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Sentenza n. 3998 del 3 luglio 2011 Consiglio di Stato

Diniego legalizzazione rapporto di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2011, proposto da:
Nashir Talukdar, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, Lucia Sbano, con domicilio eletto presso Lucia Sbano in Roma, P.Le Clodio, 12;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 04981/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO LEGALIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avvocato Franzin su delega di Sbano e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il sig. Talukdar Nashir, cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia rigettava l’istanza di Abrate Pierpaolo diretta ad ottenere la legalizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 1 d.l. 9 settembre 2002, n.195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n.222.

2. Con sentenza n. 4981 del 2010 il TAR ha respinto il ricorso “per la mancanza del requisito fondamentale della sussistenza di un reale rapporto di lavoro da regolarizzare”.

3. Il sig. Talukdar ha interposto appello adducendo la erroneità della decisione per non aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 5, 5° comma, d.lgs.n.286/1998, degli elementi sopravvenuti, costituiti dall’aver svolto costantemente una regolare attività lavorativa, e dal fatto di soggiornare da ben undici anni nel territorio dello Stato.

4. L’appello è infondato.

Al riguardo giova osservare che secondo una giurisprudenza consolidata, confermata anche dalla Adunanza Plenaria (cfr. dec. Ad. Pl. n.4/2006), condizione imprescindibile per la legalizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1 d.l. n.195 del 2002 (convertito in legge n.222 del 2002) è che il lavoratore extracomunitario abbia svolto attività lavorativa (in posizione irregolare) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto.

La mancanza dell’anzidetto requisito, di cui ha dato atto la sentenza di primo grado, e che peraltro non costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio, rende dunque pienamente legittimo l’impugnato diniego di regolarizzazione, né in contrario giova richiamarsi all’art.5, comma 5, d.lgs. citato, giacchè gli “ elementi sopravvenuti” invocati dal ricorrente risultano del tutto irrilevanti ai fini di integrazione del necessario presupposto della sanatoria di cui alla legge n. 202/2002: che, giova ribadire, è costituito dalla documentata prestazione di una attività lavorativa nel trimestre indicato dal legislatore.

Trattandosi, invero, di sanatoria, ossia di un beneficio concesso da norma eccezionale applicabile una tantum, i suoi requisiti debbono essere verificati rigorosamente e dovevano essere posseduti alla scadenza indicata dalla norma. Fatti diversi e/o successivi verranno in considerazione, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno nelle forme ordinarie, se ne verrà fatta richiesta.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Domenica, 3 Luglio 2011

 
 
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