Sentenza n. 6538 del 20 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Silenzio - rifiuto formatosi sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;
SILENZIO - RIFIUTO FORMATOSI SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.
Alla Camera di Consiglio odierna la causa è trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.
Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine, nella fattispecie in esame, è inutilmente spirato in data 28.11.2010, non essendo stata a tutt’oggi adottata nessuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro il termine massimo di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Giovedì, 21 Luglio 2011