SENTENZA N. 692 DEL 09/03/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2011,

proposto da:

SSSSS/EEEEE, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, v.le Bianca Maria, 6;

 

contro

Ministero dell'Interno - Questore di Milano, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del decreto del questore di rigetto istanza rilascio rinnovo permesso di soggiorno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questore di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato che il gravame stato proposto per i dedotti motivi di legittimit avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale stata respinta, ai sensi degli articoli 5, comma 5, 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/99 listanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

 

che si costituita lamministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

 

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

 

che, infatti, dallesame del provvedimento impugnato e dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che, in seguito agli accertamenti effettuati dallamministrazione, la piccola societ cooperativa Padre Massimo, indicata dal ricorrente quale datrice di lavoro, risultata inesistente sia nella sede che nel luogo di esercizio dellattivit lavorativa indicati dal ricorrente medesimo;

 

Rilevato, inoltre, che dagli stessi accertamenti emerso che il ricorrente non ha mai prestato attivit lavorativa presso la succitata societ cooperativa e che nei confronti del rappresentante legale della medesima sono stati riscontrati numerosi precedenti per favoreggiamento allimmigrazione clandestina;

 

Rilevato, infine, che anche il ricorrente risulta indagato per il reato di falsificazione della documentazione del rapporto di lavoro al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno;

 

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

 

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarit della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

 

Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011