Domenica, 3 Luglio 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 5797 del 1 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza autorizzazione al rientro in Italia

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*****, rappresentatao e difesao dall'avv. Cino Benelli, con domicilio eletto presso Ruggero Dipaola in Roma, via Paisiello, 15;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello StatoIlia Massarelli, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell’Interno in data 21 gennaio 2009 (prot. n. 400 C/5930/A16/2007) con il quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione al rientro in Italia, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione al rientro in Italia ai sensi dell’art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998.

L'impugnato decreto risulta adottato sul presupposto che la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato è stata respinta dal competente Sportello Unico.

Deduce lail ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto e/o illogicità della motivazione.

Con ordinanza emessa alla camera di consiglio del 30 luglio 2009, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e, conseguentemente, sospendeva l’efficacia del provvedimento invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza in oggetto.

A fronte dell’inerzia serbata dalla Amministrazione anche a seguito dei solleciti inoltrati dalla ricorrente, la ricorrente chiedeva l’esecuzione forzata della misura cautelare adottata.

Con provvedimento n. 1499 del 19 novembre 2009, il Tribunale ordinava alla Amministrazione di provvedere alla esecuzione della predetta cautela previo riesame dell’impugnato decreto alla luce delle considerazioni esposte nella stessa ordinanza.

Con comunicazione n. 400/A/2009/A16/5939 del 28 novembre 2009 il Ministero dell’Interno respingeva nuovamente l’istanza di speciale autorizzazione al rientro in Italia rilevando che “dalla documentazione agli atti risulta che già al momento di presentazione della richiesta (20/7/2007), la ricorrente non avrebbe potuto fruire della quota d’ingresso relativa al decreto flussi anno 2006, secondo le disposizioni previste dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 286/1998, in quanto il nulla-osta al lavoro rilasciato in suo favore al datore di lavoro era già stato revocato, in data 6 marzo 2007, dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione, risultando l’interessata destinataria di provvedimento prefettizio di espulsione adottato il 20 febbraio 2006 sotto altro nome. Inoltre, l’ulteriore richiesta nominativa di assunzione in suo favore presentata dal datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi anno 2007 risulta essere stata rigettata dal suddetto S.U.I. presso la Prefettura-UTG di Firenze”.

Con motivi aggiunti notificati e depositati, la ricorrente impugnava anche tale provvedimento di rigetto deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorso è fondato.

La censura è fondata.

Osserva il Collegio come la motivazione adottata dalla Amministrazione – sia nel provvedimento originariamente impugnato che nell’atto di riesame – da da un lato non chiarisce le ragioni sottostanti al diniego di rilascio di speciale autorizzazione – non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dalla stessa – e, dall’altro appare illogica.

L’Amministrazione, infatti, si limita a rigettare la istanza della ricorrente senza in alcun modo evidenziare la concreta sussistenza della permanente disponibilità, in capo al sig. Renzo Giorgetti, alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato.

D’altra parte, occorre anche rilevare la illogicità della motivazione deil provvedimentio impugnati che fondano il diniego oggetto di impugnazione sulla circostanza dell’intervenuto rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato che, a sua volta, respinge l’istanza sulla base della intervenuta espulsione della richiedente.

Se, dunque, appare corretto il rilievo della Amministrazione secondo cui “la speciale autorizzazione di cui trattasi non costituisce presupposto necessario per il rilascio del nulla-osta al lavoro” è altresì evidente osservare come l’impedimento al rientro in Italia non può essere costituito unicamente dalla intervenuta espulsione che, di per sé, appare superabile proprio per il tramite della speciale procedura prevista dalla legge.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha motivato in maniera tautologica il rigetto dell’istanza avanzata dalla ricorrente indicando quale unica causa ostativa al rilascio della speciale autorizzazione al rientro in Italia il diniego di nulla-osta al lavoro che, a sua volta, trova il suo fondamento nella intervenuta espulsione; il riferimento all’intervenuta espulsione quale unica causa ostativa, dunque, non consente di individuare le concrete ragioni sottese al diniego della istanza di speciale autorizzazione che, sotto tale profilo, appare viziata per difetto di motivazione.

Conseguentemente e per le ragioni indicate, senza in alcun modo considerare che la speciale autorizzazione al rientro in Italia costituisce il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta al lavoro e non già una conseguenza dello stesso.

Il ricorso, conseguentemente, ed i motivi aggiunti appaiono fondati e, pertanto, per tali ragioni, devono e essere accolto; e, per l'effetto, va annullato l'impugnato rigetto della istanza di concessione della speciale autorizzazione al rientro in Italia, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe propostio, lio accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di rigetto della istanza di speciale autorizzazione al rientro in Italia fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE                                                                                         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 1 Luglio 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »