SENTENZA N. 692 DEL 09/03/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 448
del 2011,
proposto da:
SSSSS/EEEEE, rappresentato e difeso dall'avv.
Cesare Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, v.le Bianca
Maria, 6;
contro
Ministero dell'Interno - Questore di Milano,
rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata
in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del questore di rigetto istanza
rilascio rinnovo permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno - Questore di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 marzo 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il gravame stato proposto per i
dedotti motivi di legittimit avverso il decreto indicato in epigrafe, con il
quale stata respinta, ai sensi degli articoli 5, comma 5, 4, comma 3, del
d.lgs. n. 286/98, e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/99 listanza presentata dal
ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;
che si costituita lamministrazione
intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel
merito;
Ritenuto che il ricorso sia infondato;
che, infatti, dallesame del provvedimento
impugnato e dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che, in
seguito agli accertamenti effettuati dallamministrazione, la piccola
societ cooperativa Padre Massimo, indicata dal ricorrente quale datrice di lavoro, risultata inesistente sia nella sede che nel
luogo di esercizio dellattivit lavorativa indicati dal ricorrente medesimo;
Rilevato, inoltre, che dagli stessi
accertamenti emerso che il ricorrente non ha mai prestato attivit lavorativa
presso la succitata societ cooperativa e che nei confronti del rappresentante
legale
della medesima sono stati riscontrati numerosi precedenti per
favoreggiamento allimmigrazione clandestina;
Rilevato, infine, che anche il ricorrente
risulta indagato per il reato di falsificazione della documentazione del
rapporto di lavoro al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno;
Ritenuto che, alla luce delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
che sussistono giusti motivi, in
considerazione delle peculiarit della controversia, per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011