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Sentenza n. 3994 del 3 luglio 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3710 del 2011, proposto da:
Saer Pene, Cheikh Sow, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Fontana, Paolo Ghiara, con domicilio eletto presso Stefano Parretta in Roma, Piazzale Clodio, 12;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 04538/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e udito l’avvocato dello Stato Clemente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante, cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dallo stesso ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal TAR l’interessato ha proposto appello lamentando in particolare la non riconducibilità del reato anzidetto tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. in relazione ai quali l’art. 1 ter, 3° comma, lett. c) esclude espressamente la possibilità della regolarizzazione.

2. L’appello è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.

2.1. Come ritenuto dalla recente pronuncia della Adunanza Plenaria (dec.n.7/2011), la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. del reato di violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale (di cui all’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998) deve considerarsi ormai superata, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.115 del 2008, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28 aprile 2011, in causa C-61/11 PPU: la quale ha stabilito che la Direttiva in parola “deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”.

2.2. Il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un reato che deve considerarsi abolito con la entrata in vigore della normativa comunitaria, con conseguente cessazione degli effetti della condanna stessa, a norma dell’art.2 c.p. (come precisato dalla Adunanza Plenaria) è dunque illegittimo, non essendo ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellato.

3. Per quanto precede l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento di rigetto della istanza di emersione con il conseguente obbligo della Amministrazione di riesaminare l’istanza stessa in conformità delle statuizioni della presente decisione.

4. La novità della questione consente di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Domenica, 3 Luglio 2011

 
 
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