SENTENZA N. 771 DEL 22/03/2011 – TAR LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2010,
proposto da:
- HHHHH/AAAAA e AAAAA/SSSSS, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cosimo Palazzo e Ivan Matteo Lombardi,
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Piazza
Giuseppe Grandi n. 3;
contro
- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato
per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- lĠU.T.G. – Prefettura di Como, in persona del Prefetto
pro-tempore;
per lĠannullamento, previa sospensione,
- del decreto prot. n. P-CO/1/N/2009/101841, emesso dalla Prefettura
di Como, in data 11 maggio 2010 e notificato in data 21 maggio 2010, con il
quale stata rigettata lĠistanza di emersione dal lavoro irregolare,
presentata in data 17 settembre 2009 dal sig. HHHHH/AAAAA a favore del sig.
AAAAA/SSSSS;
- nonch di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque
connesso, ivi compresa la circolare del Ministero dellĠInterno, Dipartimento
per la Pubblica Sicurezza, n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;
Vista lĠordinanza n. 771/2010 con cui stata accolta la domanda di
sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Udito, allĠudienza pubblica del 17 gennaio 2011, il procuratore delle
parti ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 28 giugno 2010 e depositato il 10 luglio
successivo, stato impugnato il decreto prot. n. P-CO/1/N/2009/101841, emesso
dalla Prefettura di Como in data 11 maggio 2010 e notificato in data 21 maggio
2010, con il quale stata rigettata lĠistanza di emersione dal lavoro
irregolare, presentata in data 17 settembre 2009 dal sig. HHHHH/AAAAA a favore
del sig. AAAAA/SSSSS, nonch la circolare del Ministero dellĠInterno,
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010.
Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione
di legge per non riconducibilit del reato di cui alla prima parte dellĠarticolo
14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 agli articoli 380 e 381 c.p.p.
Il reato per cui stato condannato il ricorrente AAAAA/SSSSS, ossia
lĠindebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma
5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento
impugnato e nel parere della Questura di Como, non dovrebbe essere considerato
ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione, visto che
non sarebbe riconducibile n alla previsione dellĠarticolo 380 c.p.p. – che riguarda i
reati con una pena edittale superiore a quella prevista per il reato commesso
dal ricorrente sopra richiamato, pur prevedendo lĠarresto obbligatorio in
flagranza – n alla previsione di cui allĠarticolo 381 c.p.p. – che riguarda i
reati con una pena edittale assimilabile a quella del reato di immigrazione
clandestina, con la differenza rispetto a questĠultimo della previsione dellĠarresto
facoltativo in flagranza. Del resto, una diversa interpretazione, quale quella
adottata dallĠAmministrazione, si presterebbe ad una censura di
costituzionalit, visto che darebbe luogo ad una palese violazione del
principio di ragionevolezza.
Inoltre viene dedotta lĠomissione della motivazione.
La motivazione del provvedimento impugnato, fondandosi soltanto sul
parere negativo della Questura di Como, non avrebbe indicato i presupposti di
fatto e le ragioni di diritto posti alla base dello stesso.
Si costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 771/2010 stata accolta la domanda di sospensione
dellĠesecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, su richiesta del procuratore
delle parti ricorrenti, il ricorso stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va evidenziato come lĠimpugnazione congiunta del
provvedimento di diniego della procedura di emersione attivata dai ricorrenti e
della circolare ministeriale n. prot. 0001843 del 17 marzo 2010, in applicazione dellĠarticolo
13, comma 3, del cod. proc. amm., darebbe luogo ad unĠipotesi di competenza
inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma,
visto che ci si trova al cospetto anche di un atto di provenienza statale,
avente efficacia su tutto il territorio nazionale; tuttavia, Òla nuova
disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilit di cui allĠarticolo
15 c.p.a.,
[] applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cio a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi
intendere ÒinstauratiÓ i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la
prima notifica alle controparti con cui si realizza la Òproposizione del
ricorsoÓ [, con la conseguenza che] in caso di processi in relazione ai quali
sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di
competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche
della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al richiamato articolo
2 delle disposizioni transitorie c.p.a., si de[ve] ammettere lĠesercizio del potere nei
limiti temporali a suo tempo previstiÓ (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
7 marzo 2011, n. 1). Essendo stata la predetta controversia instaurata in data
anteriore allĠentrata in vigore del cod. proc. amm.(il deposito del ricorso
avvenuto il 10 luglio 2010) e non essendo stata lĠincompetenza oggetto di
tempestiva eccezione da parte dellĠAmministrazione resistente, non le si pu
applicare il disposto di cui allĠarticolo 15 di questĠultimo, con la
conseguenza che la competenza di questo Tribunale deve ritenersi oramai
consolidata.
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso fondato.
2.1. Con la prima censura si sostiene che il reato per cui stato
condannato il ricorrente AAAAA/SSSSS, ossia lĠindebito trattenimento nel
territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del
1998,
contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, nel parere della
Questura di Como e nella circolare ministeriale n. prot. 0001843 del 17
marzo 2010,
non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della
procedura di emersione.
