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Sentenza n. 6527 del 20 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per affidamento/minore età - conversione del titolo ed il rilascio per lavoro subordinato - la Questura ha rivalutato la posizione del ricorrente alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia ed ha annullato il provvedimento impugnato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7051 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Ligorio, Mila Dusseldori, con domicilio eletto presso Vincenzo Ligorio in Roma, via Ovidio, 9;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma in data 11.5.2010 e notificato in data 16.7.2010 con il quale veniva disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente era già titolare di permesso di soggiorno per affidamento/minore età ed aveva chiesto la conversione del titolo ed il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con l’ordinanza n. 4409/10 la sua domanda cautelare è stata accolta.

Con nota del 24/6/2011, depositata in giudizio in data 25/6/2011, la Questura di Roma ha dichiarato di aver rivalutato la posizione del ricorrente alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, e di aver annullato il provvedimento impugnato.

Ha altresì dichiarato che – verificata la sussistenza attuale dei requisiti – rilascerà il titolo di soggiorno all’interessato aggiornando gli archivi informatici di P.S.

Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dalla Questura di Roma, dichiara il ricorso improcedibile in quanto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato già annullato in autotutela da parte dell’Amministrazione, e non vi è quindi più alcun interesse alla coltivazione del giudizio.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 20 Luglio 2011

 
 
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