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Sentenza n. 2282 del 14 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio rifiuto istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per emersione dal lavoro irregolare (ex L. n. 102/2009)- ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro


Questura di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 18/5/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO in fatto che il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

CONSIDERATO in diritto che:

- a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso - e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia;

- la posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto;

- sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 18 maggio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore, e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 14 Marzo 2011

 
 
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