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Sentenza n. 817 del 28 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigettata la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 1ter L. 102/09 - archiviazione della domanda di emersione per mancata presentazione del datore di lavoro presso la Prefettura - ricorso rigettato

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Castagnino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, viale Premuda , 23;

contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di *****, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,


del provvedimento di emersione Prot. n. P-PV/L/N/2009/103683, emesso in data 18.5.2010 (mai notificato al lavoratore, entrato nella di lui sfera di conoscenza in seguito all'accesso agli atti compiuto dall'odierno procuratore alle liti il 27.1.2010), con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia, Sportello unico per l'Immigrazione, ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 1ter L. 102/09 dal proprio datore di lavoro domestico, il sig. *****;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore Alessandro Pastorino per l'Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il sig. ***** presentava alla Prefettura di Pavia, ai sensi dell’art. 1-ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore del cittadino extracomunitario *****.

La Prefettura invitava entrambi a presentarsi presso i propri uffici il 22.2.2010, per la definizione dell’istanza e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il sig. *****, però, nonostante il rituale ricevimento dell’avviso di convocazione, non si presentava presso gli uffici.

Di conseguenza la Prefettura, previa trasmissione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, disponeva l’archiviazione della domanda di emersione, con provvedimento del 18.5.2010.

Contro tale ultimo era proposto, dal sig. *****, il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 24.3.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il gravame è infondato.

Infatti, come già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria di questo TAR (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165), il procedimento di emersione di cui all’art. 1-ter sopra citato è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – per tacere della sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al procedimento stesso – implica necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.

Quanto sopra visto anche il carattere eccezionale della procedura di emersione, sicché le norme che la contemplano non possono trovare applicazione oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati.

Il diverso precedente giurisprudenziale sulla questione, adottato dalla Sezione IV di questo TAR (sentenza n. 7528/2010), non convince, visto che lo stesso finisce per imporre all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (di cui all’ art. 22 del DPR 286/1998 ), al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza contare che tale soluzione finirebbe per consentire evidenti abusi della procedura eccezionale di emersione, al fine di ottenere in maniera irrituale un titolo di permanenza in Italia.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 28 Marzo 2011

 
 
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