(Sergio Briguglio
10/3/2011)
INGRESSO E
SOGGIORNO PER LAVORO
Corso di
specializzazione
"Diritto
dell'immigrazione e diritto d'asilo in Italia e in Europa"
Roma 11/3/2011
Sommario
I. Politica
degli ingressi
II. Il
decreto flussi
III. Ingresso
per lavoro subordinato
IV. Soggiorno
per lavoro subordinato
V. Attivita'
di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi;
sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale
VI. Conversione
di altri permessi
VII. Ingressi
con disciplina speciale
VIII. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale
IX. Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
X. Esercizio
di una professione
XI. Ingresso
e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
XII. Conclusioni
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-24.html
I. Politica degli
ingressi
Diritto o interesse legittimo
á
Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non
concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse legittimo all'inserimento non
concorrenziale (turismo, affari, motivi
religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza
á
Diritto: asilo
e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati
numericamente, requisiti
á
Numeri:
o
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010
o
turismo: circa 400.000 per anno
o
affari: circa 130.000 per anno
o
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008
o
richiesta asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 30.000 nel 2008 (riconoscimenti: circa 8%; protezione sussidiaria: 30%; protezione umanitaria: 10%); circa 17.000 nel 2009 (riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria: 21%; protezione umanitaria: 9%)
á
Interferenze
tra flussi:
o
requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve
durata (turismo, affari) => numeri alti => possibile interferenza con
controllo immigrazione (overstayers)
o
lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo
prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
Ingressi per lavoro: evoluzione
storica
o
1987-1990:
¤
L. 943/1986
(conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)
¤
contratto di
lavoro preventivo, con
condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti iscritti al collocamento
(30 gg., non per lavoro domestico)
¤
circa 10.000-15.000 ingressi per anno
o
1991-1996:
¤
L. 39/1990
(Legge Martelli)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani,
comunitari e stranieri
soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a £
90.000.000 annui (circolari)
¤
possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con
accertamento di indisponibilita':
- nessun
limite per lavoro domestico
- 0
per altri settori
¤
circa 20.000-25.000 ingressi per anno
o
1997-1998:
¤
come fase precedente, ma
- imposizione
di un tetto complessivo (semplice
estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)
¤
circa 20.000
ingressi per anno
o
1999-2001:
¤
L. 40/1998
(Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
nessun accertamento di indisponibilita'
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1998): intorno a £ 90.000.000 annui (circolari)
¤
assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)
¤
tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori
fissati negli anni precedenti
¤
novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione
¤
circa 20.000-25.000 ingressi per anno (chiamata nominativa) + 15.000 ingressi per anno per sponsorizzazione (2000-2001)
+ circa 3.500 ingressi per anno
per autosponsorizzazione (2000-2001, per albanesi, tunisini, marocchini)
o
2002-2005:
¤
L. 189/2002
(Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in cerca di occupazione:
20 gg, per tutti i settori, non vincolante
¤
garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1999); per lavoro domestico: doppio
del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza datore di lavoro invalido
¤
impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da
moduli)
¤
assenza motivi ostativi
¤
soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione (sostituite da chiamate di lavoratori formati all'estero,
anche con sforamento della quota)
¤
tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su indicazioni fornite da Regioni,
parti sociali, Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', associazioni
¤
crescita: da 10.000-15.000 ingressi per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)
o
2006-2008:
¤
come fase precedente, ma
- tetti molto piu' alti
- considerazione
domande giacenti (decreto-bis; decreto
per anno successivo)
¤
circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal
dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)
o
2009-2010:
¤
come fase precedente, ma
- tetti oscillanti
¤
nessun decreto
per il 2009; circa 100.000 per
il 2010 (ingressi dal 2011)
Dati, diagnosi e conseguenze
o
1987: 120.000 (L. 943/1986)
o
1990: 220.000 (Legge Martelli)
o
1996: 250.000 (Decreto Dini)
o
1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)
o
2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)
o
2009: 295.000 (L. 102/2009)
o
19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot:
285.000)
o
90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)
o
quote troppo limitate
o
ciascuno dei requisiti
o
fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno
per lavoro domestico)
o
analoga accumulazione di irregolarita'
o
file di badanti,
piu' che di "badati", quando l'istanza per l'ingresso si presentava
alle poste
o
anche gli ingressi formalmente "regolari" corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni
o
verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non
stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'
o
variabili:
¤
disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990
¤
reddito del datore non richiesto fino a meta' degli
anni '90
¤
accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso
dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)
¤
copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002
¤
assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998
o
permanenti:
¤
contratto conforme al CCNL
¤
residenza all'estero (poche eccezioni: considerazione
delle domande di conversione di
soggiornanti per altri motivi,
incluso turismo: prevista dalla Legge Martelli, ma mai applicata; sponsorizzazione e autosponsorizzazione: utilizzate in misura omeopatica e soppresse da L.
