Domenica, 3 Luglio 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 1708 del 24 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Revoca del permesso di soggiorno a seguito del diniego di protezione internazionale opposto dalla Commissione territoriale - mancata traduzione in lingua straniera

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2011, proposto da:
-***** , rappresentato e difeso dall’Avv. Erika Della Pietà, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Pordenone n. 19;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
- la Questura di Como, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. DIV P.A.S. CAT. A12/Imm./2011, emesso in data 8 marzo 2011 dal Questore della Provincia di Como e notificato al ricorrente in data 9 marzo 2011, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. H010257 rilasciato dalla Questura di Como in data 6 novembre 2010 con validità sino all’8 maggio 2011;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 21 giugno 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 5 maggio 2011 e depositato il 31 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. DIV P.A.S. CAT. A12/Imm./2011, emesso in data 8 marzo 2011 dal Questore della Provincia di Como e notificato in data 9 marzo 2011, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. H010257 rilasciato dalla Questura di Como in data 6 novembre 2010 con validità sino all’8 maggio 2011.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 13, comma 7, e 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito per mancata traduzione in lingua straniera.

L’atto impugnato non sarebbe stato tradotto nella lingua madre del ricorrente (urdu), con la conseguente lesione del suo diritto di difesa.

Inoltre viene dedotta la violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

La mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua madre del ricorrente gli avrebbe impedito una effettiva difesa e lo avrebbe discriminato rispetto ai cittadini italiani.

Infine vengono dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

L’atto impugnato avrebbe illegittimamente preso ad esclusivo riferimento per la revoca del permesso di soggiorno la decisione della Commissione territoriale, senza alcuna ulteriore e specifica valutazione da parte del Questore; ciò avrebbe impedito una effettiva difesa alla parte ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 21 giugno 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Con una recente pronuncia – che ha modificato il precedente orientamento – il giudice regolatore della giurisdizione ha affermato che “l’attribuzione alla Commissione [territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale] di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo (…) lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (…), [con la conseguenza] che il sindacato sulla spettanza della protezione e sull’adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento, spetta soltanto al giudice ordinario” (Cass., SS.UU., ord. 19 maggio 2009, n. 11535; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 febbraio 2011, n. 532; T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 6 maggio 2010, n. 9916).

2.1. Appare evidente, alla luce della richiamata giurisprudenza, che la giurisdizione spetti al giudice ordinario anche nel caso in cui si censuri la revoca del permesso di soggiorno da parte del Questore, a seguito del diniego di protezione internazionale opposto dalla Commissione territoriale.

2.2. A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.

4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                                                                                                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 24 Giugno 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »