SENTENZA N. 487 DEL 23/03/2011 – TAR VENETO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2008,

proposto da:

Associazione dei Venditori Ambulanti Immigrati con licenza di commercio itinerante, in persona del suo presidente pro tempore, e Seck Elahadji MMMMM/MMMMM e NNNNNAAAAA rappresentati e difesi dallĠavv.to Angelo Pozzan (vedi rubrica Òla parola alla difesa"), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre via Torre Belfredo, 55/A;

 

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni e Maddalena Morino, con domicilio eletto in Venezia, San Marco 4091;

 

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

 

Il Sindaco del Comune di Venezia quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

1) dellĠordinanza a firma del Sindaco del Comune di Venezia 13 giugno 2008 prot. 255264 OR/2008/399 con la quale si dispone quanto segue:

 

ҏ vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di VeneziaÓ;

 

Òil predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dellĠatto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionaleÓ;

 

e, per quanto occorra,

 

2) del verbale di accertamento di violazione amministrativa e contestuale verbale di sequestro n. 54/08 del Corpo di polizia municipale con il quale viene accertata la violazione della predetta ordinanza in data 23.6.2008 da parte del signor NNNNNAAAAA;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Angelo Pozzan per la parte ricorrente, Antonio Iannotta per il comune di Venezia e lĠavvocato dello Stato Cardin per lĠAmministrazione dell'Interno resistente;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Sindaco del Comune di Venezia, ritenendo sussistere pericoli per la sicurezza urbana e lĠincolumitˆ pubblica, con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dellĠarticolo 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 13 giugno 2008, prot. 255264 OR/2008/399,Òpremesso che lĠarticolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (cos“ come modificato dallĠarticolo 16, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7) vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni superiori ai 50.000 abitantiÓ, ha disposto che ҏ vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di VeneziaÓ e che Òil predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dellĠatto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionaleÓ.

 

Tale provvedimento  impugnato con il ricorso in epigrafe dalla ÒAssociazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itineranteÓ, in persona del legale rappresentante Sig. SSSSS/EEEEE MMMMM/MMMMM che agisce anche personalmente e dal Sig. NNNNNAAAAA.

 

LĠAssociazione espone di essere costituita da oltre settanta cittadini di paesi non appartenenti allĠUnione europea titolari di regolare permesso di soggiorno e di unĠautorizzazione commerciale per la vendita itinerante rilasciata da Comuni della provincia di Venezia.

 

I Sigg. SSSSS/EEEEE MMMMM/MMMMM e NNNNNAAAAA sono in possesso, rispettivamente, delle autorizzazioni n. 3808 del 6 agosto 2003, e n. 3996 del 1 marzo 2004, rilasciate dal Comune di Venezia per lĠesercizio dellĠattivitˆ di commercio su area pubblica di tipo B (in forma itinerante), a carattere permanente per il settore merceologico non alimentare

(cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).

 

Il Sig. NNNNNAAAAA narra inoltre di aver subito, sulla base della predetta ordinanza, una sanzione amministrativa di euro 5.164,00, con confisca di 12 borse, ai sensi dellĠarticolo 29, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114, prevista per chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio contemplato dallĠautorizzazione stessa, perchŽ nella localitˆ San Marco, Frezzeria Òtransitava per la suddetta localitˆ con sacchetto di plastica azzurra trasparente che lasciava intravvedere le cose al suo internoÓ (cfr. copia del verbale di cui al doc. 2 depositato in giudizio dal Comune).

 

Dal suddetto verbale risulta anche che  stato accertato il possesso, in capo al ricorrente, dellĠautorizzazione al commercio ambulante rilasciata dal Comune di Venezia di cui sono indicati gli estremi, e che il medesimo ha dichiarato di essersi limitato a transitare per la pubblica via.

 

LĠordinanza  impugnata per le seguenti censure:

 

I) incompetenza, sviamento e difetto di motivazione per la mancata espressa indicazione che il Sindaco agisce quale ufficiale di governo;

 

II) sviamento e incompetenza perchŽ riguarda un ambito, quello del commercio, sul quale il Sindaco  privo di competenze normative;

 

III) violazione dellĠarticolo 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e violazione dellĠarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancanza dei requisiti di eccezionalitˆ ed imprevedibilitˆ e lĠomessa indicazione dei medesimi;

 

IV) violazione degli articoli 1 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del principio di tassativitˆ nella descrizione della condotta vietata nonchŽ del principio di non punibilitˆ del tentativo nellĠillecito amministrativo;

 

V) travisamento, difetto di istruttoria e illogicitˆ, per lĠinsussistenza di episodi del tipo di quelli menzionati nella motivazione dellĠordinanza;

 

VI) sviamento e illogicitˆ per la mancanza di pericoli gravi derivanti dalle tensioni e frizioni con i commercianti residenti;

 

VII) illegittimitˆ derivata per lĠillegittimitˆ costituzionale dellĠarticolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, per il contrasto con gli articoli 4 e 41 della Costituzione;

 

VIII) violazione dellĠarticolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, in quanto detta norma presupporrebbe una specifica delimitazione del centro storico ai fini del commercio itinerante.

 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e il Ministero dellĠInterno concludendo per la reiezione del ricorso.

 

Con ordinanza n. 632 del 31 luglio 2008  stata respinta la domanda cautelare.

 

Alla pubblica udienza dellĠ11 dicembre 2008, in prossimitˆ della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa  stata trattenuta in decisione.

 

Con ordinanza n. 746 del 23 marzo 2009,  stata sollevata la questione di legittimitˆ costituzionale dellĠarticolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione.

 

La Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, n. 247, ha dichiarato non fondata la questione sollevata sotto tutti i profili evidenziati dallĠordinanza di rimessione.

 

La causa  stata quindi riassunta, a cura dei ricorrenti, e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011.

 

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione lĠimpugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa e del verbale di sequestro, la cui cognizione  devoluta al giudice ordinario dallĠarticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

1.1 In rito va osservato che i ricorrenti conservano interesse alla definizione del ricorso nonostante il provvedimento impugnato limiti la propria efficacia al 31 dicembre 2008, in quanto medio tempore lĠordinanza impugnata ha prodotto effetti, e dunque trova applicazione la regola secondo cui la mera scadenza del termine di efficacia del provvedimento amministrativo impugnato non fa venire meno l'interesse della parte a vederne caducati gli effetti per il passato

(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 1998, n. 846; Consiglio di Stato Sez. IV, 19 dicembre 1994, n. 1037).

Peraltro un identico provvedimento, senza soluzioni di continuitˆ,  stato reiterato fino al 31 dicembre 2010.

 

2. EĠ necessario premettere che, come  evidenziato nellĠordinanza della Sezione di rimessione alla Corte Costituzionale 23 marzo 2009, n. 746, la questione di legittimitˆ costituzionale del comma 4 bis, dellĠarticolo 4, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come introdotto dallĠarticolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7,  stata sollevata in via logicamente prioritaria rispetto allĠesame degli altri motivi di ricorso, perchŽ attinente ad una censura espressamente enunciata, nel settimo motivo, che non avrebbe potuto restare assorbita dallĠeventuale accoglimento degli altri motivi.

 

Pertanto se da un lato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sentenza 8 luglio 2010, n. 247 deve essere dichiarata infondata la censura di illegittimitˆ dellĠordinanza sindacale impugnata per illegittimitˆ derivata dallĠincostituzionalitˆ del comma 4 bis, dellĠarticolo 4, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dallĠaltro lato  ora necessario esaminare le censure proposte con gli altri motivi di ricorso.

 

3. Quanto al merito delle censure proposte si osserva quanto segue.

 

Esaminate le censure proposte con il terzo e quarto motivo, deve rilevarsi che nel caso di specie il potere di ordinanza non risulta legittimamente esercitato.

 

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta lĠillegittimitˆ dellĠordinanza impugnata per violazione dellĠarticolo 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, che presuppone la sussistenza di situazioni eccezionali ed imprevedibili cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dallĠordinamento per legittimare lĠadozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

 

Con il quarto motivo lamenta unĠulteriore violazione dellĠarticolo 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, perchŽ lĠAmministrazione, attraverso lĠutilizzo dello strumento dellĠordinanza contingibile ed urgente, ha introdotto un atto a contenuto sostanzialmente normativo, e la violazione del principio di legalitˆ in materia di sanzioni amministrative sancito dallĠarticolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perchŽ sono state previste sanzioni amministrative con un semplice atto amministrativo, in violazione del principio di determinatezza e tassativitˆ delle condotte vietate, con anticipazione della soglia della punibilitˆ prima della commissione di eventuali illeciti.

 

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

 

LĠordinanza impugnata vieta di trasportare con grandi sacchi di plastica oggetti destinati alla vendita nel centro storico di Venezia, e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria Òrientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionaleÓ; presumibilmente trova applicazione la sanzione prevista dallĠarticolo 29, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114, per le fattispecie del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, o senza l'autorizzazione o il permesso, come risulta dalla lettura del verbale di accertamento della sanzione irrogata (risulta che viene applicata una sanzione da un minimo di Û 2.582 ad un massimo di Û 15.493, per la quale  possibile il pagamento in misura ridotta della somma di Û 5.164, che  quella prevista dal menzionato articolo 29, comma 1, del Dlgs. 114 del 1998).

 

LĠordinanza  stata adottata il 13 giugno 2008, sotto la vigenza dellĠarticolo 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, ma prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.