189/2002)
o
plausibile: residenza all'estero => impossibilita'
di incontro diretto (necessario per
piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al
mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale
o
per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione
(es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria
verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)
o
un esperimento
e' stato fatto (OIM): nel 2000,
liste per chiamata dall'Albania usate per autosponsorizzazione; 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati;
100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti
o
sanatorie e uso improprio del decreto-flussi
corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza
all'estero, ceteris paribus (manca pero'
il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso" e la possibilita' di
confrontare con un campione di controllo)
o
Illegalita' obbligata
o
Repressione
(espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)
o
Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo
o
Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i
tre elementi base della procedura d'asilo:
¤
ricorso giurisdizionale (giudice terzo)
¤
ricorso sospensivo (non refoulement)
¤
costi (finanziari e umani) limitati (detenzione breve)
o
Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997; la normativa e'
stata adottata nel 2007-2008 in attuazione di direttive UE)
o
Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare
gli abusi:
¤
chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un
provvedimento di espulsione, e' ospitato
(non trattenuto) in un CARA
¤
consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
¤
la permanenza nel centro non e' un obbligo per il
richiedente, ma un semplice onere: in
caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la
Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso
(irrilevante per il richiedente abusivo!)
¤
prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 159/2008,
era prevista l'ospitalita' in CARA anche per il richiedente gia' destinatario
di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda presentata anche
a seguito di una prima "sparizione" e' comunque ricevibile, e sulla
sua inammissibilita' per mancanza di nuovi elementi decide la Commissione; nel
frattempo, il richiedente sarebbe stato ancora ospitato in CARA, potendo cosi'
eclissarsi nuovamente
á
Nota: nei casi
in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro
autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici
II. Il decreto
flussi
Decreti di programmazione dei
flussi
o Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006
o Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Egitto, firmato nel 2007
o Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o Georgia, firmato nel 1997
o Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o Marocco, firmato nel 1998
o Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005
o Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o Nigeria, firmato nel 2000
o Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998
o
soppresso il Documento
programmatico triennale
o
in mancanza del decreto
"ordinario", il Presidente del Consiglio puo' procedere con proprio
decreto senza il vincolo rappresentato
dalla quota fissata col precedente
decreto; e' richiesto il parere della
Conferenza unificata, ma, trascorsi 30 gg
senza che il parere sia stato reso, si
procede
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
- anticipazione (20.000 stagionali);
- DPCM:
albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
- direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
- anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
- DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
- ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
- DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
- Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
- Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
- Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
- Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
- DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
- DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
- DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
- DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
- DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota
complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)
- DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
- DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
- DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
- DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
- Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
- Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
- DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
- DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
- DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
- Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
- DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
- DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
- Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
- DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
- DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
- DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008
o
2010:
- DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni
2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza
diplomatico-consolare), liberi professionisti, soci e amministratori di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani
da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti
dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per
lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo
(Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degliingressi per stagionali
e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito
di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare
- DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
citatdini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro
subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000
conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri
Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di
esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa
ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto
III. Ingresso per
lavoro subordinato
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni);
nota: si dovrebbe imporre, piu'
propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica
pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(D.
Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero
complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati
e associazioni)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione
della domanda
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta
inviata in automatico dal Mininterno
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso
contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito
l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla
Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito
selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ del
datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle
cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si
obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro
(da modelli
A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili,
riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle
rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un
CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore, anche a
datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera
parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto
di soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio
competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello
unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[1], mediante
trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ.
INPS 17/2/2009), trasmissione via Internet, trasmissione con raccomandata
A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007) o consegna a mano (quale data certa di comunicazione
lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta - da Decreto
Minlavoro 30/10/2007 - o, in caso di raccomandata, la data di spedizione -
da circ.
INPS 17/2/2009)
o
garanzia della disponibilitaĠ
di un alloggio che soddisfi i
requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la
corrispondente decurtazione del
salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello
unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le
attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ
occupazionale e reddituale del datore di
lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione
dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non
conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al
mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda
assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione
del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese
di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
o
retribuzione
netta mensile media nel 2009 (da
Sint. Doss. Caritas 2010):
¤
italiani: 1.258 euro
¤
stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro
o
partecipazione
al mercato del lavoro, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
¤
tasso di attivita' ("occupati + in cerca di
lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani:
61.6%
- comunitari:
77.2%
- stranieri
da paesi terzi: 70.7%
¤
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani:
56.9%
- comunitari:
68.8%
- stranieri
da paesi terzi: 62.7%
¤
tasso di disoccupazione ("in cerca di
lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
- italiani:
7.5%
- comunitari:
10.9%
- stranieri
da paesi terzi: 11.3%
o
occupati (in
migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
¤
alta:
- italiani:
8.736
- comunitari
(UE-15): 45
- comunitari
(UE-10): 7
- comunitari
(UE-2): 22
- stranieri
da paesi terzi: 94
¤
media:
- italiani:
10.533
- comunitari
(UE-15): 18
- comunitari
(UE-10): 31
- comunitari
(UE-2): 273
- stranieri
da paesi terzi: 716
¤
bassa:
- italiani:
1.608
- comunitari
(UE-15): 3
- comunitari
(UE-10): 26
- comunitari
(UE-2): 176
- stranieri
da paesi terzi: 488
Esame della richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento;
nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo
caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso
senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della
richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co.
4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro
di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento
del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR
445/2000,
resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza,
da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ.
Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa
il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale,
se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a
regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al
seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa
dĠufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di permesso per
lavoro subordinato
Contraffazione e ingresso
illegittimo
Stipula del contratto di
lavoro
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008),
a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso (piu' correttamente: abbia compilato entro 8 gg., presso lo
Sportello unico, la richiesta di permesso di soggiorno)
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello
unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); nota:
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90
gg ai titolari di visto di
ingresso di lunga durata, purche' in corso
di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di
rilascio del primo permesso di soggiorno
di durata superiore a 3 mesi
Prassi; problemi
IV. Soggiorno per
lavoro subordinato
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; congedo di
paternita'; lavoratrici domestiche
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per
lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ
(anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6
mesi, in caso di licenziamento
individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di
mobilitaĠ (previa presentazione
del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg.
dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione nelle liste di mobilita' o
nell'elenco anagrafico; circ.
Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6
mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu'
indulgente segnalati da Melting
Pot); nota: TAR
Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta
iscrizione nell'elenco anagrafico
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L.
68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla
registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ
permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato alla sussistenza
di un contratto di soggiorno e
alla consegna della autocertificazione del datore attestante la disponibilitaĠ
di un alloggio che soddisfi i
parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato
viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del
vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del
periodo di possibile iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il
lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo
in base alla normativa (nel senso di ulteriore possibilita' di
rinnovo, per lo straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo
familiare nel quale sia ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli
familiari e sociali, TAR
Veneto); nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza,
durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della
sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro
Rinnovo del permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata)[4]
o
in caso di scadenza del permesso simultanea alla
scadenza di contratto a tempo determinato,
il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso
datore eĠ formalmente impossibile,
data la necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a
termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D.
