Sentenza n. 6541 del 20 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi della L. n. 102/2009 - diniego accesso ai documenti - ricorso ex art. 116 C.P.A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Michelina Stefania, con domicilio eletto presso Michelina Stefania in Roma, via Machiavelli, 47;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Deduce il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso con conseguente pregiudizio della propria posizione giuridico-soggettiva.
Il ricorso è infondato.
Così come risulta dalla documentazione depositata in atti, a seguito della istanza di emersione presentata dalla Sig.ra ***** in data 26 settembre 2009 perveniva allo Sportello Unico in data 8 febbraio 2010 una raccomandata a firma del figlio della Sig.ra **** – deceduta nelle more della procedura – con la quale lo stesso provvedeva a disconoscere l’istanza avanzata dalla madre allegando il verbale della denuncia querela sporta alle Autorità di P.S.
A seguito della denuncia in oggetto, lo Sportello Unico provvedeva ad archiviare l’istanza di emersione ai sensi del disposto di cui all’art. 1 ter L. n. 102/2009.
In data 30 luglio 2010, perveniva allo Sportello Unico una ulteriore nota a firma della figlia della originaria istante con la quale si chiedeva la riapertura della pratica con la motivazione secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe effettivamente prestato servizio sino al momento del decesso della Sig.ra Angelucci con conseguente legittimità del procedimento di emersione.
Osserva il Collegio come in considerazione della pluralità di dichiarazioni contrastanti e penalmente rilevanti, l’Amministrazione abbia legittimamente provveduto ad archiviare la pratica relativa alla istanza di emersione di lavoro irregolare precisando – con nota prot. n. 122963/2001 depositata agli atti del giudizio – che “non esistono altri atti al fascicolo – non essendo la pratica mai giunta a compiuta definizione – se non il decreto di rigetto e la denuncia sporta dal sig. *****. Tale ultimo documento, peraltro, non può essere visionato autonomamente dall’odierno ricorrente, trattandosi di un atto personalissimo di natura penale proveniente da altro soggetto – il Sig. *****, per l’appunto – che può ragionevolmente avere un interesse qualificato – ai sensi della L. n. 241/1990 – a che l’atto de quo non venga visionato da altri soggetti senza il suo consenso”.
Sulla base di tali risultanze il Collegio ritiene infondata l’istanza di accesso in considerazione della compiuta risposta fornita dall’Amministrazione all’odierno ricorrente e del rilievo in merito alla inesistenza di atti ostensibili all’interessato.
Per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Giovedì, 21 Luglio 2011