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Sentenza n. 5793 del 1 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di regolarizzazione ai sensi della legge 189/2002

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3268 del 2009, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Angelelli, Luca Santini, Virgilio Notari, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23;

contro

Prefettura di Roma, Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il

- risarcimento danni causati dall'illegittimo rigetto dell'istanza di regolarizzazione ai sensi della l. 189/02;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente chiede il risarcimento del danno in relazione al comportamento assunto dall’Amministrazione nella vicenda collegata alla istanza di regolarizzazione dallo stesso avanzata.

In particolare lamenta il danno cagionato dalla emissione del provvedimento prot. n. 36059/2003 Gab. Area Imm.ne con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha respinto in data 21 novembre 2003 l’istanza di regolarizzazione avanzata dal ricorrente ai sensi della L. n. 189/2002 nonché il danno connesso alla tardiva rimozione del provvedimento negativo ed alla tardiva concessione della richiesta regolarizzazione.

Il ricorso è infondato.

Rileva il collegio come risulti mancante - nella fattispecie di cui all’odierno ricorso - l’elemento soggettivo imputabile alla Amministrazione.

Il provvedimento di rigetto del nulla osta alla concessione del permesso di soggiorno del 21 novembre 2003 - sulla base del quale il ricorrente chiede la condanna al risarcimento del danno - infatti, è stato fondato sulla espressa previsione ostativa collegata alla denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Soltanto successivamente alla emissione del provvedimento di rigetto in esame, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lett. c), L. n. 189/2002 nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Al momento della emissione del provvedimento di rigetto, dunque, non sussistevano in capo al ricorrente i presupposti normativi richiesti ai fini della emissione del provvedimento favorevole – in relazione alla esistenza di una denuncia penale per il reato di cui all’art. 648 c.p. – e, sotto tale profilo, alcun comportamento colposo appare imputabile alla Amministrazione che legittimamente ha respinto l’istanza di regolarizzazione.

Quanto, poi, al lamentato danno da ritardo connesso alla tardiva eliminazione del provvedimento negativo ed alla tardiva emissione del provvedimento favorevole, è sufficiente rilevare che l’iter procedimentale seguito dalla Amministrazione a seguito della emissione della ordinanza cautelare di questo Tribunale favorevole al ricorrente e della pronuncia della Corte Costituzionale è stato legittimamente svolto secondo modalità e procedure tali da non consentire un favorevole giudizio di imputabilità alla Amministrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità extracontrattuale.

Infatti il procedimento di riesame del permesso di soggiorno necessitava – nel caso concreto – di una approfondita analisi dei presupposti fondanti anche in considerazione della sussistenza di un precedente decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente in data 4 dicembre 2003. Il coinvolgimento, nella fattispecie procedimentale in esame, di una pluralità di Amministrazioni ed il mutamento del quadro normativo connesso alla pronuncia di incostituzionalità del disposto di cui all’art. 33, comma 7, lettera c) L. n. 189/2002, dunque, escludono l’attribuzione alla P.A. dell’elemento soggettivo dell’illecito e, conseguentemente, il connesso danno da ritardo lamentato dal ricorrente.

Le spese del giudizio, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE                                                                                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 1 Luglio 2011

 
 
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