Lgs. 368/2001); salvo ricorso, sospettabile di frode, allĠart. 5, co. 5
T.U., con produzione di nuovi elementi – la riassunzione a termine
– nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile peroĠ
il rinnovo per lavoro a progetto
(D.
Lgs. 276/2003)
o
da Lettera
di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi
di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero
lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se
esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR
Lombardia)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto)
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
o
e' onere dello
straniero segnalare
all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008 e Sent.
Cass. 5994/2010); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna)
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo
quando questi siano obbligati a
fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta'
(Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle
more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il
permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ
lavorativa subordinata o autonoma
o
eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in possesso
di permesso di durata >
un anno
o
accede allo studio
a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri
in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro
autonomo in Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di
soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei
requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)
o
puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
V. Attivita' di
lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni;
diritti del lavoratore in quanto tale
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp
(art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o
subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art.
38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e,
verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano
stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela
e che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e
1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009[5]
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e
formazione); per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000; nota:
in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 94/2009, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a
prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di
significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo
(art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non
e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D.
Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Obblighi di comunicazione in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
instaurazione
del rapporto, almeno un giorno prima (L.
296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ.
INPS 17/2/2009)
o
ogni variazione
(proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent.
Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito)
e contribuzione per il periodo
in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
consentite, alle condizioni riportate sopra,
¤
la prosecuzione del rapporto di lavoro e l'instaurazione
di un nuovo rapporto, nelle more
del rinnovo (e, a fortiori, nelle
more dell'accoglimento della richiesta di rilascio
del permesso CE slp)
¤
l'esercizio dell'attivita' lavorativa per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, nelle
more del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
utilizzazione in rapporti di tipo diverso del
lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)[10]
¤
rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia
stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del
rapporto
¤
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4,
co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
¤
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art.
2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)[11]
¤
somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla
comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo
all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche
private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg.
successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita'
dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore
nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)[12]
¤
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro
autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto
di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro nel settore turistico, se la
comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di
alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale
lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in
corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari,
previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita'
di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤ regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
- prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);
- dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
¤
affidamento del datore di lavoro, ai fini della
comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non
occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di
carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione
giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione
giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata
lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato
La Direttiva 2009/52/CE
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno
allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del
rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita'
del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza
dell'eventuale falsita' del titolo
o
le sanzioni
pecuniarie contro il datore possono essere ridotte se il lavoratore irregolarmente assunto non e' stato sfruttato in modo particolare
o
il datore e' tenuto a pagare anche le spese per il
trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il lavoratore
assunto illegalmente ha fatto ritorno
o
deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un procedimento contro il datore di lavoro per il recupero delle
retribuzioni dovute
o
della possibilita'
di recuperare le retribuzioni arretrate il lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione del rimpatrio
o
fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia durato almeno tre
mesi
o
il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici
mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi,
con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o
con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi
in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non
e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
o
quando il rapporto
di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore,
il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve definire e
con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta, un permesso di soggiorno temporaneo per la durata del procedimento
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore di
soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e'
consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore
non abbia ottenuto il pagamento
di tutte le retribuzioni arretrate
o
si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il
lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla
Commissione
o
rispetto a pagamento delle retribuzioni arretrate e concessione
del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu'
favorevoli ai lavoratori stranieri
Diritti del lavoratore
straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
nota: secondo l'Avvocato
Generale della Corte di Giustizia, benche' la professione di notaio implichi
l'esercizio di pubblici poteri, l'imposizione di un requisito di cittadinanza
richiede un rigoroso esame di proporzionalita' e non sarebbe giustificato dal
grado di intensita' con cui l'attivita' del notaio partecipa all'esercizio di
tali poteri (Conclusioni
causa C-47/08)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
- dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle
province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
- dei
magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in
base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
- il
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo
straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
- prevalgono
infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
- la
parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998
opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro
consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella:
- l'art.
