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Sentenza n. 5754 del 30 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio rifiuto sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno - ex art. 117 C.P.A.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Latronico, con domicilio eletto presso Gaspare Latronico in Roma, via Prenestina, 246;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - EX ART. 117 C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il deducente, premesso di aver presentato il 24.2.2010 presso la Questura di Roma istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" a seguito della procedura di emersione lamenta che il procedimento, inizialmente avviato con convocazione per l’identificazione ed il foto segnalamento, effettuato il 12.3.2010, si sia arrestato a tal tale data, e chiede pertanto che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, per violazione e falsa applicazione art. 5, comma, 9 D. Lgs. 285/98, ed ordinato alla Questura di Roma di provvedere sulla medesima istanza, con condanna alle spese della PA.

Si è costituita in giudizio per resistere l'Amministrazione intimata.

Il ricorso è fondato.

La posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Risulta incontestato che il ricorrente abbia presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso - e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione.

Del pari non risulta essere messo in dubbio che, dopo un iniziale avvio e svolgimento di preliminare attività istruttoria (foto segnalamento) il procedimento si sia arrestato a tale fase e che, nonostante il decorso del predetto termine l’Amministrazione non abbia a tutt’oggi riscontrato l’istanza in contestazione, senza addurre alcuna giustificazione di tale ritardo.

Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il termine di 20 giorni entro cui il Questore deve rilasciare il permesso in parola, previo svolgimento di una complessa attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del titolo in parola, è stato introdotto da una normativa assai risalente nel tempo (Legge 6 marzo 1998, n. 40 e riportato dall'art. 5 comma 9, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 25.7.1998, n. 286) e risulta difficilmente sostenibile allo stato odierno, visto il notorio incremento delle pratiche da trattare. Tuttavia, non essendo a tutt’oggi stato adottato alcun provvedimento di modifica dei termini stabiliti in applicazione della vigente disciplina (art. 2 comma 4 della legge 241/90 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), e dall'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69) non può che ritenersi illegittimo il ritardo della PA nel concludere il procedimento in parola.

Ne consegue che il ricorso va accolto con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e del dovere dell’amministrazione di provvedere al riguardo entro il termine di giorni 30.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso e, nei sensi di cui in motivazione per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda del ricorrente con conseguente obbligo dell’intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento “de quo” entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE                                                                                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 30 Giugno 2011

 
 
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