Sentenza n. 1712 del 24 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento inerente la domanda di permesso di soggiorno sulla scorta del contratto di soggiorno sottoscritto ai sensi della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1-ter, L.102/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, con
domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Lamarmora, 44;
contro
Ministero
dell'Interno (Prefettura di Milano - Questura di Milano), rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Milano, via Freguglia, 1;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dal ricorrente in data 8 marzo 2010 inerente la domanda di permesso di soggiorno sulla scorta del contratto di soggiorno sottoscritto ai sensi della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1-ter, L.102/2009 nella quale il ricorrente risulta lavoratore domestico, e non ancora concluso mediante notifica di provvedimento scritto da parte della Pubblica Amministrazione procedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il signor ***** presentava all’Amministrazione dell’Interno, in data 8.3.2010, domanda di permesso di soggiorno, dopo che, in attivazione della procedura di emersione ai sensi dell’art. 1-ter della legge 102/2009, aveva stipulato contratto di soggiorno con il datore di lavoro sig. *****.
Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale domanda di permesso, nonostante la convocazione dell’esponente presso la Questura di Milano il 5.4.2011.
Il lavoratore proponeva pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 23.6.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno (cfr. doc. 3 dell’esponente), senza che la Questura di Milano abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge.
L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.
Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Questura di Milano dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza.
Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Venerdì, 24 Giugno 2011