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LEGGE 29 giugno 2010 , n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  aprile
2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo  e
attivita' culturali. (10G0123) 


 Vigente al: 27-03-2011


    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  recante  disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a La Valletta, Ambasciata d'Italia, addi' 29 giugno 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Bondi, Ministro per  i  beni  e  le
                                  attivita' culturali 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 2150): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  (Bondi)  il  30
aprile 2010. 
    Assegnato  alla  7ª  commissione   (istruzione   pubblica,   beni
culturali), in sede referente, il 30 aprile  2010  con  pareri  delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e questioni regionali. 
    Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il  4
e 5 maggio 2010. 
    Esaminato dalla 7ª commissione il 6, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27 e
31 maggio 2010; il 1°, 8, 9 e 16 giugno 2010. 
    Esaminato in aula il 26 maggio 2010  ed  il  15  giugno  2010  ed
approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2010. 
Camera dei deputati (atto n. 3552): 
    Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza  e  istruzione),
in sede referente, il 17 giugno 2010 con pareri del Comitato  per  la
legislazione e delle  commissioni  I,  II,  V,  VI,  XI  e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla VII commissione il 18, 21 e 22 giugno 2010. 
    Esaminato  in  aula  il  22  giugno  2010   ed   approvato,   con
modificazioni, il 23 giugno 2010. 
 Senato della Repubblica (atto n. 2150-B): 
    Assegnato  alla  7ª  commissione   (istruzione   pubblica,   beni
culturali),  in  sede  referente,  il  24  giugno  2010  con   pareri
delle commissioni 1ª e 5ª. 
    Esaminato dalla 7ª commissione il 29 giugno 2010. 
    Esaminato in aula ed approvato il 29 giugno 2010. 
 
	        
	      
