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LEGGE 26 febbraio 2010 , n. 25
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30
dicembre 2009,  n.  194,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative. (10G0042) 


 Vigente al: 12-05-2011


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del  comma
4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 26 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 1955): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Vito) il  7  gennaio
2010. 
    Assegnato alla 1ª commissione (Affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 7 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,  10ª,  11ª,  12ª,  13ª,     14ª  e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei  presupposti  di  costituzionalita' il
12 e il 13 gennaio 2010. 
    Esaminato dalla 1ª commissione il 19, 26, 27 e  28 gennaio  2010;
il 2, 3, 4 e 8 febbraio 2010. 
    Esaminato in aula il 26 e  27  gennaio  2010; il  2,  3,  9  e 10
febbraio 2010 ed approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 2010. 
Camera dei deputati (atto n. 3210): 
    Assegnato alle  commissioni riunite I (Affari  costituzionali)  e
V (Bilancio,     tesoro     e      programmazione),      in      sede
referente, il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni   per  la
legislazione II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV  e
Questioni regionali. 
    Esaminato dalle commissioni riunite I e  V  il  17  e 18 febbraio
2010. 
    Esaminato in aula il 22 e  23 febbraio  2010  ed  approvato,  con
modificazioni, il 24 febbraio 2010. 
Senato della Repubblica (atto n. 1955-B): 
    Assegnato alla 1ª commissione (Affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 24 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 5ª e 7ª. 
    Esaminato dalla 1ª commissione il 24 febbraio 2010. 
    Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 2010. 
 
	        
	      
                                                             Allegato


           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194

    All'articolo 1:
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Entro il 15 giugno  2010,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze comunica al Parlamento, con  apposito  documento,  dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del  28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per  volumi  d'importo,
al numero dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei  Paesi  di
provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e
l'ammontare complessivo delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione";
    al comma 4, dopo la parola:  "del"  sono  inserite  le  seguenti:
"regolamento di cui al";
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. All'articolo 182 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata  in  vigore
del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,  n.  420"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";
    b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio  2004"
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009"";
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati  in  rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui
all'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010";
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    "5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  gli  anni
2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".
    5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010  il  termine
di cui al primo periodo del comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31.
    5-quater. Al fine di attuare le  disposizioni  di  cui  ai  commi
5-bis e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000  euro  per  l'anno
2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per  l'anno  2010,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    "7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e
2011".
    7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari
a  48  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio";
    al comma 10, le  parole:  "di  soggetti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei soggetti";
    al comma 14, le parole: "articolo 18 del decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 18 del testo unico di cui al decreto";
    dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
    "14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto  funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a  tempo  determinato  dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
    14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis  si
provvede secondo i criteri, le procedure e con  le  risorse  previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, senza alcun onere  a  carico  del  bilancio
dello Stato";
    al  comma  15,  primo  periodo,  la  parola:  "previsionali"   e'
sostituita dalla seguente: "previsionale";
    dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
    "15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
"Fondi da ripartire" e del programma  "Fondi  da  assegnare",  unita'
previsionale di  base  25.1.3,  "Oneri  comuni  di  parte  corrente",
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire  per  l'anno  2010,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del  Fondo  di
cui al predetto capitolo 3077";
    al comma 17, le parole: "del medesimo articolo" sono soppresse;
    dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
    "17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo l° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata";
    al comma 18, le parole: "che e' soppresso dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto," sono soppresse, le parole: "entro il
31 dicembre 2012"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31
dicembre 2015" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte
salve le disposizioni  di  cui  all'articolo  03,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo  comma,
del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso";
    dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
    "20-bis. Ai fini  della  partecipazione  alle  trattative  per  i
rinnovi  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  relativi  agli  anni
2010-2012,  si   fa   riferimento   alla   rappresentativita'   delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base  ai
dati   certificati   per   il   biennio    contrattuale    2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo  43,   comma   3,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  sottoscrizione  dei
contratti, la  media  tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
    20-ter. All'articolo 65, comma  3,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo  43"
fino alla fine del periodo sono soppresse;
    b) al  secondo  periodo,  la   parola:   "Conseguentemente,"   e'
soppressa";
    dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    "23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" e'  sostituita  dalla
seguente: "marzo";
    b) al  quarto  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2011,";
    c) al  decimo  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di
ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
    d) dopo  il  decimo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   "Gli
stanziamenti alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2011,  non  potranno  eccedere  gli  importi   spesi   e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
    23-ter. Per consentire la prosecuzione dei  relativi  interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  nella
colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio  1994,  n.  93"
sono inserite le seguenti:
    "legge 21 marzo 2001, n. 73;
    decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
    articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".
