 

Accesso alle misure alternative alla detenzione

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento di associazioni di Brescia, e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria, tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ. Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ. DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ. Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento di associazioni di Brescia)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00, citata in un documento di associazioni di Brescia) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      orientamento iniziale:

-       Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004 (citate in Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500): lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o      orientamento recente:

-       Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

-       Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500 (che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

-       Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste

 

 

 

Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri

 

 

 

Rilascio della patente di guida

 

 

 

Permesso per motivi di giustizia

 

 

 

Permesso per motivi di protezione sociale

 

 

 

Reati quali motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno

 

o      in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[145] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e' motivo di diniego del visto di ingresso; note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego di visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 5148/2010) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009

¤       l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il provvedimento negativo per minaccia all'ordine pubblico (da Sent. Cons. Stato 410/2007)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006; in senso contrario, TAR Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (cosi' anche Sent. Cons. Stato 2544/2009, TAR Lombardia e TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare; sent. Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave; TAR Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; TAR Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; TAR Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario) e da una specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia); nota: Dec. Cons. Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

o      irrilevante, ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna) purche' si sia pronunciato il giudice del'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo); possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche' questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

o      irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010)

o      il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

o      TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.; la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno

o      precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010)

o      TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo

o      per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010); in senso contrario, Sent. Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico

o      legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (Sent. Cons. Stato 1480/2010)

o      l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo, considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o      ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia; in questo senso, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e Sent. Cons. Stato 3760/2010, secondo la quale si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007; TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione); in questo caso, la scelta dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio); in senso contrario, Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

o      ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

o      il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte); giurisprudenza:

¤       TAR Toscana: la condanna per uno dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso CE slp; nello stesso senso, TAR Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo attuale; TAR Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente, alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il perdurare della condotta criminosa; TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso CE slp sulla base di una condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'; sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, stante la rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR Campania); nel senso, invece, dell'automatica ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), TAR Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata operata preventivamente dal Legislatore

¤       Nota: anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso CE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del permesso CE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso CE slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, con riferimento a condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna)

o      titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o      revoca del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)

 

o      condizione per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria; TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allĠimputato)

¤       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

¤       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

¤       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:

¤       TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

¤       Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

¤       TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

¤       TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

¤       Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

¤       TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta

¤       TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

¤       Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

¤       TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

¤       Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallĠinteressato

¤       TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

¤       Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione

 

 

 

                                                                        IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

25.  Assistenza sanitaria (*)

 

Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari; note:

¤       certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009; circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute)

¤       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

-       asilo politico; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

-       motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)

-       asilo umanitario; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea; nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); Nota Minlavoro 16/4/2009:

-       questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per assistenza minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa

-       i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Durata dell'iscrizione obbligatoria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

 

 

Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi

 

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

Durata dell'iscrizione volontaria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto volontariamente

 

 

 

Luogo di iscrizione

 

 

 

Documentazione richiesta

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

Copertura dei familiari degli iscritti

 

o      la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute)

o      lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

o      non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

 

 

Assistenza all'estero per gli iscritti

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/1989

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980

 

 

Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante)

 

 

Accesso dei richiedenti asilo trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)

 

o      il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)

o      allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)

o      secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

o      per malattie croniche (Decr. MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)

o      per malattie rare (Decr. Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)

o      per diagnosi precoce di alcuni tumori (art. 85 co. 4 L. 388/2000); in particolare, l'esonero si applica a

¤       mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lĠesame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello

¤       esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni

¤       colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a 45 anni

o      per invalidita' (Decr. Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a

¤       tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V

-       invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi

-       invalidi civili con indennita' di accompagnamento

-       ciechi e sordomuti

-       ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)

-       vittime di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata

¤       le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII

-       invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi

-       coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

¤       i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia

o      per gravidanza (Decr. Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a

¤       le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche

¤       analisi, elencate nell'Allegato A Decr. Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista

¤       gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dallĠAllegato B Decr. Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellĠevoluzione della gravidanza

¤       tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nellĠAllegato C Decr. Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista

¤       tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista

o      per test HIV (Decr. Minsanita' 1/2/1991)

o      per reddito (L. 537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente, in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie esenti:

¤       cittadini di eta' inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)

¤       disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)

¤       titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03)

¤       titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04)

o      per terapia del dolore severo (Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008)

 

 

Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi

 

 

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi

 

o      la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o      la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza. Non e' inoltre possibile usufruire della tessere se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure mediche

o      ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera

o      ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o      ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o      a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure viene rimborsata successivamente (nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o      i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o      in caso di temporanea mancanza della TEAM, e' possibile chiedere al proprio ente assicurativo di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE)

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

¤       il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)(circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[147] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

 

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

 

 

 

o      la copertura assicurata da circ. Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

o      Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia analoghe a quelle contenute nella circ. Minsalute 19/2/2008, ha dichiarato legittime tali disposizioni, proprio perche' non si distaccano dall'interpretazione delle norme di cui al D. Lgs. 30/2007 fornita dal Ministro della salute (necessita' di armonizzazione con l'obbligo di tutela della salute previsto da art. 32 Cost.; interpretazione evidentemente condivisa dalla Corte Costituzionale)

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o      circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o      circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o      circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o      circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o      circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o      circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o      circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o      circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari

o      circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o      Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o      circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

 

o      nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤       minore inespellibile

¤       donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤       minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983

¤       minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

¤       persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o      non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Ingresso di stranieri per motivi di cure

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/1997):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

 

 

 

26.  Previdenza sociale (*)

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o      ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)

o      con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o      per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi[148] (Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

 

Trattamenti previdenziali

 

o      57 anni, con 5 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale

o      con 40 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'

o      a 65 anni, con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

-       nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

-       nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

o      Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; l'indennita' giornaliera adeguata alla retribuzione e' corrisposta, nel caso della collaboratrici familiari, direttamente dall'Inps

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL 1827/1935)

o      provvidenze previste (L. 222/1984):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o      Circ. INPS 56/2011: per il 2011, l'importo dell'assegno e' pari a 131,87 euro

 

o      fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o      trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

¤       indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

¤       cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

¤       cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

o      vecchiaia: 114.814

o      invalidita': 19.994

o      superstiti: 100.735

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei contributi versati sono regolati in base agli accordi

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

o      si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o      si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o      non si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[149]

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivitˆ

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro di cui e' stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o      Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o      art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

 

Lavoratori distaccati in Italia

 

 

 

Fondo rimpatri

 

 

 

 

27.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

 

Diritto costituzionale all'assistenza sociale

 

 

 

Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

 

Successive limitazioni

 

o      la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare

o      il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi

o      vi e' stato recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita

 

 

o      assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ; All. 1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a 5.424,9 euro per anno):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art. 20, co. 10 L. 133/2008

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:

¤       il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

¤       ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

¤       per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

¤       i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro[152]

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008)

o      prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/2000 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

o      ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate al reddito, si tiene conto

¤       dei redditi derivanti da prestazioni per le quali sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971 e conseguiti nello stesso anno

¤       dei redditi diversi da questi, conseguiti nell'anno precedente

o      se al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene liquidata una nuova prestazione per la quale sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il reddito rilevante che ne risulta supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si procede alla revoca della prestazione collegata al reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute

o      per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita' civile collegate al reddito, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati

 

 

 

 

Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito

 

 

 

Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale pregresso

 

o      l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso CE slp, ad eccezione del reddito

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o      Trib. Pisa, seguendo Sent. Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento con carattere di prestazione vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio

o      in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:

¤       riconosciuto il diritto all'assegno sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

¤       Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo

¤       ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna

¤       Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011: rafforzamento dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010

 

o      ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione

o      ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o      esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

 

Categorie che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE slp

 

 

o      circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale)

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o      circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

 

 

 

 

Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp

 

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte Cost. 454/1998

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

o      prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent. Corte Cost. 432/2005: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);

o      bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009); circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:

¤       sufficiente che il solo richiedente straniero sia residente in Italia

¤       per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere costituita da

-       documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

-       documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961

-       documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dĠorigine

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      reddito minimo per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:

-       2 anni di residenza nella Regione Lazio

-       iscrizione al Centro per l'impiego

-       eta' compresa tra 30 e 44 anni

-       reddito annuo non superiore a 8.000 euro

 

 

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

 

 

 

 

Cifre

 

o      assegni sociali: 20.692

o      invalidita' civile: 37.790

 

 

Rimpatrio della salma

 

 

 

Misure fiscali

 

o      per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o      per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o      per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

 

 

 

 

 

28.  Enti di patronato (*)

 

Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/2001)

o      danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

 

29.  Politiche di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

Fondi per le politiche di accoglienza

 

o      Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)

o      Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U

o      Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria

o      Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati (L. 296/2006): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo

o      Fondo politiche della famiglia (L. 296/2006): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

 

 

Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione

 

o      Bari Palese, area aeroportuale (744 posti)

o      Brindisi, Restinco (180 posti)

o      Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti)

o      Crotone, localitˆ SantĠAnna (1202 posti)

o      Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)

o      Gorizia, Gradisca dĠIsonzo (112 posti)

o      Siracusa, Cassibile (200 posti)

o      Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)

 

 

Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati

 

 

 

 

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

o      titolare di permesso CE slp

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord. Corte Cost. 32/2008)

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011

 

o      ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi e' senz'altro quello dell'abitazione

o      ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o      esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

 

Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare

 

o      si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino

o      all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o      la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

o      in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano)

o      Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o      Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto

o      Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o      in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

 

 

 

30.  Discriminazione (*)

 

Fonti normative

 

o      L. 654/1975: ratifica della Conv. Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7/3/1966

o      L. 205/1993 ("Legge Mancino"): misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica

o      art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale

o      art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario

 

 

Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")

 

o      reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o      con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o      per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o      divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione

o      quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o      reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o      facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o      sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o      arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

 

o      Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o      Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi

 

 

Comportamenti discriminatori

 

 

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

 

Discriminazione basata su razza o origine etnica

 

o      accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o      occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o      accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o      affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o      protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o      assistenza sanitaria

o      prestazioni sociali

o      istruzione

o      accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

 

 

 

 

Tutela giurisdizionale contro la discriminazione

 

 

 

UNAR

 

 

 

OSCAD

 

o      mantiene rapporti con associazioni rappresentative e UNAR

o      riceve (via e-mail o via fax) le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap

o      attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine

o      segue l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia

o      propone idonee misure di prevenzione e contrasto

 

 

Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione

 

o      Sent. Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero

o      Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006 hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici

o      Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

o      La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004

o      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la nuova delibera che revoca la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE, all'interrogazione riportata da ANSA: se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'

o      Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter Leader 14/2008)

o      Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli italiani, per l'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o di chi sia privo di permesso CE slp (Trib. Brescia e Trib. Bergamo) o di passaporto e visto (Trib. Bergamo e Trib. Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione lavorativa e reddituale ai fini dell'iscrizione anagrafica (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Bergamo e Trib. Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia)

o      Trib. Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se' legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie degli alloggi in base ad art. 4 DPR 425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr. Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli stranieri

o      Trib. Milano:

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

-       la convinzione soggettiva di aver agito in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento

o      TAR Lombardia: illegittimo precludere il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso CE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia

o      Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso CE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere discriminatorio

o      Il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio

o      Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)

o      Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea)

o      Trib. Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.; Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)

o      Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche' almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune

o      Trib Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la delibera del Comune di Villa dĠOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni

o      Trib. Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso CE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere economico e di bilancio

o      Trib. Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede

o      Trib. Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)

o      Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lĠaccesso agevolato alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie

o      Trib. Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa; l'istituzione di insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent. Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto

o      Trib. Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva la mancanza di volontarieta'

o      Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione

o      Sent. Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato

o      Trib. Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5 anni; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032)

o      Trib. Milano (confermato da Trib. Milano): discriminatorio il comportamento del Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti

 

o      comunque discutibile la legittimita', sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L. 133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi al requisito di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e appaiono cosi' direttamente discriminatorie

o      verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20, co. 10 L. 133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)

o      verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso CE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

 

 

 

o      sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

o      violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

o      violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)

 

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

 

 

Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione

 

o      a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)

o      b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni

o      c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)

o      d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere

o      d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato

o      il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente

o      il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)

 

 

 

                                                                                                                            V.     Asilo (*)

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)

 

Definizioni

 

o      protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dĠessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi

o      protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese

o      paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;

o      paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

¤       se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤       se e' stata avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

¤       se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

¤       se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

o      domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)

o      familiari del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

¤       il coniuge; nota: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto

¤       i figli minori a carico, purche' non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela.

 

 

Esame dei fatti

 

o      di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni aggiornate, Sent. Cass. 26056/2010

o      della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne

o      della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave

o      dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale

o      dell'eventualita' che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.

o      il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

o      ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")

o      le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone

o      la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per l'eventuale ritardo

o      dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile

o      il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio (nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n. 26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib. Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di persecuzione

o      la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento (nello stesso senso Sent. Cass. 17576/2010 e Sent. Cass. 19187/2010)

o      le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva 2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento

o      ininfluenti, di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo

 

 

Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza

 

 

 

Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione

 

o      nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti

o      nella possibilita', per il richiedente, di accedere a tali misure

 

 

Status di rifugiato: atti di persecuzione

 

o      rappresentare, per natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali)

o      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali

o      atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale

o      provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione; Sent. Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita (della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie

o      rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo status di rifugiato

o      atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia

 

 

Motivi di persecuzione

 

o      razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico

o      religione: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte

o      nazionalita': oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2004/83/CE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)

o      appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva 2004/83/CE pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2004/83/CE, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)

o      opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti

 

 

 

Cessazione dello status di rifugiato

 

o      si sia nuovamente e volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza

o      avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata

o      abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese

o      si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per timore di essere perseguitato

o      non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato

o      ai fini della cessazione dello status di rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato

o      ai fini della cessazione dello status di rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per l'interessato di accedere a tale protezione

o      i soggetti atti ad offrire protezione possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio

o      la rilevanza di atti o minacce precedenti di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase

 

 

Esclusione dallo status di rifugiato

 

o      se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva 2004/83/CE chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico

o      quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       fuori del territorio italiano e prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/83/CE)

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      art. 12, n. 2, lett. b e c Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso, fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona

o      l'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza

o      l'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status di rifugiato)

o      art. 3 Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva

 

 

Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato

 

 

o      non sussitono i presupposti

o      sussiste una delle cause di esclusione

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)

 

 

Revoca dello status di rifugiato

 

 

