SENTENZA N. 771 DEL 22/03/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2010,

proposto da:

- HHHHH/AAAAA e AAAAA/SSSSS, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cosimo Palazzo e Ivan Matteo Lombardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 3;

 

contro

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

- lĠU.T.G. – Prefettura di Como, in persona del Prefetto pro-tempore;

 

per lĠannullamento, previa sospensione,

- del decreto prot. n. P-CO/1/N/2009/101841, emesso dalla Prefettura di Como, in data 11 maggio 2010 e notificato in data 21 maggio 2010, con il quale  stata rigettata lĠistanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in data 17 settembre 2009 dal sig. HHHHH/AAAAA a favore del sig. AAAAA/SSSSS;

 

- nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresa la circolare del Ministero dellĠInterno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Vista lĠordinanza n. 771/2010 con cui  stata accolta la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Udito, allĠudienza pubblica del 17 gennaio 2011, il procuratore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 giugno 2010 e depositato il 10 luglio successivo,  stato impugnato il decreto prot. n. P-CO/1/N/2009/101841, emesso dalla Prefettura di Como in data 11 maggio 2010 e notificato in data 21 maggio 2010, con il quale  stata rigettata lĠistanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in data 17 settembre 2009 dal sig. HHHHH/AAAAA a favore del sig. AAAAA/SSSSS, nonchŽ la circolare del Ministero dellĠInterno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010.

 

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione di legge per non riconducibilitˆ del reato di cui alla prima parte dellĠarticolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 agli articoli 380 e 381 c.p.p.

 

Il reato per cui  stato condannato il ricorrente AAAAA/SSSSS, ossia lĠindebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato e nel parere della Questura di Como, non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione, visto che non sarebbe riconducibile nŽ alla previsione dellĠarticolo 380 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale superiore a quella prevista per il reato commesso dal ricorrente sopra richiamato, pur prevedendo lĠarresto obbligatorio in flagranza – nŽ alla previsione di cui allĠarticolo 381 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale assimilabile a quella del reato di immigrazione clandestina, con la differenza rispetto a questĠultimo della previsione dellĠarresto facoltativo in flagranza. Del resto, una diversa interpretazione, quale quella adottata dallĠAmministrazione, si presterebbe ad una censura di costituzionalitˆ, visto che darebbe luogo ad una palese violazione del principio di ragionevolezza.

 

Inoltre viene dedotta lĠomissione della motivazione.

 

La motivazione del provvedimento impugnato, fondandosi soltanto sul parere negativo della Questura di Como, non avrebbe indicato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti alla base dello stesso.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Con ordinanza n. 771/2010  stata accolta la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato.

 

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, su richiesta del procuratore delle parti ricorrenti, il ricorso  stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

1. In via preliminare va evidenziato come lĠimpugnazione congiunta del provvedimento di diniego della procedura di emersione attivata dai ricorrenti e della circolare ministeriale n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010, in applicazione dellĠarticolo 13, comma 3, del cod. proc. amm., darebbe luogo ad unĠipotesi di competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, visto che ci si trova al cospetto anche di un atto di provenienza statale, avente efficacia su tutto il territorio nazionale; tuttavia, Òla nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilitˆ di cui allĠarticolo 15 c.p.a., [] applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere ÒinstauratiÓ i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la Òproposizione del ricorsoÓ [, con la conseguenza che] in caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al richiamato articolo 2 delle disposizioni transitorie c.p.a., si de[ve] ammettere lĠesercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previstiÓ (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 marzo 2011, n. 1). Essendo stata la predetta controversia instaurata in data anteriore allĠentrata in vigore del cod. proc. amm.(il deposito del ricorso  avvenuto il 10 luglio 2010) e non essendo stata lĠincompetenza oggetto di tempestiva eccezione da parte dellĠAmministrazione resistente, non le si pu˜ applicare il disposto di cui allĠarticolo 15 di questĠultimo, con la conseguenza che la competenza di questo Tribunale deve ritenersi oramai consolidata.

 

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso  fondato.

 

2.1. Con la prima censura si sostiene che il reato per cui  stato condannato il ricorrente AAAAA/SSSSS, ossia lĠindebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, nel parere della Questura di Como e nella circolare ministeriale n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010, non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

 

2.2. La doglianza  meritevole di accoglimento.

 

Al fine di poter definire positivamente la procedura di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, Òanche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codiceÓ

(articolo 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009).

