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Procedura : 2011/2753(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0392/2011

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PV 06/07/2011 - 17

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PV 07/07/2011 - 7.5
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Testi approvati :

P7_TA(2011)0336

Testi approvati
Giovedì 7 luglio 2011 - Strasburgo Edizione provvisoria
Modifiche del sistema Schengen
P7_TA-PROV(2011)0336B7-0392, 0393, 0400 e 0456/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle modifiche del sistema Schengen

Il Parlamento europeo ,

–  visti l'articolo 2 TUE e gli articoli 3, 18, 20, 21, 67, 77 e 80 TFUE,

–  visto l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,

–  vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990,

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(1) ,

–  visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(2) ,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)0624),

–  visto il progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen,

–  vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3) ,

–  vista la comunicazione della Commissione europea sulla migrazione del 4 maggio 2011 (COM(2011)0248),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 9 giugno 2011,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, con l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e l'introduzione di una libertà di circolazione senza precedenti per una popolazione di oltre 400 milioni di persone e su un territorio di 4 312 099 km2, rappresentano uno dei maggiori successi del processo d'integrazione europea,

B.  considerando che la libertà di circolazione è diventata uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e uno dei fondamenti dell'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sancisce il diritto del cittadino di circolare e di soggiornare liberamente in tutti gli Stati membri, godendo al contempo degli stessi diritti, tutele e garanzie, incluso il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità,

C.  considerando che, in base al codice frontiere Schengen e all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà di circolazione nell'Unione europea può essere accordata, a determinate condizioni, anche ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro,

Avvenimenti recenti

D.  considerando che, in particolare lo scorso anno, si è verificato uno massiccio spostamento di persone da molti paesi nordafricani; che, viste le pressioni subite recentemente dal sistema Schengen, alcuni Stati membri stanno valutando l'opportunità di ripristinare i controlli alle frontiere nazionali di fronte all'improvviso afflusso di immigrati,

E.  considerando che il 4 maggio 2011 la Commissione ha presentato una serie di iniziative per una strategia più strutturata in materia di migrazione, che tiene conto in particolare dei recenti sviluppi nell'area del Mediterraneo e include una proposta su Schengen; che nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 si chiede alla Commissione di presentare una proposta concernente l'introduzione di un «meccanismo di salvaguardia» per far fronte a «situazioni eccezionali» che possono mettere a rischio il funzionamento della cooperazione Schengen,

Codice frontiere Schengen/politica in materia di migrazione

F.  considerando che le norme Schengen che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere interne sono state stabilite nel codice frontiere Schengen, i cui articoli da 23 a 26 definiscono le misure e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne; che tali controlli, tuttavia, dato il loro carattere unilaterale, non consentono il prevalere dell'interesse collettivo dell'Unione europea,

G.  considerando che la creazione dello spazio Schengen ha portato alla definizione di una frontiera esterna comune, la cui gestione è anche di competenza dell'Unione europea a norma dell'articolo 80 TFUE; che l'Unione europea non ha ancora pienamente adempiuto a tale obbligo, pur avendo cercato di instaurare controlli efficaci e una cooperazione tra le autorità doganali, di polizia e giudiziarie, di sviluppare una politica comune in materia di immigrazione, asilo e visti, e di creare il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema di informazione visti (VIS),

Meccanismo di valutazione

H.  considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare piena attuazione alle misure di accompagnamento che consentono l'abolizione di tali controlli; che la sicurezza dello spazio Schengen dipende dal rigore e dall'efficacia con cui ogni Stato membro effettua i controlli alle proprie frontiere esterne, nonché dalla qualità e dalla rapidità con cui vengono scambiate le informazioni attraverso il SIS; che l'inadeguato funzionamento di uno qualsiasi di questi elementi mette a rischio la sicurezza dell'Unione europea nel suo insieme,

I.  considerando che è essenziale valutare il rispetto da parte degli Stati membri dell'acquis di Schengen al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen; che il meccanismo di valutazione basato sul gruppo di lavoro «Valutazione di Schengen» (SCH-EVAL), un organo puramente intergovernativo, non si è dimostrato sufficientemente efficace,

J.  considerando che occorre abolire i doppi standard applicati attualmente per quanto riguarda Schengen, laddove a tutti i paesi candidati vengono imposti requisiti molto severi mentre i paesi che sono già membri dello spazio Schengen sono trattati con grande tolleranza,