 

Protezione sussidaria: danni gravi

 

o      la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

o      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2004/83/CE, sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")

o      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sent. Corte Giust. C-465-07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; inoltre, puo' essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un rischio effettivo di subire tale minaccia)

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Cessazione dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Esclusione dallo status di protezione sussidiaria

 

o      abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica

o      la Direttiva 2004/83/CE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione

o      diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa

o      la formulazione adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

o      Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

o      Sent. CEDU 24/3/2009: lĠespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lĠimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia

o      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti

 

 

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

 

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)

 

Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze

 

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autoritˆ nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entitˆ responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivitˆ di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

 

 

Autorita' competenti

 

o      per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

o      per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura

o      per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

 

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)

o      Milano (per Lombardia)

o      Torino (per Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

o      Roma (per Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

o      Caserta (per Campania, Molise)

o      Foggia (per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani)

o      Bari (per le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata)

o      Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      le domande presentate nelle regioni Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna (alla Commissione di Milano), Campania e Molise (alla Commissione di Roma) e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto (alla Commissione di Foggia) prima del'entrata in vigore del Decr. Mininterno 6/3/2008 restano di competenza delle Commissioni di Milano, Roma e Foggia, rispettivamente

o      ciascuna Commissione territoriale ha altresi' competenza per le domande presentate da richiedenti ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione (D. Lgs. 140/2005), nonche', verosimilmente, per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione con sede nella circoscrizione stessa (la disposizione e' contenuta in art. 12 DPR 303/2004, e appare compatibile con D. Lgs. 25/2008; dovrebbe quindi restare in vigore fino all'emanazione del Regolamento relativo a tale Decreto legislativo, coerentemente con art. 38, co. 2 D. Lgs. 25/2008 e circ. Mininterno 11/3/2008); nota: secondo il TAR Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che quella disposizione risulterebbe pleonastica

o      un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)

o      un rappresentante dell'ACNUR

á      Per ogni membro e' nominato un supplente

á      La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del MAE

á      I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni

á      Il Ministro dell'interno puo' istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della Commissione, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord. Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)

á      A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia

á      La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)

á      La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro

 

 

Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

á      La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di

o      indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali

o      formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali

o      costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo

o      costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica

o      un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o      un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Ciascuna amministrazione designa un supplente

á      L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile

á      Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

á      La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

á      La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti)

á      Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni

 

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á      La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

 

 

Limiti protezione diplomatica

 

 

 

Informazione del richiedente

 

o      fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

o      principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia

o      prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso

o      indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale

o      alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o      allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

 

Determinazione dello Stato competente (Dublino II))

 

o      ogni domanda di asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente (art. 3)

o      il richiedente asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile, in relazione all'applicazione del Regolamento (art. 3)

o      competente per la determinazione dello Stato membro competente e' lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda (lo si evince da art. 4); tale competenza sussiste anche quando la domanda venga ritirata nelle more della determinazione, e il richiedente ne presenti una nuova in altro Stato membro, a meno che non lo faccia dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi o dopo che un altro Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno (art. 4)

o      per familiari del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,

¤       il coniuge o il partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri

¤       i figli minori del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico

¤       i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato

o      la competenza si determina mediante l'applicazione successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di asilo da parte del richiedente (art. 5):

¤       se il richiedente asilo e' un minore non accompagnato, e' competente lo Stato membro in cui si trovi un familiare del minore (purche' questo sia nell'interesse superiore del minore); in mancanza, lo e' lo Stato membro in cui e' stata presentata la domanda (art. 6)

¤       se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) e' stato riconosciuto rifugiato (verosimilmente, anche se e' destinatario di protezione sussidiaria) in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati lo desiderino (art. 7); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

¤       se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di asilo in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati lo desiderino (art. 8); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

¤       se il richiedente e' in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo (art. 9)

¤       se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato, o per conto del quale, il visto e' stato rilasciato (art. 9)

¤       se il richiedente e' in possesso di piu' titoli di soggiorno o visti, e' competente, nell'ordine (art. 9)

-       lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa

-       lo Stato membro determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

-       lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

¤       se il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio degli Stati memebri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente (art. 10)

¤       se lo Stato membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu' recentemente (art. 10)

¤       se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di quest'ultimo Stato (art. 11)

¤       se la domanda e' presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello competente (art. 12)

¤       se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda (art. 13)

¤       in caso di procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei per diversi membri della stessa famiglia che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e' quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia (art. 14)

o      la situazione del figlio (anche adottivo) minore non coniugato, a carico del richiedente asilo, che lo accompagna e' indissociabile da quella del richiedente (art. 4)

o      a condizione che le persone interessate diano il loro consenso, uno Stato membro, pur non essendo competente per l'esame di una domanda, puo' procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, ed esaminare, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo del familiare richiedente asilo (art. 15)

o      in caso di rapporto di dipendenza tra due persone, a motivo di gravidanza, maternita' recente, malattia grave, serio handicap o eta' avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine (art. 15); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:

¤       a dipendere dall'altra persona puo' essere sia il richiedente asilo sia il parente

¤       i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze allĠorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri

¤       condizione necessaria e' comunque lĠimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente allĠassistenza necessaria

¤       gli Stati membri interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno

o      se il richiedente e' un minore non accompagnato che abbia familiari in altro Stato membro, gli Stati membri interessati cercano di ricongiungere l minore con i familiari (se questo e' nel superiore interesse del minore); in caso di ricongiungimento, lo Stato membro nel quale avviene il ricongiungimento diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda (art. 15); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:

¤       se la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellĠadulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nellĠinteresse di questĠultimo

¤       si tiene conto delle possibilita' previste nellĠambito della cooperazione giudiziaria civile

o      l'iniziativa di chiedere l'applicazione delle disposizioni sul ricongiungimento per motivi umanitari spetta, a seconda dei casi, allo Stato membro che effettua la procedura di determinazione dello Stato membro competente o allo stesso Stato membro competente (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); lo Stato richiesto in tal senso effettua le opportune verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie dĠordine familiare o culturale, lĠeffettiva dipendenza dellĠinteressato o la capacita' e lĠimpegno dell'altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); e' necessario comunque il consenso dell'interessato (art. 13 Regolamento CE 1560/2003), espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

o      in caso di disaccordo persistente sulla necessita' di un trasferimento o di un ricongiungimento per motivi umanitari, ovvero sullo Stato membro in cui e' opportuno che gli interessati si ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione, che da' luogo a una proposta di soluzione non vincolante (art. 14 Regolamento CE 1560/2003)

o      lo Stato membro competente e' tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, gli obblighi ricadono su tale Stato (art. 16)

o      gli obblighi dello Stato membro competente vengono meno in caso di assenza del richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi (a meno che lo stesso Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno), ovvero, in caso di ritiro o rigetto della domanda, quando siano state messe in atto dallo Stato membro competente le misure per l'allontanamento del richidente dal territorio degli Stati membri (art. 16)

o      la presa in carico di un richiedente e' disciplinata nel modo seguente:

¤       lo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il richiedente; in mancanza, la competenza dell'esame spetta al primo dei due Stati (art. 17)

¤       in caso di domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana (art. 17)

¤       lo Stato membro interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese (art. 18); la mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente (art. 18); il superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)