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  APRILE 2010, N. 64 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), dopo le parole: «sulla base dei principi» sono
inserite le seguenti: «di tutela e valorizzazione  professionale  dei
lavoratori,»; le parole:  «ed  imprenditorialita',»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni,»;
dopo le parole: «anche al fine di favorire l'intervento» e'  inserita
la seguente: «congiunto»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «tenendo  in  ogni  caso  conto  dell'importanza  storica  e
culturale   del    teatro    di    riferimento    della    fondazione
lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla
sua collocazione nella tradizione operistica italiana»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  miglioramento  e  responsabilizzazione  della   gestione
attraverso  l'individuazione  di  indirizzi  imprenditoriali   e   di
criteri, da recepire  negli  statuti  delle  fondazioni,  volti  alla
designazione  di  figure  manageriali  di  comprovata   e   specifica
esperienza alle quali compete di indicare il  direttore  artistico  e
che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un  collegio
dei  revisori  presieduto  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di  cui
almeno uno magistrato della Corte dei conti»; 
      alla lettera b), le parole: «di privati» sono sostituite  dalle
seguenti: «di soggetti pubblici e privati»; 
      alla lettera c), le parole: «di forme  adeguate  di  vigilanza»
sono sostituite dalle seguenti: «del controllo e della  vigilanza»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in ordine  alla  quale
e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio
di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di
bilancio»; 
    dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis)   previsione di   specifici   strumenti    di    raccordo
dell'operato delle fondazioni al fine di  realizzare  la  piu'  ampia
sinergia operativa possibile»; 
      alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
salvaguardando in ogni caso la specificita'  della  fondazione  nella
storia della  cultura  operistica  italiana  e  tenendo  conto  degli
interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei
dieci anni antecedenti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto»; 
      dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
    «d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso  l'individuazione
di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni; 
    d-ter) destinazione di  una  quota  crescente  del  finanziamento
statale in base alla qualita' della produzione»; 
      dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) incentivazione  di  un'adeguata  contribuzione  da  parte
degli enti locali»; 
      alla lettera  f),  nel  secondo  periodo,  le  parole:  «che  i
componenti  del  consiglio  di  amministrazione  siano,  di   regola,
nominati in  proporzione  al  finanziamento  alla  gestione  e»  sono
soppresse; dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza
del  presidente-sovrintendente   e   della   componente   del   corpo
accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «f-bis)  individuazione  delle  modalita'  con  cui  le   regioni
concorrono all'attuazione dei principi  fondamentali  in  materia  di
spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza,
prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze  istituzionali
previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Ai  fini  della   riorganizzazione   e   della   revisione
dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui
al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi: 
    a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga  tutti  i
soggetti interessati, quali le regioni, i  comuni,  i  sovrintendenti
delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative; 
    b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed
i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli
aspetti carenti della riforma attuata con il decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367; 
    c)  prevedere  interventi,  ove  necessario  anche  a   carattere
normativo, volti a  favorire  una  maggiore  stabilita'  del  settore
tramite  strumenti  di  finanziamento  a  carattere  pluriennale  che
permettano di conoscere con il giusto  anticipo  le  risorse  di  cui
disporre al fine di mettere  in  atto  una  corretta  gestione  delle
stesse; 
    d) stabilire che gli statuti delle  fondazioni  lirico-sinfoniche
attribuiscano  con  chiarezza  all'amministratore  generale,   ovvero
sovrintendente,  la  responsabilita'  della  gestione,   che   dovra'
rispondere alle  linee  di  indirizzo  e  di  bilancio  disposte  dal
consiglio   di   amministrazione,   nonche'   l'adeguata    autonomia
decisionale; 
    e) prevedere la valorizzazione  del  sistema  dei  grandi  teatri
d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967,  n.  800,
all'interno di un progetto di riforma  che  valorizzi  le  eccellenze
specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso
come investimento e non come spesa; 
    f) prevedere che  siano  mantenuti  la  capacita'  di  produzione
culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto,
musica sinfonica, come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni; 
    g)  valorizzare  le  finalita'  ed  il  carattere  sociale  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  il  loro  ruolo  educativo  verso   i
giovani,  la  loro  mission  di  trasmissione   dei   valori   civili
fondamentali,  verso  cui  sono  sempre  state  orientate  le  grandi
istituzioni teatrali e culturali italiane»; 
    al comma 2, nel primo periodo, le  parole:  «Sullo  schema»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sugli schemi»; nel  secondo  periodo,  le
parole: «trenta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sessanta
giorni»; 
      al comma 3, la parola: «dodici» e' sostituita  dalla  seguente:
«diciotto» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, nel primo periodo, le parole  da:  «In  attesa  della
riforma» fino a: «di cui all'articolo 1 e» sono soppresse; le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «della  legge
di conversione del presente decreto» e le  parole:  «individuata  con
decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «rappresentativa   individuata   dalle
fondazioni lirico-sinfoniche»; nell'ultimo periodo, le  parole:  «del
presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      nel primo periodo, dopo le parole: «articolo 2»  sono  inserite
le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole:  «e  successive
modificazioni,» sono inserite  le  seguenti:  «e  secondo  i  criteri
determinati in sede di contratto aziendale,»; 
      nel  secondo  periodo,  le  parole:  «1º  gennaio  2011»   sono
sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2012»; 
    al comma 3, capoverso 5,  le  parole:  «I  contratti  integrativi
aziendali in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  possono   essere   rinnovati   solo   successivamente   alla
stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» sono
soppresse; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati  solo
successivamente alla  stipulazione  del  nuovo  contratto  collettivo
nazionale di lavoro»; 
    al comma 4, le parole: «e  la  produttivita'  del  settore»  sono
soppresse; le parole: «decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto» e  le  parole  da:  «il  trattamento  economico
aggiuntivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:
«eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in
caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti»; 
    al comma 5, nel primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011» e le  parole:
«, di altissimo livello,»  sono  soppresse;  nel  terzo  periodo,  le
parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno  2012»  e  le  parole:  «,  effettuate  previa
autorizzazione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,»
sono soppresse; nel quinto periodo, sono premesse le seguenti parole:
«A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito  il
pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data  di  entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  che
presentino un rapporto percentuale  tra  i  ricavi  dalle  vendite  e
prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al  40
per  cento  nell'ultimo  bilancio   approvato,   possono   effettuare
assunzioni a tempo indeterminato nei  limiti  della  pianta  organica
approvata e assumere personale a tempo  determinato,  con  esclusione
delle prestazioni occasionali d'opera  professionale  dei  lavoratori
cosiddetti aggiunti,  nei  limiti  del  15  per  cento  dell'organico
approvato»; 
    al comma  7,  capoverso  4,  le  parole:  «eta'  inferiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «eta' superiore» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per i due anni successivi alla data  di  entrata
in vigore della  presente  disposizione,  ai  lavoratori  di  cui  al
presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno  raggiunto  o
superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione,
rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale  opzione  deve
essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del  diritto
alla pensione, fermo restando il limite massimo di  pensionamento  di
vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di  anni  cinquantadue
per gli uomini»; 
    al  comma  8,  ovunque  ricorrano,  le  parole:  «comma  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7» e le  parole:  «euro  1.700.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Esclusivamente nei  limiti  delle  risorse  assegnate  alla
Fondazione per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a  carico
della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  5,  puo'
effettuare assunzioni di personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato ed indeterminato, selezionato  esclusivamente  a  seguito
dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della
pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali». 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Disposizioni in materia  di  attivita'  culturali).  -  1.
Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali  puo'
liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80
per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i  criteri  e  le
modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito». 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «le  relative
tariffe e la documentazione probatoria necessaria per  l'accertamento
della titolarita' dei diritti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
tariffe relative alla tenuta del registro nonche' la tipologia  ed  i
requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione»; 
    al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di  cui
agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938,  n.
1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009,  n.
179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente: 
  "446-bis.  Regio  decreto-legge  1061  16/06/1938  provvedimenti  a
favore dell'industria  cinematografica  nazionale  Beni  e  attivita'
culturali Artt. 12, 13, 14"». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole:  «assistiti  dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative  a
livello nazionale, firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  dalle  associazioni   di   artisti
interpreti esecutori che siano in grado  di  annoverare  come  propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti  esecutori  professionisti»  e
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo statuto del  nuovo
IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali  un
ruolo consultivo»; nel secondo periodo, le parole:  «assicurando  che
l'assetto organizzativo sia  tale  da  garantire  efficaci  forme  di
tutela  dei  diritti  degli  artisti   interpreti   esecutori»   sono
sostituite dalle seguenti: «e  che  riordinano  con  proprio  decreto
l'intera materia del diritto connesso, in particolare per  assicurare
che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci  forme  di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per  definire
le sanzioni da applicare nel caso  di  mancato  versamento  al  nuovo
IMAIE dei compensi spettanti agli  artisti  interpreti  esecutori  ai
sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e
nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della  documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al  comma
1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli
artisti interpreti esecutori aventi diritto devono  essere  trasmessi
al nuovo IMAIE entro trenta giorni  dalla  data  di  distribuzione  o
utilizzazione dell'opera». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Istituzione della festa nazionale per la  Celebrazione
del 150º anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia). - 1.
Il giorno 17 marzo  2011,  ricorrenza  del  150º  anniversario  della
proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale. 
  2.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   avvalendosi
dell'Unita' tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio  2009,  n.  3772,
sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei  Ministri  "150
anni dell'Unita' d'Italia" e sentito  il  Comitato  dei  Garanti,  le
iniziative   culturali   compatibili   con   il    programma    delle
manifestazioni direttamente  connesse  alla  ricorrenza  della  festa
nazionale. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
disciplinate le procedure  amministrative  per  il  compimento  delle
attivita' previste nel comma 2». 
      
  All'articolo 8: 
    il comma 1 e' soppresso; 
    al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
    «e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5  febbraio  1992,
n. 93; 
    e-ter) il secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  15  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367». 
 
	        
	      
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