SENTENZA N. 2294 DEL 14/03/2011 – TAR LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11039 del 2010, proposto da:
Emdi Zeopul, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con
domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;
contro
Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimit del
silenzio sull'istanza di emersione da lavoro irregolare
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il
Pres.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
RITENUTO in fatto che il cittadino extracomunitario ricorrente agisce
per la declaratoria di illegittimit del silenzio-rifiuto serbato sulla pratica
di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;
CONSIDERATO in diritto che:
- il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dellĠarticolo
2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla
presentazione della domanda senza che lĠAmministrazione abbia ancora concluso
il procedimento;
- lĠAmministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza
di legittimazione;
- la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore
di lavoro,
unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta
di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come
il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della L. 241/90, e tenuto altres conto
che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo
dellĠistruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tantĠ vero che la
rinuncia allĠistanza di emersione comporta lĠarchiviazione della pratica;
- pertanto lĠunico interlocutore dellĠAmministrazione nel procedimento
di emersione
il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento
conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal
ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione
della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile
di espulsione dal territorio nazionale;
- in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato
ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilit dellĠodierno
gravame;
- per mera completezza di esame va rilevato che lĠAmministrazione ha
altres eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto Òa comunicare
al datore di lavoro la relativa notifica di rigetto ai sensi e per gli effetti dellĠarticolo
10 bis della legge 241/1990Ó (cfr. relazione depositata in data 7.1.2011);
- sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di
giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma, sez. II
quater
DICHIARA INAMMISSIBILE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.11039/2010 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011
con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/03/2011