¤       quando lo Stato membro interpellato accetta di prendere in carico il richiedente, la decisione di trasferimento viene notificata, con la motivazione, al richiedente; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente (art. 19)

¤       se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (art. 19); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)

o      la ripresa in carico di un richiedente e' disciplinata nel modo seguente (art. 20):

¤       lo Stato membro richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata accettata

¤       il trasferimento del richiedente deve aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento

¤       la decisione di chiedere la ripresa in carico ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente asilo; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente

¤       se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (TAR Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richidente asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile)

o      gli Stati membri interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente asilo necessari alla determinazione dello Stato membro competente; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in caso di trattamento scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento (art. 21)

o      il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allĠimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)

o      lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lĠindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allĠesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)

 

 

 

Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni)

 

 

 

Adempimenti del questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno

 

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      TAR Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato

 

 

Garanzie per il richiedente

 

á      Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

o      debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo

o      debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale

o      debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale

 

 

Eventuale limitazione della liberta' di circolazione

 

 

 

Obblighi del richiedente

 

o      consegnare i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il passaporto e comparire davanti alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008)[159]; nota: Trib. Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato

o      informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio

o      agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza

 

 

Trattenimento e ospitalita' obbligatoria

 

 

o      che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o      che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)

o      e' destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione[160] (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)

o      sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace

o      non disciplinato il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione

o      in mancanza di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)

o      la proroga del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi)

 

o      quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

o      al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

o      e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o      sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o      il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

 

 

 

 

Dichiarazione di inammissibilita' della domanda

 

o      il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e puo' ancora avvalersi della protezione di tale Stato

o      il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)

 

 

Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente

 

 

 

Ritiro della domanda; estinzione del procedimento

 

 

 

Audizione del richiedente

 

o      quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

o      quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)

o      qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile

o      qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi

 

 

Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti

 

 

 

Ruolo dell'ACNUR

 

o      il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione

o      non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese

 

 

Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni

 

o      art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine

o      il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008

o      con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente

 

 

Esame prioritario delle domande

 

o      la domanda e' palesemente fondata

o      il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)

o      sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali[162]) ovvero il trattenimento in CIE; nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda

 

 

Termini per l'esame della domanda

 

 

 

Acquisizione di nuovi elementi

 

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

¤       se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤       se e' stata avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

¤       se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

¤       se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

o      riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova

o      rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente strumentale della domanda

o      Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania e TAR Lazio)

o      Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi non configura il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno; in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

o      nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

o      nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

o      nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

o      nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

o      nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

o      nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

o      nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

 

 

Conseguenze delle decisioni negative

 

o      con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;

o      con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., o con accompagnamento nei casi in cui il prefetto rilevi il rischio di elusione dell'intimazione, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      TAR Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a base del diniego di permesso di soggiorno

o      TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Veneto e TAR Lazio); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)

 

 

Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie

 

o      essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame

o      avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status

 

 

Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale

 

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione

 

o      la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo

o      la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)

o      a carico del richiedente e' stata disposta obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008)[165]; nota: non e' chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il trattenimento siano ancora in corso; ossia, se rientri in questa previsione anche il richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano cessati per decorrenza dei termini; in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)

o      a carico del richiedente e' stato disposto il trattenimento in CIE

 

 

Udienza del Tribunale; decisione

 

 

 

Reclamo alla Corte d'appello contro la decisione del Tribunale; istanza di sospensione

 

o      alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg. dal deposito del ricorso)

o      alla partecipazione della commissione interessata al procedimento

o      all'adozione della sentenza (entro 3 mesi dalla proposizione del reclamo)

 

 

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello

 

 

 

Accoglienza del ricorrente

 

 

 

Rinuncia alla protezione internazionale

 

 

 

Riservatezza

 

 

 

 

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Servizi di accoglienza per richiedenti asilo

 

o      nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio statistico SPRAR 2007)

o      nel 2008, messi a disposizione 2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari, di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp. SPRAR 2008-2009

o      nel 2009, messi a disposizione 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067 minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2009-2010)

o      per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili (Decr. Mininterno 22/4/2010)

o      2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati

o      2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati

o      2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati

o      2007: 41% richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria, 13% rifugiati

o      2008: 43% richiedenti asilo, 33% protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati

o      2009: 32% richiedenti asilo, 23% protezione umanitaria, 26% protezione sussidiaria, 18% rifugiati

o      accoglienza

¤       strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤       condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤       servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o      tutela

¤       servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

 

 

Accesso alle misure di accoglienza

 

 

 

Adozione delle misure di accoglienza

 

 

 

Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale

 

 

 

Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza

 

 

 

Modalita' di effettuazione dell'accoglienza

 

 

 

Revoca delle misure di accoglienza

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

 

Accesso al lavoro del richiedente asilo

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

 

 

 

 

 

Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso

 

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente trattenuto o ospitato obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'

¤       contiene disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005

¤       non tiene conto del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza

¤       fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa

 

 

 

34.  Contenuto della protezione internazionale (*)

 

Rispetto della Convenzione di Ginevra

 

 

 

Esigenze di persone particolarmente vulnerabili

 

 

 

Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

Informazione su diritti e doveri

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

 

o      quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

 

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

 

Permesso di soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza

 

 

o      anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp

o      il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva 2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp

o      il fatto che sia stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)

o      eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa

o      quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta quest'ultimo Stato

o      salvo che la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari

o      restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 Direttiva 2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.

o      le disposizioni relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale

 

 

 

Titolo di viaggio

 

 

 

o      la tassa per rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria

o      la tassa e' dovuta solo quando il titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea

o      la tassa non e' dovuta negli anni solari in cui il passaporto non sia utilizzato

o      la tassa non puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio

 

 

Libera circolazione

 

 

 

Limiti protezione diplomatica

 

 

 

Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio

 

o      lavoro subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento; incluso quindi quello previdenziale); nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)

o      iscrizione agli albi professionali

o      formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame), previo superamento (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006) di una prova integrativa di lingua e cultura italiana (nel caso di titolo di istruzione primaria o media; esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento dell'italiano) o delle eventuali prove integrative ritenute necessarie da una commissione ministeriale (per i titoli di istruzione superiore o professionale); documentazione richiesta per la dichiarazione di equipollenza (Guida MIUR 22/10/2008; nota: improbabile che il titolare di protezione internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):

¤       domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (gia' Provveditorato degli Studi)

¤       titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (Guida MIUR 22/10/2008: in caso di istruzione elementare o media, sufficiente la dimostrazione di aver frequentato 5 o, rispettivamente, 8 anni di scuola), corredato da:

-       traduzione in lingua italiana certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato

-       legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto

-       dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale

¤       curriculum degli studi seguiti dall'interessato (distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso

¤       programma delle materie del corso seguito, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali

¤       dichiarazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

¤       eventuali atti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei casi di dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media, salvo che siano stati frequentati con profitto corsi istituiti dal MAE o che il titolo straniero preveda l'apprendimento dell'italiano)

¤       elenco dei documenti presentati (in duplice copia)

o      assistenza sociale; e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

¤       assistenziali e di sostentamento

¤       per riconosciuta fragilitaĠ sociale

¤       per casi gravi e urgenti

¤       di sostegno allo studio

¤       di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

¤       di prima assistenza

o      assistenza sanitaria

o      circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale); Circ. INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, della data di rilascio della documentazione relativa al riconoscimento dello status

