SENTENZA N. 2294 DEL 14/03/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 11039 del 2010, proposto da:

Emdi Zeopul, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

 

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per la declaratoria di illegittimitˆ del

silenzio sull'istanza di emersione da lavoro irregolare

 

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Pres.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

RITENUTO in fatto che il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimitˆ del silenzio-rifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;

 

CONSIDERATO in diritto che:

 

- il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dellĠarticolo 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che lĠAmministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

 

- lĠAmministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

 

- la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della L. 241/90, e tenuto altres“ conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dellĠistruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tantĠ vero che la rinuncia allĠistanza di emersione comporta lĠarchiviazione della pratica;

 

- pertanto lĠunico interlocutore dellĠAmministrazione nel procedimento di emersione  il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

 

- in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilitˆ dellĠodierno gravame;

 

- per mera completezza di esame va rilevato che lĠAmministrazione ha altres“ eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto Òa comunicare al datore di lavoro la relativa notifica di rigetto ai sensi e per gli effetti dellĠarticolo 10 bis della legge 241/1990Ó (cfr. relazione depositata in data 7.1.2011);

 

- sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.11039/2010 in epigrafe.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/03/2011