2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art.
38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
- l'art.
51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D.
Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
- in
assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
- si
registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico -
cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa
per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o
vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
- in
base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- per
le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni
applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza
italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua
italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento
potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
- sono
state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano
il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano
la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano:
- l'all.
A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
- la
previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per
l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento
discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e'
irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi,
respinta
- attivita'
che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non
sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici)
VI. Conversione di
altri permessi
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
extra quote o entro
quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo
(art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
¤
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera
c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore),
o al compimento della maggiore etaĠ,
o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione
legale o scioglimento del
matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per
lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non
possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione
generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia)
¤
studio, prima
della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), salvo che
sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto
di soggiorno, per le conversioni
effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005) e quelle successive a laurea o laurea specialistica
(laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di
specializzazione, master universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in
Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto
il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[15]
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003,
che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore
etaĠ, con detrazione dalle quote annuali
(per l'anno successivo; da art.
3, co. 4, DPR 100/2004); per
coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella), sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter
(art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[16]
¤
integrazione del
minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non
accompagnati), con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo;
da art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
al compimento della maggiore etaĠ,
a condizione di
- avvenuto
affidamento ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[17]
- assenza
di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a
provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri
- presenza
in Italia da almeno 3 anni
- inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o
organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la
Presidenza del Consiglio
- disponibilitaĠ
di alloggio
- svolgimento
di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un
contratto di soggiorno per lavoro
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi
per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro
subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote, il
titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
negli altri casi; nota: la richiesta va
presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello
Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al
rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi
e' stata riservata una quota a tali conversioni
¤
lavoro stagionale,
dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello
straniero; TAR
Piemonte:
anche extra quote e dalla prima stagione); TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo
vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[18]
¤
motivi religiosi,
extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote,
per le altre attivita' (TAR
Lazio)
o
Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso
di soggiorno anteriormente alla
sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
o
Ord.
TAR Toscana, Ord.
Cons. Stato 4232/2010 e Ord.
Cons. Stato 4234/2010 accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di
conversione per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore
della L. 94/2009 che abbiano compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data
o
Ord.
TAR Toscana e Ord.
TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva per minori entrati in
Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di
aspettativa in relazione alla posizione
maturata ai sensi della legislazione
anteriore; lo stesso fanno Ord.
Cons. Stato 5367/2010, Ord.
Cons. Stato 5368/2010 e Ord.
Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al
ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di
integrazione
VII. Ingressi con
disciplina speciale
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda
distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di
societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di
societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di societaĠ
italiane o di Stato membro dellĠUE:
¤
gli interessati devono essere stati impiegati nello
stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
¤
il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo
massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato
o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato
effettuato
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di
stipulare un protocollo indipendente), il
nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e'
sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata),
per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei
requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura
del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore
(da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un
rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di
stipulare un protocollo indipendente), il
nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del titolo di studio
o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ
presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente
pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel
paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ
dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario
anche per attivitaĠ autonoma
(richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
(nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente
documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche
essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da Regolamento;
nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in
Italia, ammessi per adempiere funzioni o
compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo
limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, ferma restando la possibilita' di
stipulare un protocollo indipendente), il
nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati
allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri
componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ
esonerati, ex art. 5, co. 1, L.
88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora
lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o
giuridiche residenti o con sede allĠestero,
con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito
di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi
operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi
provinciali dei sindacati
comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione
del datore di lavoro contenente
i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro,
presentate, unicamente per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto
preveda una pluralita' di commesse,
il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio
dedotti nel contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi
previdenziali e assistenziali
¤
note:
- possono
essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di
servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
- il
nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non
possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- in
caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione
(nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate
necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- nulla-osta
(se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40,
co. 23, Regolamento)
- nulla-osta
prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare
l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
- il
trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art.
