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Sentenza n. 3996 del 3 luglio 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2011, proposto da:
Blerand Shemlikaj, rappresentato e difeso dagli avv. Luisella Speccher, Svetlana Turella, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro N. 25;

contro

Questura di Trento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00015/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Mazzarelli su delega di Speccher e dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellante, cittadino albanese, regolarmente residente in Italia, alla scadenza del suo permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo.

Con provvedimento notificato in data 15.12.2009 l’Amministrazione ha negato il rinnovo basandosi sulla circostanza che l’istante era stato condannato in data 29.12.2006 a quattro anni di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Trento, divenuta irrevocabile, per traffico di sostanze stupefacenti.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento che l’ha respinto.

3. Con l’odierno atto di appello l’interessato ripropone le doglianze già avanzate in primo grado.

Egli sostiene che la condanna riportata non può considerarsi di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece una specifica valutazione della pericolosità del soggetto, e dovendosi tener conto in ogni caso della “sopravvenienza di nuovi elementi”, che nella fattispecie sarebbero costituiti dalla positiva valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza, dai Carabinieri, e dall’assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena.

4. L’appello è infondato.

Come ha ritenuto questo Consiglio in fattispecie analoghe a quella in esame, l’art.4, 3° comma, d.lgs. n.286/1998 individua una serie di fattispecie criminali (e tra esse i reati in materia di traffico e spaccio di stupefacenti) considerate di per sé come ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto (cfr. in termini, tra le altre: Cons.St.VI, n.2866/2006 e n.415/2008).

E’ ben vero che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5. comma 5, d.lgs. cit., il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone l’esame di eventuali elementi sopravvenuti, ma nel caso in esame non possono giovare all’istante i giudizi positivi espressi con riferimento alla condotta tenuta durante l’espiazione della pena, trattandosi di elemento che fa permanere intatto il disvalore attribuito dal legislatore (con l’art.4, comma 3, d.lgs. cit.) alla condanna per traffico di stupefacenti.

Ed invero, gli “elementi sopravvenuti” cui fa riferimento l’art. 5, comma 5, sono quelli che vengono ad integrare i titoli e i requisiti originariamente mancanti o incompleti; quando però l’impedimento al rilascio o rinnovo del permessso di soggiorno sia costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge – nella fattispecie la pregressa condanna penale - il solo “elemento sopravvenuto” di cui si possa eventualmente tener conto è il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa (ad esempio, una sentenza di appello o di cassazione, ovvero di revisione, che faccia venir meno la condanna)

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Domenica, 3 Luglio 2011

 
 
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