    23-quater.  Il  termine  per  il  versamento   all'INPDAP   delle
differenze   contributive   a   qualunque   titolo    dovute    dalle
amministrazioni di cui  alle  leggi  10  ottobre  1990,  n.  287,  14
novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249,  rispetto  a  quanto
precedentemente versato all'INPS, e' prorogato  al  1°  luglio  2010,
senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo  pregresso.
Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a
carico della finanza pubblica e del personale dipendente.
    23-quinquies.  Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento   alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste  stabiliti,  a
decorrere dal 1° marzo  2010,  nel  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al punto 12, alla voce: "gasolio", le  parole:  "euro  302,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
    b) al punto 13, alla voce: "gasolio", le  parole:  "euro  302,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
    c) al punto  16-bis,  alla  voce:  "Carburanti  per  motori",  le
parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".
    23-sexies. Lo stanziamento di  cui  all'articolo  1,  comma  181,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  incrementato  di  4.100.000
euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di  euro  a  decorrere  dall'anno
2011.
    23-septies. Lo stanziamento di cui  all'articolo  1,  comma  182,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000 euro
per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
    23-octies. Lo stanziamento di  cui  all'articolo  1,  comma  183,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000 euro
per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
    23-novies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  70,
comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come
rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
e' incrementata di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e  di  3.400.000
euro a decorrere dall'anno 2011.
    23-decies. All'onere derivante dai commi  23-sexies,  23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011,  si  provvede,  quanto  a  euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  23-quinquies,
lettera c); quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e  a  euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei  risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 23-quinquies, lettere a) e b).  A  tal  fine  le  dotazioni  di
bilancio relative al programma di spesa 1.5  "Regolazioni  contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono  ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari  a  1.000.000  di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244,  e   per   l'anno   2012   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
    23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.
88, relativamente alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
    23-duodecies. All'articolo 12, comma 3,  della  legge  12  giugno
1990, n. 146, le parole: "per  un  triennio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per sei anni".
    23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica  disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con  decorrenza
dalla stessa data.
    23-quaterdecies. Al fine  di  assicurare  la  pronta  definizione
delle procedure di riparto  delle  somme  relative  al  5  per  mille
inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30
aprile 2010:
    a) il  termine  per  l'integrazione  documentale  delle   domande
regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo  1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
    b) il  termine   per   la   presentazione   delle   dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e  3,  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  2009,   per   le
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini  sportivi
dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 2  aprile  2009,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  16  aprile  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
    23-quinquiesdecies. Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica  la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
    23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di  documentazione,  di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle  attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31  dicembre
2009, n. 196".
    23-septiesdecies.  All'articolo  2,  comma  98,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino  al  31  dicembre  2005"
sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti".
    23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e'  prorogato  il  termine
per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
    a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per  la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
    b) la prosecuzione della  partecipazione  del  CONI  nonche'  del
Comitato italiano paraolimpico  agli  eventi  previsti  dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
autorizzando   conseguentemente   la   spesa    per    l'anno    2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
    c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui
al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  285,  delle  occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per  la  prosecuzione
delle relative attivita' di formazione;
    d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi  ispettivi  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
    e) che fino all'avvio del  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37  della  legge
23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010,  al  fine
di garantire il controllo sulla  ordinaria  amministrazione  e  sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio  dei  revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi  del  medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino  alla  nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
    f)   l'incremento   di   7.200.000   euro   per    l'anno    2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  70,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
    23-noviesdecies. All'onere derivante dal  comma  23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a  70.000  euro  per  l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle
leggi permanenti di natura corrente  e,  quanto  a  70.000  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.
    23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,  all'articolo  2,
comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: "due"".