27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta
distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa
confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume
che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante
e lavoratore va provato, se tra l'Italia
ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede
lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di
responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto;
artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni
culturali o folkloristiche da parte di
enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o
televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
- con
procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro, unitamente al
codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del
collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo; si prescinde
dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti
presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
- previo
accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva
dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
- previo
nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da
T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
- prima
dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3
mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
- con
durata iniziale < 12 mesi
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico
della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di
soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro
occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo
- in
caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente
allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con
lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di
giovani):
¤
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota
Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie
pubbliche e private:
¤
lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha
luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori
stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di
lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa
produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le
cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto
o un suo servizio; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva
lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
¤
non e' consentita la stipula di un contratto di
apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero;
a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e'
ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo
straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di
soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
¤
nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ
effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008 e Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione,
da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine
o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso verso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato)
Procedure per richiesta e
rilascio del nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: verosimilmente,
consentita una sola proroga; in questo senso, per infermieri e in relazione
allo stesso datore di lavoro, Nota
Mininterno), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo
indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri
professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a tempo
determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b,
T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto
(marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3
bis, lettera c, T.U.)
o
utilizzabilitaĠ
e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ
consentito in costanza di rapporto di
lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso
datore, da art. 5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007), previa presentazione della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
- gli
artisti per locali di intrattenimento
non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per
concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono
quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia,
lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data
di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti
di lavoro diversi, anche con altro
datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in
Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa
per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di
disoccupazione garantito > 6 mesi; Nota
Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per
altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in
corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi
riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque
consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa
qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un
contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso
senso, Nota
Pref. Trieste)
o
convertibilitaĠ
del permesso: il permesso non eĠ convertibile
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi
della L.
1636/1940, e del DPR
389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano
permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata
e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa di
assenso allo svolgimento di attivita'
sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice
fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta
allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma
non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a
sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la
dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta
(verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla
domanda spedita dall'ufficio postale
Disciplina speciale per il
rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in
addestramento
Discipline speciali:
dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
o
ai fini dell'applicazione del regime di traffico
frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi
per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la
riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei
frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri
sono sottoposti a controlli a campione
o
per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il
possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu'
documenti di viaggio validi
o
l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a
condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri
o
la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non
deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli
accordi
o
non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul
lasciapassare
o
la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata
alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o
il rilascio del lasciapassare richiede che
l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una
validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare per traffico frontaliero locale e'
rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro
prevista dall'eventuale accordo bilaterale
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti privati, della
soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di
6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza
sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme
relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse
messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno
sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al SSN
Facilitazioni per lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge
l'attivita' in Italia
VIII. Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche
da associazioni
di categoria, per conto degli
associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito
atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009); consentita la precompilazione delle domande, in
attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com.
Mininterno 29/3/2010); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito
modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ.
Mininterno 19/4/2010)
o
domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita',
per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ.
Mininterno 19/4/2010 e Circ.
Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in
base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base
al grado di urgenza)
o
accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg.
per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5
gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg.
per l'eventuale revoca da parte
del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20
gg. dalla richiesta
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso (Circ.
Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto
un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ.
Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene richiesta nuova documentazione relativa
all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ.
Mininterno 19/4/2010 e Circ.
Minlavoro 14/2010)
o
ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni
retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello
regionale
o
opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in
passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio
del nulla-osta
o
richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo
Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno
(nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999,
che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai
fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il
lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
o
richiesta l'effettuazione, da parte del datore di
lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla
sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L.
296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego
competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto)
o
in caso di giustificata impossibilita' a procedere
all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa
tipologia e durata del contratto cessato
o
alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a
condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in
presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
Diritto di precedenza per
l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del permesso in
permesso per lavoro subordinato
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
Assistenza sanitaria
IX. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite
Autorizzazione all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lĠassenza
dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione
in albo professionale – o, in
mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da
richiedere anche (o solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di
titoli abilitativi o autorizzatori; tale
attestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare
pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento;
verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o
autorizzatori; Circ.
MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro);
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la
disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc.
o risorse economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ
richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali,
se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta
anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di
consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione,
certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita'
lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del
bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a
garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci prestatori d'opera e amministratori di
societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato
di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva
da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della
dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il
compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societ che assicuri
per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il
reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket), copia della
dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non
dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione
o
disponibilitaĠ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione
dal ticket (8.500 euro per anno circa, da Circ.
MAE 27/4/2010), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro
autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum
Mininterno 2000 e da modulo
"z" distribuito dai ministeri
per la conversione da studio a lavoro autonomo); Circ.
MAE 27/4/2010: la disponibilita' di reddito puo' essere dimostrata anche
tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del
lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum
Mininterno 2000)
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo
Rinnovo del permesso
Reati contro il diritto
d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
o
rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da
elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti
a motivare il diniego di rinnovo (Sent.
Cons. Stato 2683/2009)
o
TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02
o
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a seguito
della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs.
286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento
secondo il quale la condanna non
e' preclusiva rispetto al rilascio
di permesso CE slp, ma puo' solo indurre
l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e
sulla condizione di inserimento dello straniero (sent.
Cons. Stato n. 896/2009); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le
condanne in questione non automaticamente
preclusive rispetto al rinnovo del
permesso per lavoro subordinato
(sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009)
o
TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento,
si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e
sociali e della durata del soggiorno in Italia
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord.
Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
Diritti del titolare di
permesso per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di intermediazione in
materia di prima casa assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma
senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo
(diversa da quella originariamente autorizzata)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa
occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di
permesso per lavoro autonomo (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
o
conversione del permesso di soggiorno in permesso per
residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
diritto di soggiorno o di permesso per uno
dei motivi per i quali e' consentito
l'accesso ad attivita' di lavoro subordinato, con le seguenti peculiarita':
¤
lo svolgimento di attivitaĠ che richiedano
riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri eĠ
ammesso extra quota, in caso di
titolari di diritto di soggiorno o
di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia
¤
lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro
autonomo da parte del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e' consentito solo entro
quote, come si ricava da DPCM
30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D.
Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ.
Mininterno 30/11/2007
¤
benche' la Direttiva
2004/114/CE
preveda anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti
universitari, all'esercizio di attivita'
lavorativa autonoma e art. 39, co. 3, lettera b T.U. preveda che il Regolamento
di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma, tale disciplina non
e' mai stata mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS) chiarisce pero' che nel limite delle 1040 ore annue,
e' consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
¤
non e' prevista la possibilita' di svolgimento di
attivita' lavorativa autonoma per i titolari di permesso per motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza
pubblica (art. 18, co. 5 T.U. fa
riferimento al solo "lavoro subordinato")
¤
e' escluso il caso di permesso per minore eta'
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
per lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
per uno dei motivi
per cui e' consentito il rilascio di permesso per lavoro subordinato, salve le
seguenti peculiarita':
¤
per i titolari di permesso per formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del
tirocinio formativo) o studio,
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia); e' richiesta, in questo caso, l'attestazione relativa alle
risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
¤
dubbia la possibilita' di conversione per i titolari di
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
¤
esclusa la
possibilita' di conversione per i titolari di permesso per lavoro stagionale
¤
la certificazione
del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo al titolare di permesso per studio o formazione e' di competenza dello Sportello Unico; negli altri casi, della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese
di appartenenza dello straniero
Sanzioni
o
si applica anche in caso di
¤
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art.
2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente all'accertamento (circ.
Minlavoro 38/2010)[23]
o
non si applica in caso di
¤
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di
omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile,
anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione
dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[24]
¤
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro
autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto
di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non
occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di
carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
Cifre: imprese individuali
X. Esercizio di
una professione
Accesso all'esercizio di professioni
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio
(es.: laurea) e titolo
abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento
dei titoli conseguiti allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allĠordine dei medici)
Iscrizione agli albi o elenchi
speciali
Ammissione agli esami di
abilitazione
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs.