 

Nel caso di specie il ricorrente AAAAA/SSSSS  stato condannato dal Tribunale di Como, in data 18 febbraio 2010, per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

 

Il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato  rappresentato dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (articolo 14, comma 5-ter) e dallĠarresto obbligatorio dellĠautore del fatto colto in flagranza (articolo 14, comma 5-quinquies).

 

Prendendo in considerazione soltanto la pena edittale, la fattispecie delittuosa sarebbe sussumibile nelle categorie previste dallĠarticolo 381 c.p.p., in quanto punita con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Tuttavia il predetto articolo 381, con riferimento alle tipologie di delitti contenuti nello stesso, prevede la possibilitˆ di ricorrere allĠarresto facoltativo, diversamente da quanto stabilito dallĠarticolo 14, comma 5-quinquies, del T.U. dellĠImmigrazione che prevede lĠarresto obbligatorio per il soggetto che commette il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato.

 

Ci˜ determina una non perfetta sussumibilitˆ di questĠultima fattispecie nello spettro applicativo delineato dallĠarticolo 381 c.p.p. Difatti, se  pur vero che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, vi  una effettiva sovrapponibilitˆ tra le prescrizioni contenute nellĠarticolo 381 c.p.p. e la disciplina riservata al reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, al contrario, in relazione alla fase cautelare, precedente il processo, vi  una evidente differenza di trattamento tra le stesse.

Pertanto  necessario stabilire se il legislatore abbia ritenuto di rinviare alle fattispecie, complessivamente intese, tratteggiate negli articoli 380 e 381 c.p.p., senza voler riconoscere rilevanza decisiva allĠelemento sanzionatorio, ossia alla pena edittale, ma richiamando tutta la disciplina giuridica ivi contenuta, comprese le misure dellĠarresto obbligatorio o facoltativo per i soggetti colti in flagranza di reato, oppure abbia deciso di fare riferimento al solo trattamento sanzionatorio prescindendo dagli altri aspetti, pure disciplinati negli stessi articoli citati

(cfr. Consiglio di Stato, VI, ordinanza 21 gennaio 2011, n. 422).

 

Il dato letterale, contenuto nellĠarticolo 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009, laddove si rinvia ad Òuno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381Ó, sembra abbastanza evidente che si riferisca al complessivo regime giuridico contenuto nelle predette disposizioni, ivi compresa la disciplina delle misure cautelari. Tra lĠaltro, la rilevanza delle misure cautelari nella disciplina delle fattispecie di cui alle sopraindicate disposizioni emerge in maniera evidente dalle stesse rubriche, che richiamano esplicitamente lĠarresto obbligatorio, o facoltativo, in flagranza

(si veda tuttavia, in senso contrario, Consiglio di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7209).

 

Nemmeno sembra consentito allĠinterprete procedere alla scomposizione delle varie fattispecie previste, valorizzando, volta per volta, soltanto lĠelemento della pena edittale o soltanto la previsione dellĠarresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Infatti, non appare possibile per lĠinterprete procedere alla creazione di un peculiare e arbitrario regime giuridico risultante dalla combinazione parziale di due norme, utilizzando alcuni elementi delle stesse e dando vita ad un tertium genus non espressamente contemplato dalla normativa.

 

Del resto, pur non vertendosi in un ambito sanzionatorio in senso stretto – trattandosi pur sempre di un procedimento amministrativo non finalizzato allĠemanazione di sanzioni – ci si trova in ogni caso al cospetto di una normativa di matrice penalistica, da interpretare comunque in senso restrittivo e tassativo, oltretutto incidente sul godimento di diritti fondamentali delle persone (diritto al lavoro, alla conservazione dei rapporti familiari, alla libera esplicazione della propria personalitˆ, ecc.).

 

2.3. In conclusione non essendovi perfetta simmetria tra il reato di cui allĠarticolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 – che in relazione alla pena edittale sarebbe assimilabile alle fattispecie regolate dallĠarticolo 381 c.p.p., mentre in relazione allĠarresto in flagranza, obbligatorio, rientrerebbe nello spettro applicativo dellĠarticolo 380 c.p.p. – e la disciplina di una delle due disposizioni, singolarmente richiamate, non pu˜ annoverarsi il primo tra i reati automaticamente ostativi alla procedura di emersione.

 

3. Siffatta interpretazione – pi aderente al dato letterale e meno gravosa per i soggetti possibili beneficiari dei procedimenti di emersione – risulta anche conforme al principio costituzionale di ragionevolezza.