 

La circostanza  rilevante perchŽ, come  noto, solo con la legge di conversione  stata attribuita al Sindaco, accanto al tradizionale potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, la possibilitˆ di adottare ordinanze anche non contingibili ed urgenti.

 

Deve allora rilevarsi che lĠordinanza impugnata  illegittima in primo luogo:

 

- perchŽ ha un contenuto chiaramente normativo, che rischia di tradursi, attraverso la sua reiterazione, in una disciplina generale derogatoria che collide con la natura provvedimentale propria delle ordinanze contingibili ed urgenti richiesta dal testo dellĠarticolo 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 vigente al momento della sua adozione, quando invece, come  stato osservato, le ordinanze contingibili ed urgenti Òanche se e quando - eventualmente - normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; nŽ, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla leggeÓ

(in tali termini, con riferimento alle ordinanze prefettizie di cui allĠarticolo 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cfr. Corte Costituzionale 2 luglio 1956, n. 8; id. 27 maggio 1961, n. 26; id. 4 gennaio 1977, n. 4);

 

- perchŽ il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non pu˜ assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuitˆ e stabilitˆ di effetti divenendo suscettibile di stabile regolazione delle situazioni cui si riferisce

(cfr. Tar Toscana, Sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876; id. 15 maggio 2000, n. 836; Tar Lombardia, Brescia, 11 giugno 1997 n. 672; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 ottobre 1991 n. 1227);

 

- perch non pu˜ Òritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessitˆ di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilitˆ di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato ed in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamentoÓ

(in tali termini cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981);

 

- perchŽ il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti deve conservare la sua connotazione atipica e residuale ed  quindi esercitabile, sussistendone i presupposti, solo quando Ònon sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settoreÓ

(cfr. Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 24 agosto 2010 , n. 4876).

 

3.1 LĠordinanza impugnata  altres“ illegittima perchŽ viola il principio di legalitˆ in materia di sanzioni amministrative previsto dallĠarticolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale Ònessuno pu˜ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse consideratiÓ.

 

Per il principio di stretta legalitˆ previsto dalla norma con una formulazione analoga a quella prevista dallĠarticolo 25 Cost. per lĠillecito penale (cfr. Cassazione, Sez. I, 7 aprile 1999, n. 3351), che ha come corollari i principi di riserva di legge, determinatezza, tassativitˆ e divieto di analogia,  infatti da escludere che, come invece  avvenuto nel caso di specie, fonti prive del valore di legge possano introdurre fattispecie di illecito amministrativo in assenza di una legge ordinaria che le autorizzi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885; per cui, ad esempio, non  consentito neppure ad un regolamento, se non autorizzato da una norma di legge, introdurre nuove fattispecie di illecito amministrativo: cfr. Cassazione, Sez. I, 22 giugno 1995 , n. 7038), ed  da escludere che atti amministrativi possano applicare sanzioni previste dalla legge per una determinata condotta (nel caso allĠesame lĠesercizio della vendita abusiva), a condotte diverse (il transito con sacchi di plastica contenenti merci destinate alla vendita).

 

La fondatezza della censura di violazione dellĠarticolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risulta peraltro evidente ove si consideri che lĠordinanza impugnata confligge proprio con il regime sanzionatorio legale tipico connesso alla violazione delle ordinanze sindacali, il quale prevede lĠapplicazione della sanzione penale di cui allĠarticolo 650 c.p., prevista per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autoritˆ per ragione di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene, quando si tratti di ordinanze contingibili ed urgenti, o contempla lĠapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui allĠarticolo 7 bis, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2003, n. 116, che trova invece applicazione in caso di violazione di ordinanze c.d. ordinarie, che non siano contingibili ed urgenti, adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari

(cfr. Cassazione penale, Sez. I, 8 febbraio 2007 , n. 7893; id. 13 febbraio 2004 , n. 8040).

 

In altre parole, poichŽ per gli atti amministrativi non  possibile introdurre fattispecie di illecito amministrativo non supportate da un fondamento legislativo (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885), il risultato voluto dallĠAmministrazione di maggiore contrasto allĠesercizio del commercio abusivo con le modalitˆ prefigurate dallĠordinanza, avrebbe potuto essere perseguito solo attraverso una norma di legge.

 

In definitiva pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione lĠimpugnazione dei verbali di accertamento, e, assorbite le altre censure, in accoglimento del terzo e quarto motivo, deve essere annullata lĠordinanza impugnata.

 

Le peculiaritˆ della controversia giustificano peraltro la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

 

- in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente allĠimpugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa e contestuale verbale di sequestro n. 54/08;

 

- in parte lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla lĠordinanza del Sindaco del Comune di Venezia prot. 255264 del 13 giugno 2008 OR/2008/399.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/03/2011