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Sentenza n. 1088 del 27 giugno 2011 Tribunale Amministrativo Regionale Toscana

Rigetto ricorso gerarchico e provvedimento recante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2011,
proposto da:
SSSSS/EEEEE, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Balzarini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Tamburini in Firenze, via Maragliano 100;

contro

U.T.G. - Prefettura di Siena, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Siena, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
1) del decreto emesso in data 16.11.2010 dalla Prefettura della Provincia di Siena Prot. N. 22343 – Area Immigrazione, notificato in data 18.02.2011, con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dal Sig. SSSSS/EEEEE avverso il provvedimento della Questura di Siena;

2) il provvedimento adottato dal Questore di Siena in data 15.03.2010 Cat. A. 12.10/Imm./97 notificato in data 16.03.2010 e relativo al rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, collegato e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Siena, della Questura di Siena e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

L’impugnativa è rivolta nei confronti dei provvedimento mediante il quale il Questore di Siena ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente SSSSS/EEEEE al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (attesa occupazione), nonché del successivo provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal predetto ricorrente avverso l’iniziale diniego. In particolare il SSSSS/EEEEE, nel contestare sul piano sostanziale la legittimità degli atti impugnati, da un lato deduce di non aver potuto rispondere alle convocazioni della Questura per causa di forza maggiore, trovandosi all’epoca ristretto presso un centro di detenzione in Austria; dall’altro, allega di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di non aver mai rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Posto che, come si ricava dagli atti di causa, il permesso di soggiorno oggetto di rinnovo era stato rilasciato per motivi di “attesa occupazione”, trova applicazione nella fattispecie il disposto di cui all’articolo 37 co. 6 D.P.R. n. 394/99, in forza del quale, una volta scaduto il permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 22 co. 11 del D.Lgs. n. 286/98, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. Di contro, il SSSSS/EEEEE ha prodotto in giudizio il contratto di lavoro da lui stipulato con certa impresa Cappelli Nicodemo, ma privo del contenuto prescritto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 286/98 cit. ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza). Si aggiunga, peraltro, che in nessun caso l’amministrazione procedente avrebbe potuto prendere in considerazione tale contratto, successivo alla conclusione del procedimento, mentre priva di rilievo è la mera dichiarazione di intenti rilasciata al SSSSS/EEEEE dal connazionale HHHHH/AAAAA.

Anche a prescindere dalla questione relativa alle cause di forza maggiore che avrebbero impedito al ricorrente di rispondere alla convocazione, il diniego costituisce, in definitiva, l’esito necessitato di una vicenda contraddistinta dalla carenza, in capo allo straniero, di qualsivoglia titolo per il rinnovo del permesso di soggiorno. Trattandosi di attività vincolata, l’accertata legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati esclude che possa ascriversi rilievo invalidante ai vizi procedimentali e formali dedotti con il secondo, terzo e quarto motivo, stante la previsione di cui all’articolo 21-octies co. 2 della legge n. 241/90.

Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore


IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/06/2011
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)

 

Lunedì, 27 Giugno 2011

 
 
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