 

3.1. La procedura di emersione e di regolarizzazione si indirizza esclusivamente ai lavoratori stranieri che risultano non in regola con la normativa sul permesso di soggiorno e quindi sono in una condizione di irregolaritˆ sul territorio nazionale. Ne deriva che, in via di fatto, tutti i soggetti che hanno richiesto di regolarizzare la propria posizione sarebbero assoggettabili nella sostanza alla fattispecie regolata dallĠarticolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998: il discrimine formale tra tutti i potenziali beneficiari del procedimento di emersione  rappresentato dalla circostanza, fattuale e puramente accidentale, che alcuni siano stati destinatari dellĠordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale (ex articolo 14, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998) e non vi abbiano ottemperato.

 

A ci˜ consegue che la posizione di soggiornante irregolare, pur essendo presupposto necessario per poter accedere alla proceduta di emersione, acquisirebbe una connotazione ostativa se accertata prima della presentazione della domanda. Emerge evidente, a tal punto, lĠirragionevolezza di una tale soluzione che riserverebbe un trattamento diametralmente opposto a soggetti che si trovano nelle stesse condizioni di fatto, differenziati soltanto dallĠavvenuto rintracciamento e dalla giˆ intervenuta condanna.

 

Difatti, secondo lĠinsegnamento della Corte costituzionale, Òal legislatore (É)  consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una ÒcausaÓ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitrariaÓ

(Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2005, n. 432).

 

A supporto di quanto evidenziato in precedenza pu˜ richiamarsi la circostanza che il comma 8 dellĠarticolo 1-ter della legge n. 102 del 2009, stabilisce che, nelle more del completamento della procedura di emersione, Òsono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivitˆ di cui al comma 1 per le violazioni delle norme (É) relative allĠingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui allĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniÓ. Per quanto interessa nellĠambito di cui ci si occupa, i procedimenti finalizzati allĠapplicazione delle sanzioni di cui allĠarticolo 14, comma 5-ter, devono essere sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla conclusione del procedimento di emersione, rendendo evidente che lĠeventuale accertamento del reato sopra indicato non viene ritenuto ostativo alla positiva conclusione della procedura di emersione, a differenza degli altri tipi di reati (quelli comuni o quelli previsti dallĠarticolo 12 del D. Lgs. n. 286 del 1998) per i quali, non essendo prevista una identica sospensione automatica del procedimento per il loro riscontro, lĠeventuale positivo accertamento, prima della conclusione dellĠiter di regolarizzazione, rappresenterebbe comunque un elemento ostativo ad una conclusione positiva dello stesso.

 

3.2. La predetta interpretazione sembra in linea con quanto previsto dal par. 5 dellĠarticolo 6 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 Òrecante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolareÓ, allorquando prevede che Òqualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro  irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di unĠaltra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta lĠopportunitˆ di astenersi dallĠemettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della proceduraÓ (si veda il richiamo in Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 25 febbraio 2011, n. 916).

 

Pi in generale, va evidenziato come sembra porre in dubbio la stessa conformitˆ comunitaria del reato di immigrazione clandestina il sesto Considerando della Direttiva con cui si evidenzia lĠopportunitˆ che Ògli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformitˆ dei principi generali del diritto dellĠUnione europea, le decisioni ai sensi della presente Direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolareÓ.

 

Dal punto di vista dellĠefficacia del diritto comunitario va evidenziato come – pur essendo maturato il termine per la trasposizione nellĠordinamento interno della sopra indicata Direttiva in data 24 dicembre 2010, ossia in un momento successivo alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla presente controversia – la Direttiva  entrata in vigore il 13 gennaio 2009 (articolo 22) e quindi da quel momento lĠordinamento interno degli Stati membri, pur non essendo formalmente tenuto ad adeguarsi alle misure previste nella Direttiva, nemmeno avrebbe potuto procedere in senso opposto visto Òche, in pendenza del termine per la trasposizione di una Direttiva, gli Stati membri devono astenersi dallĠadottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla Direttiva stessaÓ

(Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 22 novembre 2005, causa C-144/04, punto 67; altres“, Corte di Giustizia CE, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, punto 45).

 

Di conseguenza, anche lĠordinamento comunitario sembra suggerire una soluzione che presupponga la non ostativitˆ del reato di immigrazione clandestina ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari.

 

4. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con lĠassorbimento della seconda censura, e, per lĠeffetto, devono essere annullati gli atti impugnati con lo stesso ricorso.

 

5. In ragione della complessitˆ della controversia e della non univocitˆ degli orientamenti giurisprudenziali, le spese possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/03/2011