un successo del sindacato che conferma le capacit professionali dei nostri
esperti che quotidianamente assistono i cittadini stranieri che si rivolgono
agli sportelli del Sei Ugl per sbrigare una pratica, segnalare un problema e
per risolvere i tanti problemi che possono sorgere nei rapporti con il datore
di lavoro o la pubblica amministrazione. La dichiarazione del presidente
nazionale del Sei Ugl, Luciano Lagamba, che commenta una recente decisione del
Consiglio di Stato, il quale, spiega il dirigente sindacale, ha finalmente
deciso positivamente per i lavoratori extracomunitari le questioni che si
pongono quando il datore di lavoro che ha presentato domanda di emersione da
lavoro irregolare ai sensi della legge 102 del 2009 non si presenta presso gli
uffici competenti per la definizione della procedura di sanatoria. Con
lordinanza numero 1545/2011 dell8 aprile del 2011, il Consiglio di Stato ha,
infatti, accolto un ricorso in appello degli avvocati Salvatore Muccio e Sofia
Pasquino contro lordinanza cautelare numero 00044/2011 del Tar del Lazio-Roma.
Il Consiglio di Stato – evidenzia Lagamba – ha stabilito il
principio che gli Sportelli unici dellimmigrazione e le Questure di competenza
non possono archiviare le relative procedure nelle quali il solo lavoratore
extracomunitario abbia dimostrato interesse, avendo adito le vie legali. Le
stesse procedure di sanatoria devono, quindi, essere definite positivamente
almeno per lo stesso cittadino straniero con il rilascio di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione, vista lanticipata interruzione del rapporto
di lavoro. se cos non fosse, si determinerebbe un vero e proprio diritto
potestativo del lavoro a che il lavoratore extracomunitario possa o meno
ottenere il permesso, cosa non ammissibile nel nostro ordinamento che vieta una
situazione di mera soggezione del lavoratore al volere del datore di lavoro.
Vorrei – conclude Lagamba - ringraziare i nostri avvocati per il
risultato ottenuto che chiarisce una questione aperta su tutto il territorio
nazionale.