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o      circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

o      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al beneficio della Carta acquisti per genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L. 133/2008)

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di prioritˆ a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤       esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto, in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤       par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤       la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤       la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[169]

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivitˆ

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro di cui e' stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Integrazione

 

 

 

Alloggio e accoglienza

 

o      accoglienza

¤       strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤       condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤       servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o      integrazione

¤       servizi garantiti: accesso a corsi di lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze, sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale

o      tutela

¤       servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

 

 

Rimpatrio assistito

 

 

 

Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria

 

 

 

 

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*)

 

Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale

 

 

 

Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

 

 

 

 

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007); l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta' (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Divieto di trattenimento

 

 

 

Audizione

 

 

 

Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato

 

 

 

Formazione del personale (Direttiva 2004/83/CE)

 

 

 

 

36.  Norme transitorie (*)

 

Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi

 

o      la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi

o      la redazione dell'opuscolo informativo

o      la definizione di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo

o      l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo

 

 

 

37.  Protezione temporanea (*)

 

Misure straordinarie di accoglienza

 

 

 

Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica

 

 

 

Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo

 

 

 

Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011

 

o      il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999); Circ. Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM 5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero" (nota: per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)

o      motivi di esclusione: l'interessato

¤       e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il 5/4/2011

¤       appartiene ad una delle categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione

¤       e' destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011

¤       e' stato denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.  (esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato

¤       e' stato destinatario di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione

¤       e' stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998

o      richiesta del permesso entro 8 gg dalla pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve) con le modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in questura, non tramite Poste; in questo senso, circ. Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR 394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare)

o      gli stranieri destinatari del provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro)

o      al richiedente la protezione internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo' essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano temporeggiato in proposito)

o      lo straniero al quale non e' stato rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); circ. Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e' effettuato seguendo le indicazionei della circ. Mininterno 17/12/2010

o      il permesso di soggiorno rilasciato consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv. Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e' necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ. Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle disposizioni di cui alla circ. Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961)

 

 

Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfollati a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

 

 

Minori non accompagnati

 

 

 

Esclusione dalla protezione temporanea

 

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 2001/55/CE pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 2001/55/CE per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)[171]

 

 

Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro

 

 

 

Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo

 

 

 

Informazione dello sfollato

 

 

 

Diniego della protezione; impugnazione

 

 

 

Limiti alla liberta' di circolazione

 

 

o      lĠingresso attraverso un valico non autorizzato

o      lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o      lĠingresso in violazione delle disposizioni della Conv. Appl. Accordo Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a partire dal primo ingresso)

o      il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

 

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)

 

Principio di non refoulement

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

 

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autoritˆ nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entitˆ responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principi internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivitˆ di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

 

 

Permesso per motivi umanitari

 

 

 

 

Diritto d'asilo costituzionale

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare tale diritto

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o      nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o      necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania); nota: secondo Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare

 

 

 

 

                                                                                                               VI.     Cittadinanza (*)

 

39.  Cittadinanza (*)

 

Cittadinanza per nascita e per adozione

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

o      Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier del Servizio studi della Camera)

o      Sent. Cass. S.U. 4466/2009 e Sent. Cass. 17548/2009: per effetto di Sent. Corte Cost. 87/1975 e Sent. Corte Cost. 30/1983, deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellĠincostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale

 

 

Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      beneficio di legge:

-       discendenza da ex cittadini italiani

-       ius soli

-       provenienza dai territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei territori

-       provenienza dai territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti all'Italia o discendenza da cittadini provenienti da quei territori

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

¤       aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤       ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ius soli

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti

 

o      soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o      persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

o      presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di

-       certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)

-       i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)

-       la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)

-       la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti

 

o      persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo

o      discendenti di tali soggetti

 

 

Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani

 

 

 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

 

o      la sussistenza di comprovati motivi relativi alla sicurezza dello Stato

o      le condanne (a meno di successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

 

o      istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:

¤       istanze per le quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione

¤       altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009)

o      istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤       regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤       certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤       eventuale stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi

o      per tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:

¤       occorre presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ. Mininterno 7/10/2009):

-       atto integrale di matrimonio

-       certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)

¤       quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto

 

 

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

o      ingresso per turismo

o      presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o      iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. Mininterno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza

o      ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

 

 

o      la naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti

o      non e' chiaro, in caso di persona interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti necessari all'acquisto della cittadinanza; verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare), a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)

o      TAR Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dĠorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte: le valutazioni discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime, secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale

o      Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego della naturalizzazione quando lĠamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale

o      TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

o      Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

o      TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

o      TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

o      Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

o      TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta; TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

o      TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

o      Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

o      Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost. (divieto di far parte di associazioni segrete)

o      TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

o      Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallĠinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)

o      Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione

 

 

 

 

o      istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra' essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto, prima della notifica del provvedimento

o      istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤       regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤       composizione del nucleo familiare

¤       certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤       redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali

 

 

Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima

 

 

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

 

 

Presentazione delle istanze

 

 

 

 

Cognome

 

o      i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina

o      in caso di cambiamento di nazionalita' (da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'

o      l'art. 98 DPR 396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)

o      quando la persona nata all'estero sia in possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo il cognome li' indicato (circ. Mininterno 15/5/2008)

o      in caso di correzioni effettuate in passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita

 

 

Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza

 

 

 

Tutela giurisdizionale

 

 

 

Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

Perdita della cittadinanza

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

o      se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

 

Dati

 

o      istanze presentate: 46.518, di cui 21.257 per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione

o      istanze definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione

o      istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione

o      istanze dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione

o      istanze respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per naturalizzazione

o      complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)

o      per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana (259)

o      per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363), Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)

 

 

 

                                                                                                                   VII.     Apolidia (*)

 

40.  Apolidia (*)

 

Status di apolide; esclusione

 

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

Certificazione dello status di apolide

 

o      atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)

o      documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dĠAppello di Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004: sufficienti indizi; Corte App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese

o      copia del permesso di soggiorno (nella prassi)

 

 

Contenuto dello status di apolide

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[177]

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivitˆ

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro di cui e' stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Limiti all'allontanamento

 

 

 

 

                                                                                                 VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

41.  Norme a regime (*)

 

Normativa di riferimento; ambito di applicazione

 

 

 

Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare

 

o      il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; note:

¤       Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

¤       Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

¤       la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); nota: in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

o      un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o      idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare)

 

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009[179] (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

 

 

 

Diritto di uscita dal territorio dello Stato

 

 

 

Diritto di ingresso nel territorio dello Stato

 

 

 

Dichiarazione di presenza

 

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

o      diritto riconosciuto, verosimilmente, anche se l'interessato, privo di visto o di passaporto valido, e' stato ammesso in Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche' non sia stato respinto; per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva 2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale, in contrasto con Sent. Corte Giust. C-459-1999

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:

¤       in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

o      durata dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante

o      situazione personale (legami sociali nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)

o      ammontare degli aiuti forniti, storia pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al sistema di assistenza da parte del cittadino

 

 

 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

 

 

 

 

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o      Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o      Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009 (che pero' fa osservare come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia sia necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno, inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo) e circ. Mininterno 10/11/2010

o      Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione)

 

 

Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia

 