K.  considerando che un nuovo meccanismo di valutazione è stato definito nella proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che è attualmente all'esame del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria; che questo meccanismo specifica già le procedure, i principi e gli strumenti per supportare e valutare il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, anche in caso di eventi imprevisti,

Codecisione

L.  considerando che l'articolo 77 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti tra l'altro i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne,

Importanza di Schengen

1.  sottolinea che la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen rappresenta uno dei maggiori successi dell'integrazione europea, che Schengen ha un impatto positivo sulla vita di centinaia di migliaia di cittadini europei, in quanto facilita l'attraversamento delle frontiere e stimola l'economia, che la libertà di circolazione costituisce un diritto fondamentale e un pilastro della cittadinanza dell'Unione europea, e che le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono stabilite nei trattati e nella direttiva 2004/38/CE;

Governance di Schengen/meccanismo di valutazione

2.  raccomanda vivamente il rafforzamento della governance di Schengen, al fine di garantire che ciascuno Stato membro possa controllare effettivamente la sua parte delle frontiere esterne dell'Unione europea, di rafforzare la fiducia reciproca e di creare fiducia nell'efficacia del sistema europeo di gestione delle migrazioni; sottolinea con forza la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti al più forte afflusso di immigrati, al fine di aiutarli ad affrontare questa situazione straordinaria;

3.  ritiene che il nuovo meccanismo di valutazione, attualmente discusso in Parlamento, farà parte della risposta a questo problema, nella misura in cui assicura un monitoraggio efficace di qualsiasi tentativo di introdurre controlli illegali alle frontiere interne e rafforza la fiducia reciproca; ritiene altresì che il nuovo meccanismo di valutazione di Schengen permetta già di chiedere e di ottenere sostegno per gli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dell'acquis di Schengen in caso di pressione eccezionale alle frontiere esterne dell'Unione europea;

4.  sottolinea la necessità di garantire una corretta attuazione e applicazione delle norme Schengen da parte degli Stati membri anche dopo l'adesione; sottolinea che ciò implica anche aiutare, in una fase iniziale, gli Stati membri che sono confrontati a difficoltà, in modo tale che possano risolvere le loro carenze con il sostegno concreto delle agenzie dell'Unione europea; ritiene che l'attuale meccanismo di valutazione dovrebbe essere rafforzato e trasformato in un sistema dell'Unione europea;

5.  ritiene che l'efficacia del meccanismo di valutazione dipenda dalla possibilità di applicare sanzioni qualora le carenze persistano e siano tali da mettere a rischio la sicurezza globale dello spazio Schengen; ricorda che lo scopo principale delle sanzioni è la dissuasione;

Codice frontiere Schengen

6.  ritiene che le condizioni necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in circostanze eccezionali siano già chiaramente definite nel regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), i cui articoli 23, 24 e 25 prevedono la possibilità di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne solamente in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna; invita la Commissione a presentare un'iniziativa intesa a definire la rigorosa applicazione di questi articoli da parte degli Stati membri;

7.  è pertanto del parere che qualsiasi nuova deroga rispetto alle norme in vigore, ad esempio ulteriori motivi per il ripristino dei controlli di frontiera «in via eccezionale», non avrebbe sicuramente l'effetto di rafforzare il sistema Schengen; sottolinea che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo alle frontiere esterne non può in nessun caso essere considerato di per sé come un ulteriore motivo per ripristinare i controlli alle frontiere;

8.  deplora vivamente il tentativo di vari Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere, che mette chiaramente in discussione lo spirito stesso dell'acquis di Schengen;

9.  ritiene che i recenti problemi emersi in relazione a Schengen siano radicati nella riluttanza ad attuare politiche europee comuni in altri settori, in particolare un regime europeo comune in materia di asilo e migrazione (che includerebbe le questioni dell'immigrazione irregolare e della lotta alla criminalità organizzata);

10.  ribadisce l'estrema importanza di realizzare progressi a tale riguardo, considerando che il termine per la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è fissato al 2012;

11.  ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi nuovo meccanismo Schengen che persegua obiettivi diversi dal potenziamento della libera circolazione e dal rafforzamento della governance UE dello spazio Schengen;

Codecisione

12.  sottolinea che qualsiasi tentativo di discostarsi dall'articolo 77 TFUE quale base giuridica corretta per tutte le misure in questo settore sarà considerato come un'infrazione rispetto ai trattati dell'Unione europea e si riserva il diritto di utilizzare se necessario tutti i mezzi di ricorso disponibili;

o
o   o

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(2) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(3) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 6.

Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2011Avviso legale