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Sentenza n. 2068 del 7 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio sull’istanza di emersione da lavoro irregolare ex L. 102/2009

     

La procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione - la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica – ricorso inammissibile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 9730 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità del

SILENZIO SULL'ISTANZA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE EX L. 102/2009


Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il Pres.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO in fatto che il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;

CONSIDERATO in diritto che:

- il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

- l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

- la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

- pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

- in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

- sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.9730/2010 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 7 Marzo 2011

 
 
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