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007 interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge; Trib. Ragusa: anche lo straniero che abbia chiesto in ritardo il rinnovo del permesso e' da considerarsi, nelle more della decisione, regolarmente soggiornante, dal momento che l'Amministrazione, nell'assumere la decisione, e' tenuta a valutare le ragioni del ritardo (Sent. Cons. Stato. 6687/2002, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

o      risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.

o      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

o      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario al fatto che il matrimonio con il coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

o      Trib. Ragusa: lo Stato puo' interferire con la liberta' di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta autonomia solo quando vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica, la sicurezza o l'ordine pubblico; tali interessi evidentemente non sussistono nel caso in cui l'amministrazione non si sia curata, potendolo fare, di allontanare lo straniero

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare); nota: possibile illegittimita' costituzionale di art. 116 c.c. per violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali sarebbe comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino istituiranno un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino

 

 

Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione

 

o      e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia

o      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent. Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)

o      segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o      in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse

 

o      la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o      la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa

 

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del Decreto Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione), ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria

 

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤       in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi

¤       si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤       l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤       si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤       ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o      genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o      coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione

 

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario

 

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-127-08)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato

o      autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

Carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione

 

o      passaporto valido con visto, se richiesto; note:

¤       in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE, Sent. Corte Giust. C-157-03

¤       contrasto ribadito da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: non possono essere richiesti, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati da art. 10, co. 2 Direttiva 2004/38/CE

¤       giurisprudenza: secondo Corte App. Venezia, art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007 e' in contrasto con la normativa comunitaria cos“ come interpretata Sent. Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve essere quindi disapplicato; nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib. Firenze

¤       in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-127-08

¤       prassi diffusa delle questure: rifiuto della carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso illegale in Italia o quando, al momento di contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'

¤       nota: circ. Mininterno 28/8/2009, afferma, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ. Mininterno 10/11/2010); fa pero' osservare come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia sia necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo)

o      documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

 

Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare

 

 

o      il familiare straniero maturi il diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa

o      il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato

o      il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e soddisfa una delle seguenti due condizioni:

-       essere gia' titolare di diritto di soggiorno permanente

-       esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

-       far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Sent. Cass. 19893/2010 (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

 

o      il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

o      il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002, non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002 (nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad art. 4 D. Lgs. 297/2002); nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi

 

 

Diritto di soggiorno permanente

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato

o      esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

 

 

Continuita' del soggiorno

 

 

 

Dimostrazione dei requisiti per il diritto di soggiorno

 

o      un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o      idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

 

 

Riconoscimento di equipollenza dei titoli di studio

 

o      domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale

o      titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (Guida MIUR 22/10/2008: in caso di istruzione elementare o media, sufficiente la dimostrazione di aver frequentato 5 o, rispettivamente, 8 anni di scuola), corredato da:

¤       traduzione in lingua italiana certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato

¤       legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto

¤       dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale

o      certificato di cittadinanza europea

o      curriculum degli studi seguiti dall'interessato (distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso

o      programma delle materie del corso seguito, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali

o      dichiarazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

o      eventuali atti idonei a provare la conoscenza di lingua italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei casi di dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media, salvo che siano stati frequentati con profitto corsi istituiti dal MAE o che il titolo straniero preveda l'apprendimento dell'italiano)

o      elenco dei documenti presentati (in duplice copia)

o      fotocopia del documento di identita'

o      fotocopia del bando del corso

o      copia autentica del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

 

 

Guida

 

 

 

Accesso ad attivita' economiche, alla formazione professionale e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali

 

o      fotocopia del documento di identita'

o      fotocopia del bando di concorso

o      copia autentica del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

o      tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico

o      evitare che gli insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di insegnamento

 

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

¤       la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

 

 

 

 

Accesso alla prestazione di servizi

 

o      finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o      servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o      il decreto non si applica

¤       ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

¤       ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

¤       ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

¤       ai servizi finanziari

¤       ai servizi di comunicazione

¤       ai servizi di trasporto

¤       ai servizi di somministrazione di lavoro

¤       ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

¤       ai servizi audiovisivi

¤       al gioco d'azzardo e di fortuna

¤       ai servizi privati di sicurezza

¤       ai servizi forniti da notai

o      sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o      l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o      in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanitˆ pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertˆ di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o      fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o      i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o      il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o      quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione pu˜ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o      qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o      quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o      salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o      le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o      ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o      i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o      la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o      l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o      non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o      salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o      i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

 

 

Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio

 

 

á      Nota: le misure di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento CE 883/2004):

o      pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

o      pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

o      pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

o      pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

o      integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

o      integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

o      assegno sociale (L. 335/1995)

o      maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[186]

o      carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta

o      attestato di diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)

o      iscrizione anagrafica

o      carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso CE slp)

o      carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

o      art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008)

o      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari al beneficio della Carta acquisti per genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L. 133/2008)

o      i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all' art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro[188]

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di prioritˆ a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤       esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤       par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤       la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤       la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

 

 

 

Quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom

 

o      garantire che tutti i bambini Rom portino a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e' inferiroe al 42%

o      pieno accesso alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore alla media europea

o      parita' di accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso di mortalita' infantile

o      parita' di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed elettrica

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri

o      non si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennita' di mobilita', nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[189]

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivitˆ

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro di cui e' stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o      Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o      art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi

 

o      la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o      la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza. Non e' inoltre possibile usufruire della tessere se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure mediche

o      ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera

o      ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o      ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o      a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure viene rimborsata successivamente (nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o      i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o      in caso di temporanea mancanza della TEAM, e' possibile chiedere al proprio ente assicurativo di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE)

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[190] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non iscritte

 

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

 

 

 

o      la copertura assicurata da circ. Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o      circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o      circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o      circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o      circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o      circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o      circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o      circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o      circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari

o      circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o      Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o      circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

o      delib. Prov. Trento 13/5/2010: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, con l'eccezione dell'interruzione volontaria di gravidanza, lasciata a totale carico dell'interessata, non essendo previsto il relativo rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente (Parere ASGI fa osservare, seguendo TAR Lombardia, come L. 194/1978 non distingua tra diversi tipi di interruzione volontaria di gravidanza, quanto piuttosto condizioni l'accesso al servizio sanitario pubblico alla necessita' di tutelare la vita o la salute psico-fisica della gestante, individuando condizioni puntuali al ricorrere delle quali e' ammesso il ricorso alle tecniche di interruzione volontaria di gravidanza e definendo le procedure idonee ad attestare l'effettiva sussistenza di queste condizioni); eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza

 

o      nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤       minore inespellibile

¤       donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤       minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983

¤       minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

¤       persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o      non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Diritto di voto

 

o      i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo Comune di Milano) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune

o      la domanda deve contenere anche la richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia' iscritto

o      alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'

o      il  personale  diplomatico  e  consolare  di  uno  Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono chiedere direttamente  l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede  l'ufficio  diplomatico  o  consolare,  con  espressa dichiarazione  di non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1, co. 4 D. Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o      l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco

o      il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la proposizione del ricorso stesso)

o      in occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari, il Mininterno ha disposto che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte anche oltre tale limite, il Sindaco, accertatosi della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per I'iscrizione anagrafica, puo' rilasciare l'attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32-bis DPR 223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o      i cittadini comunitari, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio

o      gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono

o      i cittadini comunitari che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione

