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Sentenza n. 5784 del 1 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Unità Dublino - trasferimento nella Repubblica Ceca del ricorrente quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo politico

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7657 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- trasferimento in repubblica Ceca del ricorrente quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo politico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, di etnia curda, in data 26 novembre 2009 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L’Amministrazione ha verificato - attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC - che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga istanza in Cecoslovacchia in data 20 marzo 2008; l’Unità Dublino - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 - ha inviato alla Repubblica Ceca in data 30 marzo 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/2003.

Rilevata l’accettazione della Repubblica Ceca, in base all’art. 16.1 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Cecoslovacchia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 7 aprile 2010, notificato il 14 giugno 2010, ha disposto il trasferimento nel ripetuto Stato esteroin Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Repubblica Ceca è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della peculiare situazione del ricorrente connessa alle gravi condizioni di salute evidenziate dalla documentazione medica prodotta agli atti del giudizio.

Così come risulta dai certificati medici prodotti agli atti e dalla complessiva documentazione depositata, l’odierno ricorrente “presenta un quadro sindromico complesso attribuibile verosimilmente ad esperienze traumatiche ripetute e continuate” e necessita “di frequenti controlli specialistici psichiatrici per il monitoraggio clinico e della terapia farmacologia in atto che dovrà essere mantenuta per un congruo periodo di tempo (almeno 8-12 mesi)” (si veda la certificazione del Centro per lo studio ed il trattamento delle patologie post-traumatiche e da stress in data 30 luglio 2010 – doc. 5 della produzione di parte ricorrente; nello stesso senso si veda anche la certificazione del dott. Zerbino – doc. n. 3 – da cui risulta la necessità di un periodo di assistenza psicoterapeutica avviato presso le strutture della Associazione Umanitaria “Medici contro la tortura”).

La peculiare condizione clinica del ricorrente evidenziata in sede di istanza di protezione internazionale e ribadita nell’odierno ricorso, dunque, appare tale da giustificare la possibile permanenza in Italia del ricorrente che, infatti, ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale S. Giovanni di Roma che potrebbe essere compromesso dal trasferimento dello stesso in altra nazione (si veda in proposito la relazione della Croce Rossa Italiana in data 24 aprile 2010 – doc. n. 4 di parte ricorrente – da cui risulta che “il lavoro clinico è allo stato attuale reso particolarmente difficoltoso dagli accadimenti che coinvolgono il paziente e che riguardano il suo iter per il riconoscimento di protezione internazionale, causandogli questi un profondo stato di irrequietezzaa e di agitazione psicomotoria” e che “visto lo stato di profonda prostrazione (…) si ritiene importante che il Sig. ***** possa al più presto poter proseguire nell’iter legale al fine dell’ottenimento dei documenti, così che sia possibile, attraverso ulteriori interventi di sostegno psicosociale, favorire il processo di integrazione e di tutela del benessere psicofisico”).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione dell’odierno ricorrente – per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato dal ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE                                                                                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 1 Luglio 2011

 
 
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