ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per  fronteggiare
lo  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  nazionale   in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza
n. 3934). (11A05518) 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011; 
  Vista la nota della Capitaneria di porto di Porto Empedocle del  25
marzo 2011 e la nota del 16 aprile  2011  dell'Ufficio  Circondariale
Marittimo di Lampedusa; 
  Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso  di  imbarcazioni
nell'isola di Lampedusa la  capacita'  ricettiva  del  porto  risulta
saturata e le modalita' di ormeggio dei natanti non ne assicurano  la
preservazione in caso di eventi meteo avversi come risulta dimostrato
dalla situazione venutasi a creare il 15 aprile 2011; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a
tutte le attivita' volte  alla  rimozione  ed  allo  smaltimento  dei
relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  prevenire  danni  ambientali  e  la  pregiudizievole
modificazione dei fondali marini, tenuto conto  dell'elevato  rischio
connesso a  possibili  urti  tra  le  imbarcazioni  utilizzate  dagli
immigrati approdati nell'isola di Lampedusa attualmente  ubicate  nel
porto, il Commissario delegato di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e' autorizzato
a svolgere, in termini di somma urgenza e in raccordo con l'Autorita'
giudiziaria e l'Agenzia delle Dogane, le necessarie attivita' per  la
rimozione delle predette imbarcazioni. 
  2. Il Commissario delegato, per procedere all'attivita' di  cui  al
comma 1, puo' avvalersi di societa' in regime di convenzione  con  le
Amministrazioni   statali,   in   particolare,   con   il   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del  Mare,  ovvero  di
imprese di settore specializzate. 
  3. Il  Commissario  delegato  puo'  provvedere,  avvalendosi  delle
deroghe  e  dei  poteri  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  3924  del  18   febbraio   2011,   alla
realizzazione di un deposito temporaneo delle imbarcazioni rimosse in
apposita area a tal fine individuata dal Sindaco di Lampedusa,  anche
in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. 
  4. Il Commissario delegato,  nelle  more  della  realizzazione  del
deposito di cui al comma 3, provvede al trasporto delle  imbarcazioni
rimosse presso l'area adiacente al campo sportivo. 
  5. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate  al  superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera  di
uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che  agiscono  sulla
base di specifiche direttive ed indicazioni  impartite  dal  medesimo
Commissario. 
  6. Agli oneri  derivanti  dalle  attivita'  previste  dal  presente
articolo stimati nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede
a valere sulle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
13 aprile 2011. 
  La presente ordinanza verra' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

        
      

04.05.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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