 

o      i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni

o      non e' richiesto comprovare la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente

o      la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L. 128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge 408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria presso il casellario giudiziale

 

 

Misure di protezione sociale

 

o      disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

Minori comunitari non accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo

 

 

o      finalita': migliorare la situazione dei minori rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti

o      ai fini dell'accordo, per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore, ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo la legge romena

o      i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale

o      al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico

o      un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle associazioni di volontariato, coordina l'assistenza dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno

o      garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti in Italia

o      attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia

o      valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio

 

o      ritrovamento

¤       sul territorio

¤       su segnalazione da parte di una struttura sanitaria o meno

¤       su segnalazione di autorita' rumene

o      identificazione

¤       dati: generalita', nazionalita', minore eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del minore riguardo al rimpatrio

¤       in caso di dati incongruenti o inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici

¤       se risulta che il minore non sia rumeno, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al consolato competente (se il minore e' comunitario)

¤       se il minore e' rumeno, viene segnalato al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che il console e' nominato tutore?)

¤       indagine su presenza di familiari in Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e' informata tempestivamente la Procura minorile

¤       l'inserimento dei dati e' effettuato dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR

o      segnalazione

¤       destinatari: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR

¤       effettuata dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura, dalla prefettura stessa

¤       il procuratore per i minorenni chiede al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore

¤       il Giudice minorile (o quello tutelare) dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione o un'alternativa)

¤       il giudice competente, in caso di incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali

o      affidamento a struttura di accoglienza

¤       effettuato dall'autorita' di P.S.

¤       la struttura e' quella di accoglienza indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea

¤       l'OCR valuta il programma di rientro (nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche' "al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)

¤       la prefettura incarica un assistente sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma di protezione fino al rimpatrio

¤       l'assistente sociale e' tenuto anche a collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in Romania e al monitoraggio post-rimpatrio

¤       l'Ente locale provvede al trasferimento materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)

¤       la struttura sanitaria competente fornisce assistenza e cure necessarie

¤       se la struttura di accoglienza, a seguito di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente (minore comunitario)

¤       in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta' personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale per i minorenni, Comunita')

o      gestione del programma di rientro

¤       l'OCR coordina la definizione e l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione del minore

¤       in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione

o      monitoraggio post-rientro

¤       l'OCR registra i dati relativi al progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante visite di esperti)

o      ottenere una gestione coordinata e omogenea delle procedure

o      valutare, nel rispetto del prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li rimpatrio, le singole posizioni

o      definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento in patria

 

 

SOLVIT

 

 

 

Limiti al diritto di soggiorno

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona, anche a seguito di patteggiamento

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato d'arresto europeo) anche a seguito di patteggiamento

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent. Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Nota: sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[191] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); si deve ritenere quindi che il diritto di soggiorno possa essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; la Commissione europea ha censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408-03; nota: in quanto misure di sicurezza, tuttavia, dovrebbero essere applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione

o      occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o      la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent. Corte Giust. C-33-07)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino e Trib. Firenze)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato, se si tratta di familiare straniero di cittadino comunitario (L. 94/2009)[192]

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[193] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[194] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. (riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti

 

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤       il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤       che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤       che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009)[196] grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

¤       che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[197]

¤       la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤       che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤       che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤       la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤       che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o      riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o      non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o      e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o      non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o      il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o      non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o      una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento

 

 

 

Istanza di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento

 

o      il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza

o      in caso di provvedimento di allontanamento per motivi (ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e' significativa solo in tale caso

o      in caso di provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non e' quindi significativa

 

 

 

 

Matrimoni fittizi

 

o      un matrimonio e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno

o      la qualita' della relazione e' irrilevante

o      le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i loro legititmi diritti

o      tali misure non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

o      accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

o      l'accertamento dell'abuso deve far riferimento al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione

o      criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

¤       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

¤       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

¤       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)

¤       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

o      criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

¤       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

¤       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

¤       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

¤       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

¤       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno

¤       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

¤       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

o      l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

o      il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

o      il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

 

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

 

o      illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤       l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤       questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤       prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤       con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

o      illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 

 

Trasferimento di persone condannate

 

o      la persona e' cittadina del secondo Stato

o      la sentenza e' definitiva

o      la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o      i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o      la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤       in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤       in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o      il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

o      la Corte precisa come

¤       il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa  stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤       gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤       spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤       spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia

o      giurisprudenza precedente:

¤       Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤       questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤       Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

 

 

Concessione della cittadinanza

 

 

 

Dati sulle rimesse

 

o      flussi: 1.166 milioni di euro (2007); 1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)

o      il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

 

 

 

42.  Neocomunitari (*)

 

Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro

 

o      libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)

o      per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su apposito modulo) spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)

o      archiviate quelle per i settori apperti

o      trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)

 

 

Effetto su espulsioni e su reati pregressi

 

 

 

Effetto sulle richieste di ricongiungimento

 

 

 

Iscrizione anagrafica

 

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Indennita' di disoccupazione

 

 

 

 

 



[1] In precedenza: CPT.

[2] In precedenza, il testo di art. 1, co. 2 T.U. recitava "se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli".

[3] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte

á      per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale, sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, etc.)

[4] In precedenza: entro quote fissate per l'anno precedente.

[5] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[6] In precedenza: quarto.

[7] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno 30 gg. negli altri casi.

[8] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte

á      per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale, sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, etc.)

[9] In precedenza, era punita la mancata esibizione del passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno.

[10] In precedenza: fino a 800.000 lire.

[11] In precedenza: fino a sei mesi.

[12] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[13] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[14] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[15] In precedenza: quinquennale.

[16] In precedenza: trascorso un anno.

[17] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[18] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ. Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (circ. Mininterno 6/4/2007).

[19] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/38/CE).

[20] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.

[21] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.

[22] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.

[23] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[24] In precedenza, si riteneva erroneamente rilevante solo il soggiorno prolungato in un paese che fosse, per tutta la durata di tale soggiorno, uno Stato membro (Circ. Mininterno 16/2/2007).

[25] In precedenza: compilazione off-line (circ. Mininterno 8/11/2007).

[26] In precedenza: istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno (circ. Mininterno 8/11/2007).

[27] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[28] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[29] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro., collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione.

[30] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.

[31] In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del lavoratore, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Minlavoro 9/2005)

[32] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[33] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[34] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[35] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[36] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[37] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[38] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[39] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[40] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[41] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[42] In precedenza: da L. 248/2006.

[43] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[44] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[45] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[46] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[47] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[48] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[49] In precedenza, solo la DPL.

[50] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[51] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[52] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[53] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[54] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[55] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[56] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[57] In precedenza: da L. 248/2006.

[58] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[59] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[60] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[61] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[62] In precedenza, solo la DPL.

[63] In precedenza: adottato di concerto con con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo.

[64] In precedenza: sentito il Dipartimento dello spettacolo.

[65] In precedenza, anche fidejussione.

[66] In precedenza, anche garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno.

[67] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[68] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[69] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[70] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[71] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[72] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[73] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.

[74] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.

[75] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.

[76] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[77] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.

[78] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[79] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[80] In precedenza, attestazione di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL.

