un successo del sindacato che conferma le capacit professionali dei nostri esperti che quotidianamente assistono i cittadini stranieri che si rivolgono agli sportelli del Sei Ugl per sbrigare una pratica, segnalare un problema e per risolvere i tanti problemi che possono sorgere nei rapporti con il datore di lavoro o la pubblica amministrazione. La dichiarazione del presidente nazionale del Sei Ugl, Luciano Lagamba, che commenta una recente decisione del Consiglio di Stato, il quale, spiega il dirigente sindacale, ha finalmente deciso positivamente per i lavoratori extracomunitari le questioni che si pongono quando il datore di lavoro che ha presentato domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi della legge 102 del 2009 non si presenta presso gli uffici competenti per la definizione della procedura di sanatoria. Con lordinanza numero 1545/2011 dell8 aprile del 2011, il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto un ricorso in appello degli avvocati Salvatore Muccio e Sofia Pasquino contro lordinanza cautelare numero 00044/2011 del Tar del Lazio-Roma. Il Consiglio di Stato – evidenzia Lagamba – ha stabilito il principio che gli Sportelli unici dellimmigrazione e le Questure di competenza non possono archiviare le relative procedure nelle quali il solo lavoratore extracomunitario abbia dimostrato interesse, avendo adito le vie legali. Le stesse procedure di sanatoria devono, quindi, essere definite positivamente almeno per lo stesso cittadino straniero con il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, vista lanticipata interruzione del rapporto di lavoro. se cos non fosse, si determinerebbe un vero e proprio diritto potestativo del lavoro a che il lavoratore extracomunitario possa o meno ottenere il permesso, cosa non ammissibile nel nostro ordinamento che vieta una situazione di mera soggezione del lavoratore al volere del datore di lavoro. Vorrei – conclude Lagamba - ringraziare i nostri avvocati per il risultato ottenuto che chiarisce una questione aperta su tutto il territorio nazionale.