SENTENZA N. 1884 DEL 01/03/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 117 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 9742 del 2010,

proposto da:

WWWWW/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

 

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

del silenzio rifiuto sullĠistanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a favore del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che in data 7/9/09 il Sig. Alessandro Gizzi ha presentato presso lo Sportello Unico per lĠImmigrazione la domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 a favore del cittadino extracomunitario ricorrente;

 

Visto il ricorso avverso il silenzio rifiuto proposto dal cittadino extracomunitario beneficiario della domanda di emersione, nel quale viene dedotta la censura di violazione dellĠarticolo 2 della L. 241/90, in quanto lĠAmministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione;

 

Vista la memoria dellĠAvvocatura erariale, nella quale viene dedotta lĠeccezione di inammissibilitˆ del ricorso per carenza di legittimazione del cittadino straniero, configurandosi la procedura di emersione come procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nel quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione;

 

Visto lĠarticolo 1 ter comma 1 della L. 102/09;

 

Ritenuta fondata lĠeccezione, in quanto la procedura di emersione risulta effettivamente attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della L. 241/90, e tenuto altres“ conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dellĠistruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tantĠ vero che la rinuncia allĠistanza di emersione comporta lĠarchiviazione della pratica;

 

Ritenuto, pertanto, che lĠunico interlocutore dellĠAmministrazione nel procedimento di emersione  il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

 

Ritenuto, quindi, che sussiste la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto soltanto per il datore di lavoro;

 

Ritenuto comunque, per mera completezza dĠesame, che nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dellĠAmministrazione, essendo in corso accertamenti di polizia giudiziaria in merito alla domanda di emersione in questione, che hanno determinato la sospensione del procedimento amministrativo, sussistendo dubbi sulla regolaritˆ della domanda medesima (cfr. relazione dellĠAmministrazione versata in atti dallĠAvvocatura erariale);

 

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe;

 

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

 

lo dichiara inammissibile.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/03/2011