    All'articolo 2:
    al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  nel
limite  massimo  di  spesa  gia'  previsto  per  la   convenzione   a
legislazione vigente";
    al comma 3, primo periodo, le parole: "centro  di  produzione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio  1998,  n.  224"
sono sostituite dalle seguenti:  "Centro  di  produzione  S.p.a.,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224";
    al comma 4, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Dal
differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria
di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri  aggiuntivi
per la finanza pubblica";
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. Al fine di assicurare  le  agevolazioni  per  la  piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di  terreni  e
relative  pertinenze,  qualificati  agricoli  in  base  a   strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori  diretti
ed  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella  relativa
gestione  previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte  di  registro
ed ipotecaria nella  misura  fissa  ed  all'imposta  catastale  nella
misura  dell'1  per  cento.  Gli  onorari  dei  notai  per  gli  atti
suindicati sono ridotti alla  meta'.  I  predetti  soggetti  decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi  cinque  anni  dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli  o  di  condurli  direttamente.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni di cui  all'articolo  11,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  nonche'  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo  delle
residue   disponibilita'   del   fondo   per   lo   sviluppo    della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato";
    al comma 5, le parole: "1° luglio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 gennaio 2011";
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    "7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, alinea, le parole: "ivi inclusa la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri," sono soppresse;
    b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "In
considerazione delle  esigenze  generali  di  compatibilita'  nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura  il  conseguimento  delle  economie,  corrispondenti  a  una
riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per  cento  della
dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15  per  cento  di
quella di livello  non  generale,  con  l'adozione  di  provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303,   e   successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei  principi
di cui al presente articolo".
    7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio  derivante  dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis,  quantificato  in  2  milioni  di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma  724,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133";
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
    "8-bis. In considerazione di  quanto  previsto  al  comma  8,  le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto  articolo
74, provvedono, anche con le  modalita'  indicate  nell'articolo  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
    a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
74;
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 74.
    8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si  provvede
con le modalita' indicate al  citato  articolo  74,  comma  4,  terzo
periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
    8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data.
    8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis
a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione  delle
risorse ai sensi dell'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
personale amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
Dipartimento della protezione  civile,  le  Autorita'  di  bacino  di
rilievo  nazionale,  il  Corpo   della   polizia   penitenziaria,   i
magistrati, l'Agenzia italiana del  farmaco,  nei  limiti  consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.  Restano  altresi'  escluse  dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17,  comma  7,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le  assunzioni  del
personale  dirigenziale  reclutato   attraverso   il   corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12  dicembre  2005,  n.
269, ai sensi del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,   da   effettuare   in   via   prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.  Le  disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si  applicano,  comunque,  anche  ai
Ministeri.
    8-sexies. Restano ferme le vigenti  disposizioni  in  materia  di
limitazione delle assunzioni.
    8-septies. Sono abrogati i commi  3,  5,  7,  8,  primo  e  terzo
periodo, e 9 dell'articolo 17  del  decreto-legge  n.  78  del  2009,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009.  A
decorrere  dal  1°  gennaio  2010  le  dotazioni  di  bilancio   rese
indisponibili  ai  sensi  del  citato  articolo  17,  comma  4,   del
decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.
    8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2,  penultimo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  "31
marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".
    8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo  42-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente  al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
    8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12  giugno  1990,
n. 146,  dopo  le  parole:  "delle  amministrazioni  pubbliche"  sono
aggiunte le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico"".
    All'articolo 3:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e'  autorizzato,  ai  sensi  della
legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro  3.500.000  al
fine  di  consentire,  nel  contesto  di  cui  all'articolo  14   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari  a
3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede  mediante  riduzione  del
Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle   leggi
permanenti di natura corrente";
    il comma 4 e' soppresso;
    dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente:
    "La carta d'identita' puo' altresi' contenere  l'indicazione  del
consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i
propri organi in caso di morte"".
    All'articolo 4:
    (( . . . ));
    (( . . . ));
    (( . . . )).
    All'articolo 5:
    al comma 4, le parole: "30 giugno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 2010";
    al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "nonche'
delle tariffe postali agevolate,";
    dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    "7-bis. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  20  ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2008, n. 199, in materia di  finita  locazione  di  immobili  ad  uso
abitativo, le parole: "al 31 dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al  31  dicembre  2010".  Alle  minori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di  euro
per  l'anno  2011,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
    7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
    b) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le  parole:  "1°  gennaio  2011"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
    c) al comma 4, le parole:  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
    d) al comma 5, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2014".
    7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui  al
comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo  onere,  pari  a
140.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    7-quinquies. Il  Governo  provvede  ad  adeguare  il  termine  di
sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28
aprile 2005, n.  161,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
requisiti di accesso alla  professione  di  autotrasportatore  per  i
veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo  alla  data  del  4
dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano  le  disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009.
