LEGGE 29 giugno 2010
, n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attivita' culturali. (10G0123)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Valletta, Ambasciata d'Italia, addi' 29 giugno 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2150):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Bondi) il 30
aprile 2010.
Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 30 aprile 2010 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 4
e 5 maggio 2010.
Esaminato dalla 7ª commissione il 6, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27 e
31 maggio 2010; il 1°, 8, 9 e 16 giugno 2010.
Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010 ed
approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3552):
Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 17 giugno 2010 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI e questioni
regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 18, 21 e 22 giugno 2010.
Esaminato in aula il 22 giugno 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 23 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2150-B):
Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 24 giugno 2010 con pareri
delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 29 giugno 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 29 giugno 2010.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2010, N. 64
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «sulla base dei principi» sono
inserite le seguenti: «di tutela e valorizzazione professionale dei
lavoratori,»; le parole: «ed imprenditorialita',» sono sostituite
dalle seguenti: «, imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni,»;
dopo le parole: «anche al fine di favorire l'intervento» e' inserita
la seguente: «congiunto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e
culturale del teatro di riferimento della fondazione
lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla
sua collocazione nella tradizione operistica italiana»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione
attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di
criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla
designazione di figure manageriali di comprovata e specifica
esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e
che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio
dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui
almeno uno magistrato della Corte dei conti»;
alla lettera b), le parole: «di privati» sono sostituite dalle
seguenti: «di soggetti pubblici e privati»;
alla lettera c), le parole: «di forme adeguate di vigilanza»
sono sostituite dalle seguenti: «del controllo e della vigilanza» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in ordine alla quale
e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio
di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di
bilancio»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo
dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia
sinergia operativa possibile»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvaguardando in ogni caso la specificita' della fondazione nella
storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli
interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei
dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione
di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento
statale in base alla qualita' della produzione»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte
degli enti locali»;
alla lettera f), nel secondo periodo, le parole: «che i
componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola,
nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e» sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza
del presidente-sovrintendente e della componente del corpo
accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni
concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di
spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza,
prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali
previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui
al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i
soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti
delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed
i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli
aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere
normativo, volti a favorire una maggiore stabilita' del settore
tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che
permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui
disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle
stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche
attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero
sovrintendente, la responsabilita' della gestione, che dovra'
rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal
consiglio di amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia
decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri
d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800,
all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze
specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso
come investimento e non come spesa;
f) prevedere che siano mantenuti la capacita' di produzione
culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto,
musica sinfonica, come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale delle
fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i
giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili
fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi
istituzioni teatrali e culturali italiane»;
al comma 2, nel primo periodo, le parole: «Sullo schema» sono
sostituite dalle seguenti: «Sugli schemi»; nel secondo periodo, le
parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni»;
al comma 3, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«diciotto» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 2:
al comma 1, nel primo periodo, le parole da: «In attesa della
riforma» fino a: «di cui all'articolo 1 e» sono soppresse; le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge
di conversione del presente decreto» e le parole: «individuata con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «rappresentativa individuata dalle
fondazioni lirico-sinfoniche»; nell'ultimo periodo, le parole: «del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto».
All'articolo 3:
al comma 1:
nel primo periodo, dopo le parole: «articolo 2» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e secondo i criteri
determinati in sede di contratto aziendale,»;
nel secondo periodo, le parole: «1º gennaio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2012»;
al comma 3, capoverso 5, le parole: «I contratti integrativi
aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla
stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» sono
soppresse;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro»;
al comma 4, le parole: «e la produttivita' del settore» sono
soppresse; le parole: «decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto» e le parole da: «il trattamento economico
aggiuntivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in
caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti»;
al comma 5, nel primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011» e le parole:
«, di altissimo livello,» sono soppresse; nel terzo periodo, le
parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2012» e le parole: «, effettuate previa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,»
sono soppresse; nel quinto periodo, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il
pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e che
presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e
prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40
per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare
assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica
approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione
delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori
cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico
approvato»;
al comma 7, capoverso 4, le parole: «eta' inferiore» sono
sostituite dalle seguenti: «eta' superiore» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per i due anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al
presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o
superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione,
rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve
essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto
alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di
vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue
per gli uomini»;
al comma 8, ovunque ricorrano, le parole: «comma 8» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7» e le parole: «euro 1.700.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla
Fondazione per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo'
effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito
dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della
pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di attivita' culturali). - 1.
Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo'
liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80
per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le
modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito».
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «le relative
tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento
della titolarita' dei diritti» sono sostituite dalle seguenti: «le
tariffe relative alla tenuta del registro nonche' la tipologia ed i
requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.
1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n.
179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente:
"446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a
favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attivita'
culturali Artt. 12, 13, 14"».
All'articolo 7:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali»
sono inserite le seguenti: «e dalle associazioni di artisti
interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti» e
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo statuto del nuovo
IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un
ruolo consultivo»; nel secondo periodo, le parole: «assicurando che
l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori» sono
sostituite dalle seguenti: «e che riordinano con proprio decreto
l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare
che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire
le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo
IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai
sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e
nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma
1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli
artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi
al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o
utilizzazione dell'opera».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione
del 150º anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia). - 1.
Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della
proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi
dell'Unita' tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772,
sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150
anni dell'Unita' d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le
iniziative culturali compatibili con il programma delle
manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa
nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle
attivita' previste nel comma 2».
All'articolo 8:
il comma 1 e' soppresso;
al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93;
e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».