206/2007)
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano
(incluso, per lo straniero, il
vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da
disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche
professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative
prestazioni o della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento
comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione
di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello
Stato di stabilimento)
- prova
di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della
sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo
necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
- per
attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
- se
l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e
competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile
a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
- per
le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate
tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il
titolo acquisito in altro Stato membro
e' riconosciuto automaticamente
ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti
antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di
svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha
rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non
appartenente all'UE il titolo
corrispondente a una delle professioni in questione)
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
- se
e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza,
certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso
alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di
professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero,
eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
- possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a
scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione
sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia
degli attestati di competenza o del titolo
di formazione ed eventuale attestato
dellĠesperienza professionale (ed
eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita'
o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi
afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)
- eventuali
altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza -
per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la
particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il
riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti
dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie
e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale
ovvero della categoria professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in
campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento
della professione (esonero in caso di
titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda
prova in caso di esito negativo della prima; da circ.
Min. SanitaĠ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento
e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi
relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive
strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002,
27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: titoli di specializzazioni e
quelli di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di
per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della
professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ
consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellĠUnione europea
o
note:
¤
la disposizione in base alla quale il conseguimento in
Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione
non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici, infermieri e farmacisti
che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE, date le disposizioni della Direttiva
2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione
¤
per il resto, non sembra che queste disposizioni diano
luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non
dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
XI. Ingresso e
soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
Ingresso, entro quote
specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento,
in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto
formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L.
196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o
accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
Corsi di formazione professionale
o certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso
o documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
Tirocini formativi
o
per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed
il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al
tirocinante alloggio idoneo e
vitto e quello di pagare le spese
di rimpatrio; le regioni o il soggetto
ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita'
competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del
rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia
della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione
dei rapporti di lavoro (in
particolare, le comunicazioni relative alla instaurazione di un
rapporto di tirocinio o di altre
forme lavorative che non costituiscono
rapporto di lavoro subordinato, vanno comunque effettuate telematicamente al centro per lĠimpiego competente, almeno un giorno prima dell'instaurazione dei rapporti; da L.
296/2006)
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla condizione,
necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia
stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non
retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di
formazione professionale
Determinazione del
contingente; ingresso; permesso
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province
autonome (All.
Decr. MInlavoro 6/7/2010)
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione
Diritti del titolare di
permesso per studio (e formazione?)
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN
¤
pagamento di contributo forfetario, che non copre i
familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo
completo di £. 750.000 – da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella
fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del
contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di
studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria
al SSN successivamente al loro ingresso
presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore
ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in
materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno; si
applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione
professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per
formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa
l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999
e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello
unico (anzicheĠ dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base
della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione
presentata con la compilazione del modulo
z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per
lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia);
Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo
XII. Conclusioni
o
distanza obbligata tra domanda e offerta
o
ostacoli al mantenimento della legalita'
o
compressione della professionalita'
o
permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:
¤
ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio;
impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)
¤
conversione turismo-lavoro
o
applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso
o
sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del
permesso anche in pendenza di vertenza
o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della
legittimita' di un licenziamento
o
consentire l'accesso dello straniero al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione,
salvi i casi preclusi anche al cittadino comunitario
[1]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[2]
In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per
qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro.,
collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di
cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e
distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i
moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione e la data di emissione.
[3]
In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso
per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.
[4] In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del lavoratore, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Minlavoro 9/2005)
[5]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[6]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[7]
In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[8] In precedenza: da L. 248/2006.
[9] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata
[10] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[11] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[12] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[13] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[14] In precedenza, solo la DPL.
[15]
In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[16]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[17]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[18] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.
[19] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.
[20]
In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[21] In precedenza: da L. 248/2006.
[22] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata
[23] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[24] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).