    7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata  del  periodo
di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo  2009,  n.  55,  in  materia  di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo  abbia  termine
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo
292-bis del codice della navigazione  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010.
    7-septies. Per  l'anno  2010,  il  termine  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  55  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle   imprese   di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.
    7-octies.  Fino  al  30   settembre   2010,   sono   adottati   i
provvedimenti attuativi per consentire  che  le  risorse  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi  di
sostegno del trasporto combinato  e  trasbordato  su  ferro  e  degli
investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati  al
miglioramento  dell'impatto  ambientale  ed   allo   sviluppo   della
logistica.
    7-novies.  Per  il  completamento   degli   interventi   di   cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e
successive modificazioni, in materia di sicurezza  degli  impianti  e
sicurezza operativa dell'ENAV, la  disponibilita'  complessiva,  gia'
stabilita nella misura di  30  milioni  di  euro,  e'  estesa  al  31
dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
    7-decies. Agli  oneri  di  cui  al  comma  7-novies  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
    7-undecies. Al fine di fronteggiare la  crisi  di  competitivita'
dei porti nazionali, con riguardo anche all'attivita'  prevalente  di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse  e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si  applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
    7-duodecies.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui  al  comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione  dell'autonomia  finanziaria  delle  Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  alle  Autorita'  portuali  e'  altresi'  consentito,
nell'ambito  della  loro  autonomia  di  bilancio  e   nel   rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino  ad
un  tetto  massimo  pari  al  doppio  della  misura  delle  tasse  di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  maggio  2009,  n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole  tasse
medesime.
    7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti
dall'applicazione  dei  commi  7-undecies  e  7-duodecies,   ciascuna
Autorita' portuale opera una  corrispondente  riduzione  delle  spese
correnti ovvero, nell'ambito della  propria  autonomia  impositiva  e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione  e  al  conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 7-undecies e  7-duodecies  e  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
    All'articolo 6:
    al comma 3, dopo  le  parole:  "articolo  24"  sono  inserite  le
seguenti: ", comma 1,";
    al comma 6, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le  seguenti:
"del presente articolo";
    al comma 9, le parole: "di cui all'articolo 9-ter della  legge  5
agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa
delle leggi permanenti di natura corrente";
    dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    "9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010,  la  presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4,  lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  110  del  12  maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel  senso  che  gli  atti  di  indirizzo
ministeriale  ivi   richiamati   si   intendono   quelli   attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente  alle
mansioni e ai reparti  ed  aree  produttive  specificamente  indicati
negli atti medesimi.
    9-ter. All'articolo 3, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le parole: "entro ventiquattro mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro trentasei mesi".
    9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5  febbraio
1992, n. 175, e' inserito il seguente:
    "1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti  in
materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di
cui al comma 1 non si applica ai medici  che  abbiano  consentito  ai
laureati in  medicina  e  chirurgia,  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  professionale,  l'esercizio  dell'odontoiatria   anche
prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri".
    9-quinquies.  In  attesa  del  coordinamento  legislativo   delle
disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31  dicembre  2010,  al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge  26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto  di  lavoro  dipendente  o
parasubordinato si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5
della legge 6 marzo 2001,  n.  52,  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno  1967,  n.  458.  Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2010,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per  le  autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura  corrente,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,  n.
191".
    All'articolo 7:
    al comma 4, le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010";
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    "4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
    4-quater. In attesa della costituzione  degli  organi  collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione  esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  alla  data
del 31 dicembre 2010";
    al comma 5, dopo le parole: "articolo 117 del" sono  inserite  le
seguenti: "codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al";
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
    "5-bis. Il termine  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  relativo  agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato  per  gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
    5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
la data del 30 giugno 2010".
    5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'  11  aprile  2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31  dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni di euro. Nelle regioni in  cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  86  dell'  11  aprile  2008,  ed  hanno  ottenuto   il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato  il  relativo
finanziamento. Gli  istituti  tecnici  superiori  hanno  personalita'
giuridica ed  autonomia  amministrativa  ed  accorpano  gli  istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che  siano  capofila  di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191.
    5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010"".
    All'articolo 8:
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis.  All'articolo  281,  comma   2,   alinea,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  "entro  cinque  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni"";
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    "4-bis. All'articolo  4,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2011".
    4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2008, e' prorogato al 30 giugno 2010".
    All'articolo 9:
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui  al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa"";
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    "4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo  26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.
