SENTENZA N. 1884 DEL 01/03/2011 – TAR
LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 117 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
9742 del 2010,
proposto da:
WWWWW/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della
Giuliana,32;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto sullĠistanza di
emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a favore
del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno - U.T.G. di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
21 dicembre 2010 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in data 7/9/09 il Sig.
Alessandro Gizzi ha presentato presso lo Sportello Unico per lĠImmigrazione la domanda
di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 a favore del cittadino
extracomunitario ricorrente;
Visto il ricorso avverso il silenzio
rifiuto
proposto dal cittadino extracomunitario beneficiario della domanda di emersione, nel quale viene dedotta
la censura di violazione dellĠarticolo 2 della L. 241/90, in quanto
lĠAmministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia
passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione;
Vista la memoria dellĠAvvocatura erariale,
nella quale viene dedotta lĠeccezione di inammissibilit del ricorso per carenza
di legittimazione del cittadino straniero, configurandosi la procedura di emersione come procedimento
attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nel quale il cittadino
extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo
interesse sostanziale alla regolarizzazione;
Visto lĠarticolo 1 ter comma 1 della L.
102/09;
Ritenuta fondata lĠeccezione, in quanto la procedura
di emersione
risulta effettivamente attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il
quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni
documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di
diniego ex articolo 10 bis della L. 241/90, e tenuto altres conto che la stipulazione
del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dellĠistruttoria) dipende
esclusivamente dal datore di lavoro, tantĠ vero che la rinuncia allĠistanza di
emersione
comporta lĠarchiviazione della pratica;
Ritenuto, pertanto, che lĠunico interlocutore
dellĠAmministrazione nel procedimento di emersione il datore di lavoro mentre il cittadino
extracomunitario beneficia del del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro
subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica,
potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il
proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;
Ritenuto, quindi, che sussiste la legittimazione
ad impugnare
il silenzio rifiuto soltanto per il datore di lavoro;
Ritenuto comunque, per mera completezza
dĠesame, che nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia
dellĠAmministrazione, essendo in corso accertamenti di polizia giudiziaria in
merito alla domanda di emersione in questione, che hanno determinato la
sospensione del procedimento amministrativo, sussistendo dubbi sulla regolarit
della domanda medesima (cfr. relazione dellĠAmministrazione versata in atti
dallĠAvvocatura erariale);
Ritenuto, pertanto di dover dichiarare
inammissibile il ricorso in epigrafe;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/03/2011