SENTENZA N. 681 DEL 09/03/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469
del 2011,
proposto da:
WWWWW/BBBBB, rappresentato e difeso dall'avv.
Micaela Bianchi, con domicilio eletto presso lĠavv. Barbara Bonanno in Milano,
via Boccaccio, 22;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Como,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati
presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto DIV P.A.S./CAT. /10/IMM.IIĦSEZ.
emesso dalla Questura di Como in data 11.11.2010 e notificato in data
16.12.2010 con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e
contestualmente veniva revocato quello in corso rilasciato nr. D . 416963
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.02.11 e
depositato nella stessa data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della
Questura di Como che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno
per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del
provvedimento e revocava il permesso di soggiorno gi concesso.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso;
il primo lamenta la violazione di legge per
omessa notifica del provvedimento ai sensi dellĠarticolo 10 bis L. 241\90.
Il secondo motivo segnala il divieto di
espulsione
dello straniero privo di permesso di soggiorno nel caso in cui vi sia un pericolo
di persecuzione nel paese di origine e questo sarebbe il caso del ricorrente che abbandon
il suo paese di origine dopo aver manifestato contro il governo del proprio
paese.
Il terzo motivo denuncia il contrasto con
lĠordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha disposto lĠaffidamento
in prova al servizio sociale come modalit di espiazione della pena.
Il Ministero dellĠInterno si costituiva in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente stato condannato per reato che lĠarticolo 4,coma
3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun
margine di discrezionalit allĠautorit amministrativa.
Questa scelta del legislatore stata
recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale ( 148\0 che
ha riconosciuto al legislatore la facolt di effettuare certe scelte in tema di
immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con
ampia discrezionalit che incontra il solo limite della manifesta
irragionevolezza.
Trattandosi di atto vincolato lĠomessa
notifica del preavviso di rigetto ex articolo 10 bis L. 241\90 non rileva ex articolo
21 octies,comma 2, L. 241\90.
Il divieto di espulsione dellĠextracomunitario che
corre rischi di persecuzione nel suo paese dovr essere valutato dal giudice
competente a sindacare il provvedimento di espulsione e comunque comporta la
richiesta di asilo politico.
Le valutazioni operate dalla Magistratura di
Sorveglianza si pongono su un diverso piano quale quello dellĠesecuzione
della pena
e non possono essere trasposte sul piano amministrativo.
Le spese possono essere compensate stante la
condizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di consiglio
del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011