    4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' puo'  avvalersi  degli  enti  fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia  e  operativi  a  livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero  delle  persone  giuridiche  da
questi controllate"".
    All'articolo 10, comma 1, le parole: "legge 22 dicembre 1990,  n.
441" sono sostituite dalle seguenti:  "legge  22  dicembre  1990,  n.
401".
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
    "Art. 10-bis.  -  (Termini  in  materia  di  "taglia-enti"  e  di
"taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, in materia  di  procedimento  "taglia-enti",  si
interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto  dal  secondo
periodo concerne  gli  enti  pubblici  non  economici  con  dotazione
organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione  degli  enti
gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
    2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in materia di  procedimento  "taglia-enti",  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Gli  enti
confermati ai sensi del  primo  periodo  possono  essere  oggetto  di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi
gli enti pubblici non economici di  cui  al  secondo  periodo  i  cui
regolamenti di riordino, approvati in via  preliminare  entro  il  31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il  31
ottobre 2010,  con  esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di
apposite previsioni legislative di riordino  entrate  in  vigore  nel
corso della XVI legislatura".
    3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, il terzo periodo e' soppresso.
    4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28  novembre  2005,  n.
246, in materia di semplificazione della legislazione, il  secondo  e
il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia  espresso  il
parere, i decreti legislativi possono essere  comunque  emanati.  Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo  di  sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".
    Art. 10-ter. - (Modifiche all'articolo  3,  comma  4,  del  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  286  del  1998).  -  1.
All'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono  sostituite
dalle seguenti:  "entro  il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato".
    Art.  10-quater.  -  (Gestione  dei  libri  genealogici).  -   1.
L'efficacia  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino  al
30 aprile 2011 e fino a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici  ed  i
registri anagrafici di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici  e,
in tal senso, il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo.
    Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento  delle  attivita'
di formazione professionale dell'ISFOL). - 1. E' prorogato al 2010 il
finanziamento   delle   attivita'   di    formazione    professionale
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di  euro,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2.
    Art. 10-sexies. - (Differimento dell'applicazione di disposizioni
in materia di contributi all'editoria). - 1. Nelle more della riforma
organica del settore dell'editoria e in attuazione  dell'articolo  44
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
    a) per i contributi relativi all'anno 2009 di  cui  ai  commi  2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo  153  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo  28  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai  soggetti  aventi  diritto  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  62,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto,  in  presenza  dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento  dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
Tale importo non puo' comunque essere superiore  a  quello  spettante
per l'anno 2008;
    b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7  agosto  1990,
n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, per i  contributi  relativi
all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per  cento
dell'importo  calcolato   secondo   i   parametri   stabiliti   dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
    c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e successive modificazioni, le parole:  "2007  e  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "2007,  2008  e  2009".  All'articolo  39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:
"all'annualita'  2008"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "fino
all'annualita' 2009". All'articolo  1,  comma  574,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su  base  annua  di  una
percentuale superiore a quella del tasso  programmato  di  inflazione
per l'anno di  riferimento  dei  contributi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "essere  superiori  a  quelli  ammessi  al   calcolo   dei
contributi per l'anno 2008";
    d) per   i   contributi   relativi   all'anno   2009,    previsti
dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e
successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani  editi
e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e successive modificazioni, si applica una riduzione  del  50
per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
    e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal  2009  non
si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n.  62,
nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni,  e  l'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi  i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello  sviluppo  economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009, ai soggetti
di cui agli articoli  11  della  citata  legge  n.  67  del  1987,  e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del  1990,  e
successive  modificazioni,   sono   riconosciuti   esclusivamente   i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  27  agosto   1993,   n.   323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
    2. In attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e  fermi
restando gli stanziamenti previsti per  le  provvidenze  all'editoria
come determinati dalla Tabella C  allegata  alla  legge  23  dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore  a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2010 e' destinato al rimborso  delle  agevolazioni  tariffarie
postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato  importo  di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e'  immediatamente  accantonato  e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
    3. All'articolo 2, comma 61, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o  vengano  editate
da altre societa' comunque costituite".
    4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio  delle
spese relative alle provvidenze per l'editoria  di  cui  al  presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento  di  bilancio
stabilito a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  anche  di  quanto
previsto dal presente  articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della  propria
autonomia  contabile  e  di  bilancio,  alla riduzione,  nella misura
necessaria  alla  copertura  finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte  nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
 
	        
	      
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