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Sentenza n. 1710 del 24 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullamento contratto di soggiorno a seguito di procedura di emersione ex art. 1-ter della legge 102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Verdini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano e Questura di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del Decreto del Prefetto datato 24.3.2011, prot. Emers. Revoca/83/2011, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore di Kermass Nabil e degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto prot. 83/2011 del 24.3.2011, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, concluso a seguito di procedura di emersione ex art. 1-ter della legge 102/2009 dal cittadino straniero sig. *****, avendo l’Amministrazione rilevato che quest’ultimo risultava condannato dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, la Prefettura evidenziava, in asserita applicazione del citato art. 1-ter, comma 13°, lettera c), come tale reato fosse ostativo all’emersione.

Contro il succitato decreto era proposto, dal datore di lavoro sig. *****, il presente ricorso, con domanda di sospensiva, nel quale era denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1 ter comma 13 della legge 102/2009.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 23 giugno 2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il presente ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, occorre evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze del 10.5.2011, rispettivamente n. 7 e n. 8, ha definitivamente chiarito che il delitto di cui all’art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. 286/1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1-ter della legge 102/2009, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/CE), come del resto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28.4.2011, in causa C-61/11 PUU.

Di tale ultima pronuncia, preme riportare un passo significativo (punto 58), nel quale si legge che: <<Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale>>.

La scrivente Sezione intende aderire alle conclusioni alle quali è giunta l’Adunanza Plenaria nelle citate decisioni, così come ritiene di richiamare anche il condivisibile precedente della Sezione IV del TAR Lombardia, n. 771 del 22.3.2011, nel quale è stata ancora sostenuta, con dovizia di argomenti, l’impossibilità per l’Amministrazione di negare l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998.

Sul punto preme altresì richiamare due precedenti della Sezione II, anch’essi nel senso sopra indicato, vale a dire TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1283 e n. 1284 del 19.5.2011.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso impugnato.

Sussistono giusti motivi, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE                                                                                           IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 24 Giugno 2011

 
 
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