2.2. La doglianza meritevole di accoglimento.
Al fine di poter definire positivamente la procedura di emersione dal
lavoro irregolare, il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare
condannato, Òanche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del medesimo codiceÓ
(articolo 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009).
Nel caso di specie il ricorrente AAAAA/SSSSS stato condannato dal
Tribunale di Como, in data 18 febbraio 2010, per il reato di indebito
trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 5-ter, del
D. Lgs. n. 286 del 1998.
Il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato
rappresentato dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (articolo
14, comma 5-ter) e dallĠarresto obbligatorio dellĠautore del fatto colto in flagranza (articolo
14, comma 5-quinquies).
Prendendo in considerazione soltanto la pena edittale, la fattispecie
delittuosa sarebbe sussumibile nelle categorie previste dallĠarticolo 381
c.p.p., in
quanto punita con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Tuttavia il predetto articolo 381, con riferimento alle tipologie di delitti contenuti
nello stesso, prevede la possibilit di ricorrere allĠarresto facoltativo,
diversamente da quanto stabilito dallĠarticolo 14, comma 5-quinquies, del
T.U. dellĠImmigrazione che prevede lĠarresto obbligatorio per il soggetto che commette il reato
di indebito trattenimento nel territorio dello Stato.
Ci determina una non perfetta sussumibilit di questĠultima fattispecie
nello spettro applicativo delineato dallĠarticolo 381 c.p.p. Difatti, se pur vero
che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, vi una effettiva
sovrapponibilit tra le prescrizioni contenute nellĠarticolo 381 c.p.p. e la disciplina riservata
al reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, al contrario, in
relazione alla fase cautelare, precedente il processo, vi una evidente
differenza di trattamento tra le stesse.
Pertanto necessario stabilire se il legislatore abbia ritenuto di
rinviare alle fattispecie, complessivamente intese, tratteggiate negli articoli
380 e 381 c.p.p., senza voler riconoscere rilevanza decisiva allĠelemento sanzionatorio,
ossia alla pena edittale, ma richiamando tutta la disciplina giuridica ivi
contenuta, comprese le misure dellĠarresto obbligatorio o facoltativo per i
soggetti colti in flagranza di reato, oppure abbia deciso di fare riferimento
al solo trattamento sanzionatorio prescindendo dagli altri aspetti, pure
disciplinati negli stessi articoli citati
(cfr. Consiglio di Stato, VI, ordinanza 21 gennaio 2011, n. 422).
Il dato letterale, contenuto nellĠarticolo 1-ter, comma 13, lett. c,
della legge n. 102 del 2009, laddove si rinvia ad Òuno dei reati previsti dagli articoli
380 e 381Ó,
sembra abbastanza evidente che si riferisca al complessivo regime giuridico
contenuto nelle predette disposizioni, ivi compresa la disciplina delle misure
cautelari. Tra lĠaltro, la rilevanza delle misure cautelari nella disciplina
delle fattispecie di cui alle sopraindicate disposizioni emerge in maniera
evidente dalle stesse rubriche, che richiamano esplicitamente lĠarresto
obbligatorio, o facoltativo, in flagranza
(si veda tuttavia, in senso contrario, Consiglio di Stato, VI, 29
settembre 2010, n. 7209).
Nemmeno sembra consentito allĠinterprete procedere alla scomposizione
delle varie fattispecie previste, valorizzando, volta per volta, soltanto
lĠelemento della pena edittale o soltanto la previsione dellĠarresto
obbligatorio o facoltativo in flagranza. Infatti, non appare possibile per
lĠinterprete procedere alla creazione di un peculiare e arbitrario regime
giuridico risultante dalla combinazione parziale di due norme, utilizzando
alcuni elementi delle stesse e dando vita ad un tertium genus non espressamente
contemplato dalla normativa.
Del resto, pur non vertendosi in un ambito sanzionatorio in senso
stretto – trattandosi pur sempre di un procedimento amministrativo non
finalizzato allĠemanazione di sanzioni – ci si trova in ogni caso al
cospetto di una normativa di matrice penalistica, da interpretare comunque in
senso restrittivo e tassativo, oltretutto incidente sul godimento di diritti
fondamentali delle persone (diritto al lavoro, alla conservazione dei rapporti
familiari, alla libera esplicazione della propria personalit, ecc.).
2.3. In conclusione non essendovi perfetta simmetria tra il reato di cui
allĠarticolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 – che in relazione
alla pena edittale sarebbe assimilabile alle fattispecie regolate dallĠarticolo
381 c.p.p.,
mentre in relazione allĠarresto in flagranza, obbligatorio, rientrerebbe nello
spettro applicativo dellĠarticolo 380 c.p.p. – e la disciplina
di una delle due disposizioni, singolarmente richiamate, non pu annoverarsi il
primo tra i reati automaticamente ostativi alla procedura di emersione.
3. Siffatta interpretazione – pi aderente al dato letterale e
meno gravosa per i soggetti possibili beneficiari dei procedimenti di emersione
– risulta anche conforme al principio costituzionale di ragionevolezza.
3.1. La procedura di emersione e di regolarizzazione si indirizza
esclusivamente ai lavoratori stranieri che risultano non in regola con la
normativa sul permesso di soggiorno e quindi sono in una condizione di
irregolarit sul territorio nazionale. Ne deriva che, in via di fatto, tutti i
soggetti che hanno richiesto di regolarizzare la propria posizione sarebbero
assoggettabili nella sostanza alla fattispecie regolata dallĠarticolo 14,
comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998: il discrimine formale tra tutti i potenziali
beneficiari del procedimento di emersione rappresentato dalla circostanza,
fattuale e puramente accidentale, che alcuni siano stati destinatari
dellĠordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale (ex
articolo 14, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998) e non vi abbiano
ottemperato.
A ci consegue che la posizione di soggiornante irregolare, pur essendo presupposto
necessario per poter accedere alla proceduta di emersione, acquisirebbe una
connotazione ostativa se accertata prima della presentazione della domanda.
Emerge evidente, a tal punto, lĠirragionevolezza di una tale soluzione che
riserverebbe un trattamento diametralmente opposto a soggetti che si trovano
nelle stesse condizioni di fatto, differenziati soltanto dallĠavvenuto
rintracciamento e dalla gi intervenuta condanna.
Difatti, secondo lĠinsegnamento della Corte costituzionale, Òal
legislatore (É) consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa
il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una
ÒcausaÓ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitrariaÓ
(Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2005, n. 432).
A supporto di quanto evidenziato in precedenza pu richiamarsi la
circostanza che il comma 8 dellĠarticolo 1-ter della legge n. 102 del 2009, stabilisce che, nelle more
del completamento della procedura di emersione, Òsono sospesi i procedimenti
penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che
svolge le attivit di cui al comma 1 per le violazioni delle norme (É) relative
allĠingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle
di cui allĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniÓ. Per quanto interessa nellĠambito di cui
ci si occupa, i procedimenti finalizzati allĠapplicazione delle sanzioni di cui
allĠarticolo 14, comma 5-ter, devono essere sospesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto e fino alla conclusione del
procedimento di emersione, rendendo evidente che lĠeventuale accertamento del
reato sopra indicato non viene ritenuto ostativo alla positiva conclusione
della procedura di emersione, a differenza degli altri tipi di reati (quelli
comuni o quelli previsti dallĠarticolo 12 del D. Lgs. n. 286 del 1998) per i quali, non essendo
prevista una identica sospensione automatica del procedimento per il loro
riscontro, lĠeventuale positivo accertamento, prima della conclusione dellĠiter
di regolarizzazione, rappresenterebbe comunque un elemento ostativo ad una
conclusione positiva dello stesso.
3.2. La predetta interpretazione sembra in linea con quanto previsto dal
par. 5 dellĠarticolo 6 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2008 Òrecante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
irregolareÓ, allorquando prevede che Òqualora un cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro irregolare abbia iniziato
una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di unĠaltra autorizzazione
che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta
lĠopportunit di astenersi dallĠemettere una decisione di rimpatrio fino al
completamento della proceduraÓ (si veda il richiamo in Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, ordinanza 25 febbraio 2011, n. 916).
Pi in generale, va evidenziato come sembra porre in dubbio la stessa
conformit comunitaria del reato di immigrazione clandestina il sesto
Considerando della Direttiva con cui si evidenzia lĠopportunit che Ògli Stati
membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi
terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformit dei principi
generali del diritto dellĠUnione europea, le decisioni ai sensi della presente
Direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri
obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice
fatto del soggiorno irregolareÓ.
Dal punto di vista dellĠefficacia del diritto comunitario va evidenziato
come – pur essendo maturato il termine per la trasposizione
nellĠordinamento interno della sopra indicata Direttiva in data 24 dicembre
2010, ossia in un momento successivo alla conclusione del procedimento
amministrativo di cui alla presente controversia – la Direttiva entrata
in vigore il 13 gennaio 2009 (articolo 22) e quindi da quel momento lĠordinamento
interno degli Stati membri, pur non essendo formalmente tenuto ad adeguarsi
alle misure previste nella Direttiva, nemmeno avrebbe potuto procedere in senso
opposto visto Òche, in pendenza del termine per la trasposizione di una
Direttiva, gli Stati membri devono astenersi dallĠadottare disposizioni che
possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla Direttiva
stessaÓ
(Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 22 novembre 2005, causa
C-144/04, punto 67; altres, Corte di Giustizia CE, sentenza 18 dicembre 1997,
causa C-129/96, punto 45).
Di conseguenza, anche lĠordinamento comunitario sembra suggerire una
soluzione che presupponga la non ostativit del reato di immigrazione
clandestina ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei
cittadini extracomunitari.
4. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con lĠassorbimento
della seconda censura, e, per lĠeffetto, devono essere annullati gli atti
impugnati con lo stesso ricorso.
5. In ragione della complessit della controversia e della non univocit
degli orientamenti giurisprudenziali, le spese possono essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per lĠeffetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con
lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/03/2011