ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 aprile 2011
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza
n. 3934). (11A05518)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13
aprile 2011;
Vista la nota della Capitaneria di porto di Porto Empedocle del 25
marzo 2011 e la nota del 16 aprile 2011 dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Lampedusa;
Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di imbarcazioni
nell'isola di Lampedusa la capacita' ricettiva del porto risulta
saturata e le modalita' di ormeggio dei natanti non ne assicurano la
preservazione in caso di eventi meteo avversi come risulta dimostrato
dalla situazione venutasi a creare il 15 aprile 2011;
Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a
tutte le attivita' volte alla rimozione ed allo smaltimento dei
relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di prevenire danni ambientali e la pregiudizievole
modificazione dei fondali marini, tenuto conto dell'elevato rischio
connesso a possibili urti tra le imbarcazioni utilizzate dagli
immigrati approdati nell'isola di Lampedusa attualmente ubicate nel
porto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e' autorizzato
a svolgere, in termini di somma urgenza e in raccordo con l'Autorita'
giudiziaria e l'Agenzia delle Dogane, le necessarie attivita' per la
rimozione delle predette imbarcazioni.
2. Il Commissario delegato, per procedere all'attivita' di cui al
comma 1, puo' avvalersi di societa' in regime di convenzione con le
Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero di
imprese di settore specializzate.
3. Il Commissario delegato puo' provvedere, avvalendosi delle
deroghe e dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, alla
realizzazione di un deposito temporaneo delle imbarcazioni rimosse in
apposita area a tal fine individuata dal Sindaco di Lampedusa, anche
in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Il Commissario delegato, nelle more della realizzazione del
deposito di cui al comma 3, provvede al trasporto delle imbarcazioni
rimosse presso l'area adiacente al campo sportivo.
5. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di
uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla
base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo
Commissario.
6. Agli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente
articolo stimati nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede
a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
13 aprile 2011.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Il Presidente: Berlusconi
|
04.05.2011
|
|
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
|
|
21:00:00
|
|
|