[81] In precedenza: rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico allĠautoritaĠ consolare entro 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.); trascorso senza esito tale limite dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[82] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[83] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[84] In precedenza: 90 gg.

[85] In precedenza: quarto.

[86] In precedenza: quarto.

[87] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.

[88] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[89] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[90] In precedenza: quarto.

[91] In precedenza: quarto.

[92] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[93] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[94] In precedenza, la presenza dell'altro genitore in Italia era irrilevante.

[95] In precedenza, era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[96] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi scolastici.

[97] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[98] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[99] In precedenza: superiore a 10 anni.

[100] In precedenza: 15 gg.

[101] In precedenza: 15 gg.

[102] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[103] In precedenza: caso di prolungamento del soggiorno breve non contemplato esplicitamente; Trib. Lecce: non e' punibile, a seguito della trasgressione dell'ordine (per altro, legittimo) di lasciare l'Italia, lo straniero che sia stato espulso per essersi trattenuto oltre la scadenza del periodo di soggiorno autorizzato per turismo, dal momento che tale situazione non e' contemplata da art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998

[104] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno, con applicazione del rito direttissimo.

[105] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.

[106] In precedenza, questione non disciplinata in modo chiaro. Giurisprudenza contrastante: Trib. Ancona (citato in articolo di P. Cognini): se l'ordine di lasciare lĠItalia entro 5 gg. e' impartito per impossibilita' di trattenimento motivato dal differimento del respingimento l'inottemperanza non costituisce reato; in senso contrario, Sent. Cass. 28480/2007 (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2007)

[107] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.

[108] In precedenza, trattenimento obbligatorio (L. 271/2004).

[109] In precedenza, la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006 e 19436/2006, citata in Ansa 6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art. 14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent. Cass. 31395/2007).

[110] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord. Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio.

[111] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.

[112] In precedenza: quarto.

[113] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.

[114] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.

[115] In precedenza: superiore a 10 anni.

[116] In precedenza: 15 gg.

[117] In precedenza: 15 gg.

[118] In precedenza: quarto.

[119] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[120] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[121] In precedenza, delle penali della non ottemperanza.

[122] In precedenza: caso di prolungamento del soggiorno breve non contemplato esplicitamente; Trib. Lecce: non e' punibile, a seguito della trasgressione dell'ordine (per altro, legittimo) di lasciare l'Italia, lo straniero che sia stato espulso per essersi trattenuto oltre la scadenza del periodo di soggiorno autorizzato per turismo, dal momento che tale situazione non e' contemplata da art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998

[123] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno, con applicazione del rito direttissimo.

[124] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.

[125] In precedenza, questione non disciplinata in modo chiaro. Giurisprudenza contrastante: Trib. Ancona (citato in articolo di P. Cognini): se l'ordine di lasciare lĠItalia entro 5 gg. e' impartito per impossibilita' di trattenimento motivato dal differimento del respingimento l'inottemperanza non costituisce reato; in senso contrario, Sent. Cass. 28480/2007 (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2007)

[126] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.

[127] In precedenza, trattenimento obbligatorio (L. 271/2004).

[128] In precedenza, la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006 e 19436/2006, citata in Ansa 6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art. 14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent. Cass. 31395/2007).

[129] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord. Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio.

[130] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.

[131] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[132] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[133] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[134] In precedenza: da L. 248/2006.

[135] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[136] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[137] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[138] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[139] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[140] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[141] In precedenza, solo la DPL.

[142] In precedenza, si applicavano le seguenti disposizioni:

á      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

á      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto, il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

á      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante, ovvero (da L. 271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004) sono aumentate

á      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona

á      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

á      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

á      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

á      giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie ulteriori indagini.

[143] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.

[144] In precedenza: superiore a 10 anni.

[145] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[146] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di nascita e filiazione e gli atti di morte

á      tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi sanitari

[147] In precedenza: quarto.

[148] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).

[149] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[150] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).

[151] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota Minlavoro).

[152] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[153] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[154] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.

[155] In precedenza: un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

[156] In precedenza, era previsto che che il giudice valutasse ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile gli elementi addotti dal ricorrente.

[157] In precedenza, valeva la seguente disposizione transitoria: fino all'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al D. Lgs. 25/2008, continuano ad operare le Commissioni territoriali previste dal DPR 303/2004 (circ. Mininterno 11/3/2008). Alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione territoriale corrispondente e per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 - ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione): Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige), Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna), Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria), Foggia (per la Puglia), Crotone (per Calabria e Basilicata), Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna), Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania). Era stato inoltre stabilito che le Commissioni territoriali potessero essere inviate per operare nella circoscrizione territoriale di altra Commissione per l'esame delle domande, ai fini di un piu' rapido espletamento delle procedure (Ord. PCM 3506/2006), e che il Mininterno fosse autorizzato ad istituire fino a 3 Commissioni territoriali ulteriori, determinandone la competenza territoriale; si sarebbero applicate, in questo caso, le norme a regime, salvo il fatto che il rappresentante dell'ente territoriale sarebbe stato nominato dal Sindaco del Comune in cui la commissione ha sede (ord. PCM 12/10/2007).

[158] In precedenza: con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno.

[159] In precedenza: obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai fini di fornire tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili all'esame della domanda.

[160] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di respingimento o di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.

[161] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.

[162] In precedenza, l'accoglienza obbligatoria era disposta anche a seguito di presentazione di domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento.

[163] In precedenza, ricorso e decreto erano solo comunicati alla Commissione competente.

[164] In precedenza: previsto solo l'intervento, in giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.

[165] In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di respingimento. Si noti che ora, per questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE; l'assenza di effetto sospensivo del ricorso continua quindi ad applicarsi.

[166] In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di respingimento (si noti che ora, per questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE). Per il ricorrente per il quale fosse stata disposta l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale, era previsto l'effetto sospensivo automatico del ricorso e il rilascio di un permesso per richiesta di asilo.

[167] In precedenza: la sentenza era solo comunicata alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente

[168] In precedenza, la'rt. 35, co. 14 D. Lgs. 25/2008 conteneva un riferimento errato al comma 6, anziche' al comma 5, dello stesso articolo.

[169] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[170] In precedenza, era previsto, transitoriamente, che le Commissioni territoriali previste dal DPR 303/2004 continuassero ad operare fino all'adozione del decreto del Ministro dell'interno che istituira' le nuove (circ. Mininterno 11/3/2008).

[171] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[172] In precedenza: acquista.

[173] In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.

[174] In precedenza, vi era ambiguita' riguardo alla necessita' che il periodo di residenza legale fosse maturato successivamente alla celebrazione del matrimonio. Dai moduli riportati nel dossier Mininterno sulla cittadinanza si evinceva, tuttavia, come tale necessita' fosse ritenuta sussistente nella prassi.

[175] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.

[176] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.

[177] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[178] In precedenza, se piu' favorevoli.

[179] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.

[180] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[181] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[182] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ. Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (circ. Mininterno 6/4/2007).

[183] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/38/CE).

[184] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[185] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[186] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[187] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota Minlavoro).

[188] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[189] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[190] In precedenza: quarto.

[191] In precedenza: superiore a 10 anni.

[192] In precedenza, anche in caso di cittadino comunitario (L. 125/2008).

[193] In precedenza: 15 gg.

[194] In precedenza: 15 gg.

[195] In precedenza: superiore a 10 anni.

[196] In precedenza: quarto.

[197] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.