SENTENZA N. 681 DEL 09/03/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2011,

proposto da:

WWWWW/BBBBB, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Bianchi, con domicilio eletto presso lĠavv. Barbara Bonanno in Milano, via Boccaccio, 22;

 

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Como, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del decreto DIV P.A.S./CAT. /10/IMM.IIĦSEZ. emesso dalla Questura di Como in data 11.11.2010 e notificato in data 16.12.2010 con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente veniva revocato quello in corso rilasciato nr. D . 416963

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14.02.11 e depositato nella stessa data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Como che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento e revocava il permesso di soggiorno giˆ concesso.

 

Il ricorrente articola tre motivi di ricorso;

 

il primo lamenta la violazione di legge per omessa notifica del provvedimento ai sensi dellĠarticolo 10 bis L. 241\90.

 

Il secondo motivo segnala il divieto di espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno nel caso in cui vi sia un pericolo di persecuzione nel paese di origine e questo sarebbe il caso del ricorrente che abbandon˜ il suo paese di origine dopo aver manifestato contro il governo del proprio paese.

 

Il terzo motivo denuncia il contrasto con lĠordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha disposto lĠaffidamento in prova al servizio sociale come modalitˆ di espiazione della pena.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso non merita accoglimento.

 

Il ricorrente  stato condannato per reato che lĠarticolo 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalitˆ allĠautoritˆ amministrativa.

 

Questa scelta del legislatore  stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale ( 148\0 che ha riconosciuto al legislatore la facoltˆ di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalitˆ che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

 

Trattandosi di atto vincolato lĠomessa notifica del preavviso di rigetto ex articolo 10 bis L. 241\90 non rileva ex articolo 21 octies,comma 2, L. 241\90.

 

Il divieto di espulsione dellĠextracomunitario che corre rischi di persecuzione nel suo paese dovrˆ essere valutato dal giudice competente a sindacare il provvedimento di espulsione e comunque comporta la richiesta di asilo politico.

 

Le valutazioni operate dalla Magistratura di Sorveglianza si pongono su un diverso piano quale  quello dellĠesecuzione della pena e non possono essere trasposte sul piano amministrativo.

 

Le spese possono essere compensate stante la condizione del ricorrente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011